A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Sentenza 23 Aprile 2015 n. 29369/10 (caso Morice contro Francia): la CEDU garantisce agli avvocati una libertà di espressione ridotta rispetto ai giornalisti.

Autore: Avv. Aloi Teresa

 

La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza del 23 Aprile 2015, n. 29369/10 (caso Morice contro Francia) condanna la Francia per violazione, dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che assicura l’equo processo ( Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge…….), dell’art. 10 CEDU che sancisce il principio della libertà di espressione ( Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera…..) ed in particolare, nel caso in esame, chiarisce i limiti della libertà di espressione degli avvocati.

Secondo la Corte europea va garantita la libertà di espressione all’avvocato che, nei confronti dei magistrati chiamati a svolgere un’indagine alla quale è interessato un proprio cliente, esprime un’opinione critica quando sussiste una base fattuale sufficiente.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Strasburgo aveva preso il via dalla condanna per diffamazione di un avvocato francese. L’avvocato Morice era stato condannato per avere rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni attraverso le quali aveva accusato i giudici di complicità nell’indagine sulla morte del giudice Bernard Borrel, il cui corpo era stato ritrovato nel 1995 a 80 Km da Gibuti capitale dell’omonimo Stato. In particolare, l’avvocato, legale della moglie del giudice, aveva contestato ad alcuni magistrati un comportamento inerte che era stato, a suo dire, di ostacolo alla possibilità di far luce sulla morte del giudice. Egli sosteneva che i magistrati non avessero effettuato, alla presenza delle parti civili, una ricostruzione del fatto nel luogo del ritrovamento del cadavere e, inoltre, contestava la scomparsa di un file su Scientology e l’assenza di un filmato non presente nel fascicolo processuale.

L’ avvocato Morice dapprima si rivolge al Ministro della Giustizia francese, successivamente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando un’eccessiva restrizione del diritto alla libertà di espressione sancito dall’art. 10 CEDU mentre per il Tribunale francese erano proprio i limiti imposti dal diritto interno ad essere stati oltrepassati.

La Corte di Strasburgo dà ragione all’ avvocato, in un primo tempo, attraverso la Camera, per violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) e, a seguito dell’intervento della Grande Camera, anche per violazione dell’art. 10 CEDU (libertà di espressione). In particolare, la Grande Camera ritiene che la presenza, nel procedimento in Cassazione nel 2009, di un magistrato che qualche anno prima (nel 2000), nel corso di un procedimento disciplinare a suo carico, si era espresso a favore del collega criticato dal legale, implicasse un’assenza di imparzialità, constatando così, una violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU). Per quanto riguarda la libertà di espressione sancita dall’art. 10 CEDU, la Grande Camera ritiene che l’avvocato avesse il diritto di esprimere un giudizio di valore, contenente critiche nei confronti della magistratura, sulla base di elementi di fatto certi. Sebbene il legale sia tenuto a tutelare il proprio cliente è però necessario tenere conto che esiste una differenza tra parlare all’interno delle aule giudiziarie e parlare all’esterno, anche se ciò non toglie che è possibile esprimere critiche anche quando queste riguardano i magistrati inquirenti che sono parti nel processo. Le dichiarazioni rese dall’avvocato Morice, secondo la Corte di Strasburgo, non avevano superato i limiti del diritto garantito dall’art. 10 CEDU; esse, infatti, riguardavano una questione di interesse pubblico, in particolare il funzionamento del sistema giudiziario ed inoltre, erano state espresse nell’ambito della difesa di una delle parti processuali.

La Grande Camera ha, inoltre, affermato che pur dovendosi attribuire un significativo peso al particolare caso esaminato, è pur sempre necessario mantenere l’autorità del potere giudiziario al fine di assicurare il rispetto reciproco tra giudici ed avvocati. La Corte ha tenuto a sottolineare la differenza che sussiste tra avvocati e giornalisti respingendo la tesi del CCBE (Concil of Bars and Law Societies of Europe) secondo il quale gli avvocati avrebbero la stessa ampiezza nell’esercizio del diritto di libertà di espressione dei giornalisti. Le due figure professionali, secondo la Corte di Strasburgo, esprimono, invece, posizioni diverse perché gli avvocati sono protagonisti del sistema giudiziario mentre i giornalisti sono testimoni esterni con il dovere di informare la collettività su questioni di interesse generale. Resta fermo il riconoscimento anche agli avvocati del diritto di esprimere critiche utilizzando, però, la prudenza necessaria a non compromettere l’autorevolezza e l’imparzialità del sistema giudiziario al fine di assicurare il rispetto reciproco tra giudici ed avvocati.

L’imparzialità del giudice è uno dei cardini del “giusto processo” ai sensi dell’art. 6 CEDU; l’appartenenza dei giudici ad una fondamentale  istituzione democratica non li esime da accuse ed attacchi verbali diretti, a volte anche più taglienti di quelli ammessi nei confronti dei normali cittadini. Questo, indubbiamente, non significa che la categoria debba prestarsi a qualsiasi invettiva ingiustificata, ma le critiche, se costruttive, possono addirittura giovare all’apparato giudiziario. L’intenzione di preservare il buon funzionamento della giustizia non giustifica pertanto, di per sé, la condanna del cittadino che esprime critiche al sistema la cui tenuta è, infatti, garantita dal reciproco rispetto tra i protagonisti del processo stesso e si fonda, innanzitutto, sulla fiducia dei consociati.

Gli avvocati nel loro ruolo di intermediari tra cittadini e magistratura, hanno l’onere di battersi in favore dei propri assistiti in vista della buona amministrazione della giustizia e di tenere viva l’attenzione collettiva su questioni di pubblico interesse. Essi, pertanto, devono poter godere della libertà di espressione, nelle aule di udienza e fuori, relativamente non solo al contenuto ma anche alla forma del messaggio veicolato, potendo commentare in pubblico, con toni anche accesi, la gestione delle indagini e dei processi. Dovendo, tuttavia, rispettare obblighi deontologici di onestà, riservatezza ed integrità, non possono divulgare ai media particolari delle indagini che sono coperti dal segreto istruttorio. Essi, però, non sono chiamati a risponderere tout court dell’operato della stampa che attribuisca loro dichiarazioni o commenti inerenti ad atti di indagine, fermo restando che la migliore difesa di un cliente va perseguita nelle aule di giustizia utilizzando gli strumenti che l’ordinamento prevede e non attraverso il ricorso ai mezzi di comunicazione, intesa come strategia preordinata unicamente a dare risonanza ad un certo caso.

Avv. Teresa Aloi,  Foro di Catanzaro  

Fonti: www.quotodianodiritto.com; www.quotidianogiuridico.it; www.marinacastellaneta.it; www.processopenalegiustizia.it