A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

PROCURA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (DELL’AJA) E REGOLE EUROJUST: INDAGINI SUI CRIMINI DI GUERRA IN UCRAINA- UNA NUOVA NORIMBERGA? L’URGENZA DI UNA TERZA VIA GIUDIZIARIA PENALE PER PRESERVARE IL FUTURO DEI POPOLI 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli 

 

Sommario: 1. L’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione in materia di giustizia penale - 2. Procura generale: un gigantesco pool indaga sui crimini di guerra in Ucraina - 3. Urgenza di percorrere e definire la terza via giudiziaria - 4. Il processo di Norimberga: evocazione - 5. Gestapo: la giustizia parallela.

 

1. L’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione in materia di giustizia penale

È già apparso tracciato all’orizzonte l’impianto investigativo ed acquisitivo della Procura della Corte penale Internazionale sui presunti crimini di guerra commessi, secondo l’annuncio di Eurojust aprile 2022, «l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione in materia di giustizia penale. L’accordo è stato firmato dalla Procura generale della Corte dell’Aja e dalle procure dei tre Stati che con Eurojust compongono il team investigativo, ovvero Lituania, Polonia e Ucraina. Intanto, la Commissione europea ha proposto emendamenti alle regole Eurojust - il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione in materia di giustizia penale - per poter assistere meglio le indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Le modifiche darebbero all’agenzia la possibilità legale di raccogliere, conservare e condividere le prove dei crimini di guerra, dato che “a causa del conflitto in corso, è difficile immagazzinare e conservare le prove in modo sicuro in Ucraina“. Ha aggiunto Vera Jourová, vicepresidente per i valori e la trasparenza: “La lotta dell’Ucraina è la nostra lotta. Dobbiamo lavorare insieme per portare i criminali di guerra davanti alla giustizia. Dobbiamo rafforzare il mandato di Eurojust per garantire che abbia gli strumenti per affrontare la portata delle atrocità in Ucraina“»[1].

In dottrina, si precisa, recentemente, che «Tra gli organismi operanti a livello di cooperazione propriamente “giudiziaria“ si colloca, anche e soprattutto, EUROJUST, che trova oggi la sua fonte disciplinatrice basilare in un regolamento dell’Unione, il quale lo definisce testualmente “Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale“, a sua volta dotata di personalità giuridica (art. 1 §§ 1 e 3 RegE)…Va…segnalato che a Eurojust dedica attenzione lo stesso Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella versione in vigore, per il cui art. 85 § 1 l’agenzia in questione deve “sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili  delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol“»[2].

Altra dottrina, richiama il «Tribunale penale internazionale, fornito di competenza ad hoc per i crimini commessi, a partire dal 1991, sul territorio dell’ex-Jugoslavia. L’antecedente storico di questa esperienza di giurisdizione internazionale è ravvisabile nei Tribunali di Norimberga e Tokio, destinatari, all’indomani dell’ultimo conflitto mondiale, del compito di punire i responsabili di gravi forme di crimine commesse durante la guerra…»[3].

A seguito della convention di Tampere, il 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha stabilito l’insediamento di Eurojust quale organo europeo con un vincolo destinativo: corroborare il contrasto contro le più forme gravi di criminalità organizzata e, in particolare, e facilitare il «coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, basandosi sulle analisi di Europol e cooperando con la rete giudiziaria europea»[4].

 

2. Procura generale: un gigantesco pool indaga sui crimini di guerra in Ucraina

Secondo il Washington Post in Ucraina stanno lavorando almeno 50 mila investigatori inviati dalla procura generale per indagare sui crimini di guerra[5].

Si susseguono le notizie di abusi e soprusi, dell’uso di armi vietate, di deportazioni forzate, di pratiche criminali, di massacri, di stupri, sevizie, fosse comuni, ed ora le denunce sono divenute plurime  e circostanziate[6], al punto che si parla, per i corrispondenti orrori e le atrocità documentate che coinvolgono la popolazione civile, di “depravazione“ per gli autori e “responsabili“[7].

Allestire un processo criminale, di vaste proporzioni, richiede una attrezzata “macchina investigativa“ indirizzata alla raccolta ed acquisizione di elementi e materiale di carattere dimostrativo, destinati ad essere convertiti in aula in mezzi di prova dal rappresentante della pubblica accusa per ricostruire e rinsaldare le tessere del complesso e poliedrico mosaico storico, ad opera prima delle parti e poi del giudice del giudizio. Costituisce ius receptum l’essenza del «dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive»[8].

 

3. Urgenza di percorrere e definire la terza via giudiziaria

La “provvista“ probatoria - certamente necessaria per supportare la celebrazione del processo, per sviluppare l’accertamento penale e per giustificare le richieste di condanna[9] - non può impegnare uno spazio temporale prolungato: già sarebbero stati individuati oltre 8mila crimini di guerra  di matrice russa[10]. Si è raggiunto e segnato, così, un confine considerevole, oltre il quale, al pari di una linea di demarcazione, si affaccia l’urgenza di non valicarlo, per preservare il futuro dei popoli e degli Stati (anche delle loro economie), perché il conflitto non si consolidi irreversibilmente  diventando prima sterminio di una identità statale e poi bellum omnium contra omnes.

Ad oggi appare dicotomica la via da percorrere, oscillante: inviare/non inviare armi a Kiev[11]. Intanto la guerra continua, dato l’inconcludenza assoluta e lo stallo dei negoziati di pace, pure dell’ONU[12]: prevale, su tutti e su tutto, Epos.

Bisogna pensare alla terza via, quella giudiziaria, e quindi alla contro-guerra della desistenza e della deterrenza (le due “d“), cristallizzando il modello che può estrarsi dall’art. 55 c. p. p., riferito ai «reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale». Si tratta di una attività collegata con i poteri dell’azione penale[13] e di concludere molto rapidamente le indagini-sciame dei 50 mila investigatori, per mettere un punto fermo, pubblicamente e agli occhi del mondo, formulare una determinata protoaccusa, redendola ostensibile agli interessati e rendendoli così sub iudice, come un masso di Tantalo. Bisogna pensare alla piattaforma e all’impianto della fissazione di una regiudicanda: quando una situazione devastante penalmente rilevante (cc. dd. crimini di guerra)  manca di un saldo filtro di controllo giudiziario che, per quando non facile, si appresti a regolarla, allora difetta (la garanzia dell’attuazione di) Νόμος, assorbito da Βασιλεύς.

Sul rafforzamento dell’Eurojust si è avvertito: «tra le molteplici novazioni merita anzitutto segnalare l’istituzione di un coordinamento permanente al fine di ricevere e trattare in ogni momento - ventiquattrore su ventiquattro e sette giorni su sette precisa la norma - le richieste e intervenire nei casi urgenti» con un ventaglio di iniziative[14].

 

4. Il processo di Norimberga: evocazione

Il processo di Norimberga[15] rappresenta  quasi certamente, sulle tragiche vicende del Terzo Reich insediatosi all’inizio del 1933, il più grande processo della storia[16], raccolto nei quarantadue volumi degli Atti di Norimberga: inizia, e con un proprio Statuto, dinanzi alla Corte militare Internazionale di Norimberga, nell’aula n. 600, il 20 novembre 1945, e con il compito di pronunciarsi su quattro capi si accusa, di complotto o cospirazione, delitti contro la pace, crimini di guerra e contro l’umanità, per avere sterminato intere collettività etniche.

L’avvocato Otto Stahmer (patrono di Göring, il numero due della Germania, l’uomo più importante dopo il Führer, questi - morto  suicida il 30 aprile1945, h. 15,30 - in altro processo, per alto tradimento, iniziato il 24 febbraio 1924, condannato alla pena minima di cinque anni di fortezza) parla a nome del collegio di difesa, invocando l’antica massima Nullum crimen,nulla poena sine lege (se non esiste una legge interazionale che punisca le guerre di aggressione[17] è escluso che si possa instaurare il procedimento penale contro i ventidue accusati, ristretti nel sotterranei del Palazzo di Giustizia, in celle lunghe quattro metri e larghe tre[18]).

