A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE E IL REGNO UNITO: RECIPROCI IMPEGNI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE

Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice direttore Foroeuropa

 

L’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito ("l'Accordo"), firmato il 30 dicembre 2020 e entrato in vigore in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 fino, al più tardi, il 28 febbraio 2021.

L’Accordo include tre ‘pilastri’ fondamentali:

  • Un accordo di libero scambio, che non riguarda solo il commercio di beni e servizi, ma anche un'ampia gamma di altri settori, come investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale, energia e sostenibilità, pesca, dati protezione e coordinamento della sicurezza sociale;
  • Un accordo sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, e sulla cooperazione con Europol e Eurojust (in questo stesso numero della Rivista viene pubblicata una nota dedicata a questa parte dell’Accordo);
  • Un accordo orizzontale sulla governance, che disciplina le modalità di funzionamento e controllo dell'accordo e le modalità di risoluzione e applicazione delle eventuali controversie.

Questa nota descrive, non in modo esaustivo, gli impegni presi dalle Parti riguardo la tutela dell’ambiente.

Innanzitutto, nel preambolo dell’accordo di libero scambio, le Parti ribadiscono il diritto di ciascuna di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, la sicurezza e naturalmente l'ambiente, cambiamenti climatici compresi. Inoltre, le Parti si impegnano a condurre le loro relazioni commerciali in modo non solo da evitare distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali ma anche da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali. Inoltre, si riconosce la necessità di un partenariato economico ambizioso, capace di garantire uno sviluppo sostenibile e di mantenere elevati livelli di protezione in vari settori, compreso l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

Le Parti riconoscono l'importanza di un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile e della sostenibilità ambientale, in particolare in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici, in quanto questi rappresentano una minaccia all'esistenza dell'umanità.Nel quadro della ‘governance’ generale dell’Accordo, le Parti hanno deciso di istituire un comitato specializzato per l'energia.

Relativamente alla cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, le Parti si impegnano a utilizzare le informazioni ottenute in questo contesto unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

Riguardo le procedure in materia di licenze, l’accordo di libero scambio prevede che se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che non solo garantisce totale obiettività, imparzialità e trasparenza ma può anche tener conto di legittimi obiettivi politici, fra cui considerazioni relative alla tutela dell'ambiente.

Titolo XI dell’accordo di libero scambio è specificamente dedicato alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale per lo sviluppo sostenibile. In questo quadro, le Parti si impegnano a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile, e ribadiscono l’ambizione di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.

Inoltre, il Capo Terzo del Titolo XI prevede che sovvenzioni possano essere concesse nel contesto di grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale, come quelli nei settori dell'energia e dell'ambiente. In questo quadro, le Parti riconoscono l'importanza di un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile, anche in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici e stabiliscono che le sovvenzioni in relazione all'energia e all'ambiente mirano a incentivare il beneficiario a realizzare un sistema energetico sicuro, economicamente accessibile e sostenibile e un mercato dell'energia competitivo ed efficiente o ad aumentare il livello di tutela ambientale rispetto al livello che si otterrebbe in assenza della sovvenzione. Inoltre, tali sovvenzioni non esonerano il beneficiario dagli obblighi derivanti dalle sue responsabilità in quanto inquinatore ai sensi della legislazione della Parte interessata.

Nel Capo Settimo su ‘Ambiente e clima’, le Parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità e di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni. Ciascuna Parte si impegna ad adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela ambientale e climatica e si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore livelli di tutela ambientale o climatica al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

L’espressione ‘livelli ambientali’si riferisce a settori quali le emissioni industriali, atmosferiche e qualità dell'aria; la conservazione della natura e della biodiversità; la gestione dei rifiuti; la tutela e preservazione dell'ambiente acquatico; e dell'ambiente marino; e la gestione degli effetti ambientali causati dalla produzione agricola o alimentare, in particolare dall'uso di antibiotici e decontaminanti. Per "livello di tutela climatica" s'intende il livello di protezione con riguardo alle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra e all'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Riguardo i gas a effetto serra, il livello relativo all'Unione si riferisce all'obiettivo del 40 % entro il 2030 in tutti i settori dell'economia, compreso il sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio.

Inoltre, ciascuna Parte ribadisce anche l'impegno a applicare procedure per valutare il probabile impatto ambientale delle attività proposte. Tali procedure comprendono i seguenti passi: determinazione della copertura della relazione ambientale e relativa elaborazione; organizzazione della partecipazione dei cittadini e di consultazioni pubbliche; integrazione delle conclusioni della relazione ambientale e degli esiti della partecipazione dei cittadini e delle consultazioni pubbliche nel progetto approvato ovvero nel piano o programma adottato.

Di particolare rilievo, infine, è l’impegno preso dalle Parti di rispettare i principi ambientali e climatici riconosciuti a livello internazionale, quali quelli della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 e degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 e la convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Tali principi sono esplicitamente menzionati in un articolo specifico del Capo Settimo: il principio dell'integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto; il principio dell'azione preventiva per evitare danni ambientali; il principio di precauzione e quello della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; nonchè il principio "chi inquina paga".