A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

L’AMPIA “BASE COSTITUZIONALE“ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. DIRITTI UMANI.

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. La posizione (costituzionale) dell’Italia nei confronti della comunità internazionale - 2. Dagli organismi internazionali alle organizzazioni internazionali - 3. I caratteri, geneticamente, distintivi dell’organizzazione internazionale. Diritti umani.

 

1. La posizione (costituzionale) dell’Italia nei confronti della comunità internazionale

I principi fondamentali della Costituzione, inseriti negli articoli 1-12 e nella Parte Prima relativa ai “Diritti e doveri dei cittadini“, ne raffigurano il volto, quello tracciato in esordio.

I Costituenti, dopo la “posa“ della prima pietra dell’art. 1[1], considerarono la domanda, o il problema, circa la posizione da assumere verso il contesto internazionale e quindi se dovessero configurarsi, nella proiezione della storia, due “orologi“ distinti e distanti oppure regolarsi, ex ante, due meccanismi in sintonia e sincronia[2].

La scelta - ordinatamente dualista - fu netta.

La nostra Costituzione, all’orizzonte della sua genesi, che sia o no “la più bella del mondo“[3], delinea l’atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della comunità internazionale allestendo e varando ben quindici precetti internazionalistici (art. 10, co. 1-4; art. 11, che include chiare proposizioni; art. 26; art. 35, co. 3 e 4; art. 72 co. 4; art. 75 co. 2; artt. 78 e 80; art. 87, co. 8 e 9).

Un bastione giuridico, a tappe multiple riunite nei confini della Carta con riferimento alle varie tessere del complesso mosaico, dunque, messo in campo e  che segnala una opzione precisa ed inequivoca.

Il tessuto, studiato, dell’art. 10, in particolare, incardina la cennata direzione mediante un dettato lapidario e limpido (le due “l“), al tempo stesso: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»[4]. Si tratta di una forma, ricercata, di adaequatio, che presuppone il dualismo, se non la separazione, dei piani[5] ordinamentali considerati e che vengono in rilievo: il nucleo previsionale addizionale innesta un canale di ricezione di integrazione delle fonti, indicandolo nominatim, che rimodella l’omonimo sistema. E «il termine “adattamento“ è evidentemente associato ad una scelta dualistica nella problematica dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, in quanto esso, presupponendo la separazione tra i due ordinamenti, già individua una specifica soluzione di quel particolare aspetto della problematica in parola che consiste prima nella previsione e conseguentemente nel funzionamento di meccanismi che mirino ad assicurare attraverso la modificazione dell’ordinamento interno l’applicazione di norma internazionali da parte dello Stato che tale ordinamento esprime»[6].

La dottrina del commento costituzionale, che pertanto potrebbe definirsi “storica“, spiega che la norma sotto scrutinio «ha inteso significare che tutto l’ordinamento statale deve essere conforme al diritto internazionale. Il costituente ha voluto chiaramente elevare a precetto costituzionale l’obbligo dell’integrale osservanza del diritto internazionale generale e quindi…l’adeguamento completo e costante del diritto interno alle norme internazionali generali…garantire sul piano interno la conformità  dell’ordinamento interno  alle norme internazionali»[7].

Questo  rapporto dell’ordinamento interno con quello esterno ed internazionale non ha natura ottativa ma carattere iussivo, instaurando un saldo ed ineludibile vincolo con la legge, quella parlamentare[8], in forza della valenza rigida della Costituzione (presidiata dalla Corte costituzionale[9]), fonte sovraordinata rispetto alla fonte ordinaria, subvalente. La sovraordinazione (l’opposto dell’isostenia[10]) diventa duplice poiché coinvolge l’altra fonte, quella di livello internazionale, certamente apicale.

Nel quadro della disegnata gerarchia verticistica, trasferita, ratione materiae, per l’«l’ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini…il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi. Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona»[11]. La persona inserita nella costellazione della Costituzione,  rappresenta il soggetto su cui si incentra e  concentra la coppia degli estremi diritti-doveri. Nell’orbita della sentenza n. 13 del 1994, risalta che nell’enunciato dell’art. 2 Cost.  è riconosciuto e garantito il diritto all’identità personale. Nella pronuncia si ricava che la dignità umana[12] sbocca nel “principio personalista“[13], orientato verso la tutela della dignità medesima.

L’obiettivo era, d’altra parte, licenziando il testo del richiamato art. 10, di valicare e superare il chiuso nazionalismo fascista, ciò che  ha innescato l’apertura verso la comunità internazionale, indice ed espressione del rinnovamento della società italiana (dell’istanza internazionalista)[14]. Ad esempio, nel tronco dell’art. 10 cit., il comma 3 prevede il diritto d’asilo (in Costituzione, appunto) riconoscendo una  protezione allo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»[15].