 

5. Gestapo: la giustizia parallela

Nell storia giudiziaria, l’esercizio del potere decisorio affidato all’autorità giudiziaria, non sempre è stato ritenuto unico e definitivo, inserendosi e configurandosi un secondo ed ulteriore potere para deliberativo, di fonte amministrativa, e quindi una sorta di “giustizia concorrente“ (o parallela), ricavabile, nel quadro della legislazione antisemita, da una disposizione emanata dal Ministro della giustizia l’8 marzo 1938: «una volta scontata la pena, gli ebrei detenuti per contaminazione razziale» (Rassenchande, letteralmente ”infamia“ o “ignominia razziale“, varata al raduno di Norimberga del 1935, e con cui si allestivano, sotto la pressione della Gestapo - la polizia segreta - e del Ministero della Giustizia, procedimenti indiziari, che spesso si concludevano con l’inflizione di lunghe pene detentive, da scontarsi non nelle carceri ordinarie ma nei penitenziari) «venivano nuovamente arrestati dalla Gestapo e condotti in campi di concentramento», citandosi un caso, quello dell’ebreo Julius Rosenheim, assolto dal tribunale, «ma, al termine del processo, arrestato…ugualmente dalla Gestapo e condotto in un campo di concentramento»[19].

 

Autore: Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.

 

[1] In Avvenire, 26 aprile 2022, n. 98, 7, Crimini di guerra. La Procura della Corte penale Internazionale a fianco di Eurojust nelle indagini sul campo; altresì, v. «A Kharkiv un campo di torture e violenze», ivi, 27 aprile 2022, n.99, 7: «Campi di concentramento e fosse comuni. Le autorità locali ucraine denunciano ogni giorno nuove atrocità compiute dalle forze russe. Ieri è stato l’ufficio del procuratore distrettuale di Kharkiv ad annunciare che i russi hanno  creato un campo di concentramento nella città occupata di Volchansk “dove torturano i residenti“. Secondo le accuse, “abitanti pacifici“ hanno subito “violenze fisiche e mentali“ in un campo allestito nei locali di una delle fabbriche di Volchansk…Secondo Syniehubov gli invasori hanno organizzato lì “un vero campo di concentramento, dove le persone sono sottoposte a tortura, costrette a collaborare e ad unirsi alle forze armate della Federazione russa“…Una terza fossa comune, secondo le autorità locali, è stata scoperta nei dintorni di Mariupol, dopo quelle di Manhush e Vynohradne  (M. Ott.)».

Su un procedimento che riguarda reati di competenza della procura europea, v., da ultimo, Cass., sez. II, sent. 28 aprile 2022, n. 16561, in Norme & Trib., 28 aprile 2022.

[2] M. Chiavario, Diritto processuale penale, IX ed., Torino, Utet, 2022, 1024.

[3] Cfr. C. Valentini, Cooperazione con i Tribunali ad hoc e con il Tribunale penale internazionale, in Manuale di diritto processuale penale, III ed., A. Scalfati e altri, Torino, Giappichelli, 2018, 1059-1060; A.Diddi, I rapporti internazionali, in F. Cerqua-A. Diddi-A. Marandola. G. Spangher, in Manuale teorico-pratico di diritto processuale penale, Vicenza, 2018, 1055: «l’Eurojust è nata con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità».

Aggiungono P. Tonini-C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, 2021, 1121-22: «Per dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 85 TFUE,in data 14 novembre 2018 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)…».

[4] P. Tonini-C. Conti, Lineamenti di diritto processuale penale, ed. XIX, Milano, Giuffrè, 2021, 694.

F. Spiezia,  L’attività del Desk italiano di Eurojust per l'anno 2019, in Sist. pen., 23 marzo 2020.                             

[5] Così, Corriere della sera, 8 aprile 2022.

[6] Il ministero degli Esteri ucraino ha denunciato che 2.389 bambini del Donbass occupato sono stati condotti illegalmente in Russia (in Avvenire 22 marzo 2022). V. La guerra in Europa. Bombe su Kiev, sfida all’Onu I raid durante la visita del segretario Guterres. Biden: «A Zelensky armi finché ci sarà l’assalto e altri 33 miliardi» in Il Corriere della sera, 29 aprile 2022.

