A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

DIRITTO PENALE

LA CONFISCA PER IL REATO DI SPACCIO DEVE ESSERE LIMITATA ALLA SOMMA QUALIFICATA COME ATTIVITÀ DI SPACCIO ACCERTATA, INESTENSIBILE A CONDOTTE PREGRESSE NON VERIFICATE (CASS., 6-6-2024, N. 22916[1]), C.D. CONFISCA ALLARGATA

 Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. L’istituto della confisca - 2. Cass. pen., sez. VI, sent. 6 giugno 2024, n. 22916, contraria alla “confisca allargata“. La giurisprudenza più recente.

 

1. L’istituto della confisca

L’art. 240 (Confisca) c.p.[2] prevede, nel comma d'esordio, in caso di condanna, che è in potere del giudice ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Ma al secondo comma l’istituto muta il trattamento e la confisca diventa, da facoltativa, obbligatoria, elencandone i casi.

In caso di condanna per la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., la confisca degli animali può essere disposta non ex art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., non essendo essi “cose la cui detenzione costituisce reato“, ma ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., ove ricorra il pericolo di reiterazione per la perdurante disponibilità degli stessi, rientrando gli animali oggetto dell'illecita condotta nella nozione di “cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato“[3].

La misura di sicurezza della confisca si risolve, di fatto, in una forma di espropriazione forzata a beneficio dello Stato. Siffatta  misura può essere facoltativa o obbligatoria: la prima è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità. La confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca e quindi il giudice non è chiamato ad adottare un giudizio che invece è richiesto per la confisca facoltativa.

Per la manualistica «è definibile come l’appropriazione coattiva, da parte dello Stato, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 240 c.p.)»[4].

Può classificarsi quale misura impositiva reale (di tipo reale)[5].

In materia edilizia, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell’art. 240 co., del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, co. 1, lett. c), diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all’accertamento del predetto illecito[6].

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione del “periculum in mora”, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere[7].

Al riguardo, si è fissata - però - la regula iuris secondo cui  nell’ipotesi di confisca facoltativa non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato. Occorre quindi dimostrare la relazione di asservimento tra cosa e reato, e non un mero rapporto di occasionalità[8].

E in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica[9].

La confisca prevista dall’art. 6 della legge 22-5-1975 n.152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranei al reato medesimo[10].

Ai fini dell’applicazione della confisca prevista dall’art. 416-bis, co. 7, del Cp, si è pronunciata la Cassazione del 2024[11].

 

2. Cass. pen., sez. VI, sent. 6 giugno 2024, n. 22916, contraria alla “confisca allargata“. La giurisprudenza più recente.

La confisca per il reato di spaccio deve essere limitata alla somma qualificata come attività di spaccio accertata con sentenza e non può essere estesa a condotte pregresse non verificate[12].

Ha ragione la Corte che stigmatizza l’immobilizzazione di una cospicua somma di denaro, sottoposta a vincolo senza che per la stessa sia intervenuto il c.d. accertamento penale, procedendosi come per saltum (No alla confisca senza una ''condanna'' in senso formale[13]).

I delitti riferibili a tale somma non sono stati “accertati“ in senso processuale: quei delitti non risultano “contestati“ e per i medesimi non è stata condotta una attività istruttoria - acquisitiva della prova contra reum  -  nel corso del  giudizio di primo grado.

Non si è fissata la cornice di una regiudicanda e non vi è stato un giudicabile, precisiamo così la Cassazione ha stabilito l’annullamento dell’impugnata sentenza e senza rinvio in ordine all’indicata somma di denaro, alla sua confisca, disponendo il dissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto.

I difensori avevano eccepito che la confisca facoltativa non può essere disposta per fatti esulanti dall’imputazione e per i quali l’imputato non si è mai difeso. Si sarebbe trattato di un caso di “confisca allargata“ di somma di danaro quale profitto di «pregresse cessioni continuative di sostanza stupefacente»[14]. Riguarderebbe una ipotesi di c.d. confisca allargata[15], disposta ‘in casi particolari’[16] [17].

In caso di detenzione illecita, non di cessione, il denaro nella disponibilità dell'imputato può essere confiscato solo alle condizioni previste dall'art. 240-bis c.p.[18].

In tema di confisca “estesa“ ex art. 240-bis cod. pen., qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ovvero lo stesso condannato ricorrono ad un'allegazione coinvolgente altre persone, assumendo di averlo ricevuto in donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale ai fini dell'adozione della misura ablativa deve estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso effettuato[19].

I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del “periculum in mora“, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio[20].

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente Master in Diritto penale e Procedura penale dell’immigrazione, Università degli studi Guglielmo Marconi-Roma.

 

[1] Cass. pen., sez. VI, sent. 6 giugno 2024, n. 22916, Pres. M. Ricciarelli, Est. F. D’Arcangelo, in Norme & Trib., 6 giugno 2024.

[2] Art. 240 (Confisca) c.p. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (c.p.p. 676, 733, 316 s., 321 s., 86 disp. att. c.p.p.).

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (c.p.p. 676).

[3] Cass., sez. III, sent.  n. 537, 8 novembre 2022.

[4] G. Garofoli, La confisca, in Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale (Agg. al Corrett. Cartabia D.Lgs. 19-3-2024,n.31), Bari, Aprile 2024, 546.

C. Rafanelli, Penale. La confisca: tipologie, natura e novità giurisprudenziali, in Salvis Juribus, 5 agosto 2023, distinguendo tra confisca diretta (o di proprietà), confisca per equivalente, confisca allargata, confisca misura di prevenzione, confisca di prevenzione, confisca speciale. V. M. Scoletta, La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?, in Sist. pen., novembre 2021; M. Bontempelli, La confisca o le confische da illecito (penale) tributario?, ivi, nr. 12/2019.

[5] F. Ramacci, La confisca, in Corso di diritto penale, a cura di R. Guerrini, Torino, 2025, 556-557, quale «misura…La confisca dei beni è effettivamente provvedimento anomalo, ma è anche provvedimento straordinario, di risposta ad esigenze politiche…Meno incongrua è la qualificazione come pena accessoria…ma non vale ad escludere che accanto alle misure di sicurezza personali possano sussistere misure di sicurezza patrimoniali che prescindano dalla pericolosità delle persone e invece si appuntino sulla pericolosità della cosa». Cfr. G.Fiandaca-E.Musco, Confisca, in Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2010, 845-846: «L’inclusione  della confisca tra le misure di sicurezza non è stata condivisa da una parte della dottrina». Cfr. la disamina di M. Massa, Confisca (dir. e proc. pen.), in Enc. dir., VII, Milano, 1961, 983. In tema, v. D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2009, parte VIII, cap. 6, par. 9 e 11.

[6] Cass., sez. III, sent. 23 marzo 2022, n. 18539.

[7] Cass., sez. III, sent. 11 ottobre 2022, n. 44874. La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Cass., sez. un., sent. 27 maggio 2021, n. 42415).

[8] Cass., sez. IV, sent. 20 marzo 2024, n. 11574, in Guida dir., n.18, 11 maggio 2024, 73.

[9] Cass., sez. I, sent. n. 17092, 2 marzo 2021.

[10] Cass., sez. I, sent. 2 aprile 2024, n.13326, in Guida dir., n.18, 11 maggio 2024, 73.

[11] Cass., sez. I, set. 29 marzo 2024, n. 13094, in Guida dir., n.17, 4 maggio 2024, 82.

[12] Cass. pen., sez. VI, sent. 6 giugno 2024, n. 22916, cit.

[13] Cfr. E. Salemi, Confisca per equivalente: è applicabile se il reato è prescritto? No alla confisca senza una ''condanna'' in senso formale. L'art. 578-bis c.p.p. non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Cassazione n. 51258/2023), in Altalex, 12 febbraio 2024, che cita Cass., sez. un., sent. n. 4145, 29 settembre 2022, Rv. 284209 – 01.

S. Crimi, Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia, in Quot. giur., 13 gennaio 2024, avuto riguardo a Cass., sez. VI, sent.17 gennaio 2024, n. 2110.

[14] Cass. pen., sez. VI, sent. 6 giugno 2024, n. 22916, cit.

[15] Penale. Confisca allargata: non può essere disposta genericamente se sono individuabili i beni specifici.

