A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Ipoteca esattoriale illegittima e prova del danno

Autore: Avv. Giorgio Seminara

 

SOMMARIO: 1) Premessa; 2) Ipoteca esattoriale; a) natura; b) oggetto del contendere; c) normativa vigente; d) superamento delle questioni di giurisdizione e termine di prescrizione; e) responsabilità ex art. 96 c.p.c.; 3) Prova del danno: aspetti problematici; a) La tesi del danno in re ipsa; b) L’accertamento del danno in via presuntiva; c) Liquidazione equitativa del danno e non contestazione dei fatti; 4) Conclusioni

 

1) Premessa

La lotta serrata all’evasione fiscale, legata al periodo di crisi dell’apparato economico europeo, porta alla ribalta questioni, contrasti, riflessioni che riguardano lo svolgimento concreto delle attività di riscossione coattiva dei crediti, tributari e non, di titolarità della P.A..

Invero, negli ultimi anni, l’attività di riscossione dei tributi ha assunto dimensioni senza precedenti, aprendo a favore di chi debba difendersi dalle azioni ingiuste dell’agente della riscossione, una nuova stagione fatta di tutele concrete, che stimola la produzione di nuovi argomenti difensivi e suggerisce nuove forme di rimedio avverso gli atti ingiusti.

In particolare, è emersa la possibilità per i contribuenti, in presenza di un atto illegittimo, che in relazione all’attività di riscossione è identificabile principalmente con l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati o il pignoramento di crediti presso terzi, di agire in giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per richiedere il risarcimento del danno subito. 

Il nucleo fondamentale riposa sul principio (ormai riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte) per cui l’agente della riscossione, come tutti i soggetti di diritto pubblico, è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., per tutti gli atti illegittimi posti in essere in violazione della regola generale del neminem laedere, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato.

Il presente contributo, partendo dalla disamina di casi pratici, propone una analisi dei più recenti arresti giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno da ipoteca esattoriale illegittima.

Appurata la non conformità della procedura utilizzata dall’agente della riscossione al dettato normativo di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 602/1973, ci si soffermerà in modo particolare sul diritto del contribuente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, analizzando le problematiche attinenti alla prova.

La trattazione sull’argomento sarà di taglio tendenzialmente pratico, senza comunque perdere di vista le questioni squisitamente teorico-formali. Questo perché le azioni risarcitorie esperibili dai contribuenti, seppur apparentemente semplici, nascondono in realtà notevoli insidie. 

2) Ipoteca esattoriale

a) natura

Come è noto, l’ipoteca è una forma di garanzia reale che «attribuisce al creditore il diritto di espropriare (…) i beni vincolati a garanzia del suo credito» (art. 2808 c.c.).

L’ipoteca esattoriale è una misura cautelare (come lo è il fermo amministrativo per le autovetture) utilizzata dal concessionario per recuperare un credito da parte del fisco, non riconducibile a nessuno dei tipi disciplinati dal Codice Civile, rappresentando un genere a sé stante [1]. 

Ogni soggetto sottoposto a misura cautelare potrebbe, in presenza dei presupposti, proporre istanza tesa ad ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito dell’illegittimo operato dell’esattore. Sarà onere del soggetto, però, dover provare non solo la condotta altrui, ma anche l’elemento psicologico consistente nel dolo o nella colpa del concessionario. 

Occorre sin d’ora precisare che la valutazione sulla presenza o meno degli elementi soggettivi ed oggettivi, caratterizzanti la fattispecie di cui all’art. 2043 del cod. civ., deve essere effettuata con riguardo al periodo in cui l’operato del soggetto pubblico ha trovato concreta esplicazione [2].

In tal caso, infatti, non può attribuirsi una “postuma” illiceità ad azioni esecutive e/o misure cautelari che ab origine apparivano fondate e legittime [3].

L'art. 49 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo [...] il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

La norma dunque prevede che all'agente della riscossione siano legislativamente attribuite delle funzioni proprie di organismi pubblici. E per il recupero dei crediti dello Stato viene attribuito un potere ben più efficace di quello in possesso dei privati per il recupero forzoso dei propri crediti. 

Si può osservare che l’obbligazione tributaria richiede, per sua natura, particolare tempestività ed efficacia nell’esecuzione, e ciò in relazione alla indifferibile necessità di far affluire nel più breve tempo possibile nelle casse del pubblico erario quelle somme dovute dai contribuenti in forza degli accertamenti fiscali e delle correlate procedure cautelari ed esecutive. In altri termini, l’efficacia del sistema tributario garantisce allo Stato i mezzi per lo svolgimento dei servizi essenziali e l’adempimento dei doveri di solidarietà, che sono il presupposto per il concreto riconoscimento dei diritti fondamentali.

Da angolazione diversa, v’è da dire che il problema da risolvere è rappresentato dalla necessità di evitare di riconoscere agli esattori una sorta di semi-immunità, giustificabile – secondo alcuni – dal peculiare ruolo di tutela dell’interesse pubblico esercitato. 

In realtà, le opinioni prevalenti negli ultimi anni sono sempre più ferme nel disconoscere la citata semi-immunità, in nome di una maggiore tutela e garanzia del cittadino ed in linea con il rispetto del principio della certezza del diritto, che non può di sicuro giustificare eccezioni particolarmente vantaggiose per il soggetto incaricato della riscossione dei tributi.

Del resto, la “ragione di Stato” sottostante l’introduzione di strumenti altamente invasivi in favore degli agenti della riscossione (pignoramento verso terzi, ipoteca, fermo amministrativo, etc.) non rappresenta una valida giustificazione per violare le regole procedurali, in quanto queste, ben lungi dal rappresentare vuoti formalismi, sono l’espressione della necessità di tutelare anche gli interessi dei contribuenti, oltre quelli del fisco.

Con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 (attuativo della direttiva comunitaria 2010/24 in materia di riscossione di tributi e dazi all’interno dell’Unione Europea) si è posto un tassello nell’ottica della costruzione di un ordinamento fiscale integrato a livello europeo.

Il decreto, infatti, ha introdotto norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in altro Stato membro, disciplinando l’assistenza per il recupero dei crediti, l’assistenza per l’adozione di misure cautelari e l’assistenza per le richieste di notifica.

La portata delle norme è di particolare rilievo, essendo riferita “ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione”.

Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura di riscossione i contributi previdenziali, le multe, come pure qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale.

L’attività di esecuzione rimane affidata agli Agenti della riscossione, i quali, nel rispetto della normativa nazionale, potranno anche iscrivere l’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73. 

b) oggetto del contendere

Se non c'è anche una cartella di pagamento non può esserci ipoteca esattoriale. Stesso principio vale per tutti quei casi in cui la cartella sia affetta da vizi relativi, ad esempio, di notifica, di intervenuta prescrizione o decadenza del diritto, etc.

Tutto questo perché esiste un principio secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla a conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa[4].

Secondo gli agenti della riscossione, sulla scorta della non felice formulazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, laddove dispone che “il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro”, non ci sarebbe nessun limite all'esercizio delle misure cautelari e, dunque, nessun importo limite al disotto del quale non sia possibile iscrivere ipoteca esattoriale a garanzie del credito.

Sulla base di queste considerazioni i concessionari della riscossione hanno proceduto all'iscrizione di numerose ipoteche anche per debiti iscritti a ruolo di entità inferiore al limite degli ottomila euro. 

Si è assistito quindi a molteplici e ingiustificate violazioni di legge compiute dagli esattori, che spesso non hanno rispettato alcun principio di trasparenza, correttezza e proporzionalità nella procedura di riscossione dei tributi, come talvolta sottolineato anche dai mezzi di informazione.

Infatti, la procedura esecutiva utilizzata in questi anni non è stata assolutamente conforme al dettato normativo di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, atteso che parte delle iscrizioni ipotecarie esattoriali risultavano irragionevoli e sproporzionate, essendo palesemente incongrua la differenza tra la modesta somma complessiva (talvolta anche sotto i mille euro) eventualmente dovuta dal contribuente, e il valore dell’immobile ipotecato.

Tali iscrizioni, essendo state imposte per un credito non superiore agli otto mila euro in realtà- come si vedrà meglio infra- erano palesemente illegittime.

In realtà, prima della pronuncia delle Sezioni Unite, alcuni giudici di merito si erano già espressi in ordine alla debolezza della posizione sostenuta dai concessionari della riscossione, osservando che se il legislatore, in materia di esecuzione esattoriale consente il ricorso all’espropriazione forzata immobiliare soltanto quando il credito per cui si procede supera gli 8mila euro, tale limitazione non può che riguardare anche l’ipoteca che precede il pignoramento[5]. 

Trattasi, difatti, di rimedio che s'inserisce nel procedimento di espropriazione immobiliare, quale mezzo di realizzazione del credito, e che, quale “atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi, mezzo di realizzazione del credito”, non può che essere regolato dagli stessi principi [6].

Tale interpretazione trae spunto da una lettura sistematica e letterale degli artt. 76 e 77 del D.P.R n. 602/1973, dei quali il primo consente all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobiliare solo se il credito complessivamente azionato superi gli ottomila euro; il secondo impone allo stesso concessionario di iscrivere ipoteca prima di procedere all’esecuzione forzata. L’apposizione di un limite quantitativo del credito da superare, per poter ricorrere a tale tipo di esecuzione risponde, all’evidenza, ai principi di logicità e ragionevolezza tesi a evitare una sproporzione tra entità del diritto tutelato e danno patrimoniale arrecato al debitore.

D’altro canto, nel nostro ordinamento è pacificamente riconosciuto il principio del divieto generale di “abuso del diritto”. E ciò atteso che il concessionario della riscossione, per i crediti di entità minore, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla normativa sulla riscossione delle imposte, e in particolare l’esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi [7].

Principale scopo ed effetto dell’iscrizione ipotecaria è la possibilità di procedere all’espropriazione del bene gravato al fine di soddisfare il credito garantito. Vi è cioè una stretta connessione tra l’iscrizione ipotecaria e la (successiva) fase satisfattiva in via coattiva del credito garantito. 

La predetta stretta correlazione emerge anche dal disposto dell’art. 77, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, laddove è sancito che, in presenza di un certo rapporto tra credito erariale e valore dell’immobile, il concessionario iscrive ipoteca e che, decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione del bene ipotecato.

È evidente che anche la normativa sulla riscossione coattiva dei crediti erariali presuppone che l’iscrizione ipotecaria non è fine a se stessa ma è finalizzata all’espropriazione forzata del bene gravato.

La ratio è facilmente intuibile. Trattandosi della forma più onerosa e foriera di maggiori sacrifici per il cittadino essa è stata riservata ai crediti erariali di più rilevante importo, al fine di evitare che per crediti a volte anche irrisori si possa “abusare” dello strumento ipotecario con iscrizioni su immobili di valore spesso consistente.

Se quindi al concessionario è vietata l’esecuzione immobiliare per crediti inferiori ad una certa soglia è giocoforza dedurne che anche l’iscrizione ipotecaria, che detta esecuzione forzata precede e garantisce, e nella quale inevitabilmente deve sfociare, deve sottostare al suddetto limite di valore del credito azionato.

Se il concessionario, in presenza di crediti di importo inferiore, non può comunque procedere a esecuzione forzata dei beni immobili, non si può ritenere legittimato all’iscrizione di ipoteca sugli stessi immobili che poi non potrebbe mai espropriare, dovendo ricorrere ad altre forme di esecuzione coattiva. 

Né vale, in ipotesi, a legittimarlo il disposto del capoverso dell’art. 77 D.P.R. cit. che dispone l’obbligatorietà dell’iscrizione di ipoteca nei casi in cui l’importo del credito non superi il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione.

Infatti la disposizione in esame va coordinata con quella dell’articolo precedente (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 602 cit.), sicché l’obbligo per il concessionario scatta sempre purché l’importo del credito superi la soglia minima di legge, sotto la quale è vietato procede all’espropriazione immobiliare.

Le norme del D.P.R. n. 602/1973, frutto di disordinati e torrentizi rimaneggiamenti dell'originario testo, non sono evidentemente coordinate e vanno perciò interpretate in modo che abbiano un significato logico-giuridico accettabile e conforme ai principi dell'ordinamento.

Non è possibile immaginare un'ipoteca priva del diritto di espropriare (e ridotta a semplice prenotazione reale per una espropriazione da altri iniziata e che potrebbe non intervenire mai !?), occorre più realisticamente affermare che l'ipoteca può essere iscritta solo laddove il credito complessivamente iscritto a ruolo non superi il limite stabilito.

Ebbene, ipotizzando un'ipoteca priva del diritto di espropriare, non si vede proprio come il concessionario potrebbe procedere. Al contrario dopo aver iscritto l'ipoteca potrebbe solo stare fermo e sperare che esista un altro creditore che inizi una procedura immobiliare sullo stesso immobile ipotecato per partecipare alla futura distribuzione, altrimenti l'ipoteca avrebbe solo lo scopo di infastidire il debitore, scopo questo che ripugna attribuire al legislatore per evidenti ragioni di civiltà giuridica.

Ricostruzione della norma, quella prospettata dagli agenti della riscossione, assurda e inaccettabile e quindi da respingere.

c) normativa vigente e profili di illegittimità

Attualmente l'art. 7 D.L. n. 70/2011, così come modificato dal D.L. n. 26/2012, prevede che non si possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore nel caso in cui la pretesa iscritta a ruolo sia inferiore a € 20.000. Allora si pone il problema di stabilire se la norma sopra citata si applichi, o meno, alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del D.L. 70 del 2011, problema strettamente collegato alla possibilità di stabilire entro quali confini attribuire all’agente della riscossione l’eventuale illecito operato nei confronti dei contribuenti [8].

Secondo l’interpretazione offerta dall’esattore l’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 prevede solo un limite quantitativo per l'avvio dell'espropriazione ma non anche per l'iscrizione dell'ipoteca, che costituisce invece la preliminare misura cautelare a garanzia dei crediti iscritti nei ruoli e non pagati dal contribuente. 

A sostegno di tale tesi difensiva gli agenti della riscossione citano il tenore lettera dell'art. 77 dello stesso D.P.R. n. 602/1973 ai sensi del quale <<...il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede>>. Non c'è quindi nessun importo limite al disotto del quale non sia possibile iscrivere ipoteca a garanzie del credito esattoriale e quindi, sempre secondo l’argomentazione sostenuta dai concessionari, nessun limite all'esercizio delle misure cautelari.

Intervenendo sulla questione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dai vari enti impositori di importo inferiore a 8.000 euro, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 40/2010 [9].

La Suprema Corte, dunque, pare aver risolto definitivamente la questione relativa alla possibilità per l’agente della riscossione di mantenere le ipoteche iscritte precedentemente alla riforma prevista dal citato D.L. 40/2010, convertito in legge 73/2010: la normativa in questione prevede una soglia minima di 8.000 euro, al di sotto della quale gli agenti della riscossione non possono procedere ad iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori.  

In verità, la riforma sopra citata era scaturita da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, secondo la quale “l’ipoteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito supera gli ottomila euro”[10]. 

Anche in questo caso, gli agenti della riscossione hanno dato un’interpretazione restrittiva della formulazione dell’art. 3, comma 2 ter, del D.L. n. 40/12, sostenendo che quest’ultimo articolo – nell’affermare l’operatività del divieto di iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 DPR n. 602/1973 nel caso in cui si proceda per debiti inferiori ad € 8.000,00 “a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione” – avrebbe implicitamente confermato la legittimità delle ipoteche iscritte in data anteriore.

Per la Suprema Corte, invece, il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal fisco di importo inferiore a 8.000,00 euro, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 40/2010 [11] .

Alla luce delle suesposte considerazioni e sulla base dell’autorevole interpretazione della Suprema Corte, è evidente che le ipoteche immobiliari per crediti inferiori a € 20.000,00 non sono consentite anche per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012. 

Pertanto, va ritenuta illegittima la condotta degli agenti della riscossione che iscrivono ipoteche per crediti inferiori alla soglia minima prevista per legge (e si rifiutano di cancellare – in autotutela – quelle già iscritte), come tale idonea a giustificare una condanna al risarcimento del danno, laddove alla stessa sia conseguito un pregiudizio risarcibile.

Altrettanto illegittima va considerata l’iscrizione ipotecaria non preceduta da apposito preavviso, in quanto il concessionario ha l’obbligo di comunicare preventivamente qualunque provvedimento limitativo della sfera giuridica del contribuente, tra cui appunto l’ipoteca.

Il generale e fondamentale diritto al preventivo confronto è stato ribadito, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che lo ha elevato a principio cardine del rapporto tra fisco e contribuente e dunque da applicare a qualsiasi procedimento tributario [12].

Ne esce rafforzato, sicuramente, un generalizzato dovere dell’Amministrazione finanziaria (oltre che del concessionario della riscossione) al preventivo confronto con il contribuente e dunque viene riconosciuto il diritto fondamentale di ogni persona ad essere ascoltata prima dell’adozione di una qualsiasi decisione che possa incidere in maniera negativa sui suoi interessi. Diversamente l’atto emesso nei confronti del contribuente è da ritenersi gravemente illegittimo.

Del resto, nell’esecuzione esattoriale devono essere rispettati gli adempimenti di carattere generale per permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni, tra i quali la comunicazione all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – dei termini e delle modalità con cui proporre opposizione e far valere le proprie ragioni [13]. 

d) superamento delle questioni di giurisdizione e termine di prescrizione

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, all’illegittima esecuzione esattoriale non consegue un’automatica risarcibilità del danno, dovendo il lamentato pregiudizio patrimoniale e non essere provato secondo le regole generali [14].

Tuttavia, come meglio si vedrà infra – nel paragrafo dedicato all’onere della prova –, esistono sul punto orientamenti contrastanti circa la sussistenza di un danno in re ipsa [15].

E’ assolutamente pacifico in giurisprudenza, invece, che qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’esattore, la controversia, avendo a oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria [16].

Per cui non è affatto precluso al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte dell’agente della riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria del neminem laedere (art. 2043 c.c.), abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Ciò che è precluso al giudice ordinario è, piuttosto, stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato.

In altre parole, il giudice adito per l’accertamento della responsabilità acquiliana è tenuto ad indagare incidentalmente la legittimità della condotta posta in essere dall’agente della riscossione, trattandosi di questione meramente pregiudiziale rispetto all’accertamento sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito[17].

La domanda di risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria è, dunque, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. e postula la violazione del principio del neminem laedere da parte dell’amministrazione finanziaria, la quale, iscrivendo illegittimamente ipoteca al di fuori dei limiti normativi, cagioni un danno ingiusto al privato suscettibile di ristoro economico. Al giudice, in tal caso, non compete una valutazione circa la debenza tributaria, dovendo limitare il proprio accertamento alla valutazione del comportamento colposo della pubblica amministrazione.

Per ottenere il risarcimento del danno occorrerà, inoltre, fornire la prova dello stesso. Quest'ultima sarà costituita senza dubbio dal concreto pregiudizio economico (es. il contribuente che vede sfumare la vendita dell’immobile ipotecato), al quale potrà però anche aggiungersi una ulteriore richiesta di danni di natura non patrimoniale riconducibili alla lesione subita dal contribuente da tali atti illegittimi.

Il termine entro il quale le richieste potranno essere esperibili è naturalmente l’ordinario termine della prescrizione, ovvero cinque anni. Ciò significa che si potrebbero attivare tutti coloro che hanno subito iscrizioni ipotecarie per debiti iscritti a ruolo inferiore a otto mila euro, a decorrere dall’avvenuta iscrizione ipotecaria.

Ad avviso di chi scrive, nell’ipotesi in esame si configura invero un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga cancellata l’ipoteca. Infatti, il diritto al risarcimento del danno sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento.

Dall’applicazione di detti principi consegue che il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere dall’avvenuta cancellazione dell’ipoteca, e non dal sua iscrizione.

e) responsabilità ex art. 96 c.p.c.

Nel caso in cui il contribuente si trovi a vivere un vero e proprio calvario per via dell’esecuzione forzata illegittima, avviata dall’agente della riscossione, nonostante la chiara illegittimità della stessa, gli possono essere liquidate due diverse fonti di danno: a) il risarcimento per tutti i danni subiti dall’illegittima pretesa; b) il risarcimento per lite temeraria.

L’art. 96 c.p.c. stabilisce espressamente che, se il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, condanna – su istanza della parte danneggiata – al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente.

Ne consegue che, se l’esecuzione forzata o le misure cautelari avviate dall’agente della riscossione sono palesemente infondate, oltre al normale risarcimento del danno, potrà scattare in favore del contribuente anche la lite temeraria[18].

In particolare, per effetto modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., gli agenti della riscossione possono essere condannati al pagamento di un risarcimento allorquando essi abbia eseguito una misura cautelare o esecutiva illegittima nei confronti del contribuente [19].

In quest’ultima ipotesi, non è affatto necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno, essendo semplicemente prevista la condanna di parte soccombente al pagamento di un somma di denaro. L’indennizzo introdotto dal comma 3 dell’art. 96 c.p.c. (è più corretto qualificarlo così anziché risarcimento danni), è essenzialmente una sanzione d’ufficio posta a carico della parte soccombente, irrogata (non necessariamente) su richiesta di parte, la cui applicabilità non è subordinata alla concomitante sussistenza delle fattispecie dei primi due commi.

La condanna va correlata, nel quantum, al grado di colpa che il Giudice ravvisa nella condotta dell’Agente, che può dipendere dalla conoscenza (o conoscibilità) che esso aveva della sospensione del titolo (es., per aver preso parte al giudizio che l’ha dichiarata), dalla condotta processuale della stessa (una cosa sarà ammettere in giudizio l’errore, altra difendersi strenuamente e con argomenti giuridici poco pertinenti o palesemente infondati), e da altri elementi ancora che la fattispecie concreta faccia emergere.

3) Prova: aspetti problematici

a) La tesi del danno in re ipsa

Nei casi oggetto della presente analisi, stante la notevole difficoltà di fornire la prova del danno, si ritiene che la dimostrazione dello stesso danno sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull’attore l’onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Facilmente comprensibili sarebbero le conseguenze: così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l’onere della prova contraria all’esistenza del danno, senza che esso sia stato provato dall’attore danneggiato, ritenendo che il fatto illecito costituisca di per sé, sulla base di un criterio di regolarità causale, dimostrazione del danno [20].

Sostenere che la prova del danno, ed in particolare dei vari tipi di danno richiesti, è in re ipsa, significa affermare la sussistenza di una posizione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto illecito, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del tipo di danno oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza del pregiudizio debba ritenersi come eccezionale.

Numerose sono state, in questa direzione, anche recenti pronunce giurisprudenziali, soprattutto in tema di ipoteca esattoriale, che hanno ribadito l’assunto appena esposto[21]. In buona sostanza, nel “danno in re ipsa”, provato l’evento dannoso, si ritengono provate anche le conseguenze di esso.

Quest’ultima impostazione, peraltro, non incontra molta condivisione né in giurisprudenza né in dottrina. Si sostiene, infatti, che il danno debba essere allegato e provato, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l’accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell’art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l’esistenza del danno in parola [22].

Sul punto, però, appaiono opportune alcune precisazioni, atteso che la tematica del danno assume contorni peculiari, tanto in relazione ai danni patrimoniali che a quelli non patrimoniali.

Siccome l’accertamento delle conseguenze dannose dell’evento è requisito imprescindibile di un giudizio positivo di responsabilità, il sistema di determinazione delle stesse, sulla scorta della teoria del risarcimento del danno in re ipsa, è inaccettabile con riferimento ai danni patrimoniali [23].

Con riguardo ai danni patrimoniali, in realtà, l’attore ha l’onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l’esistenza stessa dell’ipoteca.

Pertanto, il contribuente che vuole ottenere il risarcimento danni subiti per un’ipoteca esattoriale illegittimamente iscritta su un’immobile dovrà provare, per esempio, che è sfumato un buon affare connesso a una vendita del bene [24].

In tale direzione, è stato sottolineato che il mero pericolo di esecuzione, da parte del creditore ipotecario, connesso all’iscrizione ipotecaria, configura un pericolo di danno che di per sé esula dalla tutela risarcitoria, avente la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto lesivo, e, quindi, è limitata all’effettiva perdita subita da quel patrimonio [25].

La giurisprudenza che ha seguito tale orientamento ha evidenziato come configurare il danno patrimoniale in re ipsa vorrebbe dire “trasformare il sistema della responsabilità civile da strumento risarcitorio di pregiudizi effettivamente patiti a strumento sanzionatorio di condotte illegittime” [26].