Le notizie di venerdì 8 aprile sulla guerra. Mosca ammette gravi perdite nel suo esercito. Kiev: «Civili bruciati vivi a Izium, deportati in Russia 121 mila bimbi ». A Makarov 132 corpi in fosse comuni, ivi, 8 aprile 2022.

[7] Nuovo attacco degli Usa, 'Putin un depravato, fuori dal G20'.

[8] Cass. Pen.,  sez. 2, 13 aprile 2022, n. 14275.

[9] T. Livio, Storie, Libri XXI-XXV, a cura di P. Ramondetti, Torino, Utet, 1995, (XXIII, 17), 445: «Poiché Annibale…si era ritirato ad Acerra, Marcello immediatamente, fatte chiudere le porte e postevi e delle guardie perché nessuno uscisse, sottopose  a processo, nel foro, coloro che si erano incontrati segretamente con i nemici; fece decapitare oltre settanta condannati per tradimento e diede ordine che i loro beni fossero proprietà dello stato del popolo romano».

[10] Ucraina, Kiev: individuati oltre 8mila crimini di guerra russi, in TGCOM 24, 28 aprile 2022.

[11] Per esempio, v. Don Ciotti: combattere è contro la Costituzione, in La Stampa, 29 aprile 2022.,1; “No a quelle pesanti” Armi, non solo Conte: anche FI e Lega frenano, in IL fatto Quotidiano, 29 aprile  2022,1.

[12] «Zelensky: “Hanno umiliato l'Onu“. Missili su Kiev, Guterres: “Sono sconvolto“». Il segretario generale delle Nazioni Unite: “Dobbiamo fare il possibile per evitare che la guerra diventi nucleare“ (in affaritaliani, 29 aprile 2022).

Non può  dirsi che «le destre hanno strette le destre» (A. Manzoni, Marzo 1821).

[13] F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 1992, 68, sulla P. G. che «impedisce l’eventuale sèguito».

[14] M. R. Marchetti, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in G. Conso-V. Grevi- M. Bargis, Compendio di procedura penale , Padova, 2019, 1173, aggiungendosi: «Vi è, inoltre, un sensibile potenziamento dei poteri attributi al membro nazionale il quale può chiedere alle autorità nazionali competenti l’adozione di una serie di misure quali…iniziare un’indagine o esercitare l’azione penale per fatti precisi, istituire una squadra investigativa comune, adottare misure investigative speciali (art. 6 § 1)».

[15] In precedenza è stato evocato il processo di Norimberga, il Tribunale, da Valentini, Cooperazione con i Tribunali ad hoc e con il Tribunale penale internazionale, in Manuale di diritto processuale penale, III ed., A. Scalfati e altri, loc.cit.

[16] Si conta pure l’assassinio del presidente americano J. F. Kennedy: sarebbe stata la più colossale inchiesta mai condotta nella storia del Bureau (anche se la probabile cospirazione cubana rimase quasi inesplorata) e la più importante indagine del XX sec. (della c.d. Commissione Warren), ancorché intere raccolte di prove attendono di essere  esaminate funditus, come lo scenario denominato “teoria della pallottola singola“ o magica, “magic bullet theory “ (nuovi documenti saranno resi pubblici il 15 dicembre 2022: assassinio di John Fitzgerald Kennedy, l’amministrazione Usa pubblica parte dei documenti segreti. Rispunta la pista sovietica).

[17] Il corsivo è nostro.

[18] In tali termini, v. C. Morselli, Scoli. Commento al Codice di procedura penale,  vol. I, Palermo, 2014,7 (7-1020).

[19] Cfr. L. Evans, Il terzo Reich al potere, 1933-1939, trad. A. Catania, Milano, 2010, 500, 512-514. Altresì, v. N. Wachsmann, Le prigioni di Hitler. Il sistema carcerario del terzo Reich,trad. it., Milano, 2007, 200-201.