Il vincolo ablatorio deve cadere su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato, non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta, a cura di A. Larussa, in Altalex, 22 aprile 2024. In caso di beni specificamente individuati come di valore sproporzionato rispetto al reddito, non si può procedere alla confisca generica di denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità nella disponibilità dell’interessato omettendo la motivazione in ordine a tale scelta (Cass. pen., sent. n. 12366/2024). Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 240-bis c.p. avrebbe assunto la forma della confisca ex art. 322-ter c.p., la quale presuppone l’accertamento di un collegamento tra il bene e il reato, mentre la confisca allargata richiede la mera sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e il reddito da costui dichiarato.

Altresì, v. A. Scarcella, Illegittima la confisca di beni senza specificare il collegamento con il reato, in Quot. giur., 23 ottobre 2023. Pronunciandosi su un caso “bulgaro” in cui si discuteva della legittimità della confisca da parte dello Stato di beni che si presumeva fossero stati “illegittimamente acquisiti”, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato l'articolo 1 del protocollo n. 1 (Protezione della proprietà) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso, in particolare, era stato originato dall'applicazione della normativa adottata nel 2012 che prevede la confisca da parte dello Stato dei beni ritenuti “illegittimamente acquisiti”. A tutti i ricorrenti sono stati sequestrati beni a seguito della loro condanna per illeciti penali e amministrativi, sebbene non vi fosse alcun collegamento accertato tra il reato o i reati e i beni in questione (Corte EDU, Sez. III, 26 settembre 2023, nn. 265/17 e 26473/18).

A. Aceto, Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017, relativamente a Cass., sez. un., sent. 23 febbraio 2024, n. 8052, in Quot. giur., 28 febbraio 2024, che cita e Cass., sez. un., 29 luglio 2014, n. 33451, R e Corte cost., sent. n. 24/2019 (in precedenza, Corte cost., sent. n. 33/2018).

[16] D. Attanasio, La metamorfosi della ‘confisca in casi particolari’: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria, in Sist. pen., 9 aprile 2021.

A. Larussa, Confisca diretta per la casa acquistata con i proventi della corruzione Il bene immobile acquistato con l'impiego delle somme ricevute per la corruzione costituisce il ''profitto'' del reato (Cassazione n. 19539/2024), in Altalex, 29 maggio 2024). Il bene immobile acquistato con l'impiego delle somme ricevute per la corruzione costituisce il “profitto” del reato e, pertanto, è suscettibile di confisca diretta.

A riguardo, la Corte ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 322 ter c.p., secondo cui il bene immobile costruito con l'immediato reimpiego del provento del delitto di malversazione ai danni dello Stato costituisce il “profitto” del reato e, pertanto, è suscettibile di confisca diretta e non per equivalente (Cass. Pen., Sez. VI, n. 7896/2018); ha anche ricordato che il diritto vivente si è stabilizzato nel ritenere che non si possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, mentre si possa disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617/2015, Sez. U, n. 4145/2022).

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene (Cass. Pen., Sez. I, n. 44136/2023). In tema, v. Cass., sez. un.,  n. 9/1999, Bacherotti.

[17] Garofoli, La confisca, in Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale (Agg. al Corrett. Cartabia D.Lgs. 19-3-2024,n.31), cit.,  549: «La confisca in casi particolari (c.d. confisca allargata). Il d.lgs, 1° marzo 2028, n. 21…ha introdotto un nuovo 240-bis c.p., che riproduce in sostanza il dettato del previgente art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, contestualmente abrogato. In particolare, la previsione contempla una confisca obbligatoria».

Il presente articolo, appunto, è stato inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 “, con decorrenza dal 6 aprile 2018.

[18] S. Marani, Stupefacenti: sì alla confisca ''allargata'' in caso di patteggiamento ma solo se congruamente motivata, in Altalex, 31 maggio 2024, con riferimento a Cass., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 19378 e nel richiamo di Cass, sez. I, 2 marzo 2021, n. 17092 e Cass., sez. IV, 19 aprile 2022, n. 20130.

[19] Cass., sez. VI, sent. n. 44254, 4 novembre 2022.

[20] Cass., sez. V, sent. n. 44221, 29 settembre 2022.