A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

L' ”INVASIONE” DELL'IRAQ

Commento dell’Ambasciatore Giorgio Bosco a Corte Diritti dell’Uomo 16.9.2014 in caso n.29750/09

 

         Nella sentenza sul caso 29750/09, Hassan contro Regno Unito del 16 Settembre 2014, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ampliato il suo raggio di azione, normalmente limitato alla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950. Qui la Corte ha anche dovuto esaminare la pertinenti norme della Terza e Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, nonchè la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

 

         L'analisi si è estesa anche ai casi in cui la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite si è occupata della relazione tra il diritto internazionale umanitario e la normativa internazionale dei diritti umani ed  in particolare nella  causa Congo contro Uganda, quando la CIG concluse - il 19 Dicembre 2005 - “that both branches of international law, namely international human rights law and international humanitarian law, woud have to be taken into consideration”. Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che “even in situations of international armed conflict, the safeguards under the Convention continue to apply, albeit interpreted against the background of the provisions of international humanitarian law”.

 

         Il caso è veramente interessante e prende la mosse dal conflitto armato che sconvolse l'Iraq nel 2003. Il ricorrente Hassan aveva fatto presente che suo fratello Tarek Hassan era stato arrestato e detenuto dalle forte armate britanniche nei dintorni di Bassora e successivamente trovato morto in circostanze non chiare. Il ricorrente pertanto sosteneva che l'arresto e la detenzione erano arbitrari ed illegali essendo avvenuti senza garanzie procedurali e che le autorità del Regno Unito non avevano provveduto a svolgere un inchiesta sulle circostanze della sua detenzione e morte. Secondo un certificato delle autorità irachene, questa sarebbe avvenuta il 1 Settembre 2003, ma il documento non menziona la causa della morte.

 

         Una prima istanza dell'attore alla magistratura britannica fu respinta con sentenza del 25 Febbraio 2009, la quale negava che Tarek Hassan avesse mai dipeso dalla giurisdizione del Regno Unito, trasferendo la responsabilità agli Stati Uniti a cui il detenuto era stato consegnato. Davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il Regno Unito continuo a sostenere questa tesi, aggiungendo che la località di Samara dove il corpo fu trovato è a circa 700 chilometri dal campo in cui Hassan era stato detenuto all'inizio e che comunque Samara non era mai stata occupata dalle forze britanniche. La Corte, per giungere alla sentenza, ha proceduto a un attento esame non solo delle questioni di diritto, ma anche dei fatti. Essa spiega cosi questo suo impegno, al par.47: “The Court is generally sensitive to the subsidiary nature of its role and cautious in taking on the role of a frist-instance tribunal of fact... However, in the present circumstances it is unavoidable that it must make some findings of fact of its own on the basis of the evidence before it”. Quindi, dopo l'analisi del diritto e dei fatti, la Corte ha deciso inammissibili  le doglianze  basate sugli artt. 2 e 3 della Convenzione di Roma. Viceversa, quelle basate sull'art . 5, commi 1, 2, 3 e 4 sono state dichiarate ammissibili, ma poi respinte, avendo la Corte giudicato che non v'è stata violazione di tali norme.     

 

         Da un punto di vista politico è interessante notare che il par.9. della sentenza reca senza mezzi termini il titolo “The invasion of Iraq”. Non – quindi - edulcorate espressioni del tipo “intervento umanitario”, “operazione di pacificazione” e simili. E il termine “invasione” viene ripetuto nel testo:

 

         “On 20 March 2003 a coalition of armed forces under unified command, led by the United  States of America with a large force from the United Kingdom and small contingents from Australia, Denmark and Poland, commenced the   invasion of Iraq from their assembly point across the border with Kuwait. By 5 April 2003 British forces had captured Basrah and by 9 April 2003 United States troops had gained control of Baghdad. Major combat operations in Iraq were declared complete on 1 May 2003”.

 

         Questa ammissione da parte di un organo giudiziario internazionale è una magra consolazione  per chi ha sempre ritenuto che l'impresa militare del 2003 - neppure giustificata dalla ricerca di inesistenti “armi di distruzione di massa” - sia stata contraria ad ogni norma di diritto internazionale, compreso l'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite ed abbia apportato enormi danni senza alcun vantaggio. Le disastrose conseguenze in quell'area sono adesso sotto gli occhi di tutti.

 

 

Ambasciatore Giorgio Bosco