A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

NUOVA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER PREVENIRE E COMBATTERE GLI ABUSI SESSUALI ONLINE SUI BAMBINI.

Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice direttore Foroeuropa

 

Introduzione

 

Come evidenziato dal Consiglio d’Europa, nel quadro della sua Campagna “Uno su Cinque”, almeno un bambino su cinque è vittima di violenze sessuali durante l'infanzia.

E’ quindi essenziale individuare e segnalare il materiale pedopornografico al fine di prevenirne la produzione e la diffusione, nonché di identificare e assistere le sue vittime. La pandemia ha esposto ancora di più i bambini al pericolo di adescamenti online e, nonostante la legislazione europea e nazionale in vigore, è chiaro che l'UE e i suoi Stati membri non riescono ancora a proteggere i bambini in modo soddisfacente contro gli abusi sessuali, e che gli abusi online rappresentano un problema particolarmente difficile da risolvere.

Il 24 luglio 2020, la Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, che definisce una risposta globale alla crescente minaccia sia offline che online, migliorando la prevenzione, le indagini, e l’assistenza alle vittime.

I fornitori di servizi di hosting o di comunicazione interpersonale hanno un ruolo chiave da svolgere in favore di un ambiente online sicuro, prevedibile, affidabile e rispettoso dei diritti fondamentali. La circolazione di immagini e video di abusi sessuali su minori, che è aumentata drammaticamente con lo sviluppo del mondo digitale, perpetua il danno subito dalle vittime, mentre i trasgressori sfruttano gli strumenti offerti dal progresso tecnologico per accedere e sfruttare i bambini.

Nonostante l'importante contributo fornito da alcuni fornitori, l'azione volontaria si è rivelata insufficiente per affrontare l'uso improprio dei servizi online. Di conseguenza, diversi Stati membri hanno introdotto norme nazionali per combattere gli abusi sessuali sui minori online. Tuttavia, come rilevato dalla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta legislativa, ciò favorisce l’emergere di requisiti nazionali divergenti, che a loro volta aumentano la frammentazione del mercato unico digitale.

 

Obiettivi essenziali della nuova proposta legislativa

La proposta mira a stabilire un quadro giuridico chiaro e armonizzato per le azioni preventive e di contrasto contro questi reati, cercando nel contempo di chiarire le responsabilità dei fornitori nel valutare e mitigare i rischi e, ove necessario, nel rilevare, segnalare e rimuovere gli abusi commessi per mezzo dei loro servizi. Nello stesso tempo, è particolarmente importante stabilire un giusto equilibrio tra le misure per proteggere i minori e i loro diritti fondamentali, e i diritti fondamentali degli altri utenti e dei fornitori.

La proposta definisce misure mirate proporzionate al rischio di abuso e istituisce il Centro europeo per prevenire e contrastare gli abusi sessuali sui minori, al fine di facilitare l'attuazione del futuro regolamento, in particolare in relazione all’obbligo dei fornitori di rilevare gli abusi, segnalarli e rimuovere materiale pedopornografico. In particolare, il Centro dell'UE creerà, manterrà e gestirà banche dati, che i fornitori dovranno utilizzare per ottemperare agli obblighi di rilevamento. La Commissione ha già messo a disposizione degli Stati membri finanziamenti per aiutare nella preparazione di queste banche dati, che dovrebbero essere pronte prima dell'entrata in vigore del regolamento. Inoltre, il Centro assisterà le autorità nazionali nell'adempimento dei loro compiti ai sensi del regolamento, i quali includono la responsabilità di fornire sostegno alle vittime, e faciliterà la cooperazione e lo scambio di informazioni e competenze, anche ai fini dell'elaborazione di politiche di prevenzione, secondo le priorità definite dalla Commissione.

Il Centro dovrà lavorare a stretto contatto con Europol. Riceverà le segnalazioni dai fornitori, le controllerà per evitare falsi positivi e le trasmetterà a Europol e alle autorità di contrasto nazionali. Un rappresentante di Europol farà parte del consiglio di amministrazione del Centro. A sua volta, un rappresentante del Centro potrebbe far parte del consiglio di amministrazione di Europol, per rafforzare ulteriormente la cooperazione.