Insomma, il risarcimento, in questi casi, scatta per tutte le concrete ripercussioni di tipo economico che hanno colpito il cittadino [27].

Quanto al danno non patrimoniale, per una corretta impostazione della problema va fatto riferimento agli orientamenti di legittimità della Suprema Corte, alla stregua dei quali il predetto danno è risarcibile nei soli casi <<previsti dalla legge>>, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale [28].

Nell’ultimo caso appena riportato, che è quello che qui interessa, il danno non patrimoniale è risarcibile a tre condizioni: a) che l’interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello della qualità della vita o alla felicità [29].

In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (ad es. danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso[30].

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato ai fini risarcitori [31].

Non appare corretta in tal senso, secondo autorevole dottrina, la tesi che identifica il danno con l'evento (c.d. danno-evento), così come la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo[32].

Nell’ottica appena prospettata il danno presuppone, non la sola lesione dell'interesse protetto dalla norma, ma anche una perdita a tale lesione causalmente ricollegabile.

Se il contribuente, vedendosi iscrivere un’ipoteca esattoriale senza alcun fondamento giuridico, subisce una reazione traumatica da stress, la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione gli riconosce il danno non patrimoniale. A tal fine, però, occorre provare di aver subito uno stress e una conseguente reazione traumatica [33].

 

b) L’accertamento del danno in via presuntiva

Il danno non patrimoniale può essere verificato attraverso la prova documentale, testimoniale e presuntiva, la quale ultima, lungi dal rappresentare un mezzo di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova, può essere impiegato anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento [34].

In buona sostanza, il danno non patrimoniale può essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (ad esempio caratteristica, durata e gravità dell’iscrizione ipotecaria; effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del contribuente) si possa risalire, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove [35].

Del resto, sul piano della prova l’immaterialità dei pregiudizi in questione – lesione dei beni e valori inerenti alla persona – rende percorribile in via principale lo strumento della prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni anche basate su fatti notori o massime di comune esperienza[36].

Ovviamente, la presunzione del danno patrimoniale può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al pregiudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsiasi patimento o stress ricollegabile alla condotta illecita, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione [37].

Appare opportuno, tuttavia, ai fini dell’indagine sul danno non patrimoniale di cui si discorre, tracciare una chiara distinzione dell’uso non univoco dell’espressione danno in re ipsa, dai contorni invero sfumati che per questo rischiano di confondersi.

Sul tema è possibile individuare la differenza tra l’espressione che indica una fattispecie in cui il danno costituisce condizione imprescindibile della lesione, sicché, in presenza di quest’ultima, vi è di per sé, senza necessità di ulteriori allegazioni o prove, diritto al ristoro, e quella che indica il mero ricorso ad un ragionamento di carattere presuntivo.

Si mostra centrale indagare la differenza tra le due eccezioni sopra sunteggiate, ove si ragioni sulla possibilità di fornire la prova contraria oppure di utilizzare lo strumento della prova presuntiva che costituisce essenzialmente il perno attorno a cui ruota l’istruttoria dei giudizi risarcitori.

Dal primo punto di vista, è stato osservato come il danno sia esso stesso elemento della lesione, sicché vi sarebbe una rapporto di inferenza necessaria in ragione del quale resterebbe superflua sia l’allegazione che la prova, restando l’autore dell’illecito obbligato al risarcimento senza alcuna possibilità di sostenere e provare il contrario [38].

Secondo questa visione, non può che prendersi atto di ciò che accade nella normalità dei casi secondo il principio dell’id quod plerumque accidit [39].

Anche nelle pronunce precedenti alle Sezioni Unite al riferimento ad un danno in re ipsa spesso era sotteso l’assunto secondo cui il medesimo trovava la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte secondo un ragionamento presuntivo che portava all'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit [40].

Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito come il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non sia riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né l’ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto a un altro [41].

Nella fissazione della prova del pregiudizio immateriale si è soliti fare riferimento al concetto di notorio [42].

Si è giunti persino a sostenere che la sofferenza per l’eccessivo protrarsi dell’illegittima iscrizione ipotecaria, avendo natura meramente psicologica, non sia affatto suscettibile di ricevere una obiettiva dimostrazione [43].

Sotto tale aspetto, tuttavia, l’impostazione della prevalente giurisprudenza di merito si mostra di segno contrario, osservando come, in realtà, il termine sia utilizzato con eccessiva approssimazione [44].

Anche secondo la dottrina tale strada appare impraticabile, poiché la piattaforma probatoria così delineata non si caratterizzerebbe per l’utilizzo di fatti notori, bensì per l’utilizzo di massime di esperienza[45].

In effetti, quand’anche si volesse ritiene provato il danno sulla base di presunzioni, bisogna pur sempre indicare sulla scorta di quali fatti noti muova il ragionamento presuntivo, non potendosi ritenere provata la lesione del bene tutelato per la sola illegittimità dell’azione dell’agente della riscossione, senza effettuare alcuna specificazione della gravità dell’offesa e della sua non futilità e intollerabilità con riferimento alla situazione oggettiva e soggettiva del contribuente, specificazioni indispensabili per ritenere la sussistenza di una lesione concreta e non astratta[46].

La prudenza nel ragionamento probatorio seguito dal giudice nell’analisi dei fatti notori o delle massime di comune esperienza è assolutamente doverosa, pena la illogicità della motivazione che deve essere sempre ricostruita sulla scorta di massime di esperienza comunemente riconosciute e, quindi, comprensibili e controllabili.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento al pregiudizio alla libera disponibilità dei beni di proprietà, atteso che il contribuente deve fornire la prova sulla limitazione concretamente subita, al di là della formale iscrizione pregiudizievole.

Bisogna rilevare che il ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, se correttamente condotto, consente di evitare che i contribuenti si vedano costretti, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ad allegare un pregiudizio del fare, e in secondo luogo di sgomberare il processo da una serie di istanze istruttorie, cui spesso le parti si sentono costrette, volte a provare, non tanto circostanze di fatto, quanto una condizione della persona rispetto alla quale è obiettivamente difficile articolare capitoli di prova che non incorrano nel vizio di genericità o di portata valutativa.