Dettato  nella disposizione generale di garanzia fondamentale della persona (straniera) - ciò che non ha impedito (la sedes materiae, appunto) alla giurisprudenza interpretativa di ricavare «il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale»[16] - si è fissata la massima tutela statale dell’asilo, quale diritto soggettivo. Si tratta di una «norma che ha voluto invertire radicalmente ed irreversibilmente la rotta rispetto al periodo fascista»[17].

Si consideri, autonomamente, l’incidenza dell’art. 117 Cost. (sostituito dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) il quale al co. 1 impone che la potestà legislativa sia esercitata nel rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»[18]. In dottrina, si è sottolineato  che «sono... sempre più marcate le affinità che, anche in sistemi ad indirizzo dualista come quello italiano, caratterizzano i rapporti tra le norme interne e gli ordinamenti internazionale e comunitario, specie per quel che attiene alla prevalenza e alla diretta applicabilità delle norme di tali ordinamenti»[19].

I rapporti tra CEDU e ordinamento interno, tra Convenzione (portata della) e ordinamento nazionale, hanno trovato un primo assetto con l’intervento della giurisprudenza costituzionale nel 2007[20], almeno fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona[21]. La Consulta esamina, gli articoli 10, 11 e 117 Cost. (il terzo riformato dalla legge cost. 3 del 2001), che si occupano dei rapporti tra lo Stato italiano e gli ordinamenti e gli organismi internazionali[22].

 

2. Dagli organismi internazionali alle organizzazioni internazionali 

Organismi internazionali, dunque[23]. Posto che «il diritto internazionale pubblico è indicato …come ordinamento giuridico internazionale», è bene precisare che «nel diritto internazionale…l’introduzione e l’impiego del concetto di organizzazione è recente, e coincide con  il sorgere e il consolidarsi di enti diversi dagli attori naturali…Si tratta delle moderne “organizzazioni internazionali“ così universalmente denominate, la cui affermazione concettuale ha accompagnato la realizzazione di organismi, quali soprattutto le Nazioni Unite e il vasto complesso di altri enti che ne compongono la costellazione»[24].

Sul piano onomastico è sempre la Costituzione la fonte evocativa, agli artt. 11 e 35[25], dei cardini dei valori[26] internazionali della pace e della giustizia, quale “dote“ assicurata all’Italia e agli italiani dall’Assemblea costituente, riunita non in veste celebrativa (come per i membri della Costituente in Francia nel 1791[27]). Si aggiunga, ad altro livello, che il Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo esprime, in tale suo vertice, «il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»[28].

 

3. I caratteri, geneticamente, distintivi dell’organizzazione internazionale. Diritti umani

Anzitutto, è prevalentemente extragiuridica la genesi della rinnovata nozione di “organizzazione internazionale“[29] che il diritto ha mutuato e anche sviluppato. Nella ricerca dei caratteri distintivi, il computo parte dalla evidenziazione di un “nuovo ordine economico internazionale“ nato dalle ceneri del sistema economico internazionale precedentemente affermato, caduto nella disgregazione  nel dissolvimento, e che si era consolidato in un equilibrio di capisaldi risalenti alla omogeneità dei complessi economici nazionali, privi però  di centri di aggregazione e di coordinamento[30].

Un secondo elemento di riconoscimento è la cifra sociologica della rete internazionale, quale nuovo metodo di studio e ricerca nel campo internazionale[31].

L’affermazione delle moderne organizzazione internazionale trova il suo epicentro nella postulazione di un nuovo “dover essere“, di ricomporre un nuovo ordine internazionale, che sostituisse quello ottocentesco, oramai vetusto e datato, emergendo una nuova ideologia (tipica delle Nazioni Unite) fondata sul principio della pari dignità dei popoli, una sorta di principio di eguaglianza trasferito su una  piattaforma internazionale[32], quella dell’Organizzazione connotata da un ispirazione umanistica[33] e irenica, ciò che si traduce, nel solco dell’effettività del potere costituito, nel ripudio dell’imperialismo e nell’accoglimento delle istanze di salvaguardia dei diritti dell’uomo e del rispetto dei diritti dei popoli e delle nazioni[34].

In diritti umanitari contano una sfera applicativa ampia e diversificata. Si è stabilito, nella giurisprudenza del 2022, che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso[35]. E, in materia di acquisto della cittadinanza per residenza (art. 1, lett. f, legge n. 91/1992), anche il beneficiario di protezione sussidiaria, come il rifugiato, beneficia dell’esonero dalla produzione della documentazione formata presso la Stato di origine (cfr. art. 1, comma 3, DPR n. 362/1994), che potrà essere dunque sostituita da un’autocertificazione (in tal senso, per i rifugiati: circolare del Ministero dell’interno n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994), imponendosi tale soluzione al fine di garantire una tutela effettiva dei diritti umani fondamentali il cui pericolo di lesione nello Stato di origine viene accertato dall’Amministrazione con riferimento sia al rifugiato che al beneficiario della protezione sussidiaria[36].

