A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CEDU: LO STATO DEVE ADOTTARE MISURE IDONEE A GARANTIRE I RAPPORTI AFFETTIVI TRA NONNI E NIPOTI NEL RISPETTO DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA (CEDU 14 GENNAIO 2021, RICORSO N. 21052/18). 

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 14 gennaio 2021, torna sulla qualificazione del rapporto tra nonni e nipoti e sull’inclusione del diritto ad avere rapporti con i propri nipoti nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce il diritto al rispetto della vita familiare.

Calamandrei scriveva che gli eventi storici di un Paese si rispecchiano nelle sentenze, quasi fossero quest’ultime il precipitato delle questioni socio-culturali che caratterizzano un certo Stato in un dato momento storico[1].

In questo senso, è interessante rilevare come la giurisprudenza recente abbia in buona parte affrontato problemi che riguardano le c.d. frontiere del diritto di famiglia. Temi come la famiglia di fatto, la fecondazione artificiale, il matrimonio omosessuale hanno assunto una peculiare delicatezza sociale e politica, specie in un tempo in cui il concetto di famiglia è in continua evoluzione.

In questo scenario, si evidenzia come la figura dei nonni, in senso tecnico definiti come “ascendenti in linea retta”, occupi un ruolo particolare non solo da un punto di vista sociale, ma anche in ambito giuridico. E’ necessario stabilire, infatti, quale sia la rilevanza giuridica di questa figura nell’ordinamento dei vari Stati membri ed in quello europeo ed individuare quali diritti possano scaturire dallo “status di nonno”, soprattutto nei casi di crisi familiare e di manifesta conflittualità interna al nucleo familiare stesso.

Sia la giurisprudenza europea che quella italiana hanno adottato un atteggiamento di apertura al riconoscimento giuridico del diritto di visita tra nonni e nipoti minorenni.

In particolare, le pronunce della Corte di giustizia europea si fondano sul Regolamento dell’Unione europea che prevede la garanzia per i nonni di continuare a frequentare i loro nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori (artt. 1 e 2 Regolamento (CE) n. 2201/2003).

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 gennaio 2015, Manuelo e Nevi c. Italia è importante sul tema. In essa si afferma che le autorità interne degli Stati membri, come i servizi sociali e quelli di supporto psicologico devono predisporre le misure necessarie a favorire il legame tra i minori ed i loro nonni e riconciliarlo in caso di rottura.

Con la recentissima sentenza del 14 gennaio scorso, in commento, la Corte europea ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato misure idonee a garantire il legame tra nonna e nipote, ritenendo che fosse stato violato l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La sentenza ha origine dal ricorso presentato da una donna, nonna di una minore, che lamentava l’allontanamento ed il ricollocamento di quest’ultima e l’impossibilità di esercitare il proprio diritto di visita, con violazione dell’art. 8 della Convenzione europea. Nel ricorso, inoltre, la donna sosteneva che le difficoltà incontrate nel far valere il proprio diritto a vedere la nipote fossero motivate dal fatto che la famiglia del marito fosse di origine Rom.

Nella sentenza i giudici di Strasburgo, in primo luogo, sostengono la mancanza di prove che confermino tale ultimo motivo del ricorso, escludendo una violazione del divieto di discriminazione ed affermando che le decisioni adottate dalle autorità italiane erano state motivate dalla valutazione dell’interesse superiore della minore che andava rimossa da un ambiente in cui era gravemente penalizzata sotto diversi aspetti ed anche a causa dall’impossibilità per la stessa ricorrente di esercitare qualsiasi ruolo genitoriale. La sussistenza dell’interesse del minore è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori al fine di realizzare un progetto educativo e formativo diretto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dello stesso.

Tale diritto, pur non attribuendo ai nonni un autonomo diritto di visita, è azionabile a prescindere da comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli e riconosce l’importanza che assume nella vita e nella formazione educativa dei minori anche la conoscenza e la frequentazione dei nonni quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte.

Il diritto ai rapporti significativi con i nipoti non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma si estende anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore stesso una relazione affettiva e stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarne beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.

In secondo luogo, i giudici ritengono che le autorità italiane non abbiano fatto quanto avrebbero dovuto per assicurare la continuazione del rapporto tra nonna e nipote, nonostante la decisione del Tribunale dei minori che aveva riconosciuto alla signora il diritto di incontrare la nipote ed i rapporti di vari esperti che indicavano che il mantenimento del legame affettivo con la nonna fosse positivo per la minore.

La CEDU ha precisato che nel diritto al rispetto della vita familiare rientrano anche i rapporti tra nonni e nipoti che, nel caso in esame, erano particolarmente stretti in quanto era stata la nonna a crescere la nipote.

La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva sempre cercato di stabilire contatti con la nipote e che, pur se i mezzi legali previsti dalla legislazione italiana erano apparsi adeguati per consentire allo Stato di adempiere ai propri obblighi, tuttavia, le autorità nazionali, con ritardi nell’organizzazione delle visite, avevano mantenuto, per un certo periodo, una situazione di fatto che appariva in contrasto con la decisione assunta dal Tribunale dei minori ignorando gli effetti a lungo termine che avrebbero potuto derivare dalla separazione permanente della minore dalla persona che ha avuto la responsabilità di prendersene cura. 

In realtà, scrivono i giudici, questa situazione è la conseguenza di un problema sistemico dell’Italia, con conseguenze negative per la ricorrente, in quanto il passare del tempo incide negativamente sui rapporti familiari. Inoltre, le autorità nazionali non hanno dimostrato la diligenza che si impone nei casi che riguardano minori, tollerando i mancati incontri tra nonna e nipote. La Corte ha così condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Convenzione a versare alla signora la somma di quattro mila euro per i danni morali e dieci mila euro per coprire le spese legali.

Essa, nel tempo, attraverso le sue pronunce, ha tracciato i principi di un “diritto europeo della famiglia” imperniato sul bilanciamento tra il principio di autodeterminazione della persona, radice individualistica della nozione di “diritti fondamentali” e la tutela di esigenze a rilevanza collettiva o pubblicistica da modularsi, in una materia legata al tessuto socioculturale di ogni Paese membro come il diritto di famiglia, secondo le peculiarità dei differenti contesti nazionali.

Di fronte all’ineludibile dato del pluralismo dei modelli familiari, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha mostrato un atteggiamento di inclusività, riconoscendo l’esistenza di nuovi modelli di relazione di coppia e parentali, nell’intento di creare uno standard europeo di tutela della famiglia, strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali.

In particolare, quando ha ritenuto di non poter dedurre determinati diritti, pur pertinenti alla sfera familiare, dagli artt. 8 e 12 Cedu, la Corte servendosi del concetto “diritti addizionali”, ha affermato la propria competenza a controllare che tali diritti, una volta autonomamente riconosciuti dagli Stati contraenti, possano essere esercitati senza restrizioni irragionevoli o discriminatorie. Formalmente la Corte non fa che garantire che scelte già compiute dagli Stati membri siano coerenti con i principi di non discriminazione ed esercizio effettivo dei diritti garantiti, realizzando un meccanismo di adeguamento del testo convenzionale alla mutata realtà sociale e giuridica.

 

[1] Calamandrei P., Opere giuridiche, Napoli, 1955, (a cura di) Cappelletti, vol. I, pag. 590.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro.