A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

I DIRITTI DEI PASSEGGERI NEI VOLI IN COINCIDENZA- LE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

Nell’articolo pubblicato sul n. 3 settembre-dicembre 2018 della rivista è stata esaminata la sentenza della Corte di giustizia sulla causa C559/16 relativa all’interpretazione del regolamento CE n. 261/2004 (d’ora in poi regolamento) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Tale regolamento cita la parola “coincidenza” all’articolo 2 lettera h) allorché fornisce la definizione di distanza finale come “la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto.”

Nel caso esaminato dai giudici europei, le ricorrenti prenotavano un volo in partenza da Roma, diretto ad Amburgo con scalo a Bruxelles ma, a causa del ritardo del volo Roma- Bruxelles, non riuscivano a imbarcarsi sul volo per Amburgo e, costrette a prendere il volo successivo, arrivavano a destinazione con un ritardo di tre ore e cinquanta minuti rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto.

Come stabilito dalla sentenza Sturgeon (cause riunite C402/07 e C432/07- si veda a tale proposito il  n. 2 della rivista - marzo aprile 2010), il passeggero, a seguito del ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, ha diritto alla compensazione pecuniaria, ex articolo 7 del regolamento, che varia in funzione della distanza, ovvero 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri, 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri, 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle precedenti.

Utilizzando il metodo della rotta ortodromica, come indicato all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, la distanza tra Roma e Amburgo è di 1326 km e dunque la compagnia aerea versava la compensazione di 250 euro. Tuttavia, le ricorrenti pretendevano una compensazione maggiore, di 400 euro, e l’ulteriore importo di euro 150 dipendeva dal calcolo della distanza che avrebbe dovuto comprendere le tratte Roma-Bruxelles 1173 km e Bruxelles-Amburgo 483 km, per un totale di 1656 km, anziché 1326 km.

Il supremo giudice europeo, con sentenza del 7 settembre 2017, ha stabilito che per distanza, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, si intende unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, prescindendo dalla distanza di volo effettivamente percorsa. Pertanto, ed è questa una delle rare volte, la richiesta del passeggero a una compensazione maggiore non è stata accolta.

Definito il calcolo della distanza in caso di coincidenza, la Corte di giustizia si è soffermata, con sentenza del 31 maggio 2018 (causa C537/17), sull’ambito di applicazione del regolamento e, in particolare, sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) che prevede l’applicazione dello stesso “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”.

Nel caso di specie la passeggera, in partenza da Berlino e diretta ad Agadir (Marocco) con uno scalo per un cambio di aeromobile a Casablanca (Marocco), dove giungeva in ritardo, perdeva la coincidenza e si imbarcava su un altro volo, arrivando a destinazione con un ritardo di quattro ore rispetto all’orario previsto inizialmente.

La configurazione dell’operazione di trasporto è rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento e dunque del diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo: se infatti consideriamo il secondo volo Casablanca- Agadir come un’operazione di trasporto separata, ad essa non si applicherebbe il regolamento perché i due scali si trovano al di fuori del territorio UE, nel caso invece in cui si considerasse il secondo volo come facente parte di un unico volo allora il predetto regolamento sarebbe applicabile, dato che il volo è partito da un aeroporto comunitario.

La Corte di giustizia ha posto l’accento sul fatto che i due voli facevano parte di un’unica prenotazione e per tali ragioni dovevano essere considerati un unico volo, né il fatto che il secondo volo sia stato effettuato con un diverso aeromobile poteva far venire meno l’unicità dell’operazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici di Lussemburgo hanno interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento nel senso che lo stesso si applica al volo effettuato con un'unica prenotazione in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell’Unione europea e diretto in un aeroporto situato in uno Stato terzo con scalo in territorio extra UE per un cambio di aeromobile.

Quid iuris se i voli in coincidenza fossero operati da due vettori diversi?

È la fattispecie esaminata dalla suprema Corte nella causa C502/18 nella quale il passeggero aveva effettuato un’unica prenotazione per il volo Praga-Bangkok con scalo ad Abou Dhabi. Il primo volo Praga-Abou Dhabi, effettuato da České aerolinie, giungeva puntuale a destinazione, mentre il secondo volo Abou Dhabi- Bangkok, operato da Etihad Airways, a seguito di un accordo di code sharing con il vettore ceco, subiva un ritardo di oltre 8 ore.