L’accertamento delle ragioni umanitarie, in definitiva, è espressione di un adempimento necessario[37].

 

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente “Roma Tre“ Università degli Studi – Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza – Esp. (Dir. pen. e proc. pen.) Master II liv., Docente Università degli Studi LUMSA di Roma – Taranto – Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza.   

 

[1] L'Italia è una Repubblica democratica (art. 139), fondata sul lavoro  (art. 4). La sovranità appartiene al popolo (48, 56, 58, 60, 101), che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (il principio del lavoro costituisce il principio ispiratore della rinascita repubblicana).

In dottrina, v., solo da ultimo, A. Ruggeri, Il popolo: soggetto politico inesistente? Dialogando con Gladio Gemma su una questione di cruciale rilievo teorico), in Osservatorio sulle fonti, n.2, 2022,112,  e in precedenza P. Costa, Sovranità popolare e identità collettive nel dibattito costituente (Roma 1849), in Rivista A.I.C., n. 2/2020;mentre sul carattere democratico v. A. Spadari, Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino alla…. “democratura”, in DPCE On Line, 3/2020, 3875 s.

Sul cittadino, e quindi sulla cittadinanza, v. A. Rauti, La decisione sulla cittadinanza tra rappresentanza politica e fini costituzionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; M. La Torre, Cittadinanza. Teorie e ideologie, Roma, Carocci, 2022. In giurisprudenza, da ultimo, v. Corte cost., sent. 26 luglio 2022, n. 195, Presidente: Amato - Redattore: Navarretta; Corte di giustizia dell’Unione europea, (GS), 1 agosto 2022, causa C-411/20, Familienkasse Niedersachsen-Bremen; Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 giugno 2022, causa C-577/20, Sosiaali- jaterveysalan lupa- javalvontavirasto (Psychothérapeutes); Cass., sez. un. civ., 29 luglio 2022, n. 23790.

V. Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della Corte d’Appello di Roma, a cura di  G. Bonato e R. De Simone, in Judicium, 11 Luglio 2022; D. Consoli, Le regole sulla cittadinanza o l’autoreferenzialità di un potere che non vuole invecchiare, in Quest. giust., 21 luglio 2022; C. Cudia, Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità sopita, in ASGI, n.2, 2022.

[2] La paratassi di due meccanismi in sintonia e sincronia.

[3] B. Barbisan, La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana, in A.I.C., 2/2022, 142: «Molti  ricorderanno lo stand-up show che, il 17 dicembre 2012, Roberto Benigni tenne in prima serata sul principale canale televisivo pubblico italiano. Intitolato La Costituzione più bella del mondo, il lungo monologo era dedicato alla bellezza della nostra legge fondamentale e, in specie, dei suoi primi dodici articoli, nonché a lamentarne la mancata attuazione e lo smarrimento morale che ne viene alla società italiana, se tenuta lontana dai suoi valori costituzionali».

[4] I quattro commi dell’articolo 10 hanno ad oggetto: il rapporto fra ordinamento italiano e diritto internazionale, la condizione giuridica dello straniero, il diritto di asilo, il divieto di estradizione per reati politici.

[5] Siamo (a proposito di piani) al di fuori della logica della  geometria euclidea (o geometria non euclidea), e quindi delle cc.dd. rette parallele (cioè, in un doppio circuito antiparallelo). Il tenore del noto Postulato è usato anche quasi paradossalmente: «i percorsi del diritto costituzionale e della scienza politica sono caratterizzati dall’essere delle “convergenze parallele”, per usare una nota formula del lessico politico. Ciò vuol dire che sono distinti ma non distanti e che dovrebbero, parallelamente, camminare verso un traguardo comune, che è quello della lotta per la democrazia costituzionale» (T. E.  Frosini, Diritto costituzionale e scienza politica: ovvero delle “convergenze parallele“, in  A.I.C., n.1/2022, 11).

[6] L. Sico, Adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale, in Enc. dir., Agg.II, Milano, Giuffrè, 1998, 32, avvisando che «la necessità di attivare procedimenti di produzione normativa atti a produrre l’effetto di una piena e corretta applicazione della prescrizioni internazionali cosiddette non self.executing - cioè recanti un contenuto precettivo incompleto - è stata pienamente riconosciuta dai seguaci delle teorie monistiche». P. Pustorino,  Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano, in Riv. internz. Dir. Uomo, 1995, 185.

