A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IMMIGRAZIONE: LE TAVOLE NARRATOLOGICHE[1] DI STORIA E GEOGRAFIA. EPOS DOMINA  IN UCRAINA E L’IMPORTANTE RUOLO DELL’UNHCR

Autore: Prof. Avv.Carlo Morselli

 

Sommario: 1. I due “nastri narratologici“ di storia e geografia - 2. Ab urbe condita. La prima guerra mondiale (cenno) - 3. La protostoria e la società di accoglienza - 4. Ucraina: il doppio binario fatto-diritto - 5. Il ruolo rilevante svolto dall’UNHCR

 

      1. I due “nastri narratologici“ di storia e geografia

L’immigrazione, quale  trasferimento e insediamento in un paese distinto e distante da quello proprio di singoli soggetti (immigrazione individuale, potrebbe dirsi) o di gruppi di persone (immigrazione collettiva, potrebbe appellarsi)[2], è interpretabile in due “nastri narratologici“ di storia e geografia. Se il fenomeno lato sensu migratorio sfocia in una categoria d’analisi che ripercorre l’abduzione di un moto (a loco ad locum) che risale all’asse di una causale che conta un suo crinale quale linea di displuvio che può essere descritta e di cui resta memoria stabile, risultano intrecciate storia e geografia.

Emergono matrici plurime: climatiche[3] (che importano sconvolgimenti ambientali), economiche, ma anche politiche interessate da persecuzioni, pulizia etnica, guerre, genocidi.

Pure Epos, dunque, Ab urbe condita e attualmente (le due “a), per la guerra scoppiata, ab extra, in Ucraina.

 

     2. Ab urbe condita. La prima guerra mondiale (cenno)

Sul piano delle simmetrie e delle equivalenze, la seconda guerra punica, tra Romani  Cartaginesi, è stata considerata, da alcuni, come “la prima guerra mondiale dell'antichità“[4], scatenata dallo spirito di rivalsa di Amilcare Barca che fece giurare al figlio Annibale “inestinguibile odio“ contro Roma.

Spiccano, nella narrazione, le mirabili pagine dello storico romano Tito Livio che tematizza le appartenenze dell’ambivalenza, così riassunte: «da un lato assume grande rilievo il dux straniero, che viene enucleato al di fuori o al di sopra della gente di cui egli è guida e capo, di…Cartaginesi…; dall’altro, I Romani…sono individuati come populus»[5]. Lo stesso Livio dichiara: «narrerò la guerra più degna di essere ricordata tra tutte quelle che mai siano state combattute, quella che i Cartaginesi, sotto la guida di Annibale, combatterono con  il popolo romano»[6].

Proprio alla fine della prima guerra mondiale (conflitto combattuto dal 1914 al 1918)  si è inserita la problematica della tutela internazionale dei rifugiati, connessa «con una serie di eventi che hanno determinato un consistente flusso migratorio. Tali eventi hanno riguardato la rivoluzione russa, a seguito della quale molti dissidenti sono espatriati»[7].

 

      3. La protostoria e la società di accoglienza

Si è detto «delle migrazioni che hanno fatto seguito al grande esodo  anni fa dall’Africa di 60.000»[8].

È stato un continuum, assistendosi alla “globalizzazione“ dell’immigrazione[9].

Storicamente, per le situazioni di soggiorno degli immigrati stranieri, il punto nevralgico è costituito dal distretto della loro inclusione ed integrazione  nella società di accoglienza. D’altra parte, lo Stato interessato non può rinunciare alla difesa dei confini[10] e al controllo del territorio, all’articolazione di una politica di ordine pubblico e sicurezza della nazione (c.d. politica securitaria[11]).

Per esempio, la Procura della Repubblica di Palermo è a capo di indagini e investigazioni dirette a gettare luce su organizzazioni criminali concentrate sul  traffico di uomini (smuggling) e sulla tratta di esseri umani (trafficking) lungo la rotta migratoria c.d del Mediterraneo Centrale[12].

 

      4. Ucraina: il doppio binario fatto-diritto

Storia e geografia sono il nuovo tessuto del più recente conflitto bellico innescato dall’aggressione della Russia di Vladimir Putin contro l’Ucraina di Volodymyr Zelensky, che sta alimentano il grosso serbatoio di profughi e sfollati.

 

Se l’immigrazione traccia una scia iterativa, un cammino parallelo (eundo) riflette il piano giuridico: «Il percorso più difficile nel cammino migratorio internazionale è quello dei suoi protagonisti: uomini e donne migranti, lavoratori, familiari, rifugiati, persone in cerca di asilo…Ma anche il dibattito, gli studi e le ricerche, così come le norme le politiche, attinenti le migrazioni internazionali hanno avuto un oro cammino: che nel caso italiano è stato, come anche in altri aspetti della vita del paese, rapido, importante e profondo»[13].

 

Si è così configurato l’impianto complesso del doppio binario, derivante dal “combinato disposto“ tra fatto e diritto (ex facto oritur ius). Il filo di un nuovo impianto normativo dettato all’urgenza degli attuali e drammatici eventi bellici si sta radicando nel terreno normativo italiano, come il DPCM 28 marzo 2022. Misure di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE, occorrenti a dare attuazione alla decisione di esecuzione (UE)2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 in favore delle persone sfollate dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe, dopo che si « è accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe».[14]

Non c’è dubbio, che «l’Europa è scossa dalla terribile invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È una guerra di cui si pagheranno costi altissimi, non ultimo quello del numero di profughi che provocherà e del rischio che nuove frontiere vengano rafforzate. È invece prioritario che le istituzioni europee e nazionali si attivino per garantire protezione agli sfollati dai territori ucraini. Questa nuova crisi segue due anni di emergenze sociali, sanitarie e politiche dovute alla pandemia globale da Covid-19, e di cui i migranti continuano a pagare un prezzo altissimo»[15]. L’Ucraina versa in una situazione di acuta crisi e di fortissima emergenza umanitaria[16].

Questo nuovo conflitto risale all’antico e il punto di contatto è rappresentato dal «carattere di eccezionalità» della guerra: bellum maxime  omnium memorabile, quae umquam gesta sint [17].

Quindi, situazione eccezionale[18].

 

     5. Il ruolo rilevante svolto dall’UNHCR

Proprio dalla Società delle Nazioni è stato istituito nel 1921 l’Ufficio di Alto Commissariato per i rifugiati, affidato alla direzione dello scienziato…Fridtjof  Nansen di nazionalità norvegese, con il compito specifico di occuparsi dei rifugiati russi»[19].

La giurisprudenza territoriale evoca «il protocollo d’intesa per l'attivazione di corridoi umanitari ed evacuazioni siglato il 4.11.2021 dal MAE con Ministero Interno, CEI, OIM, UNHCR ed altre organizzazioni»[20]. Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea richiama «l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» e la «Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545) (1954), come modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967»[21].

E la stessa Corte europea, a proposito di un prescelta interpretazione dell’art.  23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 che tiene pienamente conto dell’interesse superiore del bambino, alla luce del quale tale disposizione deve essere interpretata e applicata, ed avuto riguardo al «considerando 16 della suddetta direttiva…essa rispetta i diritti fondamentali sanciti nella Carta e che mira a promuovere l’applicazione, in particolare, del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall’articolo 7 della Carta, e i diritti del bambino, riconosciuti dall’articolo 24 della Carta», segnala, in special modo, che «tale interpretazione corrisponde a quella proposta dall’UNHCR, i cui documenti godono di una pertinenza particolare, considerato il ruolo affidatogli dalla Convenzione di Ginevra (sentenza del 23 maggio 2019, Bilali, C‑720/17, EU:C:2019:448, punto 57)»[22].

È noto che quella dell’UNHCR[23] è un’azione riconosciuta da due Premi Nobel per la Pace, il primo assegnato nel 1954, il secondo nel 1981, come pure che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha conferito all’UNHCR il mandato di guidare e coordinare, a livello mondiale, la protezione dei rifugiati e di organizzare le iniziative adeguate per garantire il loro benessere.

 

Autore: Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.

  

[1] Il termine narratologia risale al conio del filosofo Tzvetan Todorov, nel 1969 (Grammaire du Décaméron, La Haye, Mouton), ed indica lo scrutinio delle strutture narrativa, anche se a noi pare, la spiegazione, contrassegnata da una certa  cifra tautologica.

