A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LA LEGGE 4/2018 E IL SUO RAGGIO APPLICATIVO: IL GRATUITO PATROCINIO. PERSONA OFFESA DAL REATO, SPECIALMENTE NEL CODICE ACCUSATORIO DI PROCEDURA PENALE, VITTIMA E VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA. CIRCOLARE DEL 27 MAGGIO 2022. DECRETO 21 MAGGIO 2020, N. 71 (ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI).

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1.La mappatura della legge 4/2018. 2. L’impostazione derogatoria in materia di gratuito patrocinio. Vittima di stalking. 3. La Corte costituzionale. 4. La persona offesa all’art. 90 c.p.p.: l’ultrattività dei potere della persona offesa al reato. Vittima e vittima di violenza domestica. 5. Ascolto della vittima. Diritto europeo. 6. Circolare del 27 maggio 2022. Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

 

1. La mappatura della legge 4/2018

La res extensa della Legge 11 gennaio 2018, n. 4[1] si inserisce in un terreno multidisciplinare, che apporta modifiche ed integrazioni, in primo luogo, codicistiche e in via ternaria, precisamente al codice civile, codice penale e di procedura penale. Interventi promiscui riguardano altre disposizioni ispirati a favor relativamente a soggetti orfani per crimini domestici.

Quindi, le matrici normative coinvolte sono plurime, nell’inventio delle fonti regolative, e di vario genere, ma riordinate in linea paratattica, saldate nel telaio dell’unità di indirizzo.

 

2. L’impostazione derogatoria in materia di gratuito patrocinio. Vittima di stalking

Nell’ordine, per gli interventi di settore, apre la serie normativa l’art. 1, in rubrica «Gratuito patrocinio» le cui modifiche investono l’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in tema di spese di giustizia (v. D.P.R. 30 maggio 2022, n. 15). Si tratta di un corpo normativo additivo e, nel merito, disposto “in deroga“ e ai vari livelli. Il  Testo Unico ospita l’innesto di un comma, il 4-quater. I beneficiari sono individuati per tabulas, i figli minori “superstiti“, cioè  rimasti orfani di uno dei genitori a seguito di un omicidio versus «lo stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche  se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata  legata da relazione affettiva e stabile convivenza». Estensivamente, il raggio degli oblati riguarda pure «i figli maggiorenni economicamente  non autosufficienti rimasti orfani», allo stesso modo. Per costoro si apre la possibilità concreta di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sull’asse di un regime derogatorio: i previsti limiti di reddito non sono irriducibili d invalicabili, ed «applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i  procedimenti  civili  derivanti  dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Sul piano del diritto applicato e riguardante altro ceppo normativo ma con il medesimo tratto derogatorio, si è stabilito che in tema di ammissione al patrocino a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, co. 4-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,per  la persona offesa da uno dei reati ivi elencati vale  l’ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo[2]. La tecnica applicativa (del gratuito patrocinio) sembra ispirata ad automatismo, per la vittima di stalking il giudice di legittimità chiarisce che il soggetto passivo è ammesso al patrocinio gratuito, prescindendosi da limiti reddituali[3].

Tuttavia, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (su cui è intervenuta Corte cost., sent. 1° luglio 2022, n.166), per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi provenienti da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è esclusa[4]. E’ questa una interpretazione restrittiva caratterizzata dalla massima “indicizzazione“, assumendo rilevanza giuridica anche entità reddituali  nondum natae.

Sulla violenza in famiglia c’è sempre il patrocinio dello Stato[5].

 

3. La Corte costituzionale.

È legittima la previsione del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche. E' quanto emerge dal dictum del Giudice delle leggi, dalla sentenza n 1 della Corte Costituzionale dell'11 gennaio 2021, che non giudicato irrazionale non riconoscere e non riservare un vaglio discrezionale al giudice (la riserva è al vertice normativo, che “trattiene“ la disciplina della materia, senza “cederla“ iussu iudicis).