Sul procedimento di adattamento del diritto statale al diritto internazionale, distinguendo due ipotesi,  per quanto attiene alle norme internazionali non self-executing - carenti degli elementi (necessari e sufficienti) per trovare applicazione interna corporis (negli Stati) - richiedono una  integrazione normopositiva  attraverso regole di diritto nazionale che le rendano applicabili nel terreno nazionale. Invece, le norme internazionali self-executing (complete) sono autosufficienti, e quindi  non è tecnicamente necessaria (e sarebbe una superfetazione)  una normativa di diritto interno che ne riproduca ogni volta il contenuto, bastando   un rinvio una tantum da parte di una disposizione nazionale per assicurare la dovuta coerenza del diritto nazionale alle modifiche (medio tempore) apportate  dall’ordinamento di fonte internazionale. Siffatto rinvio permette l’iter  di adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale (il sistema delle fonti deve essere coerente, secondo la dottrina tradizionale: V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II,  Padova, Cedam, 1984, 1 s.; L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996, 71).

Cfr., da ultimo, A. Lo Calzo, Interazione tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella produzione normativa: tra crisi “endemiche" e nuove emergenze, in Osservatorio sulle fonti, n.2/2022, 591; S. D’Ascola, Il ragionevole adattamento nell´ordinamento comunitario e in quello nazionale. Il dovere di predisporre adeguate misure organizzative quale limite al potere di recesso datoriale, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, n.2, 2022.

In giurisprudenza, v. Cass.  pen. sez. I, ud. 2 luglio 2021, dep. 13 agosto 2021, n. 31652, Presidente Zaza – Relatore Aprile: «2.1.1. Ad avviso del Collegio il criterio di collegamento che rende incondizionatamente punibile la condotta commessa in “alto mare“, quando sia anticipatamente individuata dagli scafisti la sperata località di approdo nel territorio italiano, ma essa sia poi occasionalmente individuata dal soccorso prestato in ambito SAR, va ravvisato nella previsione dell'art. 7 c.p., comma 1, n. 5. La testuale disposizione di rinvio, di carattere aperto e mobile, alla punibilità, secondo la legge italiana, del cittadino o dello straniero che commette in territorio estero “ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge italiana” trova specifica applicazione nel caso del traffico di migranti a norma del III Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, firmata a Palermo in data 15 novembre 2000. L'art. 6 prevede espressamente l'obbligo di incriminazione penale degli atti intenzionali, commessi al fine di ottenere un vantaggio, di “traffico di migranti“, come definito all'art. 3, nonché “quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti“. Del resto, con una previsione dotata d'immediata forza precettiva alla luce della disposta ratifica ed esecuzione della C:onvenzione e degli annessi Protocolli (L. 16 marzo 2006, n. 146), l'art. 4 stabilisce che il Protocollo si applica “alla prevenzione, alle attività di indagine ed al perseguimento dei reati previsti dall'art. 6 del presente Protocollo, nei caso in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato“».

[7] In dottrina, cfr. A. Cassese, Sub art. 10, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, artt. 1- 12, Principi fondamentali, Roma, 1975, 497.

[8] Cfr., in dottrina, A. Ruggeri, Integrazione sovranazionale e democrazia parlamentare, in Dirittifondamentali.it., n.1/2020: l’A. tratta della mutua incidenza che s’intrattiene tra l’integrazione sovranazionale e la democrazia parlamentare alla luce delle emergenze alle quali occorre fare fronte, dello sviluppo scientifico e tecnologico, dalla crisi profonda cui è soggetta la rappresentanza politica, in ambito interno così come a livello sovranazionale; si avverte che l’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale parrebbe, per un verso, indebolire la democrazia parlamentare e, per un altro, invece rafforzarla, a seconda di come si qualifichi la sovranità e se ne vedano le manifestazioni.

[9] A. Ruggeri, La Corte costituzionale e il processo incidentale tra regole e regolarità,. in "Quaderni costituzionali", 2/2022.

[10] Par in parem non habet iurisdictionem, d’altro canto.

[11] Corte costituzionale, sent. 16 maggio 2008, n. 148, in Foro it., 2008, I, 2774 s. (v., ad esempio, Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande sezione – sent. 21 dicembre 2011, Cause riunite C-411/10 e C-493/100, in Guida dir., 2012, n. 6, 95 s., stabilendo che secondo l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea gli Stati membri sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo politico verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti). Sul diritto della Convenzione, e sul diritto alla libertà di circolazione, v. Corte europea dei diritti dell’Uomo – Grande Camera – Sentenza 23 febbraio 2017 – Ricorso n. 43395/09 De Tommaso contro Italia, in Guida dir, 2018, n. 5, 35. In dottrina, v. A. Saccucci, I «ripensamenti» della Corte europea sul caso Khlaifia: il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di espulsioni collettive alla prova delle situazioni di emergenza migratoria, in Riv. dir. intern., 2017, 2, 552 s.

