A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

LE FRODI CAROSELLO E L’ILLEGITTIMA FORMAZIONE DEL PLAFOND 

Autore: Avv. Antonella Roberti

 

  1. Le frodi carosello

 

Il fenomeno delle c.d. frodi carosello, rappresenta un danno per il bilancio degli Stati Membri e dell’U.E. ed è attualmente in crescita in diversi Paesi Comunitari fra cui l’Italia (1). Le entrate comunitarie, ossia le c.d. risorse proprie, infatti, sono costituite dai diversi tipi di dazi (doganali, anti-dumping, ecc.) ed in particolare ed in maniera sempre più crescente, dalle entrate derivanti dall’applicazione dell’I.V.A. sugli scambi di beni e prestazioni di servizi.

Di peculiare rilievo ed interesse, appaiono quindi, le recenti misure adottate dal legislatore dell’U.E. di contrasto alle frodi carosello di cui si tratterà per brevi cenni.

La Comunicazione della Commissione Europea del 16 aprile 2004, “Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di Iva” [COM(2004)260 def], ha evidenziato le caratteristiche fondamentali della c.d. “frode carosello” nei termini seguenti: « una cosiddetta “Società intermedia” (A) effettua una fornitura di merci intracomunitarie esente da I.V.A. ad una “Società fittizia” (B) in un altro Stato membro. La società (B) acquista le merci senza pagare l’Iva e poi effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata “broker”. La “società fittizia” incassa l'Iva sulle vendite fatte al “broker”, ma non versa l'Iva all'Erario e scompare. Il “broker” (C) chiede il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati presso (B). Di conseguenza, la perdita finanziaria per l'Erario è pari all'Iva pagata da (C) a (B). In seguito, la società C può effettuare una fornitura intracomunitaria esente a (B) ed il ciclo della frode si ripete, e questo spiega l'appellativo di “frode carosello” (…). Per sviare le indagini sull'Iva, le merci vengono spesso fornite da (B) a (C) tramite società intermediarie, denominate “società cuscinetto” (…) » (2).

La pratica evidenzia un variegato numero di modelli fraudolenti, con un elevato numero di soggetti coinvolti. Ad esempio: la società Comunitaria reale A emette fattura non imponibile IVA alla società cartiera comunitaria B (altro Paese); la società cartiera nazionale C acquista merce dalla società cartiera comunitaria B senza corrispondere l’IVA; la società cartiera nazionale C rivende la merce alla società nazionale reale D emettendo fattura con IVA, omettendo l’obbligo del versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Con questa tipologia di frode si ottengono due vantaggi:

  • economico, in quanto la merce viene venduta sul mercato nazionale a prezzi inferiori a quelli della concorrenza, provocando in tal modo una distorsione del mercato, a discapito degli operatori corretti sia nazionali che comunitari;
  • fiscale, perché a prezzo di vendita inferiore corrispondono ovviamente imponibili inferiori sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi.

E’ appena il caso di precisare che in queste operazioni fraudolente la movimentazione effettiva delle merce non corrisponde necessariamente alla fatturazione.

Un ulteriore esempio è il seguente: A - residente in Italia - effettua cessioni intra UE in regime di non imponibilità IVA a B, mentre C - anche lui residente in Italia - effettua acquisti intracomunitari da D. In realtà, A stà vendendo direttamente a C e gli altri soggetti intervenuti sono delle “cartiere”, che non hanno alcuna effettiva struttura aziendale; la merce venduta non varca mai il confine nazionale, ma viene spedita direttamente da A a C. L’utilità per A è data dal vantaggio di non dover versare l’IVA su di una vendita “interna” che vi sarebbe stata assoggettata e dall’acquisizione di importi utili per il raggiungimento della soglia necessaria per il c.d. plafond IVA. La società C evita di acquisire un credito IVA, monetizzando immediatamente il relativo importo, mediante la corrispondente riduzione del costo di acquisto.

La strategia degli ideatori delle frodi Iva è quella normalmente di occultare o distruggere tutte le prove che consentono di risalire ad ogni livello della catena. Solo approfondite e tempestive indagini dell'Amministrazione finanziaria possono portare alla scoperta del meccanismo fraudolento, poiché l'interposizione di un'impresa commerciale che effettivamente opera nel settore rende difficile la ricostruzione del complesso meccanismo (3).

In generale dunque, al termine delle operazioni fraudolente di tipo “carosello”, l'ultimo acquirente consegue l'effetto di avere titolo a portare in detrazione l’Iva addebitatagli, spesso mediante l’utilizzo di una o più società filtro/cedenti, mentre l'operatore fittizio, ossia la c.d. "cartiera", si troverà in posizione di debito verso l'Erario, che tuttavia resterà inevaso, dal momento che tale soggetto svanirà nel nulla, spesso senza avere mai assolto alcun obbligo tributario, né dichiarativo, né tantomeno di versamento delle imposte.

I vantaggi per l’ultimo acquirente, tuttavia, non si esauriscono nella possibilità di fruire del credito Iva per operazioni inesistenti. Egli, infatti, in determinati casi, ad esempio, dichiarando una fornitura intracomunitaria esente alla società intermedia, avrà anche la possibilità di acquisire importi utili per il raggiungimento della soglia necessaria per il c.d. plafond IVA, con ulteriori indebiti benefici che, sul versante prettamente economico, nel gioco della concorrenza, lo porranno in una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori regolari, consentendogli di rivendere la merce acquistata a prezzi competitivi, acquisendo rapidamente ed in modo sleale una posizione di dominio sul mercato.

 

  1. Illegittima formazione del plafond

 

Il plafond IVA, è nato come forma di incentivo per il commercio estero, offrendo alle imprese con rilevanti cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, nel rispetto di determinati requisiti, la possibilità di acquistare senza applicazione di IVA alcuni beni e servizi per un certo ammontare, c.d. plafond, pari alla somma di tali operazioni registrate nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti.

In particolare, il DL n. 746/1983, all’art. 1, stabilisce che: “Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione … che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8 del DPR 633/1972 effettuate, registrate nell'anno precedente, [sia] superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento”.

L'intenzione, di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, c.d. dichiarazione d’intento, redatta in conformita' del modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante, nonche' l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in Dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti.

Attraverso la dichiarazione d’intento, l’esportatore abituale manifesta sotto la propria responsabilita` il proprio status, chiedendo al cliente di fornirgli beni e/o servizi ‘‘in esenzione d’imposta’’. In riferimento alle importazioni, l’esportatore abituale deve presentare alla Dogana per ogni singola importazione una dichiarazione d’intento, in quanto non vengono accettate quelle cumulative.

La dottrina, ha evidenziato che i plafond iva e le connesse dichiarazioni d’intento sono sovente utilizzati come trampolini di lancio per complesse ed articolate manovre fraudolente (4). Il meccanismo delle frodi carosello, infatti, è destinato a riverberare e moltiplicare i suoi effetti fraudolenti consentendo, fra l’altro, l’indebita acquisizione dello status di esportatore abituale da parte di operatori disonesti. E’ di tutta evidenza che, se un’impresa acquisisce lo status di “esportatore abituale” e dispone di un “plafond”, potrà importare beni, nei limiti del predetto plafond, senza applicazione dell’IVA e la frode carosello si presta ed è sovente utilizzata per acquisire o mantenere indebitamente tale status ed i vantaggi che ne derivano.

E’ stato osservato che, in questo caso gli illeciti benefici conseguiti dalle società che partecipano alla frode carosello sono sostanzialmente riconducibili all’ottenimento dello status di esportatore abituale - mediante la creazione di un falso plafond - e alla conseguente possibilità di importare merci in senza applicazione dell’IVA; alla rivendita del materiale ad una cartiera comunitaria senza applicazione dell’IVA (le cessioni intracomunitarie infatti non sono operazioni imponibili IVA); alla possibilità di riacquistare la stessa merce dalla cartiera nazionale (che, a sua volta, l’ha riacquistata dalla cartiera comunitaria, a cui era stata ceduta in precedenza) ad un prezzo inferiore a quello della sua originaria cessione; con l’ulteriore vantaggio di ottenere, mediante la trasformazione di una parte di imponibile in IVA da esporre in fattura, un imponente credito IVA da portare in detrazione ed infine alla possibilità di effettuare prezzi di vendita concorrenziali a scapito delle altre imprese che operano correttamente sul mercato (5). Dinanzi ad un tale scenario, non sembra potersi porre in dubbio che - laddove le operazioni inesistenti siano state conteggiate fra gli importi utili per il raggiungimento della soglia necessaria per il c.d. plafond IVA -  il predetto beneficio non possa essere riconosciuto e l’IVA dovrà essere recuperata (v. anche Comm. Tributaria Regionale di Roma, sez. 38, n. 126/38/13 - Agenzia delle Dogane di Roma 2 / XXX).

 

  1. L’onere della prova in presenza di operazioni inesistenti.

 

Una delle problematiche più controverse sia nella giurisprudenza comunitaria che in quella italiana, è rappresentata dalla difficoltà di provare l’esistenza della frode e di dimostrare l’eventuale coinvolgimento nell’operazione truffaldina, da parte del contribuente che chiede la detrazione dell’I.V.A. corrisposta alla società cartiera.

La questione è stata più volte affrontata dalla Corte di Giustizia, divisa nella valutazione tra gli opposti interessi entrambi meritevoli di tutela, ossia da un lato la difesa del bilancio comunitario dal rischio di frodi I.V.A. e dall’altro, la tutela della buona fede del contribuente.

La giurisprudenza comunitaria più recente, si è espressa, ponendo a carico dell’Amministrazione l’onere probatorio dell’esistenza del requisito soggettivo della consapevolezza della irregolarità dell operazioni da parte del contribuente (5), nel senso di negare il diritto alla detrazione qualora il contribuente aveva conoscenza o poteva conoscere dell’esistenza della frode, tutelando invece  la buona fede da parte di chi era ignaro dell’esistenza della stessa (cfr. causa C-439 e 440/03, Kittel – Recolta).

La giurisprudenza italiana più attuale, conformemente a questo orientamento in merito alla tematica della ripartizione dell’onere della prova in presenza di frodi carosello, pone inizialmente in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che le operazioni sono inesistenti. L’Amministrazione potrà a tal fine, utilizzare anche elementi di carattere indiziario, comunque idonei a fondare quanto meno una valida presunzione (cfr. Cass. 17799/2007, 7144/2007, 28695/2005, 18710/2005, 15396/2008).

Al riguardo merita di essere sottolineata  l’osservazione dei giudici circa “l’inutilità di una ricerca di prova di una interposizione fittizia nell’operazione, fondata su un vero e proprio accordo fraudolento cui abbia partecipato il soggetto che utilizza le fatture … E’ sufficiente, invece, la dimostrazione del probabile carattere fittizio della operazione, tanto più in quanto la si ricolleghi ad una società cartiera”.

Tale posizione è perfettamente aderente con quanto già espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 8959/2003 circa il fatto che: “l’elemento soggettivo della conoscenza della circostanza relativa all’illegalità o illiceità degli accordi esistenti tra le società variamente interessate alle vendite non viene in rilievo agli effetti del rapporto tributario. L’infrazione fiscale si configura, infatti, per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento, doloso o colposo che sia, abbia determinato il rischio per l’Amministrazione di non conseguire il pagamento dell’imposta effettivamente dovuta. Nel caso, quindi, ove pure il contribuente avesse dimostrato di essere in buona fede e di non essere partecipe degli accordi fraudolenti, la circostanza sarebbe stata egualmente irrilevante agli effetti dell’iter decisionale della controversia fiscale”.

In definitiva, secondo l’ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, una volta che l’Amministrazione Finanziaria abbia fornito la prova che le operazioni sono inesistenti, utilizzando anche elementi indiziari comunque idonei a fondare quanto meno una valida presunzione, come ad esempio l’esistenza di una più società cartiere, l’unica possibilità di superamento dei dati presuntivi posti a base dell’atto impositivo dovrebbe restare affidata alla prova positiva, da parte del contribuente, della effettività soggettiva dell’operazione (cfr. Cass.15396/2008).

In conformità a tale indirizzo giurisprudenziale, sono stati ritenuti sufficienti a fondare la ricostruzione dei fatti operata dall’Agenzia delle Dogane quegli elementi probatori, confluiti nel P.V.C.(processo verbale di constatazione), costituiti dagli esiti del controllo documentale, dalle dichiarazioni testimoniali rese da terzi, nonché dalle intercettazioni telefoniche raccolte, che dimostrano l’esistenza di rapporti commerciali con le cartiere. Infatti, “queste circostanze sono già di per sé idonee a fondare una legittima presunzione di operazioni inesistenti che, oltre a rendere legittimo l’accertamento sotto il profilo probatorio (Cass. Civ. n. 15741/12), corrobora la fondatezza della pretesa impositiva, in mancanza di prove contrarie da parte della società, sull’esistenza soggettiva delle operazioni” (Comm. Tributaria Regionale di Roma, n. 126/38/13 cit.).

Del resto, sulla utilizzabilità nel processo tributario delle risultanze probatorie del procedimento penale, non vi è alcun dubbio, giacchè la S.C. ha più volte ribadito, anche recentemente, il principio secondo il quale un atto legittimamente assunto in sede penale ( ad es. verbale di sommarie informazioni ed intercettazioni telefoniche, ecc.) - trasmesso all’amministrazione tributaria - entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall’art. 63 del D.P.R. n.633 del 1972. Tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ( cfr. ex multis Cass. n. 04306/10; Cass. n.2916 del 07/02/2013).

 

  1. Termini di prescrizione dell’obbligazione doganale sorta in presenza di reato.

 

Il D.Lgs. n. 374/90 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE  del 23 aprile 1982), all’art. 11, 5° comma, stabilisce che: “Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d’ufficio, l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

L’art. 221, par. 4 del reg. C.E.E. n. 2913/92, ( Codice Doganale Comunitario), inoltre, stabilisce che: “qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui paragrafo 3” (tre anni).

Infine, in materia di prescrizione dei diritti doganali, l’art. 84, ult. cpv., del D.P.R. n. 43/73 - (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) - recita: “qualora  il mancato pagamento, totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale sono divenuti irrevocabili”.

Sulla natura prescrizionale del predetto termine non vi è alcuna incertezza (cfr. v. ex multis  Cass. sent. n. 4022 del 2 aprile 1992; Corte di Appello di Milano sent. n.1786/03; Cass. sent. n. 11449 del 19 novembre 1997). Inoltre, sia la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria concordano nel ritenere che la notifica dell’atto di accertamento oltre il limite di tempo dei tre anni è ammissibile ogni qualvolta ricorra una fattispecie astrattamente prevista come reato dalla legge nazionale (cfr. Cass. Sez. Tribut. sent. n. 9773 del 23 aprile 2010; Cass. 7751/91; Cass. 11449/97; Corte di Giustizia Europea sent. del 17 giugno 2010 C - 75/09), addirittura a prescindere dal seguito giudiziale avuto dalla denuncia del fatto reato, sia ai fini dell’individuazione degli imputati e della formulazione delle imputazioni, sia ai fini dell’accertamento delle loro responsabilità penali (cfr. Corte di Giustizia, sent. del 21 novembre 1911 C - 273/90 Meìco - Fell) per qualunque ipotesi delittuosa ed indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale (cfr. Cass. n. 8362/06; Cass. 12598/06;). Tale principio, poi, non è circoscrivibile solo al reato di contrabbando, ma deve ritenersi sempre operante, “laddove il mancato pagamento dei diritti tragga origine da un reato”, qualunque esso sia (v. Corte di Giustizia Europea sent. del 17 giugno 2010 C - 75/09 cit.). 

Infatti, come chiarito dalla S.C., sarebbe “… ingiusto e illegittimo far decorrere la prescrizione dei diritti doganali “dal giorno della commessa violazione”, anziché dalla data della sentenza penale irrevocabile che ha deciso il giudizio penale (…) e, in buona sostanza, dal momento in cui l’Agenzia delle Dogane ha avuto a disposizione tutti gli elementi per procedere nei confronti dei debitori ed ha avuto titolo per azionare la pretesa doganale (cioè quando i risultati delle indagini penali sono stati posti nella disponibilità delle Autorità Doganali e queste sono state in grado di individuare con sicurezza gli autori delle operazioni e di eseguire la contabilizzazione dei diritti e dei tributi evasi” (Cass. Sez. civ. V, n. 10823/10).