Per le vittime di reati sessuali ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, è ragionevole la scelta di approntare un sistema efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione di fatti di reato[6]. La persona offesa[7] è infatti un soggetto[8] assai importante nel cognitivismo giudiziario e i suoi apporti ricostruttivi   del fatto di reato sono fondamentali. E ò magis, si sono auspicate in dottrina, maggiori prerogative e più spazi processuali, in una prospettiva de iure condendo[9]. Se quello della discussione finale (art. 523 c.p.p.) è uno spazio difensivo per trattare della responsabilità dell’imputato, della sua punibilità, registriamo - criticamente - la difesa delle posizioni dell’imputato ma non quella della persona offesa e che pure ha un interesse proprio, uguale e contrario al primo (specie quando il P.M. chieda in udienza l’assoluzione dell’imputato o quando la persona offesa è il querelante e per quell’assoluzione potrebbe essere condannato alle spese e ai danni ai sensi dell’art. 542 c. p. p.). Emerge un interesse difensivo autonomo riconoscibile/ma non riconosciuto dall’attuale sistema, che esclude la persona offesa dal novero dei soggetti che possono partecipare alla discussione finale e avere in ultimo la parola. Bisogna distinguere le situazioni di dovere da quelle di potere: la persona offesa dichiarante in dibattimento, quando è chiamata (vocatio) dal pubblico ministero a rendere testimonianza e il cui ufficio è obbligatorio, è diversa da quella che esercita i suoi poteri difensivi di cui è dotata (artt. 90 e 101 c.p.p.).

Ove, lo ius ad loquendum non potesse impiantarsi sulla base dell’art. 90 c.p.p. dovrebbe essere possibile indicare un vulnus per la persona offesa quale soggetto escluso tra quelli che possono prendere la parola ai sensi dell’art. 523, co.1, c. p. p., e quindi potrebbe eccepirsi l’incostituzionalità dell’art. 523 c.p.p. per contrasto con l’art. 24 Cost. ma anche con l’art. 3 Cost. poiché irragionevolmente il nuovo codice Vassalli accresce la figura della persona dotandola di nuovi poteri, prevede la sua citazione in dibattimento e a pena di nullità, ma poi il suo intervento svanisce nella discussione finale (una costruzione a mezza altezza: si riconosce la vita ma non la vitalità). Lo statuto costituzionale è irrefutabile.

Vista l’importanza dell’intervento della persona offesa, che rafforza l’accusa penale[10] al pari di una c.d. accusa privata o sussidiaria[11] e considerato che «non c’è reato che non abbia  soggetto passivo»[12] - e tenendo presente la nozione di reato «inteso come offesa di un bene giuridico, in armonia con la tradizione liberale che è alle radici del diritto penale moderno»[13] - è coerente il disegno normativo che crei l’occasio della sua presenza in udienza, tramite appunto il “volano“ del gratuito patrocinio.

Secondo quanto già statuito, il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione o attestazione. Tale soluzione sarebbe imposta proprio dalla ratio della normativa, posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di tale tipologia di reato un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale[14].

 

4. La persona offesa all’art. 90 c.p.p.: l’ultrattività dei potere della persona offesa al reato. Vittima e vittima di violenza domestica

Nel quadrante del libro primo del c.p.p. (riformato, c.d. Codice Vassalli), riservato ai soggetti, il titolo VI è dedicato alla persona offesa dal reato ed all’art. 90 cristallizza i «diritti e facoltà della persona offesa dal reato». Il fatto di essere minore non può essere una deminutio (anzi, per principio, si considera il c.d. interesse preminente del minore[15], fermo restando lo ius vigilandi dei genitori[16] nell’ottica dell’art. 90, comma 2, c.p.p., provvedendo quod exercitium a mezzo di altri soggetti[17]. Ai nostri fini, per l’incidenza processuale che sviluppa, centrale è il successivo comma 3, del medesimo articolo: «Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» [comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212][18]. Eundo, così,  la nozione di persona offesa si è dilatata, sino a ricomprendere il processo ampliativo i familiari, i conviventi more uxorio ed i prossimi congiunti, come sancito dal comma 3, in caso di decesso della persona offesa. In parallelo, sono stati ampliati i poteri della persona offesa all'interno del procedimento penale.

