A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

L’UNIONE EUROPEA RAFFORZA I SUOI STRUMENTI DI LOTTA CONTRO LE FRODI: NUOVO REGOLAMENTO OLAF

 Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice direttore Foroeuropa

 

Il 23 dicembre 2020, il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno approvato un nuovo regolamento (nr.2020/2223), che modifica l’attuale regolamento (nr. 883/2013) dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (UE, Euratom) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF.

L’obiettivo centrale di questo nuovo regolamento è quello di rafforzare e ottimizzare le relazioni fra l’OLAF e la Procura Europea (EPPO) al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso sinergie tra loro, assicurando al contempo stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni.

Come previsto dal regolamento sull’EPPO (nr. 2017/1939) per tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità competenti degli Stati membri, l’OLAF è tenuto a comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi presunta condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. L’OLAF, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, si trova quindi nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner e fonte privilegiata di informazioni dell’EPPO.

In linea di principio, onde evitare violazioni del principio “ne bis in idem”, l’OLAF non dovrebbe avviare un’indagine amministrativa parallela a un’indagine condotta dall’EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione può richiedere che l’OLAF svolga un’indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall’EPPO, al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l’altro, per recuperare importi dovuti al bilancio dell’Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

Inoltre, l’OLAF ha l’obbligo di sostenere attivamente lo svolgimento delle indagini dell’EPPO. In questo quadro, la Procura Europea può chiedere all’OLAF di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l’esercizio delle sue competenze.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini:

  • L’OLAF ha il potere di effettuare controlli e verifiche sul posto, che gli consentono di accedere ai locali e alla documentazione degli operatori economici nell’ambito delle sue indagini su presunta frode, corruzione o altra condotta illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
  • Nei casi in cui l’operatore economico interessato si sottopone al controllo e alla verifica sul posto, lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto da parte dell’OLAF dovrebbe essere soggetto esclusivamente al diritto dell’Unione.
  • Nei casi in cui l’OLAF debba avvalersi dell’assistenza delle autorità competenti degli Stati membri, gli stessi dovrebbero assicurare l’efficacia dell’azione dell’OLAF e fornire l’assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.
  • Nell’ambito delle indagini interne e, se del caso, esterne, l’OLAF può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi.

Come già previsto attualmente, l’OLAF è in grado di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti degli Stati membri, al fine di specificare le modalità della loro cooperazione, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, lo svolgimento di indagini e ogni misura per darvi seguito. È auspicabile che le autorità nazionali competenti e l’OLAF facciano un concreto uso di questa possibilità, onde facilitare anche il lavoro dell’EPPO.

Di rilievo, è anche l’obbligo delle autorità competenti di fornire all’OLAF informazioni sui conti bancari, onde permettere a quest’ultimo di seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molte condotte fraudolente e di ottenere informazioni pertinenti per le sue attività di indagine.

Al fine di proteggere e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali, il nuovo regolamento istituisce il controllore interno delle garanzie procedurali. Le persone potranno presentare reclamo presso il controllore, per esempio in caso di violazione delle norme applicabili alle indagini da parte dell’OLAF.

Un altro elemento interessante del nuovo regolamento riguarda gli elementi di prova. Secondo l’attuale regolamento, le relazioni redatte dall’OLAF costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Il nuovo regolamento prevede che, ai fini di una migliore efficacia e di un uso più coerente, le relazioni dell’OLAF sono ammissibili anche nei procedimenti giudiziari di natura non penale, sia dinanzi agli organi giurisdizionali che nei procedimenti amministrativi a livello nazionale.

 

Il nuovo regolamento OLAF sulla cooperazione con l’EPPO può essere scaricato su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R2223