[12] Cfr. A. Apostoli, La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale, in costituzionalismo.it, 3/2019, 1,  sul valore della dignità umana nel costituzionalismo contemporaneo e nello spazio giuridico europeo, e la dignità nella Costituzione italiana. Sul «principio della dignità umana». v.  Corte di giustizia dell’Unione europea, 1 agosto 2022, causa C-422/21, Ministero dell'interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza), in Immigrazione.it, 1 agosto 2022; sui «diritti fondamentali della persona umana», v. Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022, n. 6507.

Cfr. A. Di Stasi, “Brevi considerazioni intorno all’uso giurisprudenziale della nozione di dignità umana da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea”, in Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, Cacucci, 2019, 861 s.; L. Ferrajoli, “Dignità e libertà”, in Rivista di filosofia del diritto, il Mulino, 2019.

[13] Cfr. F. Bertolini, Il principio personalista nelle situazioni di fine vita, in federalismi.it.,18 maggio 2022.

[14] Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il carattere di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale (Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica Fed. Germania, in Codice dell’immigrazione, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 443). In dottrina, v. C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2013, 2 s.; V. Zagrebelsky, L’unione europea ed il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di giustizia, in Dir. umani e dir. inter., 2015, n. 9, 125 s. e, recentemente, R.E. Kostoris, Ordine di investigazione europeo e tutela dei diritti fondamentali, in Cass. pen., 2018, n. 54; V. Zagrebelsky – R. Chenal – L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, Il, Mulino, 2019, 158; da ultimo, v. G. Travaglino, La protezione umanitaria tra passato e futuro, in Dir. imm. citt., 2022, n.1, 97 s.

S. Panunzio, Teoria generale dello Stato fascista, 2° ed., Padova 1939; C. Costamagna, Dottrina del fascismo, Torino 1938; nonché R. Vivarelli, Fascismo, in Enc. Sc. Soc. Treccani, IV, Roma,1994, 9.-10: «Come regime, sul piano politico esso aveva rivalutato in cesarismo e con essa la figura del capo carismatico…in opposizione ai tradizionali sistemi rappresentativi». Infra, nota 17.

R. Chiarelli, Profili costituzionali del patrimonio culturale, Torino, Giappichelli,  2010, 306, «non di rado la distinzione tra patria e nazione ha espresso il difficile tentativo di separare le basi concettuali del repubblicanesimo dalle problematiche dei presupposti etnici e territoriali delle nazioni (...)». Cfr. F. Di Giannatale, Il principio di nazionalità. Un dibattito nell’Italia risorgimentale, in Storia e Politica, VI n. 2, 2014, 234  s.

[15] G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello spazio unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2015,20: «le basi giuridiche per la regolamentazione dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione vengono meglio specificate nella cornice generale delle nuove politiche, agli articoli 77, 78 e 79 TFUE».

[16] Cass. civ., sez. un.,  sent. 26 maggio 1997, n. 4674, Jaber Allen, cittadino liberiano, pur ammettendo che «seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione», e distinguendo: «Il precetto costituzionale e la normativa sui rifugiati politici, infatti, non coincidono dal punto di vista soggettivo, perché la categoria dei rifugiati politici è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo, in quanto la citata Convenzione di Ginevra prevede quale fattore determinante per la individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, terzo comma, Cost. In secondo luogo tale Convenzione non prevede un vero e proprio diritto di asilo in favore dei rifugiati politici». Successivamente, la stessa Cassazione,  ha ribadito la differenza tra asilo costituzionale e rifugio politico nonché  status e diritto soggettivo per entrambi, «con la conseguenza che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva» (Cass. , sez. un., sent. 8 ottobre 1999, n. 907).

[17] «che quelle libertà aveva violentemente negato, costringendo all’espatrio forzato migliaia di italiani», prosegue N. Zorzella, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Dir. imm. citt., n.1/2018, sull’asilo costituzionale.

Cfr. A. Ruggeri, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, in Consulta online, fasc. II 2016.

[18] V., ad esempio, Cass., sez. I, ord. 2 luglio 2008, Vangjelai, in Arch. n. proc. pen., 2009, 21 e Cass., sez. I, ord. 24 marzo 2011, n. 6879, in Dir. imm. e citt., 2011, n. 2, 132, sulla «pluralità delle forme di protezione internazionale nelle quali trova attuazione l’art. 10 Cost.». In dottrina, precisamente, v. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, cit., 3 s.; R. Conti, Il sistema di tutela multilivello e l’interazione tra ordinamento interno e fonti sovranazionali, in Quest. Giust., 2016, 89 s. e, recentemente, A.M. Baroni, E. Di Agosta, G. Paciullo, G. Pintus, Il nuovo diritto dell’immigrazione dopo il decreto Minniti-Orlando. Protezione internazionale e contrasto all’immigrazione illegale dopo il d.l. n. 13/2017, Roma, Dike, 2017, 16: «Attualmente, le autorità e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale sono disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. Decreto procedure), di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell’Unione europea, successivamente... decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di recepimento delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e, recentemente, dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46».