Tra gli altri compiti, il Centro dovrebbe facilitare l'accesso dei fornitori a nuove tecnologie di rilevamento; mettere a loro disposizione indicatori verificati da tribunali o altre autorità indipendenti ai fini dell'individuazione dei rischi; e fornire assistenza specifica, su richiesta, rispetto alla valutazione di tali rischi, nonché rispetto alla comunicazione con le autorità nazionali competenti. Le indagini svolte dalle autorità di contrasto hanno rivelato che le segnalazioni effettuate da fornitori statunitensi costituiscono attualmente una delle più importanti fonti di segnalazione di abusi sessuali su minori. Tuttavia, la qualità e la pertinenza di tali segnalazioni è variabile e alcune segnalazioni non costituiscono prove ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Queste indagini hanno anche identificato gli elementi necessari per garantire che una segnalazione sia "perseguibile", ovvero che sia di qualità e pertinenza sufficienti per consentire alle autorità di contrasto competenti di intervenire. Promuovere azioni armonizzate a livello dell'UE, coordinate e agevolate dal Centro, sarebbe la migliore strategia per massimizzare l'uso delle competenze.

 

Contenuti principali

Il capo I stabilisce le disposizioni generali, compresi l'oggetto e il campo di applicazione del regolamento (articolo 1) e le definizioni dei termini chiave utilizzati nel regolamento (articolo 2). Il termine "materiale pedopornografico" si riferisce a pornografia infantile e prestazioni pornografiche, e mira a comprendere tutto il materiale che può essere diffuso sotto forma di video e immagini.

Il capo II stabilisce obblighi uniformi, applicabili a tutti i fornitori di servizi di hosting o di comunicazione interpersonale nel mercato digitale dell'UE. Tali obblighi comprendono innanzitutto quello di effettuare una valutazione dei rischi di abuso dei loro servizi, nonché obblighi mirati per alcuni fornitori di rilevare tali abusi, segnalarli tramite il Centro, rimuovere o disabilitare l'accesso o bloccare materiale pedopornografico online quando richiesto.

I fornitori devono anche adottare misure appropriate e proporzionate per mitigare i rischi individuati (articolo 4) e riferire sull'esito della valutazione del rischio e sulle misure di mitigazione alle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri (articolo 5).

La sezione 2 autorizza le autorità di coordinamento, che sono venute a conoscenza che uno specifico servizio di hosting o di comunicazione interpersonale corre un rischio significativo di essere utilizzato in modo improprio, a chiedere al tribunale competente di emettere un ordine che obblighi il prestatore interessato a rilevare il tipo di abuso in questione sul servizio pertinente (articoli 7 e 8). Tra le misure complementari, quelle che garantiscono ai fornitori il diritto di impugnare gli ordini ricevuti (articolo 9). Sono inoltre previsti requisiti e tutele per garantire che l'individuazione sia effettuata in modo efficace e, al tempo stesso, equilibrato e proporzionato (articolo 10). Infine, la Commissione ha il potere di adottare orientamenti sull'applicazione di vari aspetti del regolamento (articolo 11).

La sezione 3 obbliga i fornitori che sono venuti a conoscenza di un potenziale abuso sessuale di minori online sui loro servizi a segnalarlo immediatamente al Centro  (articolo 12) e specifica i requisiti che la relativa relazione deve soddisfare (articolo 13).

La sezione 4 autorizza le autorità di coordinamento a chiedere all'autorità giudiziaria o amministrativa competente di emettere un'ordinanza che obblighi un prestatore di servizi di hosting a rimuovere materiale pedopornografico dai suoi servizi o a disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri (articolo 14), laddove un fornitore non lo faccia di propria iniziativa. L'articolo prevede inoltre che i fornitori di servizi di hosting che abbiano ricevuto tale ordine informino l'utente che ha immesso il materiale, fatte salve le eccezioni per evitare di interferire con le attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori. Sono regolamentate anche altre misure, come il risarcimento (articolo 15).

La sezione 5 autorizza le autorità di coordinamento a chiedere all'autorità competente di emettere un'ordinanza che obblighi un fornitore di servizi di accesso a Internet a disabilitare l'accesso alle fonti di materiale pedopornografico, stabilendo anche le necessarie condizioni e garanzie, affinché queste ordinanze siano efficaci, equilibrate e proporzionate.

La sezione 6 prevede un'esenzione dalla responsabilità per i reati di abuso sessuale su minori per i fornitori di servizi che svolgono attività per conformarsi al presente regolamento (Articolo 19). Ciò mira principalmente a prevenire il rischio di essere ritenuti responsabili ai sensi del diritto penale nazionale per i comportamenti richiesti ai sensi del futuro regolamento.