[2] L. Manca, Emigrazione, Diritto internazionale, in Enc. giur. Treccani, Agg, XV, Roma, 2007, 1: «Il fenomeno migratorio inteso come “emigrazione“, ossia spostamento da uno Stato, sia come “immigrazione“, vale a dire ingresso in un altro Stato, ha origini antiche. Le cause sono diverse e…difficili da accertare».

[3] L. Capuzzi, Migranti In Marocco, I profughi sradicati dal clima, in Avvenire, 13 aprile 2022, 1 e 3: «Il clima dietro al grande esodo sulla rotta spagnola dei profughi. Spunti dalla siccità, a migliaia arrivano in Maroccco per raggiungere Nador».

[4] M. Silvestri, La vittoria disperata. La seconda guerra punica e la nascita dell'impero di Roma, Milano, BUR, 2015.

[5] Introduzione a cura di P. Ramondetti, in Storie. Libri XXI-XXV, di Tito Livio, Torino, Utet, 1995, 10, che richiama G. De Sanctis, Storia dei Romani, Torino, 1916, III, 371 s.

[6] T. Livio, Storie. Libri XXI-XXV, a cura di P. Ramondetti, Libro XXI, Torino, Utet, 1995, 55.

[7] M. R. Saulle, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), in Enc. dir., Agg.,  Alto Commissariato, Milano, 2002,1.

[8] R. Chiarelli, Diritto dell’immigrazione e assetti costituzionali. Prefazione, in Nuove leggi Nuovo diritto. Testo unico dell’immigrazione. Commentario di legislazione – giurisprudenza – dottrina, di C. Morselli e commento di D. Cosi, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, 1, nel richiamo di L. Quintana, Une perspective génétique sur notre histoire: migrations himaines et adptation à l’environnrment, in Migrations, réfugiés, exil, dir. da Boucheron, Paris, 2017, 52 s.

[9] La crisi dei migranti è diventata ormai “un fenomeno globale“. A usare queste parole è Filippo Grandi, vertice dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), mettendo in evidenza che mai nella storia il problema si era verificato con questa intensità. Intervistato dall'emittente britannica Bbc, secondo Grandi le nazioni devono dare maggiore sostegno, anche a livello economico, ai paesi che più direttamente sono chiamati a gestire questa emergenza, che non tocca solo l'Europa: i fenomeni migratori riguardano tutti i continenti. Masse di persone si spostano ad esempio dal Messico verso gli Stati Uniti, dall'Asia centro-meridionale verso l'Australia, dall'Europa orientale alla Russia, oppure internamente, come accade in Africa. Un popolo di rifugiati stimato in 20 milioni di unità, di cui lo scorso anno meno dell'1% è stato accolto in un altro paese, come ha segnalato Filippo Grandi (in Redattore sociale, 2016). Altresì, v. Ucraina, Sant’Egidio: 50 giorni di guerra Resistere con la solidarietà, ivi, 2022.

In dottrina, v. V. Della Fina, Rifugiati (Postilla di aggiornamento), in Enc. giur. Treccani, Agg, XV, Roma, 2007, 1:  «La nozione di rifugiato, come il relativo status, derivano dal diritto internazionale convenzionale», citando l’art. 1 A della Convenzione di Ginevra sullo status  dei rifugiati del 28 luglio 1951. Cfr. P. Benvenuti, La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in La tutela internazionale dei diritti umani, a cura di L. Pineschi, Milano, 2006, 151.

[10] Fra gli altri, v. Caggiano, infra nota n. 15.

[11] Su cui, ad esempio, v. C. Morselli, La linea securitaria di polizia: respingimento, in Manuale di diritto dell’immigrazione. Profili di diritto pensale e procedura penale, Pisa, Pacini Giuridica, 2022, 39: «Un dispositivo di polizia, quella di frontiera (art. 10 c.1 TUI)…sanziona lo straniero irregolare presente ai valichi, appunto senta titolo d’ingresso nel territorio  dello Stato». Altresì, v. P. Morozzo della Rocca, Immigrazione, asilo e cittadinanza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021.

