A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

EDITORIALE N. 2/21 

IL DIFFICILE RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IN TEMPO DI COVID: LE INDICAZIONI DA TRARNE, ANCHE A LIVELLO DI DIRITTO EUROPEO.

Autore: Prof. Claudio De Rose, Direttore responsabile e coordinatore scientifico

 

1.- Le misure anti Covid e il coro di proteste e invocazioni dei diritti umani. 

A partire dal 31 gennaio 2020, data in cui l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria universale a causa della pandemia da Coronavirus, è cominciata una serie infinita di segnalazioni e proteste per asserite violazioni dei diritti umani, nei riguardi di individui, comunità, gruppi e categorie di persone o di interessi, con accentuazione dei fattori di discriminazione connessi alla razza, alle etnie, al genere e al credo religioso. 

Molteplici, come si diceva, e fino ad oggi ininterrotte le segnalazioni e le proteste, e molteplici le qualificate esortazioni rivolte alle Autorità per ottenerne la revisione e la riduzione delle misure restrittive, soprattutto di quelle concernenti le attività economiche e la libertà di circolazione. In tal senso sono anche gli interventi di Antonio Guterres, Segretario  Generale dell’ONU. Tra i principali destinatari delle accuse vi sono Stati, Governi, Autorità sanitarie nazionali, produttori di vaccini, farmaci e dispositivi medici e v’è anche un’accusa del “The Guardian”, che riguarda specificamente l’Unione Europea, con riferimento alle misure di contrasto all’accesso di migranti sulle coste mediterranee degli Stati membri. Al centro delle vicende e del dibattito vi sono, naturalmente, il diritto alla vita e il diritto alla salute, con i diritti direttamente connessi o strumentali agli stessi, quali il diritto a ricevere cure adeguate dagli apparati di sanità pubblica e quello di essere vaccinati, come all’opposto quello a non vaccinarsi o ad opporsi all’uso della mascherina per timore di subirne conseguenze negative per la propria salute ovvero per opposto convincimento religioso o culturale.

Altrettanto dibattuto è il se e come individuare e perseguire specifiche responsabilità in ordine alla violazione o all’impropria e/o inadeguata salvaguardia di detti diritti. Appare dunque utile fare, sia pure brevemente, il punto sul fondamento giuridico-sistematico dei diritti stessi e delle correlate contestazioni.

 

2.- La dubbia confrontabilità tra la pandemia e le guerre globali. 

Un primo spunto di riflessione ci viene offerto dalla diffusa tendenza, manifestatasi soprattutto all’inizio della pandemia, di porre quest’ultima a confronto con le guerre globali, in particolare con quanto è accaduto nel secondo conflitto mondiale, per verificarne le differenze sul piano delle conseguenze e dei rischi per le persone singole e su quello degli schemi protettivi posti in essere o da porre in essere nell’uno o nell’altro caso.  A volersi porre, anche in sede di indagine giuridica, su questo piano di confronti, potrà sembrare paradossale ma deve constatarsi che la guerra, soprattutto quella moderna, non suscita lo stesso coro di proteste umanitarie che la pandemia ha sin qui scatenato. In genere, infatti, si dà per scontato che i conflitti bellici prevarichino non solo, come già le guerre antiche, i diritti alla vita, alla salute e alla dignità umana dei militari e degli “addetti ai lavori” ad essi assimilati, ma anche gli analoghi diritti fondamentali della popolazione civile, ormai ritenuta irreversibilmente coinvolta dai modi e dai mezzi tecnologicamente “evoluti”, con cui le guerre vengono oggi combattute.  Da tale cinico coinvolgimento consegue una sorta di sospensione della tutela dei diritti dei singoli  (riconosciuti -come più oltre meglio si vedrà- da norme internazionali, sovranazionali e nazionali), nel senso che, in linea di massima, al singolo non viene riconosciuta la possibilità giuridica di esigere, tanto dal proprio Stato quanto, a più forte ragione dallo Stato nemico, trattamenti rispettosi dei propri diritti o la riparazione della loro lesione. E’ vero che vi sono Convenzioni internazionali e norme consuetudinarie intese a mitigare il più possibile  l’uso di determinati mezzi bellici e le situazioni di assoluta compressione della libertà e della dignità individuale, quale quella in cui vengono a trovarsi i prigionieri di guerra o la popolazione civile alla mercè dei vincitori, ma la storia, anche recente, comprova quanto sia estremamente difficile far valere le Convenzioni stesse e come, in genere, le relative violazioni restino impunite. Eccezion fatta, naturalmente, per le ipotesi in cui, a partire dal processo di Norimberga a carico dei gerarchi nazisti, la Comunità internazionale ritiene di riscontrare in dette violazioni una dimensione tale da poter essere considerate un “crimine contro l’umanità”, cioè una degenerazione o un uso improprio dei modi e dei mezzi della guerra “normale”. In tali casi opera un meccanismo di giustizia che si svolge davanti ad un apposito Tribunale ubicato all’Aia. Tale meccanismo, però, può essere attivato solo dalla Comunità internazionale e dai soggetti che giuridicamente la costituiscono, tra i quali non rientrano gli individui e i loro “gruppi”, in base ad un noto principio generale di diritto internazionale.