La sezione 6 crea anche diritti specifici per le vittime, le cui immagini e video di abusi sessuali su minori potrebbero circolare online molto tempo dopo la fine dell'abuso fisico. L'articolo 20 conferisce alle vittime il diritto di ricevere dal Centro, tramite l'autorità di coordinamento del loro luogo di residenza, informazioni sulle segnalazioni di materiale che le ritraggono. L'articolo 21 sancisce il diritto per le vittime di chiedere assistenza ai fornitori di servizi di accoglienza interessati o, tramite l'autorità di coordinamento del loro luogo di residenza, il sostegno del Centro, quando cercano di ottenere la rimozione dell'accesso a tale materiale. Inoltre, questa sezione elenca in modo esaustivo le finalità per le quali i fornitori conservano i dati personali generati dalle attività relative al regolamento, stabilendo una serie di tutele e garanzie, compreso un periodo massimo di conservazione di 12 mesi (articolo 22). Infine i fornitori di servizi hanno l’obbligo di stabilire un punto di contatto unico - o un rappresentante legale nell’UE -  per facilitare la comunicazione diretta con le autorità pubbliche competenti (articoli 23 e 24).

Il capo III contiene disposizioni relative all'attuazione del regolamento. Per esempio, la sezione 1 stabilisce disposizioni concernenti le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità di coordinamento, che sono le autorità nazionali primarie designate dagli Stati membri. Le autorità di coordinamento, come le altre autorità competenti designate, devono essere indipendenti sotto tutti gli aspetti e devono svolgere i loro compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo (articolo 26). Inoltre, la sezione 3 include disposizioni sull'esecuzione e sulle sanzioni, stabilendo che gli Stati membri di stabilimento del fornitore sono competenti ad applicare e far rispettare il regolamento (articolo 33). Il capo III contiene anche norme per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di coordinamento (articolo 37) e prevede la possibilità che esse svolgano indagini congiunte, ove opportuno con il sostegno del Centro (articolo 38).

 

Il Centro e cooperazione con Europol

Il capo IV riguarda il Centro. La sezione 1 ne disciplina lo status giuridico e la sede, che sarà L’Aja (articoli 41 e 42). Il Centro sarà quindi in stretto e diretto contatto con Europol, un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi comuni e rispettivi. Inoltre, il Centro sarà un'entità relativamente piccola e potrà quindi fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, per esempio le risorse umane e l’informatica, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e evitare duplicazioni. I termini della cooperazione tra il Centro e Europol saranno stabiliti in un memorandum d'intesa.

La sezione 2 specifica i compiti del Centro, i quali -come già accennato-, includono il supporto alle autorità di coordinamento, l'agevolazione dei processi di valutazione del rischio, rilevamento, segnalazione, e rimozione e blocco, nonché l'agevolazione della generazione e condivisione di conoscenze e competenze (articolo 43) e il compito di creare e mantenere banche dati di indicatori di abusi sessuali su minori online (articolo 44).

Inoltre, il Centro intende fungere da canale di segnalazione per l'intera UE. In quanto tale, il Centro riceverà segnalazioni su potenziali abusi sessuali su minori online, li valuterà per determinare se le segnalazioni siano fondate, e trasmetterà le segnalazioni che non sono manifestamente infondate a Europol e alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri (articolo 48). Inoltre, il Centro potrà effettuare ricerche online di materiale pedopornografico e notificare tale materiale ai fornitori di servizi chiedendo la rimozione dell'accesso, su base volontaria (articolo 49). Il Centro avrà anche il compito di rendere disponibili tecnologie appropriate per facilitare l'esecuzione degli ordini di individuazione e per fungere da centro di informazioni e di expertise (articolo 50). La sezione 5 definisce la struttura amministrativa e di gestione del Centro, nonché le regole di funzionamento interno. Onde permettere al Centro di stare al passo con la rapida evoluzione delle tecnologie digitali, il regolamento prevede l’istituzione di un comitato tecnologico interno, con funzione consultiva (articolo 66). Le altre sezioni disciplinano aspetti quali: la struttura del bilancio (articolo 67) e le regole finanziarie e contabili applicabili al Centro (articolo 68); la composizione e lo status del personale; la trasparenza e le comunicazioni relative alle sue attività; le misure di contrasto alle frodi; la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; l'accordo sulla sede e le condizioni operative, nonché l'inizio effettivo delle attività del Centro (articoli da 71 a 82),  che è attualmente previsto per la fine del 2029.

 

Disposizioni finali

Il capo V stabilisce gli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni e alla trasparenza, mentre il capo VI contiene le disposizioni finali, quali quelle relative alla valutazione periodica del regolamento e delle attività del Centro (art. 85) e all'entrata in vigore e applicazione dello stesso (articolo 89).

 

La proposta della Commissione è accessibile su questo link ://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN&qid=1652451192472, per il momento solo in lingua inglese.