[12] C. Amenta, P. di Betta, C. G. Ferrara, La crisi dei migranti nel mediterraneo centrale: le operazioni Search and Rescue non sono un fattore di attrazione, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2021, n. 2, 17-18: «Secondo Frontex…le missioni di sorveglianza del confine e le missioni SAR vicine o entro le 12 miglia di acque territoriali libiche hanno rilevanti conseguenze non intenzionali, perché influenzano i piani dei contrabbandieri di esseri umani e sono un pull factor, che si aggiunge alle difficoltà già presenti nei controlli al confine e nel salvataggio delle vite in mare. Frontex afferma che tutte le parti presenti nel Mediterraneo Centrale coinvolte nelle operazioni SAR (quindi anche le organizzazioni non governative) aiutano i criminali e i loro traffici illeciti, ancorché in maniera non intenzionale, perché aumentano le chance di successo della traversata; i migranti e i rifugiati, incoraggiati dalle storie di chi nel passato è riuscito a raggiungere l’Europa, si avventurano fiduciosi di ricevere assistenza umanitaria».

Non dovrebbe considerare la Libia né un Paese terzo sicuro né un place of safety (POS): v. la posizione di UNHCR (2020), UNHCR position on the designation of Libya as a safe third country and as a place of safety for the purpose of disembarkation following rescue at sea, https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf. V. UNHCR Activities at Disembarkation, https://data2.unhcr.org/en/search?sv_id=0&geo_id=666&type%5B0%5D=document&sector_json=%7B%220%22: %20%220%22%7D&sector=0, in merito ai dati (mensilmente aggiornati) sulle intercettazioni e respingimenti in Libia da parte della Guardia Costiera libica.

[13] Così, testualmente, R. Cagiano de Azevedo, Le migrazioni internazionali, terza edizione, Torino, Giappichelli, 2077, IX.

Sulla figura del rifugiato, in giurisprudenza, la Corte ha chiarito vari profili interpretativi relativi alla cessazione della causa di esclusione dallo status di rifugiato prevista dall’art. 12, par.1, lett. a), dir. 2004/83 per i cittadini di paesi terzi o apolidi che rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 1 D, della Convenzione di Ginevra, fruendo attualmente della protezione accordata [nella fattispecie] dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) - UNRWA. In particolare, nell’ambito dell’analisi volta a stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata e, pertanto, alla persona interessata sia attribuibile ipso facto lo status di rifugiato (v. seconda frase della richiamata disposizione di cui all’art. 12 dir.): (i) occorre prendere in considerazione, nel contesto di una valutazione individuale, anche le circostanze pertinenti esistenti al momento in cui le autorità amministrative competenti esaminano una domanda di protezione o in cui le autorità giudiziarie si pronunciano sul ricorso avverso il diniego di protezione e non solo quelle relative al momento in cui detta persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA; inoltre (ii) qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta a lasciare la zona operativa dell’UNRWA per motivi che esulavano dal suo controllo e prescindevano dalla sua volontà, spetta allo Stato membro, laddove ritenga che detta persona sia oramai in grado di fare ritorno in tale zona e di beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza, dimostrare che così è nel caso di specie; ancora (iii) è sufficiente dimostrare che l’assistenza o la protezione dell’UNRWA sia effettivamente cessata per un qualsiasi motivo, cosicché tale organismo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantirle condizioni di vita conformi alla missione di cui è investito, non essendo pertanto necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggere un danno al richiedente protezione o privarlo di assistenza, mediante azione o omissione; infine (iv) si deve tener conto dell’assistenza fornita all’interessato da attori della società civile, come le organizzazioni non governative, purché l’UNRWA mantenga con questi ultimi un rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell’ambito del quale gli stessi la assistono nell’adempimento del suo mandato [Corte di giustizia dell’Unione europea, 3 marzo 2022, causa C-349/20, Secretary of State for the Home Department (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), in Immigrazione.it, 2022.