In coppia con l’art. 90-bis c.p.p. (in rubrica “Informazioni alla persona offesa“), intervengono gli “avvisi“: 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato (lettera così modificata dall’art. 14, comma 2, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019).

La continuità delle forme di tutela è assicurata dalla parabola che la legge traccia per la vittima e soggetto passivo del reato inserendo, dopo l’esercizio dell’azione penale, la sua presenza nella fase della celebrazione del processo di primo grado, cosicché deve disporsi «la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante», stabilisce, in sede di previsione delle nullità di ordine generale, l’art. 178 lett. c) c.p.p. 7 (altresì, per il decreto che dispone il giudizio, v. art.429, co. 4, c.p.p.: «Il decreto è notificato…alla persona offesa»; v. art. 558, co. 1, p.1, c. p. p. sulla «convalida dell’arresto e giudizio direttissimo», in ordine alla citazione, anche orale, della persona offesa). Quindi, emerge e si attesta la vittima[19] e la vittima di violenza domestica[20] (accennandosi  altresì ai maltrattamenti in famigli o verso fanciulli[21]).

 

5. Ascolto della vittima. Diritto europeo

Quanto precede per sottolineare l’esigenza di instaurare una certa parità fra soggetti, collocati in posizione contrapposta, sulla spinta anche del considerando n.11 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI): «La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato».

Ora il “diritto“ ad essere ascoltati trova puntuale riconoscimento anche in ambito sovranazionale[22], tanto nella (precedente) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 [relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e che all’art. 1 definisce «a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»[23]77] che nell’attuale Direttiva 2012/29/UE [art. 2. 1. «Ai fini della presente direttiva per a) “vittima“: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»][24] (per l’influenza delle “direttive europee“, v. d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. conv. con l. 15 ottobre 2013, n.119; d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; d.lgs 11 febbraio 2015, n. 9; d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212[25].

 

6. Circolare del 27 maggio 2022. Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie

Il Comitato di solidarietà, constatato che le risorse stanziate in bilancio relativamente al Capo II – borse di studio – del Regolamento sono risultate sufficienti per soddisfare le istanze pervenute per gli anni 2018-2021, ha deliberato gli importi delle borse di studio per gli orfani di crimini domestici[26] e delle violenze di genere per l’anno scolastico 2022/23 nella seguente misura:

euro 500,00 per la scuola primaria;

euro 800,00 per la scuola secondaria di 1° grado;

euro 1.600,00 per la scuola secondaria di 2° grado;

euro 2.300,00 per gli studi universitari. 

 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.

 

[1] Legge 11 gennaio 2018, n. 4 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2018).

[2] Cass., sez. IV penale, sent.  n.16272 del 28 febbraio 2022.

[3] La fattispecie riguardava il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., per il quale vi è la possibilità di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dalla misura del  reddito. Di conseguenza i soli requisiti per l’ammissione della istanza consistono nella indicazione componenti del nucleo familiare del richiedente e dei relativi codici fiscali, non occorrendo, invece, come richiesto dalla Corte di Appello anche l’ISEE relativa alla situazione reddituale dell’istante.

[4] Gratuito patrocinio e falsa indicazione del reddito complessivo familiare, v. Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 11 gennaio 2022, n. 418, in Ondif, 17 gennaio 2022. Cass. pen.,  Sez. Un.  (14723/2020), “rinnegando“ la precedente decisione delle medesime sezioni unite 27 novembre 2018 n. 659, ove si era stabilito che la falsità delle indicazioni contenute nell’autocertificazione deve ritenersi  connessa “all’ammissibilità dell’istanza.”, ha espresso, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il seguente principio di diritto: «la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002».