Deve però dirsi che un’eccezione a tale principio c’è ed è contenuta nella Convenzione europea dei diritti umani, nel senso che la stessa, pur ammettendo, non diversamente dalle altre norme internazionali, la derogabilità della tutela del diritto alla vita da parte degli atti di guerra “leciti”, anch’essa, tuttavia, considera sanzionabili gli atti di guerra illecitamente letali e, all’art.34, ammette a rivalersene gli individui e i gruppi. Rimane tuttavia incerto il giudice a cui rivolgersi.

 

3.- Le fonti di diritto internazionale ed europeo in tema di protezione dei diritti umani.  

La protezione dei diritti umani in tempo di pace è invece sicuramente garantita dalle fonti di diritto internazionale ed europeo, anche in caso di pandemia. In proposito, il primo dato logico-sistematico  al quale fare riferimento è costituito dalle fonti normative da cui scaturiscono, in generale e a più forte ragione in tempo di pace, i diritti individuali alla vita, alla salute, all’uguaglianza dei trattamenti e a quant’altro vi si riconnette, nonché altri diritti messi in forse dai provvedimenti restrittivi a fini di contrasto della pandemia , quali il diritto alla circolazione e quello all’esercizio di un’attività economica. Ponendosi da questo angolo visuale ci si accorge subito che ci si muove in una dimensione giuridica diversa da quella oggetto del diritto di guerra. Si è visto, infatti, che, in termini di diritto di guerra il singolo individuo non ha, fatta salva l’eccezione di cui al citato art.34 della Convenzione europea, una propria diretta legittimazione ad attendersi o ad invocare garanzie e tutela per i propri diritti, nonché uguaglianza di trattamento rispetto ad altri soggetti che si trovino in situazioni e condizioni identiche alle sue. In tempi di pace, invece, questa legittimazione sussiste in pieno ed è riconosciuta e garantita, in linea di principio, non solo dalle costituzioni degli Stati democratici ma anche da atti di primaria rilevanza a livello internazionale e a livello sovranazionale, e cioè: a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’ONU; b) dalla citata Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto gli auspici del Consiglio d’Europa; c) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, conosciuta come “Carta di Nizza”, proclamata il 12 dicembre 2007. In particolare, la Dichiarazione universale, agli articoli 2 e 3 garantisce ad ogni essere umano il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona, e, agli articoli 7 e 8, il diritto alla non discriminazione, alla protezione legale dei suoi diritti fondamentali e a far valere questi ultimi davanti alle giurisdizioni nazionali, nonché, all’art.13, la libertà di circolazione. A sua volta, la Convenzione europea riconosce sostanzialmente gli stessi diritti, e definisce anche, come accennato in precedenza e come più oltre meglio specificato, i casi e i limiti in cui i diritti stessi possono essere derogati dagli Stati membri, garantendo comunque agli individui e ai gruppi la possibilità  di rivalersi davanti alla Corte dei diritti dell’uomo delle violazioni dei diritti predetti.(Si vedano, al riguardo, il citato art.34 e l’art.35). Quanto alla Carta di Nizza, anch’essa garantisce i diritti e le libertà che qui interessano agli effetti della pandemia e, al Titolo VII, contiene “Disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta”. In tali disposizioni sono comprese anche, all’art.52, norme sulla “Portata e interpretazione dei diritti e dei principi” di cui alla Carta, tra cui rientrano quelle che consentono, a determinate condizioni, limitazioni ai diritti che qui interessano (par.1 e 2) nonché, (al par. 7) il principio secondo cui “I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta”. E quindi, logicamente, per la sua corretta applicazione da parte dei giudici nazionali e da parte del sistema giurisdizionale europeo, incentrato sulla Corte di Giustizia dell’Unione europea: un sistema  al quale, com’è noto, gli individui e i gruppi possono accedere, a tutela dei propri diritti, anche di quelli condizionati dalle misure anti-Covid, ma non direttamente bensì attraverso l’intermediazione dei giudici nazionali.

 

4.-I complessi rapporti tra le fonti internazionali e il diritto interno in tema di diritti umani e di possibilità di misure restrittive.

Va tuttavia ricordato che, per raggiungere la sfera giuridica soggettiva delle persone umane che ne sono destinatarie, l’assetto garantistico internazionale e sovranazionale dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali deve necessariamente passare attraverso il filtro della legislazione nazionale degli Stati a cui esse appartengono nonché attraverso i loro sistemi di giustizia.

Il che, per quanto riguarda la Dichiarazione Universale emanata sotto l’egida dell’ONU, va “de plano” e non pone particolari problemi istituzionali perchè la Dichiarazione si affida, per la sua applicazione, direttamente e completamente alla legislazione e ai sistemi di giustizia degli Stati membri dell’ONU medesima; quest’ultima, a sua volta, non si è riservata alcuna potestà di vigilare, con effetti istituzionali, sull’effettività dell’osservanza dei principi della Dichiarazione da parte dei suoi Stati membri.

Diversa è invece la situazione nel caso dei soprarichiamati contesti normativi europei concernenti i diritti dell’uomo e le sue libertà fondamentali, in quanto che i rapporti tra detti contesti e gli ordinamenti degli Stati membri sono alquanto intricati e complessi: ed infatti, se è vero gli Stati hanno volontariamente accettato la preminenza della Convenzione europea e della Carta di Nizza è anche vero, però, che ciò può dirsi solo in linea di principio, dal momento che, nelle fattispecie concrete, non mancano, a livello di dottrina e giurisprudenza nazionali, opinioni divergenti dai canoni europei, se del caso anche con invocazione dei cosiddetti “controlimiti”, cioè dei valori fondamentali e irrinunciabili su cui si basa l’entità statuale. (Cfr., in questo stesso numero di Foroeuropa, Petrocchi F., L’evoluzione di rapporti tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell’uomo).        

A più forte ragione, i rapporti in questione si complicano ulteriormente quando si tratta – come nel caso della pandemia da Coronavirus - di adottare provvedimenti in deroga ai principi e ai criteri di tutela dei diritti umani.

Innanzitutto, bisogna tener conto di quanto già rilevato in precedenza e cioè che nei due contesti di diritto europeo sono previste e disciplinate ipotesi giustificative della deroga ai principi e ai criteri in essi fissati, in generale e con specifico riferimento ai diritti che hanno formato oggetto di restrizione a causa della pandemia.

Per quel che concerne la Carta di Nizza, essa, pur riconoscendo al diritto alla vita il valore di un diritto fondamentale, non ne fa oggetto di una protezione specifica e sottopone le eventuali misure derogatorie ai criteri generali di cui al suo art.52, cioè al rispetto del principio di proporzionalità e alla verifica della loro necessità e della loro effettiva rispondenza a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Molto più esigente è, invece, la Convenzione europea. Si è visto che essa, all’art.2, garantisce in pieno il diritto alla vita demandando alla legge nazionale l’obbligo di proteggerlo e ammettendo, con riferimento al diritto di guerra, che la morte può essere legittimamente inflitta solo con atti di guerra “leciti”.

A sua volta, l’art.15 della Convenzione, anch’esso già citato, pur ammettendo che la violazione dei diritti umani può essere giustificata da un pericolo di danno pubblico che minaccia l’esistenza stessa della nazione, esclude che possa giustificazione possa valere per il diritto alla vita.

 

5.- Le conseguenze da trarne in rapporto ai criteri seguiti dagli Stati europei nelle campagne vaccinali e nelle misure restrittive.                         

Per quanto detto nel paragrafo precedente, possono ritenersi in linea con le norme internazionali ed europee le vaccinazioni di massa da parte dello Stato membro purchè effettuate in tempi rapidissimi, sì da assicurare la sopravvivenza a tutti gli amministrati (cittadini e non), anche a costo di spese ingentissime e di sospensione di altre attività essenziali.               

Meno in linea con questo principio così rigoroso sembrano invece le vaccinazioni per categorie di persone rapportate all’età delle stesse: è vero, infatti, che la causa giustificativa di tale criterio sta nella maggiore esposizione dei più anziani al rischio di contagio, ma resta il fatto che la vita di più giovani non risulta garantita al massimo.

Sempre con riferimento alla vaccinazione per fasce di età si pone altresì il problema se, per proteggere il diritto alla vita dei cittadini europei, l’Unione europea debba garantire o assicurarsi che venga garantito a tutti i cittadini europei di una certa età l’identica chance di essere vaccinati nel medesimo lasso di tempo. Allo stesso modo e allo stesso fine si pone il problema se uno Stato europeo, come qualsiasi altro Stato del mondo, se e in quanto membro dell’ONU non debba impegnarsi a contribuire il più possibile ad assicurare la vaccinazione per fasce di età anche negli altri Paesi del mondo, soprattutto in quelli più poveri e sprovveduti. E se non siano ravvisabili al riguardo specifiche responsabilità giuridiche nei riguardi degli individui di qualsiasi nazionalità.

Al riguardo appaiono significativi due affermazioni di principio contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la prima nell’articolo 1: ”Tutti gli esseri umani nascono liberi e eguali per dignità e diritti”; l’altra nell’art.28: “Tutte le persone hanno diritto a che regni, sul piano sociale e sul pano internazionale, un ordine tale che i diritti e le libertà enunciate nella presente  Dichiarazione possano trovare piena applicazione”.

Lo stesso fondamento astratto, anche se molto più diretto e concreto ha la problematica insorta nei riguardi della sospensione della brevettazione dei vaccini da parre di singoli Stati e della conseguente resistenza dei loro produttori a renderne partecipi altri soggetti per rendere possibile la produzione di tutte le dosi occorrenti in tempi ragionevolmente brevi.

Questa problematica costituisce un’applicazione della potestà di sospendere o limitare diritti individuali, come il diritto di impresa, quello della libera circolazione e quello dell’uguaglianza di trattamento.

Quanto alle Costituzioni nazionali, prendendo ad esempio quella italiana, quest’ultima contiene norme sui poteri normativi del Governo, che consentono a quest’ultimo di provvedere alle situazioni di emergenza, quale quella generata dal Covid 19, non solo con decretazione legislativa d’urgenza da sottoporre rapidamente al vaglio del Parlamento ma anche con i ben noti DPCM, qualora non si tratti di introdurre o modificare norme di legge ma solo di sospenderne provvisoriamente e parzialmente l’applicazione. E in effetti i DPCM in questione non hanno provocato dubbi sostanziali sulla loro compatibilità con la Costituzione.

In definitiva, a livello internazionale e sovranazionale oltre che a livello nazionale, è stata considerata possibile, in caso di pandemia, la limitazione provvisoria dei diritti individuali nell’interesse generale e a tutela della salute non solo dei cittadini dei singoli Stati ma di tutti gli esseri umani, in una logica di contestualità di interessi, a fronte della quale i diritti e gli interessi individuali devono recedere, sia pure transitoriamente.

 

6.-Le particolarità del c.d. “diritto di non vaccinarsi”.

