A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

GIURISPRUDENZA DELLE CORTI COSTITUZIONALI E DELLA CORTE DI LUSSEMBURGO FRA DIRITTO E ECONOMIA,  IN ATTESA CHE ATTRAVERSINO IL RUBICONE

Autore: Prof. Fabrizio Giulimondi

 

 

Ciò che dovrebbe essere inserito nelle conclusioni lo introduco invece come stimolo al dibattito ponendomi e ponendo al lettore le seguenti domande: una qualsivoglia disposizione sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale italiana - ma se vogliamo anche di altro Stato membro della Unione europea - oltre ad essere esaminata primariamente con un approccio giuridico, potrebbe esserlo anche per il tramite di una visuale economicista? De iure condendo una prescrizione normativa potrebbe essere valutata un giorno illegittima non soltanto per contrasto con i dettami e l’assetto costituzionale, ma anche per violazione di principi macro-economici e finanziari, vuoi interni, vuoi sovra-nazionali ed internazionali?De futuro si potrebbe parlare non solo di norma costituzionalmente contra ius, ma anche di norma economicamente o finanziariamente invalida?[1]

Pur potendo lasciare la risposta a Lucio Battisti con il suo “Lo scopriremo solo vivendo”, cerchiamo egualmente di gettare uno sguardo all’orizzonte offerto dalle pronunzie delle Corti di Stati europei e, in particolare modo, della Spagna, del Portogallo, della Grecia e della Germania, passando prima per un grande Paese non comunitario quale è il Brasile.

Il tema dei rapporti fra giurisprudenza ed economia, Alte Corti,  Patto di Stabilità ed equilibrio di bilancio, effetti costituzionali dell’economia ed effetti costituzionali della Costituzione[2], è il risultato di un working in progress posto in essere dagli operatori del diritto (nelle aule accademiche come in quelle giudiziarie) illuminato anche dalla giurisprudenza costituzionale,a partire da quella del Supremo Tribunal Federal brasiliano che ha da sempre tenuto in considerazione, accanto alle disposizioni sul pareggio di bilancio, quelle a garanzia dei diritti sociali. Questo ha consentito di immunizzare la Costituzione da possibili modificazioni tacite in malampartem. Non solo: mantenendo in Carta porzioni rappresentative del “minimo esistenziale” per il cittadino, il Supremo Tribunal Federal ha dato vita ad una zona giustiziabile, entro la quale muoversi ed intervenire con efficacia.

Nella decisione monocratica n. 45 del 4 maggio 2004[3], l’Alto Tribunale ha stabilito che, in seno alle funzioni istituzionali del potere giudiziario e, in particolare, a quelle riguardanti esso stesso, non rientrano, per prassi, quelle di elaborare politiche pubbliche. Tali incombenze, in casi eccezionali, potranno spettare al potere giudiziario, in particolare, se e quando gli organi statali competenti rischino di compromettere l’efficacia e l’integrità dei diritti individuali e collettivi di natura costituzionale: “Se tali poteri agiscono in modo irrazionale o procedono con la chiara intenzione di neutralizzare, compromettendola, l’efficacia dei diritti sociali, economici e culturali, incidendo, con una ingiustificabile inerzia statale o un abusivo comportamento governativo, sulnucleo intangibile minimo di garanzia e tutela dei diritti necessari ad una esistenza degna ed essenziali alla sopravvivenza dell’individuo, allora è giustificato, per ragioni etico-giuridiche, l’intervento del potere giudiziario”.

Questo argine posto dall’ultima istanza giurisdizionale del Brasile lo registriamo anche nelle sentenze dei tribunali costituzionali europei e, non per caso, nell’opera ermeneutica del Tribunal Constitucional del Portogallo, che, riprendendo il tracciato argomentativo della richiamata  pronunzia, con la sentenza del 5 aprile 2013[4] ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge n. 66-B/2012 sul bilancio dello Stato per il 2013[5]e, segnatamente, gli articoli afferenti la sospensione parziale o totale del pagamento delle ferie ai lavoratori dell’amministrazione pubblica; l’estensione del taglio delle ferie ai lavoratori pubblici impegnati in attività di insegnamento o di ricerca; la sospensione del pagamento del 90% delle ferie e dei sussidi per i pensionati; il pagamento dei contributi previdenziali del 6% per coloro che ricevono l’indennità di disoccupazione e del 5% per coloro che ricevono l’indennità di malattia. La dichiarazione di incostituzionalità discende da un bilanciamento che, pur riconoscendo la copertura costituzionale dei vincoli scaturenti dall’appartenenza all’Unione, ritiene che essi non possano autorizzare scelte legislative da cui derivi l’incisione sul principio di uguaglianza e proporzionalità e, soprattutto, sul principio della dignità umana, cui la giurisprudenza del Tribunale costituzionale portoghese accorda da sempre un ampio rilievo, in particolare per quel che concerne la tutela delle condizioni materiali di vita. La Corte costituzionale portoghese, al pari di quella brasiliana, marca la presenza di un “nucleo duro” di diritti sociali essenziali su cui alcun potere pubblico, qualunque esso sia, possa incidere negativamente riducendone la portata e varcando i c.d. “contro limiti”, operanti ogni qualvolta l’applicazione del diritto UE contrasti con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e con la tutela dei diritti umani.

Questa decisione è stata seguita da quelle del Consiglio di Stato greco n. 464/2013 e n. 602/2013, rispettivamente riguardanti la riforma della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei funzionari pubblici, nonché dal  parere reso in data 30 ottobre 2012 dalla Corte dei Conti ellenica in merito alla riforma del sistema pensionistico. Dalla lettura comparata delle parti motive delle cennate sentenze (unitamente a quelle del Consiglio di Stato della Grecia nn. 2192 e 2194 del 2014) si può dedurre: che i principi ivi espressi si collocano in linea di continuità con le determinazioni  portoghesi e brasiliane,nel momento in cui vengono ammesse limitazioni dei diritti sociali - purché abbiano vigenza temporanea - e si effettuino valutazioni di proporzionalità e ragionevolezza della misura, escludendo che la crisi economico-finanziaria possa divenire un argomento per stabilizzare le determinazioni adottate; la creazione di un nucleo di “diritto al minimo vitale”, la cui violazione risulterebbe lesiva della dignità umana, del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro e del dovere di solidarietà sociale[6].

La giurisprudenza costituzionale e contabile greca traccia una linea di confine invalicabile dal legislatore, ossia la temporaneità dei provvedimenti adottati, il rispetto della dignità umana e del minimo vitale. L’incisione dell’opera decisionale giudiziaria è indiretta sulla sfera economica,modulandosi in prima battuta sulla difesa dei diritti sociali essenziali che alcuna crisi finanziaria può travolgere. La riponderazione in melius ad opera del Potere normativo della tutela di tali diritti comporterà un inevitabile smottamento (più o meno ampio a seconda della vastità dell’intervento normativo)dei parametri così come stabiliti in sede europea.

La magistratura spagnola si allontana, almeno in parte, dalle posizioni brasiliane, portoghesi e greche.

Il Tribunale costituzionale spagnolo si è trovato a sindacare in più occasioni [7] - dichiarandole infondate  - questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla riforma del mercato del lavoro introdotta con la legge 3/2012[8]: l’argomentazione adoperata si basa sul fatto che la Costituzione ispanica non esclude la legittimità della compressione dei diritti in presenza di un periodo di congiuntura economica sfavorevole. Anche il Tribunale iberico ha fatto leva, però, parimenti agli organi giudizi aridi cui si è fatto cenno in precedenza,ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità per un corretto vaglio delle misure restrittive deliberate, sancendone la legittimità purché congiunturali e temporanee e non  lesive del principio di eguaglianza.

La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale germanico riprende il concetto di “minimo vitale” bilanciandolo con la c.d. “riserva del possibile”, ossia ciò che il cittadino può ragionevolmente pretendere dagli organi statuali: se il “minimo vitale” deve in ogni caso essere garantito, la pretesa ultronea del singolo incontrerà il limite delle prestazioni che è possibile erogargli in relazione alla contingente situazione economica.

I Giudici di Karlsruhe vanno ad ogni modo ben oltre, evidenziando la necessità di informare e far partecipare il Bundestag ogni volta che il Governo assuma impegni sovranazionali in merito a politiche comunitarie di assistenza finanziaria agli Stati membri o incisivi sul bilancio federale.

Un piccolo passo indietro per delineare lo scenario normativo europeo ove insistono gli interventi del Bundesverfassungsgericht.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1993 e la nascita della moneta unica nel 1999, i tetti per l’indebitamento divengono invalicabili, fissando il rapporto fra deficit pubblico e PIL al 3 % e il rapporto fra debito pubblico e PIL al 60 %, mentre il tasso di interesse a lungo termine non deve superare del 2 % quello medio dei tre Paesi più virtuosi: l’onere di osservarli spetta ai Governi centrali.

Il principio di recepimento negli ordinamenti interni del principio di equilibrio di bilancio è stabilito in prima battuta dal Patto Euro Plus del marzo 2011 (concluso con accordo fra Governi europei e senza ratifica parlamentare) ed dai relativi regolamenti (i c.d. Six Pack) e, successivamente, con il  Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012 (detto Fiscal Compact[9]) -  approvato al di fuori delle Istituzioni europee, ma dalla gran parte degli Stati membri - , che pone obiettivi stringenti di politica finanziaria a medio termine: riduzione del disavanzo strutturale, limite agli incrementi della spesa pubblica, previsione di eventuali scostamenti da questi obiettivi in ragione del verificarsi di circostanze eccezionali (gravi periodi di recessione della zona euro) o la realizzazione di importanti riforme strutturali; l’obbligo di rientro dell’1/20 annuo per gli Stati che“sforano” la quota del 60 per cento del rapporto fra debito pubblico e PIL[10].

Torniamo alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco che ha più volte “detto la propria” su questioni di rilievo direttamente o indirettamente economico-finanziario e legate anche al Patto di stabilità: la Corte di Karlsruhe il 7 settembre 2011[11] ha deciso in ordine alla erogazione della prima quota di aiuti alla Grecia ed alla partecipazione della Germania all’EFSF (European Financial Stability Facility istituito il 9 maggio 2010[12]);il 28 febbraio 2012[13] in relazione alla previsione che attribuiva la supervisione della crisi del debito sovrano ad una speciale commissione composta da nove membri del Parlamento in attuazione dell’EFSF; il 19 giugno 2012[14] in tema di diritto del Bundestag ad essere informato, in via preventiva e successiva, dal Governo federale in merito alla stipula del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria[15] e del Patto Europlus[16]; il 12 settembre 1012[17] in sede cautelare sono state individuate le condizioni necessarie ai fini della ratifica del Trattato sul meccanismo europeo di stabilità[18] e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance del 2 marzo 2012[19]; il 14 gennaio 2014[20] e il 18 marzo 2014[21] il Tribunale ha affermato la non contrarietà alla Costituzione delle leggi di approvazione e delle norme collegate per materia al Trattato sul meccanismo poc’anzi indicato ed al Trattato sul Fiscal Compact[22].

Realizzando una summa di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale del Bundesverfassungsgericht, si può sinteticamente ritenere che i giudici fondino il proprio convincimento: sul lamentato rischio di lesione del diritto di voto, inteso non soltanto come diritto soggettivo del singolo, ma anche quale diritto alla democrazia invocabile dai singoli avverso possibili violazioni delle competenze costituzionali del Bundestag; sulla necessità di apporre un limite agli apporti economici e alla responsabilità in cui può incorrere la Germania nell’aderire ai cennati Trattati; su una forte posizione di tutela dei diritti sociali che non possono essere ristretti sino ad andare oltre il “diritto al minimo vitale”; sulla garanzia della sovranità e delle competenze del Parlamento, fornendo una robusta protezione alla sfera decisionale interna,al diritto dei singoli elettori alla democrazia e dei parlamentari alla partecipazione a qualsiasi decisione comportante l’assunzione di oneri a carico del  bilancio federale dello Stato.

La precisione ricostruttiva e la capacità di tutela della sfera interna della giurisprudenza tedesca non si riscontra né in quella portoghese, né tanto meno in quella greca.

Ora prestiamo attenzione all’ordinamento italiano e, in particolar modo, alle problematiche attinenti all’attuazione degli arrêt della Corte di giustizia della Unione europea nell’assetto ordinamentale interno (anche se per via analogica la quaestio è estensibile a qualsiasi altro sistema giuridico europeo) in relazione al rispetto dei parametri di Maastricht e del Trattato sul Fiscal Compact[23].

Primariamente è opportuno prendere in considerazione la decisione del 26 novembre 2014[24] che ha considerato contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana sui c.d. “precari” della scuola[25]. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze durevoli degli istituti statali non è giustificato, non ammettendo l’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato[26]una legge che autorizzi la prosecuzione di contratti a tempo determinato di docenti e personale tecnico, senza indicare tempi certi per l’espletamento dei relativi concorsi che “chiudano” la fase della precarietà. L’attuazione di questa pronunzia, ricadendo completamente in seno alla sovranità degli Stati e possedendo risvolti di matrice economico-finanziaria, può “far saltare” sensibilmente i parametri fissati nel “Patto di stabilità”: le obbligatorie azioni interne conseguenti alle determinazioni della Corte di giustizia hanno l’obbligo di tenere in considerazione tali parametri o ne sono esenti?

V’è un vincolo, sanzionato in caso di inottemperanza, di eseguire le statuizioni della Corte di Lussemburgo, ma è altrettanto corrispondente al vero che la completa e celere esecuzione di queste ultime può comportare il superamento dei limiti in precedenza indicati. Delle due l’una: o lo Stato rimane inadempiente a fronte di un arresto giurisprudenziale comunitario pur di rispettare i parametri pattiziamente concordati sempre in sede europea, o provvede alla diligente e tempestiva  esecuzione di quanto stabilito nel dispositivo,  andando incontro, ex adverso,  alla possibilità/probabilità di incorrere in una infrazione UE.

La ricca casistica sino ad ora esaminata appalesa la produzione di effetti economico-finanziari cagionata dall’esercizio interpretativo e para-legislativo delle Corti costituzionali, nonché della Corte di giustizia. A tale proposito – e riagganciandosi all’incipit di questo breve scritto – anche la Consulta italiana si è espressa con un dictum con connotazioni economicistiche, quasi a far presagire la possibilità di cassare una disposizione di legge per ragioni non soltanto prettamente giuridiche: la sentenza del 10 marzo 2015, n. 70[27]  ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 25, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, comma 1, 38, comma 2 , 53 e 117, comma 1, della Costituzione”. Al termine della ben argomentata parte motiva (punto 10), si intravede un richiamo effettuato dai giudici a ragioni non squisitamente tecniche, giuridiche e costituzionali, ma, invero, di sapore economico-finanziario: “La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nell’art. 25,comma 24 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale “puntualizzazione tecnica” dell’art. 81 Cost.). L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, comma 1, Cost.), e l’adeguatezza (art. 38, comma 2, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost.”.

Ancor di più il cammino giuridico-economicista intrapreso dai giudici della Consulta è manifesto nella sentenza 10/2015[28] che ha dichiarato incostituzionale l’addizionale IRES per il settore energetico e petrolifero (c.d. Robin Hood  tax[29]). Le ragioni della incompatibilità di siffatta tassazione con la Grundnorm italiana sono tre: la sua applicazione a tutto il reddito di impresa e non soltanto ai sovra-profitti; la sua durata permanente nonostante l’eccezionalità della situazione fattuale che ne ha determinato l’istituzione; il contrasto con l’originale finalità distributiva, dovuto all’incremento del  prezzo dei prodotti a seguito dell’aumento della tassa che ha inficiato i consumatori socialmente più disagiati. Ciò però che risulta dirompente nel quadro ordinamentale è la decisione tutta politica della Corte di rendere efficaciex nunc - e non, come dovrebbe invece essere, ex tunc -  gli effetti della propria statuizione, al fine di  non provocare “buchi” o “voragini” nelle “casse” di uno  Stato pagatore retroattivo della indebiti solutio. Non è questa una risoluzione che di giuridico ha ben poco, ma molto di economico-finanziario? Il d.d.l. AS 1952[30] presentato da alcuni senatori dopo la pubblicazione di questa sentenza,  fra l’altro,“inserisce nella legge (11 marzo 1953, n. 87, ndr) che disciplina il funzionamento della Corte costituzionale alcune disposizioni con le quali si dà la facoltà alla Corte stessa di disporre ordinanze istruttorie ai fini dell’acquisizione di dati e informazioni; in particolare si prevede che, allorché la soluzione della questione di costituzionalità possa implicare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, la Corte, anche su richiesta dell’Avvocatura generale dello Stato o del rappresentante della Regione interessata, ha la facoltà di chiedere all’Ufficio parlamentare di bilancio[31] una relazione sugli effetti finanziari dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto dell’istanza o del ricorso”[32]: ulteriore indizio della relatio priva di consistenza giuridico-normativa di alcune pronunzie costituzionali.