[5] Violenza in famiglia, c’è sempre il patrocinio statale, in Norme & Trib., 12 gennaio 2021:nessun vincolo di reddito. Le vittime di alcuni gravi reati, come la violenza sessuale in varie forme, i maltrattamenti in famiglia, mutilazioni o stalking, hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato. Reato complesso. L'omicidio aggravato dal reato di stalking, a cura di  S. Gentile, in Norme & Trib., 13 Giugno 2022. V. Cass., sez. un., pen.,  sent. |26 ottobre 2021, n. 38402. In dottrina, v. Tutela della persona - Protezione della persona - Il reato di stalking, luglio 2022, a cura di S.A.R. Galluzzo, precisandosi che il reato di atti persecutori, definito comunemente con il termine anglosassone stalking (cacciare, fare la posta alla preda), è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha inserito nel codice penale nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale l'art. 612 bis c.p . La disposizione colma una rilevante lacuna normativa, derivante dalla mancanza di un'adeguata protezione nei confronti di molestie assillanti, di comportamenti minacciosi o comunque di atti tali da modificare le abitudini quotidiane della vittima, spinta dal timore per la sicurezza propria o per quella di persone care. V. Cass.  pen., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 12827, in tema di atti persecutori.

[6] F. Tribisonna, L' ascolto del minore testimone o vittima di reato nel processo penale (Problemi attuali della giustizia penale), Padova, Cedam 2017, 98 . Il minore testimone nel procedimento penale: esigenze di protezione e ricerca della verità, a cura di F. Pisano, in AIAF, 2/2012. Da ultimo, v. Ascolto del minore. Se il giudice opta per un ascolto demandato ad un esperto deve motivarlo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 20 maggio 2022, n. 16340, in Ondif, 23 maggio 2022; Mancato ascolto del minore. L’età del minore non implica necessariamente l'incapacità di discernimento - Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 18 maggio 2022, n. 16071, ivi, 23 maggio 2022; Nessun ascolto del minore se contrario al suo interesse - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decr. 12 aprile 2022, ivi, 10 maggio 2022. Affidamento dei figli e mancato ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 31 marzo 2022, n. 10452, ivi,6 aprile 2022.

[7] P. P. Paulesu, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali II, t.. 1, Milano, 2008, 594, che, sul punto, richiama A. Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano,1971, 2 s. Più recentemente, sulla figura, v. C. Morselli, Sub art. 90. Scoli. Commento al Codice di procedura penale, I, Palermo, 2014, 297. Cfr., da ultimo, R. G. Grassia, Ricorso della persona offesa avverso la revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva nei reati commessi con violenza alla persona: la parola alle Sezioni Unite, in Sist. pen., 16 giugno 2022, utile nel seguente, plurimo, richiamo: H. Belluta, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima, in www.penalecontemporaneo.it, 28 novembre 2013, p. 1 s.; D. Certosino, Violenza di genere e tutela della persona offesa nei procedimenti de libertate, in Cass. pen., fasc. 10, 2016, 3753 s.; A. Diddi, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc. pen. giust., fasc. 2, 2014, 98 s.; M. Bontempelli, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, in A. Diddi - R.M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, Torino, Giappichelli, 2015, p. 143 s.; D. Potetti, Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013, in Cass. pen., fasc. 3, 2014, p. 975 ss.; A. Procaccino, L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali, in A. Diddi - R.M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, cit., p. 88 ss.; F. Zacché, Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 2, 2015, p. 675 ss.; ancora F. Zacché, Il sistema cautelare a protezione della vittima, in M. Bargis - H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, Giappichelli, 2017, 434 ss.

[8] La persona offesa dal reato è soggetto processuale a cui sono riservate diverse prerogative, tra cui la possibilità presentare sempre memorie ed indicare elementi di prova. Inoltre, nel corso delle  indagini preliminari, ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., proporre querela ai sensi dell’art. 336 c.p.p., di nominare un difensore a mente  dell'art. 101 c.p.p., richiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente probatorio e prendere visione dei relativi atti ai sensi degli artt. 390 e 401 c.p.p., assistere agli atti garantiti del pubblico ministero e ricevere l'avviso del loro deposito (artt. 360 e 366 c.p.p.), interloquire sulla proroga del termine di durata delle indagini ex art. 406 c.p.p., intervenire in merito alla richiesta del P.M. di archiviazione prevista dall'art. 409 c.p.p. mediante la c.d. opposizione (richiesta di prosecuzione delle indagini) che rappresenta un potere di interdizione rispetto all’inazione del P.M., richiedere al procuratore generale l'avocazione delle indagini ex art. 413 c.p.p.