A fronte della richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dai passeggeri, il vettore ceco si opponeva contestando il fatto che il ritardo era stato accumulato nella tratta operata da Etihad Airways.

La Corte di giustizia, dopo aver chiarito l’applicabilità del regolamento alla fattispecie in esame, trattandosi di un volo in partenza da un aeroporto comunitario, e dopo aver constatato l’unicità della prenotazione, ha richiamato una precedente sentenza, quella del 4 luglio 2018 (causa C532/17), nella quale sono state definite le due condizioni affinché il vettore aereo possa essere definito operativo: l’effettiva realizzazione del volo e la sottoscrizione del contratto di trasporto con il passeggero.

In sostanza, il vettore aereo operativo era l’unico interlocutore del passeggero e a quest’ultimo non potevano essere opposti eventuali accordi di code sharing con altri vettori, ciò non escludeva però il diritto del vettore ceco di esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’Etihad, come stabilito dall’articolo 13 del regolamento.

Nella fattispecie in questione, dunque, i giudici di Lussemburgo, con  sentenza dell’11 luglio 2019,

hanno condannato la České aerolinie a versare la compensazione pecuniaria al passeggero, vittima di un ritardo alla destinazione finale superiore alle tre ore, che si è imbarcato in uno scalo situato in uno Stato membro su un volo effettuato con un’unica prenotazione e composto da due voli di cui il secondo giunto in ritardo e operato in territorio extra UE da un vettore di un Paese terzo, a seguito di un accordo di code sharing.

Infine, con le sentenze del 24 febbraio 2022, causa C451/20, e del 7 aprile 2022, causa C561/20, la suprema Corte ha affrontato nuovamente il problema dell’applicabilità del regolamento in caso di coincidenza.

Nella causa C451/20 il passeggero prenotava un volo Chişinău- Vienna- Bangkok ma, a causa della cancellazione della prima tratta, il vettore aereo, l’Austrian Airlines, conduceva il passeggero da Chișinău a Istanbul per imbarcarlo per Bangkok dove arrivava con un ritardo di 1 ora e 47 minuti rispetto all’orario previsto di tale volo alternativo e con un ritardo di 2 ore e 27 minuti rispetto all’orario di arrivo previsto del volo in coincidenza inizialmente prenotato.

Tenuto conto che il passeggero veniva informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e che il volo alternativo offerto dal vettore raggiungeva la destinazione finale due ore dopo rispetto all’orario inizialmente prenotato, il giudice di primo grado riconosceva il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento, senza però approfondire la questione dell’ambito di applicazione del regolamento. Tale questione, rilevata dal giudice di appello, veniva quindi sottoposta all’attenzione dei giudici di Lussemburgo.

Infatti, il volo in esame Chişinău- Vienna- Bangkok, oggetto di un’unica prenotazione, partiva e arrivava in aeroporti che non sono situati nel territorio dell’Unione europea e che dunque non possono essere presi in considerazione ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri garantita dal regolamento.

È questo il caso in cui la prenotazione unica ha danneggiato il passeggero, visto che, se le prenotazioni fossero state due (Chişinău- Vienna e Vienna- Bangkok), il regolamento avrebbe trovato applicazione sia per il primo volo, in arrivo in uno scalo UE ed effettuato da un vettore comunitario (articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento) che per il secondo volo, in partenza da uno scalo UE (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento).  Pertanto, in presenza di un’unica prenotazione di un volo in partenza e in arrivo in scali situati in un Paese terzo, a nulla rileva la circostanza che la coincidenza sia avvenuta in un aeroporto comunitario e dunque al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria.

Anche nella causa C561/20 la Corte di giustizia si è pronunciata sull’ambito di applicazione del regolamento, esaminando questa volta la fattispecie di un volo in coincidenza, in partenza da Bruxelles (Belgio) e destinazione San José (Stati Uniti), con scalo a Newark (Stati Uniti), prenotato con il vettore tedesco Lufthansa, che emetteva i biglietti, ma effettuato dalla compagnia aerea United Airlines che sottoscriveva un accordo di code sharing con il vettore tedesco. Il volo giungeva a destinazione con un ritardo di oltre tre ore (ritardo sufficiente per vantare il diritto alla compensazione pecuniaria) accumulato nel corso del secondo segmento della tratta, Newark- San José.