Anche la Commissione Tributaria Regionale di Roma con sent. n. 152/04/11, concorda con tale orientamento evidenziando che: “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato (di regola , truffa ai danni dello Stato e falso continuato), l’anzidetto termine  [per la revisione dell’accertamento dei diritti doganali], viene spostato, per così dire, in avanti iniziando a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunziati nel procedimento penale sono diventati irrevocabili. (…)”.

Pertanto, “… ciò che viene in evidenza ai fini prescrizionali non è - quindi - il risultato delle indagini penali (cioè l’evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento) quanto l’ipotesi delittuosa che sta alla base della notizia criminis primo atto esterno che prefigura il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (Cass. n. 21377/06).

Il beneficio accordato dalle disposizioni nazionali e comunitarie alle attività di accertamento delle infrazioni del prolungamento del termine prescrizionale quando uno stesso fatto costituisca allo stesso tempo fonte di un obbligazione doganale e fatto - reato prescinde dunque dalla posizione soggettiva di tutti o taluno dei soggetti partecipanti all’operazione irregolare.

Orientamento questo che si allinea agli interventi interpretativi della Corte di Giustizia nel più recente dei quali è stato deciso (sent. 18.12.2007 C 62/06 Fazenda Pubblica) che la qualificazione giudiziaria di un atto come passibile di azione giudiziaria repressiva non costituisce una constatazione che è stata effettivamente commessa una infrazione al diritto penale (verifica questa rimessa al giudice nazionale ed alle indagini a tal fine avviate) ma un mezzo impiegato nell’ambito ed ai fini di un procedimento di natura amministrativa che ha lo scopo esclusivo di consentire all’autorità doganale di rimediare ad una percezione scorretta od insufficiente dei dazi il cui importo spetta ad essa autorità di determinare” (cfr. in tal senso anche Commissione Tributaria Provinciale di Roma  sent. n.113/32/11).

La più recente giurisprudenza della S.C., ha confermato l’interruzione - sospensione dell’ordinario decorso del termine di prescrizione, anche nelle ipotesi di rideterminazione o recupero dei dazi causata da evenienze che prescindono del tutto dall’identificazione soggettiva ed oggettiva della merce nei suoi elementi fiscalmente rilevanti, quali, tra le altre, l’accertamento di falsificazioni o fatti penalmente perseguibili (cfr. Cass. n.1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581 del 3 febbraio 2012).

La materia, è compiutamente illustrata nella nota del 19 ottobre 2010 n.135135 dell’Avvocatura dello Stato, che evidenzia anche la ratio della normativa in questione.

In particolare, secondo l’anzidetta nota, il legislatore comunitario ha voluto introdurre una causa sospensiva e/o interruttiva della prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi doganali idonea a differire, in presenza di un procedimento penale, l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, in conformità al noto principio di diritto actio nondum nata non prescribitur (riaffermato dall’art. 2935 c.c.), a cui è stata data operatività nel settore doganale con le norme in esame.

Come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato: “… la deroga temporale disposta dalle norma in esame risponde a chiare esigenze di giustizia e parità di trattamento, atteso che altrimenti gli Uffici Doganali verrebbero posti in una situazione di disparità rispetto agli altri creditori e operatori del settore (che non risponderebbero delle loro azioni contrarie alle leggi e, anzi, conserverebbero i vantaggi conseguiti indebitamente) e di impossibilità di perseguire i propri fini istituzionali.

Nell’ambito del procedimento di natura amministrativa le Autorità Doganali sono altresì competenti a constatare nell’interesse dell’Unione e dello Stato Membro l’esistenza di un fatto - reato, soprattutto in vicende [come nel caso delle frodi “carosello”] ove il presupposto dell’imposta non viene percepito normalmente dall’Amministrazione finanziaria al momento dell’importazione, dato che il comportamento del soggetto obbligato è diretto ad occultarlo, così che l’amministrazione non è in grado di attivarsi immediatamente per la liquidazione e la riscossione del credito tributario”.