Non vi è dubbio che la esistenza e la entità del pregiudizio possa dedursi in via indiretta da altre circostanze di fatto, diverse dalla lesione stessa. Ciò accadrà, ad esempio, tutte le volte in cui la parte miri a provare mutamenti nelle abitudini di vita per giungere alla dimostrazione del pregiudizio patito e sarà necessario tutte le volte in cui il collegamento tra la lesione ed il danno non sia sorretto da alcuna massima di esperienza [47].

Secondo il disposto di cui all’art. 2727 c.c., la incidenza nell’ambito del processo dei fatti secondari diviene rilevante solo ove siano ritenuti dal giudice “gravi, precisi e concordanti”. L’orientamento prevalente in giurisprudenza è nel senso che il fatto principale da provare possa desumersi anche da un unico fatto secondario, purché sia tale da condurre ad un margine di incertezza minimo sul fatto principale [48].

Quanto al ragionamento probatorio, la giurisprudenza è sempre più incline a ritenere che il nesso tra i due fatti si caratterizzi in termini di probabilità e non di necessarietà assoluta [49]; che occorre una connessione possibile e verosimile di accadimenti [50]; che, invece, deve escludersi che possa attribuirsi valore ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici [51].

Da tali premesse teoriche deriva allora che il danno non patrimoniale richiesto dai contribuenti non potrà trovare accoglimento in mancanza di prova pur essa presuntiva, difettando elementi probatori specifici idonei a consentire al giudicante di apprezzare la sussistenza e/o la portata delle diverse componenti di danno enunciate.

 

c) Liquidazione equitativa del danno e non contestazione dei fatti

Una volta accertata la violazione, il contribuente danneggiato potrà ottenere il risarcimento per il danno che prova di aver subito. Ma la questione diventa delicata, allorché occorre stabilire l’esatta quantificazione del danno attraverso l’utilizzo di parametri non lontani dalla realtà.

In primo luogo, la determinazione del danno risulta maggiormente difficoltosa nelle ipotesi di immaterialità dei pregiudizi subiti. In tal caso, il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, previsto agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o quantomeno particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.

In secondo luogo, la liquidazione in via equitativa presuppone che sia già stato assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno subito, residuando come margine discrezionale soltanto quello dell'esatta quantificazione di esso[52].

La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, assecondando l’esigenza di non appesantire troppo la posizione del contribuente-attore, con riferimento al c.d. “danno da fermo tecnico”, ha affermato come sia possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato [53].

Resta fermo il fatto che “La liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata - ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità - allorché il giudice di merito dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e, specularmente, che essa è invece censurabile quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o, ancora, la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. Tanto sulla base dell'elementare considerazione che equità non vuoi dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione” [54].

Infine, merita un breve cenno il principio della non contestazione dei fatti.

La l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell’art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l’obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.

Il comma 1 dell’art. 115 c.p.c. potrebbe indurre a pensare che il legislatore abbia inteso imporre al giudice l’obbligo di considerare «come veri» i fatti non specificamente contestati tra le parti costituite, nonostante non siano stati sottoposti alla verifica probatoria [55].

In tal senso, in alcune pronunce di merito, accertata l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ritenendo che la lesione in oggetto avesse i connotati di gravità, sul presupposto della mancata contestazione da parte dell’agente della riscossione convenuto in ordine alle conseguenze negative dell’iscrizione del nominativo presso la centrale dei rischi della Banca d’Italia. In particolar modo, si è valorizzata la mancata contestazione degli Agenti della Riscossione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., per ritenere provato il danno non patrimoniale.

Tuttavia, vi è un equivoco di fondo, essendo evidente (dal punto di vista logico ancor prima che processuale) che non può essere l’atteggiamento assunto dalla controparte nei confronti del fatto allegato a rendere (processualmente) vero tale fatto, cioè ad offrire al giudice – così come accade con le prove – elementi di conoscenza dei fatti accaduti fuori del processo.

Se, a mente dell’art. 115 c.p.c., l’onere di contestazione va assolto in maniera puntuale e specifica da parte del concessionario, si da ritenere che una contestazione generica equivalga alla non contestazione, allo stesso modo (ed ancor prima) incombe sul contribuente un onere di aver subito un danno all’immagine correlato alla segnalazione alla Centrale rischi, in relazione all’attività economica eventualmente esercitata [56].

 

3) Conclusioni

Dall’analisi appena condotta, è possibile tracciare le seguenti linee guida in ordine al tema del risarcimento del danno da ipoteca esattoriale illegittima: 1) il danno non è un danno "in re ipsa"; 2) conseguentemente, deve essere provato; 3) tra i mezzi di prova del danno non patrimoniale assumono particolare importanza le presunzioni, definite dall'art.115 c.p.c., come << le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza>> e per le quali il giudice non necessita di prova.

Secondo l’orientamento prevalente, non è condivisibile avallare il risarcimento di un danno in re ipsa, in difetto di indicazione degli elementi costitutivi del pregiudizio.

In particolare, la giurisprudenza di merito ha messo in luce i più rilevanti profili critici che emergono dalla tesi c.d. “pura” del danno in re ipsa. Censure tutt’altro che prive di pregio, ma che non vengono irrobustite dalle sentenze della Suprema Corte che anzi, se astrattamente considerate nella loro natura, possono persino offrire al contribuente qualche imprevisto elemento di supporto.

In realtà, come rilevato nel corso della presente analisi, la prevalenza dei principi di carattere generale non ha impedito il formarsi di alcune opinioni giurisprudenziali, ispirate a posizioni particolarmente innovative nel vasto panorama in cui s’inserisce la problematica della prova del danno in tema di ipoteca esattoriale illegittima.

Per far fronte alla evidente impossibilità di una prova diretta di un pregiudizio ad un bene immateriale, è stato valorizzato il ricorso alla prova presuntiva. Il danneggiato, però, deve allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto.

In questo contesto, pare di poter affermare che le tesi negatorie tout cour della risarcibilità del danno da ipoteca esattoriale illegittima non abbiano ragion d'essere.

Concludendo, la battaglia fra i contribuenti e il concessionario della riscossione in tema di ipoteche illegittime ha assunto toni molto accesi, in quanto le iscrizioni ipotecarie sono state utilizzate più come mezzo di coazione di pagamento che come misura per garantire il buon esito dell’eventuale esecuzione, nella maggior parte dei casi tuttavia assolutamente impraticabile. Si spera, pertanto, che per il futuro venga assunto un atteggiamento diverso, più aperto al dialogo e al confronto, improntato a una attenta e leale collaborazione tra contribuente e fisco.

Autore: Avv. Giorgio Seminara – CAT Siracusa

Note:

[1] Così, Cass. civ., sez. I, sent. 05.03.2012, n. 3398.

[2] Così, Cass. civ., sez. III, sent. 05.08.2005, n. 16589, con nota di G. Vergoni, Risarcimento danni per responsabilità dell’amministrazione finanziaria e decorrenza della prescrizione in materia fiscale: la Cassazione interviene e fa chiarezza.

[3] Per opinione parzialmente diversa, in tema di autotutela, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19.01.2010, n. 689.

[4] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. 25.07.2007, n. 16412.

[5] Così, Trib. Napoli, sent. 29.03.2007, n. 19703; CTP Milano, sent. 20.04.2009, n. 601.

[6] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. 31.01.2006, n. 2053.

[7] In argomento, Cass. civ., sez. III, sent. 18.09.2009, n. 20106; Cass. civ., S.U., sent. 26.06.2009, n. 15029.

[8] Art. 76 D.P.R. n. 602/1973: <<…il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro>>.

[9] Così, Cass. civ., S.U., sent. 12.04.2012, n. 5771.

[10] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. 22.02.2010, n. 4077. Vale la pena di richiamare, in merito, la direttiva n. 12/2007 della stessa Equitalia, società a partecipazione pubblica responsabile del sistema di riscossione, emessa in tempi non sospetti e che oggi assume toni a dir poco ironici, con cui detta società ha diramato istruzioni operative nell’utilizzo delle misure cautelari, raccomandando di “non abusare di strumenti altamente invasivi se non nei casi in cui l’entità dei debiti tributari ne giustifichi l’utilizzo (ipoteca diretta sugli immobili solo per le cartelle superiori a 10 mila euro)” e di fare ricorso “solo in ultima istanza, ovvero in presenza di comportamenti evasivi ripetuti…alle ganasce fiscali e alle misure cautelari sugli immobili”.

[11] Sul punto, Cass. civ., S.U., sent. 12.04.2012, n. 5771: “…l’art. 3, comma 2 ter, del d.l. n. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione”.

[12] V. Cass. civ., S.U., sent. 18.09.2014, n. 19667:“…la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endo-doprocedimentale" … Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.”; contra, Cass. civ., sez. VI, ord. 20.06.2012, n. 10234, secondo la quale l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche in mancanza della notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente moroso.

[13] Così, Cass. civ., sez. , sent. 26.02.2013, n. 4777.

[14] Sul tema, Cass. civ., sez. III, sent. 03.07.2014, n. 15240, con nota di M. Iaselli, Danno da lesione della privacy va provato secondo le regole ordinarie; Cass. civ., S.U., sent. 16.02.2009, n. 3677, con nota di R. Savoia, Il danno esistenziale non ha valenza autonoma ma rientra nel danno morale; Cass. civ., sent. n. 19458/2011

[15] Per la configurabilità del danno in re ipsa, in tema di protesto illegittimo e danno all’immagine per indebita segnalazione alla Centrale Rischi, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 28.06.2006, n. 14977.

[16] Così, Cass., S.U., sent. 10.06.2013, n. 14506, con nota di G. Mattiello, Ipoteca illegittima iscritta dal Fisco: sui danni decide il giudice ordinario; Cass. civ., S.U. n. 26108/2007; Cass. civ., sent. n. 5120/2011; Cass. civ., sent. n. 7531/2009.

[17] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 14506/2013, che ha così confermato: “La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso – tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l’indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione”.

[18] In particolare G.d.P. Siracusa, sent. n. 951/2011, secondo il quale “l’indifferenza degli agenti della riscossione alla richiesta di cancellazione dell’ipoteca costituisce giusto motivo per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. posto che la richiamata sentenza interpretativa della Suprema Corte impone alla agli esattori, inerti in autotutela, almeno l’obbligo di ottemperare alla precisa richiesta di cancellazione”.

[19] In tema di ipoteca esattoriale, Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 09.12.2010.

[20] Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 10.05.2001, n. 6507; sul “danno in re ipsa”, A. E. Parrino, Danno morale: Riflessioni sulla categoria, 2011.

[21] Così, Trib. Siracusa, sent. n. 653/2015; C. App. Napoli, sent. 28.10.2005; Trib. Modena, sent. 02.03.2004; G.d.P. Catania, sent n. 272/2012; Trib. Nuoro, sent. 08.02.2011, secondo cui “l’iscrizione illegittima d’ipoteca viola il disposto del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., e, conseguentemente, ex art. 2059 c.c., è generativa di pregiudizio ai valori costituzionali, personali, quali l’onore e la reputazione del soggetto iscritto, come tale risarcibile in re ipsa e liquidabile in via equitativa”.

[22] V. Cass. civ., sent. n. 19647/2004; Cass. civ., sent. n. 12110/2004; in dottrina: H. Hazan e D. Zorzit, Il risarcimento del danno da morte, 2009; R. Angarano, Il nuovo danno non patrimoniale, & Premessa& 2. Il tramonto del danno in re ipsa, 2010.

[23] Così, Cass. civ., sent. n. 576/2008, secondo cui “Se sussiste solo un fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria”.

[24] V. Cass. civ., sent. n. 22267/2010, “ In dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio”.

[25] Così, Trib. Siracusa, sent. n. 1933/2013, che in merito alla difficoltà di commercializzazione del bene, conseguente all’esistenza del vicolo ipotecario, ha osservato: “…un danno si concretizza divenendo attuale solo ove si voglia o si abbia necessità di disporre del bene e si provi che una contrattazione sia mancata o sia venuta meno per la permanenza del vincolo”.

[26] In termini, Cass. civ., sent. n. 378/2005, dove si evidenzia che anche in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva di un immobile occorre che sia provata l’esistenza del danno, non potendo esso ritenersi in re ipsa, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c.; nella giurisprudenza di merito: Trib. Siracusa, sent. n. 1562/2014; Trib. Marsala, sent. 30.01.2007.

[27] In senso contrario, Trib. Brindisi, sez. Ostuni, sent. 19.12.2011, con nota di I. Sardella, Mancato utilizzo dell’immobile: il danno patrimoniale è in re ipsa; da evidenziare come il Tribunale abbia voluto “giustificare” la propria decisione, ancorandola ai principi espressi dalle note sentenze delle SS.UU. del 2008, dove la configurazione del danno come danno-conseguenza è riferita unicamente al danno non patrimoniale, ontologicamente e funzionalmente distinto dal pregiudizio patrimoniale; v. anche G.d.P. Catania, sent. n. 272/2012, che ha ribadito “La presenza di una illegittima iscrizione ipotecaria esattoriale su un’immobile può integrare una situazione dannosa costituente danno evento in ragione della limitazione alla commerciabilità”.

[28] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. 11.11.2008, n. 26972.

[29] Cfr. Cass. civ., sent. n. 2370/2014; Cass. civ., sent. n. 12885/2009, “…la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c. cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario”.

[30] In tal senso, Cass. civ., sent. n. 15491/2014; Cass. civ., sent. n. 21716/2013; Cass. civ., sent. n. 16516/2012.

[31] Così, Cass. civ., S.U., sent. n. 26972/2008; Cass. civ., sent. n. 20987/2007.

[32] Così R. Angarano, Il nuovo danno non patrimoniale, 2010.

[33] V. Cass. civ., sent. n. 21428/2007; G.d.P. Lecce, sent. n. 3013/2012, con nota di E. Gargiulo, Se Equitalia iscrive un’ipoteca illegittima può essere condannata, secondo cui la lesione deve essere accertata da un CTU nominato dal giudice che, valutata la perizia, può applicare, per liquidare il risarcimento, la tabella prevista dal codice delle assicurazioni per le lesioni micro- permanenti di lieve entità.

[34] Cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 6572/2006.

[35] In tal senso, Cass. civ., sent. n. 23171/2013.

[36] Così, Cass. civ., sez. III, sent. 19.08.2003, n. 12124.

[37] Così, Cass. civ., sez. III, sent. 17.10.2008, n. 25365.

[38] Cfr. Cass civ., sent. n. 20120/2009; Cass. civ., sent. n. 11486/2010; Cass. civ., sent. n. 3341/2002, che in maniera esplicita fa riferimento ad un danno che si identifica nella violazione stessa.

[39] Così, G.d.P. Siracusa, sent. n. 1593/2011, per il quale “E’ notorio, infatti, che subire una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, implica un’alterazione in senso negativo dell’organizzazione di vita quotidiana, comportando anche un’alterazione alla serenità personale e familiare del contribuente”.

[40] Sul tema, Cass. civ., sent. n. 16202/2002; Cass. civ., sent. n. 13634/2004.

[41] V. Cass. civ., sez. II, sent. 12.06.2008, n. 15814, secondo cui “nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit ") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”.

[42] In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, Cass. civ., sez. III, sent. 28.09.2012, n. 16543, secondo la quale, da un lato, la prova del danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni, dall'altro, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale – la quale va valutata in abstracto, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico – il danno è in re ipsa, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana. Si assume, in altri termini, che la circostanza che a certo tipo di lesioni faccia seguito certo tipo di pregiudizi rientra nel notorio.

[43] Così, G.d.P. Siracusa, sent. n. 21/2013, ove afferma “l’iscrizione di ipoteca è certamente illegittima ed ha creato certamente un danno all’immagine dell’attore che si è visto iscrivere ipoteca nei registri immobiliari per un debito di circa 2.329,37 ed lesione alla sua psiche poiché non ha potuto disporre dei suoi beni”.

[44] In tema di ipoteca esattoriale, cfr. Trib. Siracusa, sent. n. 1933/2013, che con riferimento all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ha evidenziato: “Improprio appare il riferimento alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, sia perché, a parte che l’iscrizione del nominativo non è stato documentata, un’ipoteca, peraltro per un credito di non cospicuo importo, non può dar luogo di per sé a segnalazione a sofferenza, che esige un generalizzato stato di insolvenza del debitore, sia perché tenuti alla segnalazione sono le banche ed intermediari finanziari, categorie alle quali è estraneo il concessionario della riscossione. Non è stato dedotto e dimostrato a quale categoria di operatore economico appartiene l’attrice, né la reale esigenza di ricorrere al credito ed i concreti ostacoli od impedimenti nell’accesso ad esso”.

[45] Così R. Angarano, Il nuovo danno non patrimoniale, 2010.

[46] V. Trib. Siracusa, sent. n. 1320/2014.

[47] Così, Cass. civ., sent. n. 8546/2008.

[48] Cfr., Cass. civ., sent. n. 17574/2009.

[49] In questo senso, Cass. civ., sent. n. 11059/2009.

[50] Cfr., Cass. civ., sent. n. 16993/2007.

[51] V. Cass. civ., sent. n. 23079/2005.

[52] V. Cass. civ., sez. I, sent. 08.11.2011, n. 23240, secondo cui il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

[53] Così, Cass. civ., sent. n. 6907/2012; Cass. civ., sent. n. 1688/2010. Secondo la Corte l’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

[54] Cfr., Cass. civ., sent. n. 17879/2011; Cass. civ., S.U., sent. n. 21934/2008.

[55] V. Trib. Piacenza, 4.6.2009, in Resp. civ. prev., 2009, 2948 ss. Anche Taruffo, Sub art. 115, in Carratta-Taruffo, Dei poteri del giudice, in Comm. c.p.c., a cura di Chiarloni, Bologna, 2011, 492 ritiene che la collocazione del riferimento ai fatti non contestati nel co. 1 dell’art. 115 indurrebbe a pensare che il legislatore «abbia inteso imporre al giudice l’obbligo di considerare ‘come veri’ i fatti non specificamente contestati tra le parti costituite ».

[56] In tal senso, G.d.P. Siracusa, sent. n. 795/2013

[57] Secondo Trib. Siracusa, sent. 1979/2014, “Del resto, appare inverosimile che l’ipoteca iscritta dall’agente di riscossione abbia comportato la segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia, trattandosi di un sistema di accertamento dei dati comunicati agli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti, regolato dalle Istituzioni della Banca d’Italia emanate in base alla delibera CICR del 29.03.1994, in attuazione dell’art. 53 d.lgs. 385/1993, e, pertanto, svincolato dal sistema della riscossione esattoriale”.