A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA ANCORA SULLO SCIOPERO DELLA COMPAGNIA AEREA

Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

Il regolamento n. 261 dell’11 febbraio 2004del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato prevede, all’articolo 5, paragrafo 3, che il vettore è esonerato dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione del volo si è verificata a causa di circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tra tali circostanze, il considerando 14 del menzionato regolamento annovera gli scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore aereo operativo.

L’astensione dal lavoro del personale della compagnia aerea rappresenta un evento ricorrente nell’ambito del trasporto aereo che, oltre a incidere sull’operatività del volo, compromette inevitabilmente i diritti dei passeggeri, tanto è vero che in diverse circostanze i giudici degli Stati membri (soprattutto tedeschi) hanno chiesto alla Corte di giustizia se detto sciopero rappresenti una circostanza eccezionale che esonera il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria al passeggero.

Il supremo giudice dell’Unione europea ha finora ritenuto che lo sciopero del personale della compagnia aerea non rappresenti una circostanza eccezionale poiché tale evento è controllabile dalla compagnia stessa mentre non lo sono gli scioperi che interessano, per esempio, il personale del gestore aeroportuale o i controllori del traffico aereo, visto che non sono inerenti all’attività del vettore e sfuggono al suo controllo.

Pertanto, con la sentenza Krüsemann del 17 aprile 2018, la Corte di giustizia ha  escluso la natura di circostanza eccezionale dello sciopero selvaggio proclamato non dai sindacati ma dai dipendenti di una compagnia aerea e, con la sentenza Air help del 23 marzo 2021, ha stabilito che lo sciopero, sebbene indetto nel rispetto del termine di preavviso e della normativa nazionale, proclamato non a seguito di una misura adottata dal vettore ma per indurre quest’ultimo ad aumentare la retribuzione e a migliorare le condizioni di lavoro, non può esonerare il vettore stesso dal pagamento della compensazione pecuniaria (sul tema delle circostanze eccezionali si vedano il n.6 novembre-dicembre 2013, il n. 3 settembre-dicembre 2019 e il n.1 gennaio-aprile 2021di questa rivista).

A distanza di neanche sei mesi, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi nella causa C613/20su una fattispecie riguardante la cancellazione, per lo sciopero del personale di cabina, di un volo da Salisburgo a Berlino che avrebbe dovuto essere effettuato da Eurowings il giorno 20 ottobre 2019. Tale sciopero traeva origine dalle trattative sul contratto collettivo in corso con la compagnia aerea capogruppo (Lufthansa AG) e veniva esteso anche alle altre società controllate tra cui Eurowings. In particolare, il personale di quest’ultima, nonostante successivamente Lufthansa avesse ceduto alle rivendicazioni e avesse annunciato un aumento dei salari del 2%, prolungava il giorno stesso, senza preavviso, lo sciopero previsto dalle ore 5:00 alle ore 11:00 fino alla mezzanotte.

Il giudice di prime cure respingeva la domanda del passeggero, ritenendo che lo sciopero rappresentasse una circostanza eccezionale non evitabile dal suddetto vettore che, peraltro, aveva limitato le cancellazioni a soli 158 voli su 712 voli programmati per il giorno dello sciopero.

Il giudice d’appello, invece, sospendeva il giudizio, visto che la Corte di giustizia non si era mai espressa sul caso di uno sciopero autonomo del personale di una compagnia aerea facente parte di un gruppo di società, e sottoponeva ai giudici di Lussemburgo ben sei questioni pregiudiziali:

  1. Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto da un sindacato per far valere rivendicazioni salariali e/o prestazioni sociali possa rappresentare una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 261/2004.
  2. Se ciò valga quantomeno nel caso in cui

a) i lavoratori della società controllata si dimostrino solidali con l’invito allo sciopero nei confronti della capogruppo (Lufthansa AG) per sostenere le richieste del personale di cabina della capogruppo avanzate in sede sindacale, e

b) in particolare, nel caso in cui lo sciopero nella società controllata, a seguito di accordo nella società controllante, divenga « autonomo», ove il sindacato, senza alcun motivo apparente, prosegua lo sciopero e addirittura lo estenda con conseguente adesione del personale di cabina della società controllata a detto invito.