In dottrina, fra gli altri, v. L. Manca, Asilo (diritto di), Diritto internazionale, in Enc. giur. Treccani, Agg, XV, Roma, 2007, 1:  «La parola asilo…designa la protezione, nel senso di accoglienza, offerta da uno Stato nei confronti di individui che sono oggetto di persecuzione nel loro Paese di origine o di residenza abituale». Precisa Saulle, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), in Enc. dir., Agg.,  Alto Commissariato, cit., 5, che in base a certe premesse ed osservazioni « al concetto di “rifugiato“ sia interconnesso quello di “asilo“, vale a dire di un luogo sicuro nel quale chi non è perseguitato per ragioni di criminalità comune, ma per motivi a lui non imputabili, possa trovare sicurezza e riparo».

[14] P. Rodari, Ucraina-Russia, le news dalla guerra del 14 marzo. Ft, armi a Mosca: “Pechino apre“. Gli Usa avvertono: “Sostegno avrà conseguenze“. La replica:  “Non siamo schierati“. Sfollati a quota 5 milioni, in la Repubblica, 15 marzo 2022.

Ministero dell’interno. Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere Circolare 16 aprile 2022, in Immigrazion.it., 15 aprile 2022. Altresì, v. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Capo del Dipartimento della protezione civile Ordinanza n. 883 del 31 marzo 2022 (GU serie generale, n. 82, 7 aprile 2022), ivi. Cfr. La Protezione Temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina, in ASGI, 7 marzo 2022: «Il ricongiungimento familiare La Direttiva prevede la possibilità per il titolare di protezione temporanea di accedere al ricongiungimento familiare, sia esso intra-UE, quindi con familiari soggiornanti in altri Stati membri, sia extra-UE, quindi con familiari dimoranti in Paesi terzi, a condizioni particolarmente agevolate e con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali umanitarie». In tema, a ultimo, v. C. Morselli,  Immigrazione: il ricongiungimento familiare ha “effetto moltiplicatore“ della presenza dello straniero in Italia e i flussi migratori risultano non più determinati (art. 21 TUI) ma determinabili (Dir. 2003/86/CE Consiglio), in Foroeuropa, 2022.

Anche le cronache riportano il regime di “deregulation“ impressa agli interventi da parte degli Stati: v. A. Guerrera, Johnson manda in Ruanda i migranti senza permesso, in la Repubblica, 15 aprile 2022.

Sulle ultime disposizioni governative, v. Per i profughi ucraini l’elemosina, per le famiglie ospitanti nulla, per tutti gli altri solo discriminazioni Una lettura critica delle misure previste nel DPCM 28 marzo 2022, in Melting Pot Europa, 2021.

[15] E. Rigo, Editoriale, in Diritto  immigrazione e cittadinanza, fasc. 1, marzo 2022. Sull’Europa, v., da ultimo, A. Galletti, Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 maggio 2021, C-8/20, L. R. c. Bundesrepublik Deutschland., Una domanda di protezione internazionale non può essere considerata inammissibile qualora la prima procedura che ha condotto ad un rigetto abbia avuto luogo non in uno Stato membro dell’Unione, bensì in uno Stato terzo, in Foroeuropa, aprile 2022. 

Specialmente, v. B. Nascimbene, Considerazioni conclusive. Le incertezze delle politiche europee di immigrazione e asilo, in Collana di diritto dell’immigrazione, Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino, Giappichelli, 2015, 395: «L’evoluzione delle politiche di immigrazione e asilo dell’Unione europea mette in luce i risultati raggiunti in oltre quindici anni di esercizio della competenza i tali settori, ma evidenzia anche carenze sotto il profilo normativo». Cfr. G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello Spazio unificato di liberà, sicurezza, giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2015, 5 s.

[16] È legittimo il decreto “recante revoca della stipula del contratto correlato all’emersione” della lavoratrice straniera che ha fatto ritorno nel Paese di origine per sottoporsi a cure mediche il 4 marzo 2020 per rientrare in Italia nel giugno 2020. Benché si parli impropriamente di “revoca”, il provvedimento controverso deve intendersi come ritiro in autotutela dell’iniziale decisione di regolarizzazione, la quale era in contrasto con la norma di legge. Tale provvedimento, intervenuto nei termini posti dalla normativa, è dunque è in sé legittimo e non può essere invocata una situazione di legittimo affidamento (affidamento che, inoltre, in virtù della tempistica non può dirsi consolidato). Nel merito della ragione posta a fondamento dell’allontanamento dall’Italia, non è invocabile la forza maggiore atteso che o la salute della straniera era in una situazione d’emergenza per la quale si potrebbe evocare la forza maggiore, ma allora non trova giustificazione la decisione di lasciare l’Italia per curarsi (cfr. art. 35, co. 3, TUI), ovvero il ritorno nel Paese di origine ha costituito una libera scelta, non sussistendo alcuna situazione d’emergenza e trattandosi di cure non essenziali.