In particolare, la denuncia delle persone offese non può essere generica, ha stabilito Cass. pen., sez. IV, 1° giugno 2022, n.21449, in Guida dir., 2 luglio 2022, n.25, 98. Sul potere di querela, quale condizione di procedibilità dell’azione penale, v. Cass., sez.IV, sent.  28 aprile 2022, n. 16281, ivi, 100.

[9] C. Morselli, È tempo di dare la parola alla persona offesa dal reato nella discussione finale ex art. 523 c.p.p. (riconosciuta all’imputato ma non alla sua vittima non costituita parte civile), passibile di una censura di incostituzionalità nella formulazione attuale, in A.I.C., 1/2019.

[10] Sulla nozione di accusa e di materia penale, v. S. Buzzelli, Sub art. 6. Diritto a un equo processo, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 132 s.

[11] Per lo spazio ritrovato, è data alla persona offesa una certa autonomia, ciò che si traduce, nel rito accusatorio, nella fine dell’”assolutismo“ del ruolo del pubblico ministero, che mantiene solo l’appannaggio esclusivo dell’azione penale senza escludere o confinare l’inserimento della persona offesa nel terreno dell’accusa e dunque nella repressione penale (tanto da far dire alla dottrina che si è attestata una «accusa sussidiaria».  E. Amodio, Persona offesa dal reato, in E. Amodio-O. Dominioni, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, I, Milano, 1989, 543, secondo cui «sembra appropriato definire la funzione del privato che è autorizzato a far valere l’interesse alla repressione penale in termini di accusa sussidiaria». Al riguardo, v. S. Olivero, I titolari di interessi extrapenali, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 1995, 205, che si sofferma sul « quadro, per così dire ideologico, in cui viene a collocarsi la posizione della persona offesa…del tutto diverso da quello che aveva ispirato il codice del 1930. In particolare, essendosi spogliato il p. m. dello stato privilegiato di accusatore-giudice, per ricondurlo a quello di parte pubblica, assoggettato anche nella fase anteriore al dibattimento al filtro dei controlli del g.i.p. (art. 328 c.p.p.), si registra una minore resistenza a concepire possibili interferenze dei privati nell’esercizio dell’azione penale». Per il vecchio codice, v. M. G. Aimonetto, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 319.

Tuttavia, soprattutto prima dei riconoscimenti sovranazionali, «il ruolo della vittima nel processo penale ha ricevuto una marginale considerazione…la vittima…è stata sempre vista come una figura secondaria, svolgente un ruolo ausiliare e di supporto alla pubblica accusa» (v. decreto legislativo 15 dicembre 2015, n, 212, recante l’«attuazione della direttiva 2012/29/Ue e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»): al riguardo, v. M. Montagna, I diritti minimi della vittima, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza- F. R. Dinacci, I Princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 299, aggiungendo che è la stessa «il soggetto a cui l’ordinamento demanda la funzione di perseguire il reato e, dunque, di incarnare anche gli interessi punitivi della vittima».

[12] C. Taormina, Procedura penale, Torino, 2015, 99, sulla persona offesa. Sul soggetto passivo, v., da ultimo,  Cass. pen., sez. I, sent. 1° luglio 2022, n. 25158, in Norme & Trib., 1° luglio 2022.

[13] T. Padovani, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, 100.

[14] Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822.

[15] Così, testualmente, Cass. civ., sez. I, ord,, 5 aprile 2022, n.1 0989. Adozione in casi particolari e preminente interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2022, n. 10989 (stessa sentenza), in Ondif, 11 aprile 2022.

[16] L. Biarella, Violazione CdS da parte del minore: la sanzione va irrogata ai genitori, nel commento della recente sentenza della Cassazione 19619/2022, in Guida dir., 2 luglio 2022, n.25, 59.

[17] 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

[18] Su tale tripartizione, v., in dottrina, A. Pennisi, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Agg. I, Milano,1997, 790.