Cfr. M. Pipponzi, Note all’ordinanza del Tribunale di Trieste del 22 giugno 2018, in Quest. giust., 2/ 2018, sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto alla protezione internazionale nonché dell’ammissibilità del ricorso alla procedura d’urgenza avanti le sezioni specializzate in materia di immigrazione (in ipotesi di rifiuto dell’autorità competenti alla ricezione della domanda); nel testo dell’ordinanza cautelare ex art. 700 cpc, Trib. Trieste, RG n. 1929/18, giudice A. Picciotto, si segnala « il disposto dell’art. 6, § 6 della direttiva 2013/33/UE (del pari recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) a tenore del quale “gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”», si conclude: «Sussistendo quindi il requisito della residualità dello strumento cautelare atipico...in quanto il ricorrente è esposto altrimenti ed in modo illegittimo ad iniziative repressive statuali altrimenti precluse dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, la domanda cautelare è fondata e deve essere accolta, ordinando al questore di Pordenone di procedere alla registrazione/accettazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente».

[19] Così, P. Fois, Rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani, Agg. XV, Roma, 2007, 1 s.; Id., Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, ivi, 1 s.; F. Salerno, Il neodualismo della Corte costituzionale nei  rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, in Riv. dir. internaz., 2006, 340 s.; A. Starace, Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale e comunitario, in Diritto penale dell’immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali, a cura di S. Centonze, Torino, 2010, 2 s. e, da ultimo, v. B. Nascimbene e I. Anrò, Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale, in Giust. Ins., 31 marzo 2022.

Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale, in Giust. Ins., 31 marzo 2022.

[20] Il riferimento è alle due sentenze della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2007, la n. 348 e la n. 349. La Corte,  chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo dell'art. 117 nel riferimento agli obblighi internazionali, è intervenuta con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, che possono intendersi come complementari. La Corte, riconoscendo  che la nuova norma costituzionale incida sull’assetto del sistema delle fonti del diritto, chiarisce che «proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte“ e quelle costituzionali…l'art. 10, primo comma, Cost., concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario (per tutte, sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994), mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l'art. 10, secondo comma, e l'art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate. L'art. 11 Cost., è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (sentenze n. 284 del 2007; n. 170 del 1984)” (sent. n. 349, punto 6.1 )».

Per quanto riguarda l’efficacia del diritto internazionale consuetudinario nel diritto interno, v. la sentenza n. 5565/1994 della Cassazione, Sezioni Unite. Sulle «norme internazionali generalmente accettate», v., da ultimo, Corte di giustizia dell’Unione europea, (GS), 1 agosto 2022, cause riunite C-14/21 e C-15/21, Sea Watch.

[21] F. Sorrentino, I diritti fondamentali in Europa  dopo Lisbona (considerazioni preliminari), in Il corriere giuridico, 2010, 2, 145-151; S.Novelli, Fonti nel diritto nazionale ed europeo a confronto nel dialogo tra le corti supreme, in Diritto e giurisprudenza, 2012, 2, 100.

Cfr. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello spazio unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, cit., 5: «Il Trattato di Lisbona prevede nuove politiche comuni in materia di controlli alle frontiere». Parimenti, v. A. Adinolfi, La «politica comune dell’immigrazione» a cinque anni dal Trattato di Lisbona: linee di sviluppo e questioni aperte, in Le garanzie fondamentali dell’immigrazione in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino, Giappichelli, 2015, 3: «La riforma operata dal Trattato di Lisbona ha riguardato una varietà di aspetti della politica dell’immigrazione dell’Unione Europea…le più significative sono senz’altro costituite dalla eliminazione del c.d. “terzo pilastro“…e dal nuovo quadro delle fonti relative alla tutela dei diritti fondamentali»; S. Amadeo, La funzione dei diritti fondamentali nel diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea, ivi, 343; B. Nascimbene, Le incertezze delle politiche europee di immigrazione e asilo, ivi, 395. Da ultimo v. P. Fois, La conferenza sul futuro dell’Europa: una riforma dei Trattati “incentrata sui cittadini“?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2022, 31 s.

[22] La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 ottobre 2012, n. 230, ha confermato, da una parte, il rango della CEDU di fonte sub-costituzionale, ma, dall’altra, sovraordinata rispetto alla legge costituzionale.

[23] V. nota precedente.

[24] P. Ziccardi, Organizzazione internazionale, in Enc, dir., XXXI, Milano, Giuffrè,1981, 159-160. Recentemente, v. U. Draetta, Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, Giuffrè, 2010; A. Del Vecchio, Diritto delle organizzazioni internazionali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012;   Zanghì, Diritto delle Organizzazioni internazionali, loc.cit.; Diritto delle organizzazioni internazionali, a cura di S.Cafaro , A. Di Stasi , C. Novi, O. Pennetta,G.  Martino, Padova, Cedam, 2018.