T. A. R Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, 29 marzo 2022, n. 305, in Immigrazione.it, 2022: «La ricorrente -OMISSIS-, cittadina ucraina nata nel 1986, sostiene di risiedere in Italia dal 2011 senza un valido titolo di soggiorno, e di aver svolto costì da allora prestazioni come collaboratrice familiare…Si sarebbe trattato invece di “cause di forza maggiore”, ché se non fosse rimasta in Ucraina per il periodo di tempo richiesto avrebbe rischiato “di compromettere forse irreparabilmente la propria salute”: la necessità dell’intervento in tempi brevi sarebbe confermata dalla relazione di un consulente di parte, depositata in causa» V. Cass., sez. I penale, 15 luglio 2021, n. 27353, ivi.

[17] Introduzione a cura di Ramondetti, in Storie. Libri XXI-XXV, di Tito Livio, cit. 9.

[18] Va rilasciato il visto a territorialità limitata per motivi umanitari (art. 25, co. 1, lett. a), codice europeo dei visti) a due fratelli afghani i quali, per la loro peculiare e documentata situazione personale e in relazione alla notoriamente grave situazione di violazione dei diritti umani nel Paese di origine, si trovano ivi esposti a un rischio effettivo, specifico, imminente e attuale per la propria incolumità personale e per la loro permanenza in vita, senza che sia necessario individuare sin da subito attraverso quali strumenti il soggiorno degli interessati potrà eventualmente proseguire alla scadenza del visto e senza riconoscere in via generale e astratta il diritto a presentare per tale via domanda di protezione. Pur in assenza di un obbligo positivo per lo Stato di rilasciare il visto in questione derivante dal diritto dell’Unione o dalla CEDU, tale eccezionale situazione – la quale integra pienamente la ricorrenza dei motivi umanitari prefigurati dal codice visti – fa scattare un’attività doverosa per il giudice dei diritti fondamentali, cui l’ordinamento attribuisce il compito di adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei a salvaguardare la posizione individuale minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile (Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, 21 dicembre 2021, R.G. n. 62652, in Immigrazione.it.).

[19] Saulle, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), in Enc. dir., Agg., Alto Commissariato, loc.cit. Cfr. G. Loesher, The UNHCR and World Politicis: a Perilous Path, Oxford, October, 2021.

cfr. C. Denaro, I rifugiati siriani sulle rotte via mare verso la Grecia. Riflessioni sul transito e sullo svuotamento del diritto d’asilo, in Mondi Migranti, 2016, 97-119.

[20] Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, 21 dicembre 2021, R.G. n. 62652, cit. V. retro note 9 e 12.

[21] Corte di giustizia dell’Unione europea (GS), 16 novembre 2021, causa C-821/19, Commissione/Ungheria (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile), in Immigrazione, 2021. Precisa F. Munari, Lo status di rifugiato e di richiedente protezione temporanea. La visione europea del  «diritto di Ginevra», in Collana di diritto dell’immigrazione, Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino, Giappichelli, 2015, 51: «Non a caso…le sentenze rese dalla Corte di giustizia…contengono sempre, quale osservazione preliminare, la risoluzione secondo cui “la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati“», citandosi, al riguardo, Corte giust., 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09,  B e D. Da ultimo, v. Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sent. 22 febbraio 2022 «La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), nonché dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)».