Il supporto che il legislatore senatorio ha in animo di fornire alla Corte è il medesimo utilizzato dal Governo e dal Parlamento per le proprie deliberazioni politiche di ordine economico-finanziario. Non posso non ribadire quanto detto all’inizio: de futuro si potrebbe parlare non solo di norma costituzionalmente illegittima, ma anche di disposizione economicamente o finanziariamente illegittima.

 

Prof. Fabrizio Giulimondi, Università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio".

 

[1] Mi si consenta di estrapolare siffatto quesito da F.Giulimondi, Brevi riflessioni sulla costituzione economica della Repubblica Federale del Brasile, in “Amministrativ@mente”, 7-9, p. 9.

[2] Su tale argomento e sul parallelo dibattito afferente alla costituzione (materiale)  economica si rimanda alla corposa produzione scientifica di G.Di Plinio e, in particolare modo, cfr. Sulla costituzione economica. Contributo per una teoria degli effetti costituzionali dell'economia, in “UDA/DSG-working papers”, 8/2008 (visionabile in dipartimenti.unich.it); Id., Il common core della deregulation. Dallo Stato regolatore alla Costituzione economica sovranazionale, Milano, Giuffrè, 2005.

[3] A.D.P.F. 45 - distrito federalrelator: min. Celso de Mello dj data-04/05/2004 p – 00012 argte.(s): partido da social democracia brasileira – psdb,adv.(a/s): gustavo arthurcoelho lobo de carvalho e outro(a/s),argdo.(a/s): presidente da república, adv.(a/s): advogad.

[4] Trib. Const.Port., acordão, 5-2013, n. 187, in “www.tribunalconstitucional.pt”.

[5] Lei do Orçamento do Estado 31-12-2012 n. 66-B/2012 para 2013, adiante LOE 2013.

[6] Per la citata giurisprudenza costituzionale e contabile della Grecia Cfr. C.Marchese (cur.), Vincoli di bilancio, finanza pubblica e diritti sociali prospettive comparate: Germania, Spagna, Portogallo e Grecia, Roma, Corte costituzionale, stage 2015, febbraio 2016, in “www.cortecostituzionale.it”, p. 35.

[7] In particolar modo STC, sent., n. 119/2014; Auto n. 43/2014; ATC nn. 85/2011, 179/2011; 180/2011; 8/2012; 35/2012; 246/2012; a tale riguardo Cfr S. Cocchi, Constitutionalcourts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, in “Federalismi”, 12-11-2014, pp. 17-20.

[8] Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, Publ. en: “BOE” núm. 36, de 11 de febrero de 2012, páginas 12483 a 12546 (64 págs.)

[9] Versione in lingua italiana riscontrabile in “www.eticapa.it/eticapa/tag/fiscal-compact-testo-trattato”.

[10] Cfr. G.M.Salerno, Sulla forza prescrittiva dei principi norme secondarie sempre più determinanti, in “ Guida dir.”, 2012, 21.

[11] BVerfG, 2,sent., 987/10 del 7-9-2011, in “www.astrid-online.it/dossier/dossier--l4/86F41834-293F-408E-A129-89BA758DEB5B”.

[12] Reperibile in “www.efsf.europa.eu/about/index”.

[13] BVerfG, 2,sent., 8/11 del 28-12-2012, in “www.astrid-online.it/dossier/dossier--l4/F0577B71-4040-49A6-845B-3649F63453C9”.

[14] BVerfG, 2,sent., 4/11 del 19-6-2012, in “www.astrid-online.it/dossier/dossier--l4/59618E64-0F03-4884-BAF5-70E59A87BEB0”.

[15] MESF istituito da reg (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, in G.U.U.E. L 118 del 12-5-2010, pp. 1-4 , mod, reg. (UE) n. 1360/2015, in G.U.U.E. L 210 del 7-8-2015, pp. 1-2, che ha istituito il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

[16] Conclusioni del Consiglio europeo del 24/25-3-2011, in “data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2011-REV-1/it”.

[17] BVerfG,sent.,1390/12 del 12-9-2012, in “www.astrid-online.it/dossier/dossier--l4/index.html?page=5”.

[18] V. nt. 15).

[19] V. nt. 9).