Cfr. S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua italiana, XII, Torino, Utet,1992, 85: «8. Dir. internaz. Organizzazione internazionale: quella costituita con accordi fra i governi di più Stati o, anche, fra privati, al fine di attuare, attraverso una stretta collaborazione internazionale, il conseguimento di obiettivi universali o particolari. – Organizzazione degli Stati americani: unione di tipo confederale che comprende gli Stati del continente americano».

[25] V., ma in maniera poco lucida e compiuta, G. Paleologo, Organizzazione amministrativa, in Enc. dir., XXXI, Milano, Giuffrè,1981, 136: «Quando gli artt. 11 e 35 cost. parlano di organizzazioni internazionali…ciò che viene in considerazione è, nel suo complesso, il prodotto stabile e come tangibile dell’attività strumentale, a sua volto idoneo al raggiungimento di dati fini».

V. artt. 11 cit.: «…la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» e 35: la Repubblica «promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro».

[26] Sul rapporto tra valori e principi, v. Q. Camerlengo, Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2022, 15 giugno 2022, 634 s.

[27] Condorcet, Vita di Voltaire, a cura  di M. Armandi, Roma, Editori Riuniti, maggio 1999, Prefazione, 7-8: «Il 30 maggio 1791 l’Assemblea nazionale decretò “la traslazione delle ceneri di Voltaire a Sante-Geneviève“…I membri della Costituente si sentivano in dovere…di celebrare il “ Libérateur de la pensée “…La data non era stata scelta casualmente… E’ il 30 maggio 1778 che gli onori della sepoltura sono stati rifiutati a Voltaire, ed è in questo stesso giorno che la riconoscenza nazionale deve celebrare, sdebitandosi con chi ha preparato gli uomini alla tolleranza e alla libertà…Un numero imponente di persone… partecipò alla cerimonia dell’11 luglio 1791». Può ricordarsi che «la Francia è storicamente il principale punto di riferimento del costituzionalismo eurocontinentale…Il 26 agosto 1789 l’Assemblea nazionale, organo rivoluzionario erede dei vecchi Stati Generali, proclama la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino» (C. Martinelli, La Francia, in Aa. Vv., Costituzioni comparate, Torino, Giappichelli, Torino, 2009, 185). Per uno spunto, v. D. Porena, Tra costituzionalismo rivoluzionario di fine settecento e costituzionalismo liberale del XIX secolo: alcune riflessioni sul contributo di Giuseppe Mazzini, in A. I. C., 27 marzo 2022, 90 s., che richiama A. Morrone, Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su «Lo Stato moderno e la sua crisi» di Santi Romano, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 2/2012, 372: «qui, però, sta il “peccato di origine” della rivoluzione francese (portato ad effetto con il decreto “Le Chapelier” del 14 giugno 1791): avere prodotto un ordinamento politico “eccessivamente semplice”, trascurando o distruggendo le forze sociali intermedie. In sostanza: “scomparsi o soppressi ceti e corporazioni, ridotti alla minima espressione persino i Comuni, non si volle porre di fronte allo Stato che l’individuo”».

[28] Il corsivo è nostro per sottolineare il rapporto di identità fra la nostra Costituzione e il detto preambolo. V., sul punto, U. Villani, Dalla dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 2° ed. ampl., Bari, Cacucci, 2015, 17-18: «la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 rileva…una sua feconda vitalità, non solo quale pietra angolare del poderoso e complesso edificio che si è venuto gradualmente a costruire, su iniziativa delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali…ma anche, e soprattutto, quale fattore di stimolo per lo sviluppo ulteriore dei diritti umani e per una loro più completa ed efficace protezione e quale sicuro criterio di orientamento nell’indirizzare tale sviluppo, affinché…corrisponda a valori effettivamente condivisi a livello tendenzialmente universale», che richiama, specialmente, B. Conforti, Specificità della materia dei diritti umani e diritto internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2007, 13 s. (nota 2). Cfr. A. Morrone, I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea, in Federalismi (www.federalismi.it), 20/2018, 24 ottobre 2018, spec. §§ 5 e 6.

Altresì sulla Dichiarazione universale 10 dicembre 1948, v. G. Morbidelli, Costituzioni e costituzionalismo, in Aa. Vv., Diritto pubblico comparato, Torino, Giappichelli, 2012, 50: «Essa…fonda la legittimazione della stessa sovranità degli Stati-nazione in un modo che rompe decisamente con la tradizione giuridico-culturale precedente: al centro della Dichiarazione sta l’uomo in quanto tale e perciò stesso titolare di “diritti umani fondamentali“». Sui diritti fondamentali v., per tutti, C. Camardi, Diritti fondamentali e “status” della persona, in Riv. crit. dir. priv., 1/2015, 7 s.; Aa.Vv., Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Napoli, Editoriale Scientifica,  2017; F. Rigano, M. Terzi, Lineamenti dei diritti costituzionali, Milano, Franco Angeli,  2022, spec. 63 s., e M. Ruotolo, Corso di diritto costituzionale. Fonti, diritti, giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2022, 129 s.