Il vettore aereo United Airlines si opponeva alla richiesta di compensazione, contestando l’applicabilità del regolamento.

Orbene la Corte di giustizia si era occupata della questione dell’ambito di applicazione del citato regolamento nel caso di coincidenze nella già illustrata causa C537/17 dove però il ritardo era riconducibile alla tratta con partenza in uno scalo situato nel territorio UE, mentre nella fattispecie in esame il ritardo era imputabile al secondo segmento del volo interessato, con partenza e arrivo in scali di un Paese terzo. A tale riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che il regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro come nel caso in esame. Il fatto poi che il vettore che ha operato il volo non sia comunitario non incide sull’ambito di applicazione del regolamento, dal momento che la qualifica di vettore comunitario rileva solo nel caso di passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro. D’altra parte, la compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento è corrisposta dal vettore operativo ossia dal soggetto che ha effettuato il servizio di trasporto e che ha concluso con il passeggero il relativo contratto. Sebbene la United Airlines non abbia stipulato il contratto con il passeggero, è considerato vettore operativo in quanto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento ha agito per conto della Lufthansa, vettore che ha stipulato il contratto con tale passeggero. Anche in questo caso resta ferma la possibilità da parte della compagnia statunitense di esercitare l’azione di regresso nei confronti del vettore tedesco, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento.

Con la seconda questione sottoposta alla Corte di giustizia, nella predetta causa C561/20, il vettore statunitense contestava il richiamo al regolamento che, qualora fosse stato applicabile alla tratta Newark- San José interna a uno Stato non appartenente all’Unione europea, avrebbe avuto una portata extraterritoriale, contraria al diritto internazionale.

Dopo aver richiamato l’articolo 3, paragrafo 5, TUE in base al quale l’Unione contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, il supremo giudice europeo ha precisato che i passeggeri del volo in esame, considerato nel suo insieme, sono partiti da uno scalo situato in uno Stato membro e ciò rappresenta un collegamento ai fini della competenza eurounitaria, tanto è vero che il regolamento non si applica a voli che non presentino tale collegamento, come quelli effettuati all’interno di un Paese terzo o tra Paesi terzi.

Ciò premesso, la Corte ha fatto presente che l’Unione europea ha fissato a monte dei criteri indispensabili per poter espletare il servizio di trasporto aereo nel suo territorio, tra i quali anche quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, che rappresenta l’obiettivo del regolamento.

Per tali ragioni il principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio spazio aereo non è inficiato dal regolamento che si applica ai passeggeri che rientrano nella competenza dell’Unione in quanto in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, né può essere condivisa la violazione del principio della parità di trattamento sostenuta dalla United Airlines tra i passeggeri partiti da Bruxelles e quelli da Newark, dal momento che a questi ultimi, che si sono imbarcati su un aeroporto situato nel territorio di un Paese terzo, non si applica il regolamento.

In conclusione, dalle descritte pronunce della Corte di giustizia sono emersi alcuni principi fondamentali nei casi di volo con coincidenza

  • ai fini della compensazione pecuniaria la distanza va calcolata tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica e a nulla rilevano le distanze parziali
  • dall’unicità della prenotazione discende l’unicità del volo composto da più tratte
  • ai fini dell’applicabilità del regolamento va presa in considerazione la partenza dallo scalo di un Paese membro UE, pertanto non rileva ai fini della compensazione pecuniaria nè la circostanza che il ritardo si sia accumulato nella tratta che collega due paesi extra UE, né che tale tratta sia stata effettuata da un vettore extracomunitario che ha agito per conto del vettore UE (per es. in code sharing), né che vi sia stato un cambio di aeromobile
  • il fatto che in un collegamento tra due Paesi extracomunitari lo scalo intermedio sia effettuato in uno Stato membro UE non giustifica l’applicabilità del regolamento
  • il regolamento non è contrario al principio del diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo, qualora il volo, effettuato da un vettore extra UE, sia partito da un aeroporto di uno Stato membro.

 

Si riportano i link delle sentenze della Corte di giustizia:

C559/16

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194108&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15098494

 

causa C537/17

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202408&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15100780

 

causaC502/18

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15100572

 

causa C451/20

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254590&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15102343

 

causa C561/20

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257491&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15102535

 

Dott.ssa Capri Roberta, Funzionario del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.