[22] Corte di giustizia dell’Un in Collana di diritto dell’immigrazione, Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino, Giappichelli, 2015, 395: «ione europea (GS), 9 novembre 2021, causa C-91/20, Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale), in Immigrazione.it, 2021. E, per la stessa Corte, «rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’[Agenzia] delle Nazioni Unite per i rifugiati [(UNHCR)]».  In dottrina, v. G. Giunchedi, Corte di giustizia dell’Unione europea e richiesta di interpretazione pregiudiziale, in Le ragioni del garantismo, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, Dike, 2016, 21: «Originariamente denominata Corte di Giustizia delle Comunità europee…venne istituita nel 1951 con il Trattato della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)». Altresì, v. G. Ubertis, La tutela dei diritti dell’uomo davanti alla Corte di Strasburgo, in Corte di Strasburgo r giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino  Giappichelli, 2016, 3: «In ogni caso, competente a garantire la corretta applicazione di tutta la normativa eurounitaria…è sempre stata…una Corte di giustizia con sede a Lussemburgo, ora denominata Corte di giustizia dell’Unione europea (C. giust. UE)».

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, le pratiche di mutilazione genitale femminile possono integrare un atto persecutorio (art. 7, d.lgs. n. 251/2007) ovvero un danno grave (art. 14, lett. b, d.lgs. cit.), come si ricava anche da fonti internazionali, quali la nota orientativa dell'UNHCR del 2009 sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (si v. art. 60), nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili. A fronte dell’allegazione, da parte della richiedente, di aver subito tali pratiche e di temere di subire ulteriori trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, il giudice deve pertanto accertare alla luce di fonti precise e aggiornate la situazione della zona di provenienza anche in relazione alla possibilità che la richiedente ottenga protezione da parte delle autorità del Paese di origine. Al riguardo non rileva che la richiedente non abbia fondato l’originaria domanda di protezione sulle mutilazioni genitali, allegandole solo successivamente in sede di riassunzione, atteso che non è prevista alcuna preclusione in tal senso nella disciplina del procedimento per la protezione internazionale, il quale anzi richiede che la domanda sia esaminata con riferimento all’attualità (Corte di cassazione, sez. I civile, 28 ottobre 2021, n. 30631, ivi). Ed anche «il cd. Decreto Procedure, D.lgs. n. 25/2008, espressamente prevede che ai richiedenti asilo sia garantita la possibilità di contattare l’UNHCR durante tutte le fasi della richiesta di asilo (art. 10, c. 3, del D.lgs. n. 25/2008)» (T. A. R Sicilia, sez. III, 24 agosto 2021, n. 2473, ivi). Sulle «risoluzioni dell’UNHCR…L'UNHCR e diverse ONG hanno pubblicato rapporti secondo cui la polizia di frontiera sottoponeva i migranti a trattamenti degradanti, inclusi epiteti e volgarità verbali, distruzione di proprietà e pestaggi, tra cui persone vulnerabili come richiedenti asilo, minori, persone con disabilità e donne incinte. Le ONG hanno riferito di diversi migranti presunti che le guardie di frontiera li hanno picchiati mentre tenevano i loro neonati o bambini piccoli. Il rapporto 2019 di Human Rights Watch riporta: “l'UNHCR ha riferito che da gennaio circa 2.500 richiedenti asilo e migranti erano stati respinti dalla polizia croata in Bosnia-Erzegovina, centinaia di casi di accesso negato alle procedure di asilo e oltre 700 accuse di violenze e furti della polizia. Lo stesso mese, un gruppo di membri del Parlamento europeo di 11 Stati dell'UE ha chiesto congiuntamente alla Commissione europea di indagare urgentemente sulle accuse, con il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che riecheggiava quella convocazione in ottobre…”» (Tribunale di Roma, ordinanza 18 gennaio 2021, R.G. n. 56420/2020, ivi).

Convenzione di Ginevra del 1951 Convenzione sullo statuto dei rifugiati 16 febbraio 2004 Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954 strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955 «Preambolo Le Alte Parti Contraenti…preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l’Alto Commissario».

V. Rapporto dell’UNHCR evidenzia le discriminazioni di cui sono vittime le minoranze apolidi nel mondo, in Melting Pot Europa, 6 novembre 2017.

[23]Sigla dellAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in inglese United Nations High Commissioner for Refugees. Si tratta di un organismo dell’ONU. Ha sede a Ginevra.

Dal 2006, l’ufficio italiano dell’UNHCR ha allargato il raggio delle proprie competenze diventando Rappresentanza Regionale responsabile, oltre che per l’Italia, anche per Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede, con il compito di coordinare le attività regionali in favore di richiedenti asilo e rifugiati presenti in questi paesi.