Nel rito civile, ad esempio, nell’ipotesi di interruzione del processo di una delle parti nel corso del giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette all’erede (Cass. civ., sez. III, ord., 19 luglio 2018, n. 19141, X, in Guida dir., 2018, n. 46, 79).

[19] In dottrina, v. M. Stellin, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, in Arch. Pen., 1/2015, 1 s.; L. Parlato, Il contributo della vittima tra azione e prova, Palermo, 2012, 389 s.

3 F. Della  Casa, Soggetti, in G. Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Vicenza, 2020, 121; S. Allegrezza, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 3 s.

[20] In merito alle vittime di violenza domestica, v. Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta) 26 aprile 2018, rich. n. 27496/15, Mohamed Hasan c. Norvegia, in Quest. giust.,2/2018, 13 luglio 2018. In tema, v. P. De Franceschi, Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?, in Giur. pen., 1/2018; A. Alagna, Osservatorio L’Italia e la Cedu mn. 2/2017 1. Prima condanna nei confronti dell’Italia per violazione dell’obbligo di protezione delle vittime di maltrattamenti familiari, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, 295.

[21] Maltrattamenti in famigli o verso fanciulli, riportandosi Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2022 (dep. 30 maggio 2022), n. 21024, in il Penalista, 7 giugno 2022. Respinto il ricorso di un uomo che aveva maltrattato la compagna davanti a loro figlio. Ciò che conta è la medesima ratio dei fatti di maltrattamento commessi “in presenza” o “in danno” del minore. Altresì, v. Cass. pen., sez VI, 24 febbraio 2022 (dep. 19 aprile 2022), n. 15142, ivi, 26 aprile 2022. Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 3 dicembre, ha approvato un disegno di legge al fine dell’introduzione di disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, ivi, 10 dicembre 2021, Contrasto alla violenza sulle donne e in ambito domestico, approvato il disegno di legge; In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Ministero della Giustizia ha reso noti i dati sull’applicazione della l. n. 69/2019, c.d. codice rosso. Il documento mostra i dati statistici rilevati presso gli uffici giudiziari dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020, ivi, 25 novembre 2020; Il Consiglio di Stato sulle misure di sostegno agli orfani di crimini domestici, ivi, 28 Febbraio 2020, Consiglio di Stato, parere 449 del 2020.

[22] Sulla «maturata consapevolezza della dimensione europea ed internazionale del processo penale», v. O. Mazza, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito - E. Marzaduri- O.Mazza - F.R. Dinacci, I Princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 3. Al riguardo, v. R. E. Kostoris, Diritto europeo e giustizia penale, Manuale di procedura penale europea, a cura di Kostoris, Milano, 2015, 71. V. retro nota 6, diffusamente.

[23] Articolo 3 Audizione e produzione di prove. Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Articolo 6. Assistenza specifica alla vittima. Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.

[24] V. il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato lo scorso 10 ottobre 2017 dal Tribunale di Bari, sez. II, con ordinanza (in Giur. pen., 18 gennaio 2018, Il principio dell’immediatezza soggettiva della decisione penale al vaglio della Corte di Giustizia UE. Il Tribunale di Bari solleva una questione pregiudiziale; pure in Dir. pen. cont., 8 gennaio 2018, F. Marchetti), con il quale è stata chiesta la corretta interpretazione degli articoli 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, trasposta, per ciò che riguarda l’Italia, nel D. lgs. n. 212/2015: «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c. p. p. e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo».

In dottrina, v., ad esempio, G. Illuminati, La vittima come testimone, L. Lupària (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, Padova, 2015, 63 s.; O. Mazza, Misure di protezione della vittima fonte di prova, in Giur. it., 2012, n. 2, 477. 

[25] M. Cagossi, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano, in Dir.pen.cont., 19 gennaio 2016; ivi, 4 aprile 2017, L. Luparia, in riferimento a M. Bargis - H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, 2017; F. Del Vecchio, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE, ivi, 11 aprile 2016; S. Recchione, La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali“, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità, ivi, 16 gennaio 2017.

[26] V. retro nota 21.