[29] Invece, sulle «organizzazioni non governative - quali, ad es., Amnesty International e Human Rights Watch -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008», v. Cass., sez. VI pen., 5 maggio 2022, n. 18044; Tribunale di Palermo, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, 8 aprile 2022, n. 2095, in Immigrazione.it, 2022.

[30] Cfr. U. Gori, L’organizzazione internazionale dalla S.d.N. alle N.U., Padova, Cedam, 1969, 157 s.; G. Conetti, La costituzione delle organizzazioni tecniche nella Società delle Nazioni, Milano, Giuffrè, 1979;S.  Marchisio, La cooperazione per lo sviluppo del diritto delle Nazioni Unite, Napoli, Jovene,1977; G. Conetti, , Società delle Nazioni, in Enc. dir., vol. XLII, Milano, Giuffrè, 1990, 1167 s.

[31] V., al riguardo, Ziccardi, Organizzazione internazionale, cit., 161.

[32] Cfr. R. Ago, L’organizzazione internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite, in Comun. Intern., 1946, I, 5 s.; R. Monaco, Lezioni di organizzazione internazionali, I, Diritto delle istituzioni internazionali, Torino, 1965, II, Diritto della integrazione europea, Torino, Giappichelli, 1975.

[33] Da ultimo, v. G. Allegranzi, Il diritto umano alla dignità. Norme, temi e comunicazione, Milano, EBS Print (20 luglio) 2022. In precedenza, v., autorevolmente, A. Cassese, I diritti umani oggi, Bari, Laterza, 2015. Nel presente testo, v. retro, nota 14.

[34] Cfr. G. Sperduti, Diritti umani (protezione internazionale dei), in Enc. dir., XII, Milano, Giuffrè, 1964, 807; A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 1988, 143: la «Dichiarazione ha favorito l’emergere, anche se debole, tenue ed impacciato, dell’individuo, all’interno di uno spazio prima riservato esclusivamente agli Stati sovrani. Essa ha messo in moto un processo irreversibile, del quale tutti dovremmo rallegrarci»; G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cura di G. Gozzi, Roma-Bari, Laterza, 2001, 139 s.; A. Facchi, Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne, Bologna, il Mulino, 2007,126 s.; S. Zappalà, La tutela internazionale dei diritti umani. Tra sovranità degli Stati e governo mondiale, Bologna, il Mulino, 2011, 13 s.; L. Pineschi, Diritti umani (protezione internazionale dei), in Enc. dir. Ann., V. Milano, Giuffrè,  2012, 558 ss.; V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, il Mulino, 2016, 18; nonché G. Monina, Diritti umani e diritti dei popoli, Roma, Carocci, 2021; Diritti umani e violenza all'incrocio tra storia e diritto, a cura di S. Tonolo e R. Pupo, Torino, Giappichelli, 2021; da ultimo,  P. Caretti- G. Tarli Barbieri,  I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2022.

In giurisprudenza, v. per Le sentenze di gennaio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Sentenze di gennaio 2022, di C. Buffon , E. Bufano , A. Dinisi, in Quest. giust., 1 aprile 2022.

[35] Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 luglio 2022, n. 23716, in Ondif, 9 agosto 2022. Riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare: nuovi principi dalla Cassazione,  Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 novembre 2021, n. 32237, ivi, 2021.

[36] T.A.R. Lombardia, sez. IV, 6 luglio 2022, n. 1599, in Immigrazione,it., 2022.

[37] Va cassata con rinvio la decisione che conferma la legittimità dell’espulsione dello straniero padre di un figlio nato in Italia senza confrontarsi con la natura ed effettività dei suoi vincoli familiari sul territorio nazionale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il Paese di origine, atteso che l’art. 13, co. 2 bis, TUI si applica, con valutazione caso per caso, anche allo straniero che non si trova nella posizione formale di richiedente il ricongiungimento familiare. Inoltre, nel valutare le ragioni ostative al rimpatrio, non è decisivo che lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione non abbia impugnato il diniego di protezione oppostogli dalla Commissione territoriale. Tale diniego, infatti, non preclude in sé l’accertamento delle ragioni umanitarie fatte valere in sede di opposizione all’espulsione, specie ove siano nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi ritenere la novità delle questioni riferita non soltanto a quelle sopravvenute, ma anche a quelle ignorate perché non allegate dal ricorrente o non accertate d’ufficio dall’autorità nell’ambito di tale procedimento (Cass., sez. I civ., 28 giugno 2022, n. 20651).