  1. Se, ai fini della dimostrazione della sussistenza di una circostanza eccezionale da parte del vettore aereo operativo, sia sufficiente l’affermazione che l’invito dello sciopero, nonostante l’accoglimento delle richieste da parte della capogruppo, sia stato mantenuto dal sindacato senza alcun valido motivo e persino esteso nel tempo; si chiede, inoltre, chi sia il soggetto responsabile laddove, con riguardo al caso di specie, le circostanze di quanto avvenuto siano rimaste poco chiare.
  2. Se uno sciopero nella società controllata dalla resistente, annunciato il 18ottobre 2019 per il 20 ottobre 2019 dalle ore 5.00 alle ore 11.00, infine spontaneamente prorogato alle 5.30 fino alle 24 dello stesso 20 ottobre 2019,possa rappresentare una circostanza effettivamente non più sotto controllo.
  3. Se i provvedimenti adottati, consistenti nella predisposizione di un piano di voli alternativo e nella sostituzione, mediante accordi di subnoleggio, dei voli cancellati per mancanza del personale di cabina, con particolare attenzione alle destinazioni non raggiungibili via terra e alla distinzione tra voli interni alla Germania e voli intraeuropei, costituiscano misure adeguate alla situazione, tenendo altresì conto del fatto che, su un totale di 712 voli da operare in quella data, solo 158 voli hanno dovuto essere cancellati.
  4. Quali siano i requisiti cui devono rispondere le affermazioni incombenti al vettore aereo operativo, in merito all’adozione di tutte le misure ragionevoli e tecnicamente ed economicamente sopportabili.

Ciò premesso, la Corte di giustizia nella sentenza in esame ha proceduto a un esame congiunto delle questioni dalla prima alla quarta, richiamando le precedenti pronunce riguardanti gli scioperi della compagnia aerea (le già citate sentenze Kruseman e Air Help) e ribadendo il principio dell’interpretazione restrittiva della nozione di circostanza eccezionale, in virtù della quale rientrano nella stessa solo quegli eventi che cumulativamente non sono inerenti all’attività del vettore e sfuggono al suo controllo.

Lo sciopero del personale della compagnia, secondo la Corte, non può essere considerato un evento estraneo all’attività della compagnia medesima né è tale nel caso di specie in cui è normale che la politica attuata dalla società madre possa avere delle ripercussioni sulla politica delle società figlie, come confermato anche dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte.

Nella nozione di circostanze eccezionali, quindi, rientrano solo gli eventi sui quali la compagnia non ha alcun controllo, ossia scioperi esterni che non riguardano il proprio personale.

Inoltre, la Corte di giustizia, richiamando nuovamente la sentenza Kruseman, ha ribadito che l’eventuale illegittimità dello sciopero, che nella fattispecie in esame si è protratto oltre l’orario comunicato, non può compromettere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, sancendo in questo modo la prevalenza delle norme eurounitarie riguardanti i diritti dei passeggeri rispetto a quelle in materia sociale di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici di Lussemburgo non si sono pronunciati sulla quinta e sesta questione che si fondono sul presupposto che lo sciopero in esame debba essere qualificato come una circostanza eccezionale.

In conclusione, la più recente pronuncia sullo sciopero rispetto alle precedenti presenta una peculiarità dovuta al fatto che lo sciopero della società madre era cessato a seguito del raggiungimento di un accordo e ciononostante il personale di Eurowings protraeva l’astensione.

In sostanza, ancora una volta la Corte di giustizia ha evidenziato che la natura dello sciopero non fa venire meno i diritti del passeggero, persino nel caso in cui cessano i motivi alla base dello sciopero stesso. Dunque, l’illegittimità dello sciopero non può ricadere sull’utente, la parte più debole del contratto di trasporto, ma sul vettore aereo che non può essere esonerato dalla corresponsione della compensazione pecuniaria.

Anche in questa sentenza del supremo giudice europeo ,l’ago della bilancia è spostato verso l’obiettivo della tutela del consumatore piuttosto che verso quello della tutela della compagnia aerea, in linea con l’orientamento giurisprudenziale e con l’impegno delle istituzioni europee a favore dei diritti dei passeggeri.

Tuttavia, le molteplici pronunce della Corte di giustizia hanno messo in luce le difficoltà interpretative del regolamento n.261/04 rilevate dai giudici degli Stati membri e conseguentemente hanno evidenziato la necessità di procedere a una revisione del regolamento stesso che, rispetto agli analoghi regolamenti previsti per le altre forme di trasporto, è più datato. Una normativa più chiara e dettagliata agevolerà, infatti, una risoluzione più rapida delle controversie e conseguentemente garantirà una tutela più efficace ai passeggeri che viaggiano in aereo.

 

Dott.ssa Capri Roberta, Funzionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

 

Si riporta il link della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021 (causa C‑613/20):

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=998176