A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Responsabilità del provider per violazione del diritto d’autore: la Corte d’Appello di Milano non si allinea con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

Con sentenza del 7 gennaio 2015, n. 29 la Corte d’Appello di Milano nella causa tra Yahoo! e Reti Televisive Italiane S.p.A. ha ribadito il principio che le piattaforme di video sharing non sono responsabili della pubblicazione da parte degli utenti di video tutelati dal diritto d’autore, pur essendo tenuti a rimuoverli, ma solo in presenza di segnalazioni “qualificate, puntuali e circoscritte”.

La sentenza d’appello ribalta la decisione di primo grado dove si era stabilito che la diffusione da parte di Yahoo! di brani e filmati estratti da programmi TV costituiva violazione dei diritti del titolare del diritto d’autore. Secondo il Tribunale Yahoo! non avrebbe potuto godere del “safe harbour” previsto dalla direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, in quanto hosting provider “attivo” e non “passivo”, poiché aveva gli strumenti e le funzioni per trattare i contenuti.

Dalla sentenza n. 29/2015 emerge un‘ applicazione almeno dubbia da parte della Corte d’Appello di Milano dei principi generali espressi in varie sentenze pronunciate dalla Corte dei Diritti dell’Uomo: C-324/09 (l’Orèal c eBay), C-314/12 (Telekabel c Costantin) ed il caso n. 36769/08 del 10/01/2013.

Più precisamente la CEDU ha più volte chiarito che la libertà d’ informazione non è un diritto assoluto ed intangibile in quanto tale ma, al contrario, in ipotesi di conflitto con il diritto d’autore, la detta libertà d’informazione potrà subire delle limitazioni, soprattutto se non è strumentale ad un “interesse generale” all’informazione ma piuttosto alla realizzazione di interessi di natura commerciale. Secondo la Corte Europea nel conflitto tra tutela del diritto d’autore e libertà d’informazione il margine di apprezzamento riservato ai giudici nazionali per operare un equo bilanciamento degli stessi è ampio, in favore del diritto d’autore, ove la violazione dei diritti autorali non avvenga per istanze d’interesse generale all’informazione bensì per ragioni di natura economica, come tali inidonee a giustificare una tale compressione.

Sembrerebbe quindi, che l’orientamento della CEDU sia ben distante dalla Corte d’Appello di Milano e nello stesso tempo confermi che i diritti di proprietà intellettuale, di cui è parte il diritto d’autore, sono ripetutamente qualificati come “fondamentali” ed “essenziali” e come bisognosi di un elevato livello di protezione e di una effettiva tutela; tutela che, proprio per poter essere efficace, consente ai giudici nazionali l’imposizione di misure inibitorie anche nei confronti degli “intermediari”, in quanto soggetti tra i più idonei ad impedire la violazione dei diritti in parola contro atti illeciti di terzi; tutela che, per poter avere l’effetto concreto  di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni sul web di opere non autorizzate può consistere nell’imposizione di misure che possono comprimere e limitare la libertà d’impresa degli stessi intermediari, con il solo limite di non impedire inutilmente l’accesso alle informazioni (lecite) da parte degli altri utenti. (Fonti: Diritto.it; Dirittodautore.it)

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro.