A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IL SISTEMA DUBLINO PER LA PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO NELL'UNIONE EUROPEA

Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame  di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)[1]

 

Introduzione

Le funzioni del sistema Dublino.

I due obiettivi principali del sistema Dublino [2]sono di assicurare l’accesso alla protezione internazionale e nello stesso tempo di prevenire l’esame di domande multiple.

Il sistema è basato sul principio generale secondo cui la responsabilità per l’esame di una domanda dovrebbe ricadere in via principale sullo Stato membro che ha svolto la parte di maggiore importanza in relazione all’ingresso ed al soggiorno nei territori degli Stati membri.

Il sistema Dublino svolge la funzione di assegnare ad uno dei suoi 32 Stati partecipanti[3] la responsabilità dell’esame della domanda di protezione internazionale presentata nei lori territori e cioè nell’area Dublino.

Due aspetti di questa funzione devono essere distinti: in primo luogo, il sistema Dublino determina quale Stato membro è responsabile per l’esame della domanda di protezione internazionale. In secondo luogo, una volta che tale responsabilità sia accertata, prevede il trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro responsabile.

Il Regolamento 604/13 prevede una gerarchia di criteri di responsabilità che saranno nel prosieguo esaminati nel dettaglio. Lo Stato in cui la domanda di protezione internazionale è per la prima volta presentata invia una richiesta allo Stato che ritiene responsabile in virtù dei criteri. Dopo la accettazione lo Stato richiesto diventa responsabile per l’esame della domanda.

Queste richieste si chiamano richieste di presa in carico[4]  perché  una volta che lo Stato abbia accettato la responsabilità e di conseguenza sia divenuto responsabile, lo Stato richiesto ha il dovere di prendere in carico il richiedente e cioè di ammetterlo sul suo territorio e completare l’esame della sua domanda di protezione internazionale.  Le domande di presa in carico riguardano casi in cui lo Stato B richiede allo Stato A di assumersi la responsabilità per l’esame di una domanda di asilo anche se il richiedente non ha presentato una domanda nello Stato membro A in precedenza ma quando i criteri indicati nel Regolamento indicano lo Stato A come responsabile.

Una volta che uno Stato membro sia divenuto responsabile, il sistema Dublino assicura che la persona non possa, come regola, chiedere asilo in un altro Stato membro in cui si sposta, perché lo Stato membro responsabile è tenuto a riammetterlo su richiesta di un altro Stato membro.  

Le richieste di presa in carico, si distinguono dalle richieste di ripresa in carico[5] che riguardano fattispecie in cui vi sia stata una precedente richiesta di asilo nello Stato membro richiesto. La differenza non è solo teorica ma ha dei riflessi pratici dal momento che sono previsti tempi diversi per la presentazione dei due diversi tipi di richieste e per le risposte alle richieste stesse.

Sostanzialmente quindi, il sistema Dublino, assegnando e definendo la responsabilità, garantisce l’accesso alla procedura della protezione internazionale e previene la presentazione di domande multiple[6]. Il sistema prevede criteri obiettivi di responsabilità basati, come si è visto,  sul principio secondo cui la responsabilità dovrebbe ricadere sullo Stato che gioca il ruolo principale nell’ingresso e nel soggiorno del richiedente asilo con alcune eccezioni dettate dalla esigenza di proteggere la unità familiare, le persone dipendenti e i minori non accompagnati.

Inoltre, attraverso le clausole discrezionali, il sistema Dublino, come si vedrà meglio nel prosieguo, autorizza gli Stati membri a tenere conto dei legittimi interessi dei richiedenti asilo e a derogare ai criteri di responsabilità.

 

Il Regolamento UE 604/13 cd. Dublino III[7]

Il Regolamento UE 604/13 è la pietra miliare del sistema Dublino.  

Il Regolamento, obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri (inclusi i Paesi associati) nella sua interezza, è entrato in vigore il 19 luglio 2013 e si applica alle domande presentate a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il sistema Dublino è parte del Sistema Comune Europeo di Asilo[8] che è basato sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra e tende ad assicurare conformità con il principio del non- refoulement .   

Il Regolamento 604/13 presenta interazioni con l’ambito applicativo di altri strumenti normativi comunitari in materia di asilo ed in particolare con la Direttiva UE 95/2011, la  Direttiva UE 33/2013 la Direttiva UE 32/2013[9].

La creazione di un Sistema Europeo Comune di Asilo,  costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo della UE di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione Europea.

Già nel 1999, le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere evidenziavano come tale Sistema avrebbe dovuto prevedere un meccanismo per determinare con chiarezza lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate.

Successivamente, nel Programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito che il sistema Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del Sistema Comune Europeo di Asilo poiché ripartisce tra gli Stati membri la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale.

Considerato quindi che il buon funzionamento del sistema Dublino è fondamentale per il Sistema Comune Europeo di Asilo, i suoi principi e il suo funzionamento vengono periodicamente riesaminati.  

 

La nascita del sistema Dublino

In uno spazio senza controlli interni degli Stati membri era necessario istituire un meccanismo di determinazione della competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata negli Stati membri, in grado sia di garantire l’accesso effettivo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato senza pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di asilo, sia di prevenire abusi in relazione alle procedure di asilo, come le domande multiple presentate da uno stesso richiedente in diversi Stati membri all’unico scopo di prolungare il soggiorno negli Stati membri.  

A contemplare le modalità di determinazione della competenza per l’esame delle domande di asilo è stata dapprima la Convenzione di Dublino entrata in vigore il 1 settembre 1997. Per sostenere la applicazione di quest’ultima è stato poi adottato il Regolamento CE n. 2725/2000 che istituisce l’Eurodac e cioè il sistema comunitario per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo.

Con la Convenzione di Dublino veniva stabilito un meccanismo per cui una domanda di asilo sarebbe stata giudicata da uno degli Stati firmatari della Convenzione stessa  e questo meccanismo aveva il potenziale di rimediare alla situazione dei cd. “casi in orbita” nei quali nessuno Stato avrebbe potuto essere considerato responsabile per la determinazione della domanda di asilo. Inoltre il sistema fu creato con lo scopo di evitare il fenomeno dell’”asylum shopping” ossia la tendenza di una persona a entrare nel territorio degli Stati membri e, libera di circolarvi, e a richiedere la protezione internazionale in contemporanea in più Stati.

Il Regolamento 343/03 cd. Dublino II ha gettato la prima pietra del Sistema Comune Europeo di Asilo, perfezionando la Convenzione con una serie di innovazioni, pur basandosi sugli stessi principi generali ed in particolare sul fatto che la competenza per l’esame di una domanda ricada “in primis” sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo, come si è detto, alcune eccezioni mirate a proteggere l’unità del nucleo familiare.

 

Analisi del Regolamento 604/13

Premessa

Come enunciato nel testo del Regolamento,[10] per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell’ambito di applicazione del  Regolamento stesso,  gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

A tale riguardo vengono in rilievo i principi cardine della Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione UN del 1989 sui diritti del fanciullo, nonché i principi della tutela del superiore interesse del minore, del  diritto ad un ricorso  effettivo, della  protezione dei dati dei richiedenti.

 

L’oggetto e le definizioni. Il Capo I

  1. 1. L’oggetto. Il Regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

L’art. 2 contiene una serie di definizioni tra cui le seguenti assumono particolare rilievo:  

-cittadino di paese terzo, da intendersi, ai fini del Regolamento, chi non è cittadino della UE  o di uno Stato associato al Regolamento stesso.

-richiedente,  il cittadino di un paese terzo o un apolide che abbia  manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla cui richiesta non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. L’ambito applicativo soggettivo del Regolamento ricomprende quindi i richiedenti con procedure di esame in atto nonché richiedenti la cui domanda sia stata rigettata ma senza una decisione definitiva  e che siano  presenti nel territorio di un altro Stato membro senza autorizzazione.

-ritiro della domanda di protezione internazionale,  da intendersi come la azione con cui il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda. 

-familiari,  concetto da riferirsi

-al  coniuge del richiedente o al partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

- ai figli minori delle predette coppie o del richiedente a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale.

-se il richiedente è minore e non coniugato, al padre, alla madre o a un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto.

- se il beneficiario di protezione internazionale  è minore e non coniugato, al padre, alla madre, o a un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario.

-parenti, nozione riferita alla zia o allo zio, al nonno o alla nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo.

-minore non accompagnato, inteso come il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto. Il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. -titolo di soggiorno, riferito a qualsiasi  permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio.  

-visto, inteso come la autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri.

 

I principi generali e le garanzie. Il Capo II

Il Capo II del Regolamento disciplina i principi generali e le garanzie.

Per quanto riguarda l’accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, il presupposto di base è quello secondo cui una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro che è quello individuato come Stato competente sulla base dei criteri enunciati nel capo III del Regolamento. Il Capo III del Regolamento  individua infatti, come  si vedrà nel prosieguo, una serie di criteri per la determinazione dello Stato membro competente e definisce una gerarchia dei criteri stessi.

L’art. 3.2 è norma importante in quanto prevede che quando lo Stato competente non possa essere designato sulla base dei suddetti criteri è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è presentata.  Nell’ambito delle garanzie si colloca la previsione secondo cui nel caso di impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro designato come competente, in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al Capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.  

Sempre nell’ambito delle garanzie si inquadra la previsione relativa al diritto di informazione di cui all’art. 4 ed ai cui sensi, non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso forniscono al richiedente (in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile) informazioni sulla applicazione del  Regolamento. Analogamente importante è il colloquio personale di cui all’art. 5 per permettere la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’art. 4.

Garanzie specifiche sono previste per i minori dall’art. 6 del Regolamento. L’interesse superiore del minore deve infatti costituire un criterio fondamentale nell’attuazione da parte degli Stati membri di tutte le procedure previste dal Regolamento. A tal proposito gli Stati devono provvedere a che un rappresentante (con le qualifiche e competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure sia tenuto in considerazione l’interesse superiore del minore)  rappresenti e o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal Regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati cooperano strettamente tra di loro e tengono conto in particolare delle possibilità di ricongiungimento familiare, del benessere e dello sviluppo sociale del minore, di considerazioni di sicurezza ed in particolare del se sussista il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani. Importante anche la previsione secondo cui lo Stato  adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato e può chiedere, a tale riguardo, la assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni pertinenti

 

I criteri per determinare lo Stato membro competente. Il Capo III

Il Capo III prevede, come si è detto, i criteri per la determinazione dello Stato membro competente. Tali criteri trovano applicazione unicamente con riferimento alle fattispecie delle richieste di presa in carico e non anche in relazione alle ipotesi di ripresa in carico,  essendo queste ultime fondate sul presupposto della esistenza di una precedente domanda di protezione nello Stato membro richiesto.

L’art. 7 prevede una gerarchia dei criteri e cioè che i criteri si applichino nell’ordine nel quale sono definiti dallo stesso Capo.

Il principio fondamentale è quello secondo cui lo Stato membro responsabile viene determinato sulla base della situazione esistente nel momento in cui il richiedente per la prima volta ha presentato la domanda di protezione internazionale in uno Stato membro.

L’art.  8 prevede varie ipotesi in relazione ai minori.

Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purchè ciò sia nell’interesse superiore del minore.

Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è presente legalmente nel territorio degli Stati membri, lo Stato competente è quello in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi dello Stato o un fratello, se legalmente presente.  

Se il minore non accompagnato ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e sia accertato, in base ad un esame individuale, che può occuparsi di lui, si provvede al ricongiungimento ed è competente quello Stato, purchè nell’interesse superiore del minore.

Se i suddetti familiari, parenti o fratelli soggiornano in più di uno Stato membro lo Stato competente è determinato in base al superiore interesse del minore.

In mancanza di un familiare, fratello o parente lo Stato competente è lo Stato in cui il minore non accompagnato ha presentato domanda di protezione internazionale, purchè sia nell’interesse superiore del minore[11].  

L’ art. 9 prende in considerazione i familiari beneficiari di protezione internazionale  e prevede che se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purchè gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

L’art. 10 si riferisce ai familiari richiedenti protezione internazionale disponendo che, se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, se gli interessati hanno espresso tale desiderio per iscritto.

L’ art. 11  contempla la procedura familiare prevedendo che quando diversi familiari e o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate e se l’applicazione dei criteri del Regolamento porterebbe a trattarle separatamente, è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e o fratelli minori non coniugati, lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggiore numero di essi e negli altri casi lo Stato che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano di essi.

L’art. 12 si riferisce al rilascio di titoli di soggiorno o visti  e prevede che se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza.[12]In tal caso, l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.

Inoltre se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente è nell’ordine: 1. lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana 2.lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura.3. quando i visti sono di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

Le suddette previsioni si applicano anche quando il richiedente sia titolare soltanto  di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro fino a che il richiedente non abbia  rilasciato i territori degli Stati membri.

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato e non abbia lasciato i territori degli Stati membri è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

L’art. 13 prende in considerazione l’ingresso e il soggiorno disponendo che quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie,  che il richiedente ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea in provenienza da un Paese terzo, la frontiera  di uno Stato membro , lo Stato membro in questione è competente  per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Sempre ai sensi dello stesso articolo, quando uno Stato membro  non può o non può più essere ritenuto responsabile in virtù di quanto sopra esposto e quando è accertato sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che il richiedente, entrato illegalmente nei territori degli Stati membri ha soggiornato per un periodo continuo di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Infine, se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

 

Persone a carico e Clausole discrezionali. Il Capo IV

L’art. 16  prende in considerazione le persone a carico prevedendo che, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave,  disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dalla assistenza del richiedente gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore a condizione che i legami familiari esistessero nel Paese di origine, che il figlio, il fratello il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Analogamente se il figlio, il fratello o il genitore di cui al punto precedente risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio,  il fratello e o il genitore risiede legalmente  a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso per un periodo di tempo significativo di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato in cui si trova il richiedente. 

 

 L’ art. 17. Le clausole discrezionali

In considerazione delle difficoltà che possono derivare da una stretta applicazione dei criteri di responsabilità, il Regolamento consente agli Stati membri di derogare agli stessi attraverso le cd. clausole discrezionali. La prima di queste clausole è la cd. clausola di sovranità[13]  che autorizza lo Stato che riceve una domanda di protezione internazionale ad esaminarla in deroga ai criteri di responsabilità ed alle norme sui trasferimenti.

La seconda è la clausola cd. umanitaria[14]  che autorizza ed incoraggia gli Stati a tenere insieme i membri della stessa famiglia anche nei casi in cui la stretta applicazione dei criteri del Regolamento porterebbe alla loro separazione.

Queste clausole formano parte integrante del sistema Dublino e attraverso la loro applicazione gli Stati possono in ogni momento tenere conto dei legittimi interessi dei richiedenti asilo e realizzare una giusta applicazione del sistema.

  

Obblighi dello Stato membro competente e cessazione della responsabilità. Il Capo V 

Lo Stato membro competente è tenuto a pendere in carico il richiedente che ha  fatto domanda in un diverso Stato membro o a riprendere in carico un richiedente la cui domanda è in corso di esame  o che ha  ritirato la domanda in corso di esame o la cui domanda è stata respinta e che ha fatto richiesta di protezione in un altro Stato membro  o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un permesso di soggiorno.

Una volta che la persona sia stata presa o ripresa in carico lo Stato membro responsabile deve esaminare o completare l’esame della richiesta.  

La responsabilità cessa quando un altro Stato membro  rilascia un documento di soggiorno o si possa stabilire che la persona ha lasciato il territorio degli Stati per almeno tre mesi o che la persona ha lasciato il territorio degli stati in conformità ad una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.  Una domanda presentata dopo questi eventi è da considerarsi come una nuova domanda che da vita ad una nuova procedura.

 

Trasferimenti

Il trasferimento[15] deve essere eseguito entro sei mesi dalla data in cui è stata accettata la responsabilità o dalla data della decisione finale sul ricorso nei casi in cui c’è un effetto sospensivo.  Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi  lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere esteso fino ad un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato o fino ad un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito. I costi del trasferimento sono a carico dello Stato che trasferisce.

 

Dati  statistici

Si riportano di seguito alcuni dati[16] da cui si evince l’evidente incremento, intervenuto nel corso degli anni delle richieste presentate dagli altri Stati membri all’Italia e dall’ Italia agli altri Stati membri ai sensi del Regolamento Dublino.

 

 

 

GEN- DIC 2012

GEN- DIC 2013

GEN-DIC 2014

PERIODO

Richieste dalla Italia ai Paesi Membri   

2186

3808

4989

Richieste dai Paesi Membri all' Italia

17631

22700

28498

 

Dott.ssa Maria Vittoria Pontieri

Vedi il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

 

[1] Il Regolamento è pubblicato su GUCE L180/31 del 29/06/13.

[2] Quando si parla di sistema Dublino si fa riferimento al Regolamento UE 604/2013 cd. Dublino III, al Regolamento CE n. 343/2003 cd. Dublino II, al Regolamento 118/14 di attuazione del Regolamento 604/13, al Regolamento 1560/2003 di attuazione del Regolamento 343/2003, al Regolamento CE n. 2725/2000 che istituisce l’Eurodac, al Regolamento CE n. 407/2002 di attuazione del Regolamento 2725/2000 ed al Regolamento UE  603/13 che modifica il Regolamento 2725/2000)

[3] I Paesi Dublino sono i 28 Stati Membri della UE (AT,BE, BG,HR,CY,CZ,DK,ET,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,) ed i 4 paesi associati NO; IS; CH;LI

[4]“ Take charge”

[5] “Take back”

[6] Si parla a tale proposito di “one chance only principle”.  EASO Training Module on Dublin III Regulation.

[7]  Il Regolamento 604/13 viene comunemente chiamato  Dublino III per indicare che esso sostituisce il Regolamento 343/03 comunemente chiamato Dublino II. 

[8] CEAS (Common European Asylum System)

[9] Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.  

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

[10] Considerando 32 del Regolamento

[11] Tale previsione è contenuta nell’art. 8 comma 4 , in relazione al quale è stata presentata una proposta di modifica, attualmente in fase di negoziato comunitario.

[12]  Il riferimento è agli accordi di rappresentanza  conclusi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un Codice comunitario dei visti.

[13] Art. 17.1

[14] Art. 17.2

[15] Art. 29 del Regolamento

[16] I dati del 2014 non sono ancora definitivi.