[20] BVerfG, 2,sent., 2728/2013 del 14-1-2014, in “www.europeanrights.eu”.

[21] BVerfG, 2,sent., 1390/12 del 18-3-2014, in “www.astrid-online.it/dossier/dossier--l4/7662B4BE-557B-4BB4-8253-398E24600DB3.html”.

[22] Da queste ultime questioni è poi stata separata quella relativa alla Outright MonetaryT ransactions (operazione disciplinata dalla delibera del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6-9-2012, in “www.ecb.europa.eu”, relativa al piano di acquisto dei titoli di debito pubblico sui mercati secondari)econtestualmente rimessa dal Tribunale costituzionale federale tedesco,con ordinanza del 14-1-2014, alla Corte di Giustizia di Lussemburgo (causa C‑62/14)  in sede pregiudiziale, al fine di verificarne la conformità al diritto comunitario; la Grande Sezione con sentenza del 16-6-2015 (in “curia.europa.eu”)ha affermato la conformità delle misure al diritto dell’Unione (funditus, ove ampi richiami giurisprudenziali, cfr. A. Miglio, Il primo rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale federale tedesco: dialogo o conflitto?, in “AIC”, settembre 2014).

[23] A seguito del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria” (c.d. Fiscal Compact), firmato il 2-3-2012 e ratificato in Italia con legge 23-7-2012, n. 114, il Parlamento italiano ha approvato la legge cost. 20-4-2012, n. 1 (di rilievo anche la legge 24-12-2012, n. 243, “Disposizione per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”) che ha apportato sensibili  modifiche agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. In particolar modo la nuova versione dell’art. 81 Cost. positivizza a livello costituzionale il principio dell’equilibrio di bilancio, fra entrate e spese. E’ utile riportare i primi due commi così come riformati dall’art. 1, legge cost. 1/2012: “(1) Lo Stato assicura l’equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. (2) Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”: “E’ un dato comunemente e prevalentemente accolto dai commentatori che nella recente riforma dell’art. 81 Cost. non sia stata codificata un’eccessiva rigidità del bilancio dello Stato, e che viceversa sia stata mantenuta una sua certa flessibilità, sia pure con una finalità tendenzialmente contenitiva. Per cui, se equilibrio di bilancio non significa suo pareggio fra entrate e spese, ma il margine per l’indebitamento debba essere tendenzialmente contenuto (equilibrio tendenziale), sembra che esso possa configurarsi differentemente nelle fasi recessive da quelle espansive e che non sia preclusa una politica anticiclica (il che vuol dire aumento delle spese in un periodo di riduzione del prodotto interno). E’ comunque indubbio, ed è qui ciò che più interessa, che l’atto di bilancio ha acquisito, sia nella fase economico-politica del nostro paese, come in quella di ogni altro, una centralità diversa e per certi versi maggiore che nel passato” (cfr. E. Colarullo, Il bilancio nella nuova forma di governo, in A. Cardone (cur.), “Le proposte di riforma della Costituzione. Atti del seminario fiorentino del 13 febbraio 2014”, Napoli, EDI, 2014, pp 205 s.).

[24] Cfr. CorteGiust., sent. 26-11-2014,cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, Raffaella Mascolo,et al.,c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in “ECLI:EU:C:2014:2401”.

[25] Legge 3-5-1999, n. 124 “ Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, in GU n. 107 del 10-5-1999.

[26] Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18-3-1999, all. dir. 1999/70/CE del Consiglio, 28-6-1999,in G.U.C.E. L 175, 10-7-1999,43.

[27] Corte cost., sent. n. 70 del 10/3-30/4-2015, in GU n. 18 del 6-5-2015 (disponibile su“www.cortecostituzionale.it”).

[28] Corte cost., sent. n. 10 del 9/11-2-2015, in GU n. 6 dell’11-2-2015 (disponibile su “www.cortecostituzionale.it”).

[29] Segnatamente l’art. 81, c. 16, 17 e 18,  d.l. 25-6- 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, legge 6 -8-2008, n. 133.

[30] A.S. 1952 “Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale”, Lanzillotta et al., 9-6-2015, in “www.senato.it”.

[31] Ex art. 18, c. 1, legge 24-12-2012, n. 243 “ Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, in GU n. 3 del 4-1-2013.

[32] Relazione A.S. 1952, cit., 5.