Si rappresenta infine, che l’art. 68, comma 2, del reg. CE n.450/2008 che ha istituito il Codice Doganale Comunitario, ha previsto un nuovo termine di prescrizione dell’obbligazione doganale in presenza di un reato, estendendolo a dieci anni.

E’ appena il caso di precisare che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, affinché il termine triennale di prescrizione dell’azione doganale di recupero dei diritti sia prorogato a seguito della notizia criminis, è necessario che quest’ultima sia intervenuta nel termine triennale di cui all’art. 84 del T.U.L.D. e non dopo la sua scadenza (v. Cass. 11181 del 7 maggio 2010).

 

  1. Conclusioni.

 

Le frodi carosello costituiscono un fenomeno in notevole espansione e pertanto degno della massima attenzione da parte delle competenti Autorità nazionali e comunitarie. La loro alta pericolosità deriva non soltanto dai danni economici che esse arrecano, (depauperando le risorse proprie della Comunità), ma anche e soprattutto per gli effetti devastanti e distorsivi che esse producono sui mercati, ponendo in posizione di vantaggio operatori disonesti a scapito delle imprese virtuose, che finiscono per essere escluse dal Mercato Comunitario o comunque gravemente danneggiate.

L’efficacia dell’azione di contrasto alle frodi carosello non può peraltro prescidenre dall’apporto della giurisprudenza e da orientamenti che, nel prendere atto della estrema complessità e varietà delle frodi, si orientino verso un ribaltamento dell’onere probatorio in capo al contribuente, allorché l’Amministrazione finanziaria, utilizzando anche elementi indiziari acquisiti nel procedimento penale, abbia fornito elementi di prova sufficienti a fondare quanto meno una valida presunzione dell’esistenza di un’attività fraudolenta, come ad esempio l’esistenza di una più società cartiere. In tal caso, perciò l’unica possibilità di superamento dei dati presuntivi posti a base dell’atto impositivo dovrà restare affidata alla prova positiva, da parte del contribuente, della effettività soggettiva dell’operazione (cfr. Cass.15396/2008).

Il rinnovato Codice Doganale Comunitario, che ha previsto un termine di prescrizione dell’obbligazione doganale in presenza di un reato estendendolo a dieci anni, segna anch’esso un orientamento fondamentale in questa direzione,  ampliando la perseguibilità delle frodi, come quella in esame, quando per la macroscopica entità della frode carosello (o frode comunitaria dell’operatore inadempiente) a livello transnazionale, il presupposto dell’imposta non viene percepito normalmente dall’Amministrazione finanziaria, rendendo possibile, attraverso il recupero dell’IVA inevasa, l’eliminazione degli effetti turbativi del mercato ed il ristabilimento delle regole della leale concorrenza fra gli operatori, secondo il c.d. principio di buongoverno fiscale.

In tal senso, meritano particolare interesse ed è auspicabile che vengano presto attuati gli ultimi interventi da parte della Commissione Europea per contrastare fenomeno delle c.d. frodi comunitarie, che prevedono, fra l’altro, l’adozione di una serie di misure tese ad una maggiore collaborazione tra gli Stati membri.

Infine, ma non ultima per importanza, merita di essere segnalata anche la recente approvazione, da parte della Commissione Europea, della proposta di Regolamento che istituisce una Procura Europea per indagare e istituire procedimenti penali contro reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi dell'art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Note:

  1. Lotta alla frode e all’evasione fiscali - Contributo della Commissione al Consiglio Europeo del 22 maggio 2013, in http://ec.europa.eu;
  2. Comunicazione della Commissione Europea del 16 aprile 2004, “Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di Iva” in http://eur-lex.europa.eu;
  3. Le frodi Iva giurisprudenza. G. Palumbo, Operazioni inesistenti, società cartiere e frodi intracomunitarie: operazioni giurisprudenziali, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, ANNO VII - Numero 2 - Aprile-Settembre 2010;
  4. M. Scuffi – Plafond IVA e frodi carosello, http://www.corsomagistratitributari.unimi.it.;
  5. Corte di Giustizia Unione Europea, 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04, C-440/04; Corte di Giustizia Unione Europea, 27settembre 2007, causa C-409/04.

 

Avv. Antonella Roberti, Funzionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.