A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

I DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO AEREO POSSONO ESSERE TUTELATI DAGLI ORGANISMI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.261/04

Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

Negli articoli finora pubblicati, riguardanti le pronunce della Corte di giustizia sui diritti dei passeggeri che utilizzano l’aereo, sono stati esaminati i ricorsi proposti per lo più da passeggeri che hanno rivendicato il diritto alla compensazione pecuniaria, prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 (d’ora in poi regolamento) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

La particolarità del caso di specie deriva dal fatto che tra i protagonisti della controversia (causa C 597/20) non appare il passeggero ma un vettore, il polacco LOT, che ha chiamato in giudizio l’organismo di tutela dei consumatori della Prefettura di Budapest in merito alla decisione con cui quest’ultimo, cui si sono rivolti i passeggeri, ha imposto a tale vettore, a causa del ritardo di oltre tre ore del volo New York- Budapest, il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento.

In sostanza, il giudizio in esame è incentrato sui poteri dell’organismo che tutela i consumatori, ossia se lo stesso possa imporre al vettore aereo l’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.

L’articolo 16 del regolamento disciplina il citato organismo prevedendo che ogni Stato membro designi l’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento stesso (d’ora in poi organismo responsabile), competente a ricevere i reclami dei passeggeri e, accertata la violazione del regolamento, a irrogare le sanzioni pecuniarie al vettore aereo.

L’interpretazione di tale articolo è stata oggetto delle cause riunite Ruijssenaars e a.  C 145/15 e C 146/15, definite con sentenza del 17 marzo 2016 nella quale la Corte di giustizia ha stabilito che l’organismo designato da ciascuno Stato membro, come responsabile dell’applicazione del regolamento, non è tenuto ad imporre alla compagnia aerea il pagamento della compensazione pecuniaria.

In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno posto l’accento sul fatto che i reclami dei passeggeri, presentati all’organismo responsabile, sono finalizzati alla corretta applicazione del regolamento stesso e in questo contesto il significato delle sanzioni è quello di risposta alle violazioni rilevate e non quello di misura coercitiva volta alla soddisfazione del diritto del passeggero. Infatti, il passeggero, per ottenere la compensazione pecuniaria, dovrà rivolgersi all’autorità giurisdizionale. Inoltre, l’adozione di misure coercitive da parte dell’organismo responsabile potrebbe causare dei possibili conflitti tra lo stesso e il giudice nazionale, chiamato in causa per la medesima ragione.

Tuttavia, la Corte ha poi precisato che gli Stati membri hanno la facoltà, al fine di ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di abilitare l’organismo di cui all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, ad adottare misure in seguito a reclami individuali.

È proprio questa possibilità che è stata messa in discussione nella causa in esame (causa C 597/20) dalla compagnia aerea LOT che, ritenendo il rapporto vettore-passeggero di natura civilistica, ha sostenuto che le relative controversie che potrebbero insorgere dovrebbero essere risolte dall’autorità giurisdizionale. Sarebbero quindi illegittime le imposizioni, da parte della divisione per la tutela dei consumatori ungherese, alle compagnie aeree dell’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria al passeggero, privando della competenza l’autorità giurisdizionale nazionale.

Per tali ragioni e vista la richiamata sentenza del 17 marzo 2016, il giudice del rinvio ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia se l’articolo 16 del regolamento debba essere interpretato nel senso che l’organismo responsabile dell’applicazione di tale regolamento, investito di un reclamo di un passeggero, possa obbligare il vettore a corrispondere la compensazione pecuniaria.

Premesso che, come già visto, la Corte non ha escluso nella sentenza del 17 marzo 2016 la possibilità che gli organismi responsabili siano dotati di poteri coercitivi, sono meglio definiti i contorni di questa facoltà nella sentenza del 29 settembre 2022.

Infatti, i giudici di Lussemburgo, dopo avere richiamato il contenuto della sentenza del 2016, hanno ribadito il fine che giustificherebbe l’attribuzione da parte degli Stati membri ai citati organismi del potere di adottare misure coercitive nei confronti dei vettori e cioè quello di “ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei”.

Riemerge anche in questa pronuncia il leit motiv della giurisprudenza della Corte di giustizia: la tutela dei diritti del consumatore che deve essere sempre garantita e in questo caso anche facilitata.

Occorre precisare che, oltre alla compensazione pecuniaria, il passeggero può chiedere anche un risarcimento supplementare, richiesta, quest’ultima, che, estranea al campo di applicazione del regolamento, ai sensi dell’articolo 12 dello stesso, va rivolta direttamente all’autorità giurisdizionale.

La distinzione tra compensazione pecuniaria e risarcimento supplementare è stata ribadita dalla Corte che ha richiamato le sentenze Nelson e a., C 581/10 e C 629/10, Bossen e a., C 559/16 e Rusu, C‑354/18 nelle quali è stato sottolineato come gli importi forfettari individuati dall’articolo 7 del regolamento siano identici per tutti i passeggeri e facilmente individuabili ex ante dal passeggero e dalla compagnia aerea sulla base della variabile costituita dalla lunghezza della tratta. A maggior ragione anche gli organismi responsabili sono in grado di determinare gli importi dovuti al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria. Altro discorso va fatto per il risarcimento supplementare che resta impregiudicato anche nel caso di richiesta della compensazione e che presuppone una valutazione individuale ed ex post del danno da parte del giudice al quale il passeggero dovrà rivolgersi.

Il rischio paventato nella citata sentenza del 2016, relativo a possibili conflitti tra le pronunce degli organismi responsabili e dei giudici nazionali, potrà essere superato, secondo la Corte, grazie a un adeguato coordinamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari che potrà essere attuato da ciascuno Stato membro mediante l’adozione di apposite disposizioni.

Attribuendo, pertanto, la facoltà allo Stato membro, al fine di ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di attribuire all’organismo responsabile poteri coercitivi, i giudici di Lussemburgo hanno voluto dare l’opportunità di percorrere una strada più rapida per il passeggero rispetto a quella derivante dall’esperimento di un’azione giudiziaria, con il pregio di favorire il decongestionamento dei tribunali.

Resta fermo il diritto del vettore, riconosciuto anche dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di ricorrere al giudice in caso di pronuncia sfavorevole dell’organismo responsabile.

Nel nostro Paese, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile- ENAC-è stato designato organismo responsabile dell’applicazione del regolamento con decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento stesso.

Per le altre modalità di trasporto, organismo responsabile è l’Autorità di regolazione dei trasporti -ART- ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus,- e ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Né l’ENAC, né l’ART sono state autorizzate finora a imporre ai vettori l’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria anche se il passeggero, oltre alla possibilità di ricorrere al giudice, può ricorrere all'ADR (Alternative Dispute Resolution), una procedura rapida, semplice e stragiudiziale che si attiva, su base volontaria, e che è finalizzata alla risoluzione di tali controversie.

La facoltà che la Corte di giustizia, nella sentenza in esame, ha attribuito allo Stato membro di affidare all’organismo responsabile poteri coercitivi offre spunti di riflessione non solo nell’ambito del trasporto aereo ma anche nelle altre modalità di trasporto, con tutti i possibili limiti derivanti dall’ordinamento giuridico dei singoli Stati membri.

Va, pertanto, riconosciuto come, grazie alla sentenza in esame, sia stato fatto un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti del passeggero e come l’attribuzione agli organismi responsabili di poteri coercitivi rappresenti un punto di partenza nel non facile percorso finalizzato a velocizzare il soddisfacimento di tali diritti.

 

Si riporta il link della sentenza della Corte di giustizia:

causa C 597/20

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266561&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751