A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IL DIRITTO DEI PASSEGGERI ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA AEREA

Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

La tutela dei consumatori rappresenta uno dei punti chiave delle politiche dell’Unione europea che, attraverso lo strumento del regolamento, ha dettato una serie di norme a favore dei passeggeri: da quelli che viaggiano in aereo a quelli che utilizzano il treno, la nave o l’autobus.

Per la tipica caratteristica transnazionale, il trasporto aereo è stato il primo ad essere disciplinato a livello europeo attraverso il regolamento n.261/04dell’11 febbraio 2004 che prevede il diritto alla compensazione pecuniaria nei casi di cancellazione, ritardo del volo o negato imbarco. Tale diritto incontra un limite derivante dalle circostanze eccezionali, ossia da quegli eventi che sfuggono al controllo del vettore e non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il considerando 14 del citato regolamento cita, a titolo esemplificativo, alcune circostanze eccezionali tra le quali gli scioperi «che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo» e tali circostanze, come si deduce dal successivo considerando 15, possono riguardare solo «un particolare aeromobile in un particolare giorno».

La questione dello sciopero come circostanza eccezionale è stata più volte affrontata dalla Corte di giustizia ed è stata approfondita da questa rivista nei numeri, n.6novembre-dicembre 2013 e n. 3 settembre-dicembre 2019.

In particolare, nel n.6 del 2013 è stata commentata la sentenza Finnair del 4 ottobre 2012 (causa C22/11) riguardante il negato imbarco a un passeggero in quanto il volo era già completo a causa della cancellazione dei voli precedenti per lo sciopero del personale di terra dell’aeroporto di Barcellona. La Corte di giustizia ha stabilito che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali», che portano un vettore aereo a riorganizzare voli successivamente al manifestarsi di queste ultime, non lo esonerano dal pagamento della compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri dei voli successivi, considerato che le «circostanze eccezionali» possono riguardare solo «un particolare aeromobile in un particolare giorno».

Nel n. 3 settembre-dicembre 2019 è stata riportata la sentenza Krüsemann del 17 aprile 2018 (cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17) nella quale la Corte di giustizia si è pronunciata sullo sciopero selvaggio del personale del vettore aereo, proclamato non dai sindacati ma dai dipendenti che si sono messi in congedo di malattia a seguito di ristrutturazioni annunciate dal datore di lavoro.

Orbene la Corte ha ritenuto che detto sciopero non potesse essere considerato una circostanza eccezionale in quanto le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese e i rischi che ne derivano sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e, come tali, non sfuggono al loro controllo.

Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno esplicitamente ritenuto inopportuno entrare nel merito della eventuale liceità dello sciopero visto che la natura dello stesso non può pregiudicare il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero.

In questa cornice giurisprudenziale, nella quale sono stati definiti i limiti temporali e i connotati sostanziali dello sciopero, si colloca la sentenza del 23 marzo 2021 (causa C 28/20 si veda link in calce), che ha per oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria per la cancellazione di numerosi voli da parte della compagnia svedese SAS, a causa dello sciopero dei suoi piloti in Danimarca, Svezia e Norvegia. Tale sciopero, sebbene indetto nel rispetto del termine di preavviso e della normativa nazionale, non è stato proclamato a seguito di una misura adottata dal vettore ma per indurre quest’ultimo ad aumentare la retribuzione e a migliorare le condizioni di lavoro.

La compagnia ha sostenuto che lo sciopero rappresenti una circostanza eccezionale sia perché l’aumento richiesto era esorbitante, sia perché la compagnia stessa aveva accettato una proposta di conciliazione da parte di un ente nazionale incaricato della mediazione delle controversie collettive mentre vi era stato un netto rifiuto da parte delle organizzazioni sindacali.

Chiamata a pronunciarsi su questa fattispecie, la Corte di giustizia ha nuovamente ribadito le due caratteristiche essenziali e cumulative delle circostanze eccezionali: non essere inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo e ha confermato l’interpretazione restrittiva della nozione di «circostanze eccezionali».

Dopo questa necessaria premessa, i giudici di Lussemburgo si sono soffermati sulla natura del diritto di sciopero, richiamato dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed espressione dell’attività negoziale.

Lo sciopero del proprio personale, secondo la Corte di giustizia, se preceduto da un preavviso, rappresenta un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro e può essere tenuto sotto controllo dallo stesso, a nulla rilevando la natura eventualmente irragionevole delle rivendicazioni e il rifiuto di una proposta di conciliazione da parte degli scioperanti.

Definita la natura dello sciopero, i giudici di Lussemburgo hanno fatto un’importante precisazione, distinguendo gli eventi di origine «interna» da quelli di origine «esterna» al vettore aereo. La collisione tra un aeromobile e un volatile, il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo presente sulla pista, la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista sono tutti eventi esterni, definiti dalla Corte di giustizia circostanze eccezionali (si veda il già citato n. 3 di Foroeuropa settembre-dicembre 2019).

In virtù di tale distinzione, il supremo giudice europeo ha fornito un’interpretazione restrittiva della disposizione del considerando 14 del regolamento n.261/04 che annovera tra le circostanze eccezionali gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo, precisando che si tratta degli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto.

Al contrario, uno sciopero proclamato dal personale del vettore rappresenta un evento interno al vettore medesimo, a meno che la natura delle rivendicazioni sia tale da poter essere soddisfatta soltanto dai pubblici poteri.

Per sgombrare il campo da ogni dubbio, la Corte di giustizia si è spinta oltre, ponendo l’accento sul rapporto tra il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e il diritto di negoziazione del datore di lavoro e specificando che il rischio di dover versare la compensazione pecuniaria non incide sulla libertà negoziale della compagnia aerea.

La libertà d’impresa e il diritto di proprietà, invocate dal vettore e disciplinate dagli articoli 16 e 17 della Carta di Nizza, non sono considerate dai giudici di Lussemburgo prerogative assolute e vanno conciliate con la protezione dei consumatori, garantita dall’articolo 38 della Carta stessa e dall’articolo 169 del TFUE.

Per tali ragioni, lo sciopero del personale del vettore, effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al termine di preavviso, non costituisce una circostanza eccezionale e le conseguenze economiche negative subite dalla compagnia, derivanti da tale circostanza, sono giustificate dall’obiettivo della tutela dei passeggeri.

La Corte di giustizia ha dunque riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia e ponendo un ulteriore tassello nell’interpretazione del regolamento n.261/04.

In conclusione, sia i giudici di Lussemburgo che la Commissione europea, quest’ultima attraverso gli “Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” stanno ponendo, anche in questo difficile momento, la massima attenzione alla tutela dei viaggiatori, lasciando sempre agli Stati membri la facoltà, prevista dall’art.169 del TFUE, di introdurre misure di protezione ancor più rigorose.

 

Dott.ssa Roberta Capri, Funzionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

 

Si riporta il link della sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2021 (causa C28/20):

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239181&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6145138