I principi e i criteri messi sopra in evidenza non sono stati però fin qui ritenuti di per se stessi validi nei riguardi dello specifico ma alquanto rilevante problema, costituito dal cosiddetto diritto di non vaccinarsi. Un diritto che è rivendicato da tre categorie di persone: quelle che non possono vaccinarsi per accertata incompatibilità del proprio organismo con qualsiasi tipo di vaccino; quelle che non vogliono vaccinarsi perché ne temono le conseguenze, per motivazioni non scientificamente valide ovvero non condivise dalla scienza ufficiale; ed infine quelle che si oppongono al vaccino con motivazioni di ordine etico, religioso o culturale.                     

Per quanto riguarda la prima categoria, cioè quella delle persone per le quali è medicalmente esclusa la somministrazione del vaccino, non troverebbe giustificazione la loro sottoposizione forzata al vaccino anche se rilasciassero il consenso libero e informato di cui all’art.3 lett.a) della Carta di Nizza. Si pone, però, l’importante problema di come proteggere con sicurezza le persone stesse e coloro che con esse entrano in contatto.

Lo stesso problema si pone, del resto, per le altre due categorie, posto che le persone che ne fanno parte, anche se adeguatamente informate, potrebbero continuare a non dare il loro consenso e quindi andrebbero comunque protette, nel loro interesse ed in quello degli altri e della comunità.

Né sarebbe agevole sostenere che anche la necessità del previo consenso, in quanto diritto individuale, potrebbe essere temporaneamente sospesa, perché ciò potrebbe concretarsi in una sorta di violenza fisica, che le tragiche vicende del passato hanno indotto il mondo moderno a ripudiare per sempre. Altrettanto delicate e indesiderabili sarebbero forme di isolamento forzato di dette persone.

Al momento, comunque, la necessità di risolvere le esposte problematiche non si pone, almeno per gli Stati europei, atteso che nessuno di essi ha manifestato l’intenzione di sancire l’obbligatorietà della vaccinazione.

Nello specifico caso dell’Italia, qualora essa si decidesse a farlo, dovrebbe tener conto, oltre che della necessità del libero consenso, anche di quanto prescritto dal secondo comma dell’art.32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario de non per disposizione di legge, la quale però, a sua volta, non potrebbe, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, che, come si desume dall’art.5 del Codice civile,  impediscono di imporre all’individuo atti di disposizione del proprio corpo che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Quindi l’obbligatorietà della vaccinazione potrebbe essere validamente contrastata dalla dimostrazione medico-scientifica dei rischi a cui potrebbe andare incontro l’individuo che si oppone al trattamento.

 

7.-Due considerazioni conclusive

Per concludere, due considerazioni, che potrebbero sembrare provocatorie ma, in realtà, sono il logico corollario di quanto sin qui posto in evidenza.

La prima considerazione è che, forse, ci sarebbero i presupposti per ritenere che i provvedimenti restrittivi dei diritti e delle libertà individuali adottati per fronteggiare il Covid 19 a tutti i livelli, da quello nazionale a quello internazionale e viceversa, abbiano fatto emergere la necessità di rileggere tutte le norme poste a garanzia di quei diritti e di quelle libertà ed anche le norme che ne prevedono la derogabilità, per dare alle une e alle altre una maggiore concretezza di previsione di ipotesi che possono verificarsi e del loro articolarsi nella realtà dei fatti, soprattutto con riferimento al rapporto tra il sacrificio imposto ai diritti e alle libertà individuali e i vantaggi sperati per le collettività in pericolo.

La seconda considerazione nasce dalla constatazione che, in tutta la descritta movimentazione di situazione giuridiche, pur essendo palese la presenza di effetti di danno patrimoniale a carico di una varietà di soggetti, non v’è stata alcuna pretesa riparatoria degli effetti stessi, né a titolo di risarcimento di danno ingiusto da atto illecito né a titolo di indennizzo di danno inevitabile da atto lecito dovuto. Nel compiacersene, c’è forse da chiedersi però se non sia opportuno farne oggetto di apposita previsione e disciplina normativa.