A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IL VINCOLO DI MANDATO PARLAMENTARE HA ANCORA UN SENSO? UN TENTATIVO DI RISPOSTA FRA ISTANZE NAZIONALI E MODELLI ORDINAMENTALI STRANIERI

Autore: Prof. Fabrizio Giulimondi

 

“Il parlamentare che abbandona il partito o ne viola la disciplina di voto fino al punto da esserne espulso” – sostiene Curreri[1] -“spezza quel rapporto unitario che lo lega agli elettori che in ragione di quell’appartenenza politica lo hanno votato. La sua rappresentanza perde la rappresentatività”.

Il problema del c.d. “transfughismo” o “mobilità parlamentare”[2] è antico quanto geograficamente diffuso[3].

I dati che riguardano i nostri parlamentari e i loro cambi da un gruppo parlamentare ad un altro lasciano perplessi.

La presente legislatura (XVIIᵃ)[4] già ha mostrato un attivismo da parte di deputati e senatori di non poco momento: sono 252 i parlamentari[5] che hanno mutato gruppo, con una media di dieci passaggi ogni mese, ossia uno ogni tre giorni. Nelle due legislature precedenti (XVᵃ [6] e XVIᵃ [7]), si sono registrati cambi in una media di circa quattro al mese. La percentuale più alta si riscontra in Senato dove il 36 % dei senatori ha variato gruppo almeno una volta. Nei due rami del Parlamento più del 32% dei “transfughi” ha cambiato gruppo più di una volta , mentre il 4 % almeno tre volte. Il gruppo misto della Camera dei deputati è diventato la terza “forza politica” di Montecitorio con 70 componenti[8], mentre sono giunti al numero di 28 i componenti del gruppo misto senatorio[9].

V’è allora da chiedersi - prendendo a prestito la metafora di Bonacci[10] - se davvero il parlamentare vada assimilato al conducente di un mezzo pubblico di trasporto, al quale il passeggero-elettore che ha acquistato il biglietto con il proprio voto non deve rivolgersi, neanche quando il conducente decida di deviare il percorso, cambiare destinazione o addirittura abbandonare il mezzo.

Il punctum dolens è il vincolo di mandato e la sua non ammissibilità all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano.

L’art. 67 della Carta recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”[11]; di analogo contenuto sono le disposizioni di molte Costituzioni del Vecchio Continente[12] e la riforma Renzi-Boschi - il cui referendum confermativo si celebrerà il prossimo 4 dicembre – si discosta di poco dalla versione attualmente in vigore[13]. Il medesimo disposto si trova per i consiglieri regionali, in via generale nell’art. 1, comma 5, legge 7 febbraio 1968 (“I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato”), oltre che nei singoli statuti regionali[14], diversamente dall’art. 189 T.F.U.E. che definisce i parlamentari europei: ”Rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità”, introducendo un vincolo di natura territoriale e non generale in relazione all’intera Europa”.

I giudici della Consulta hanno ben chiarito, al pari della giurisprudenza costituzionale inglese, tedesca e spagnola[15], cosa si intenda per divieto di vincolo di mandato così come concepito dal Costituente[16]. La sentenza del 7 marzo 1964, n. 14, nel rigettare l’eccezione di incostituzionalità della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, stabilisce che: “l’art. 67 Cost., collocato fra le norme che attengono all’ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni, ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto di mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene”[17]. Il deputato e il senatore può svincolarsi non solo dagli interessi particolari dei suoi elettori, ma anche da quelli dei partiti nelle cui liste sono stati eletti, per meglio perseguire gli interessi generali e supremi della Comunità. V’è una rappresentanza politica ma non una giuridica, una rappresentanza politica del membro del Parlamento separata dalla rappresentatività relegata alla sfera socio-politica.

“Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale”[18]: con il discorso agli elettori di Bristol del 3 novembre 1774, il filosofo e politico Burke, propugnando la difesa dei principi della democrazia rappresentativa avverso l’idea secondo la quale gli eletti dovessero agire esclusivamente a difesa dei propri elettori, formulò la teoria del “libero mandato”, accolto nella Dichiarazione di Luigi XVI del 23 giugno 1789 che bandì il mandato imperativo, per poi essere trasfusa nella Costituzione francese del 1791, in netta rottura con l’Ancien Régime[19] e in linea con illustri studiosi quali Montesquieu, Saint Girons, Rossi e Moreau[20].

La teorica del divieto del vincolo di mandato è stata assorbita nel più alto numero di Costituzioni europee ed extra-europee. Come ha osservato acutamente Diez-Picazo,[21] è la base etica e culturale di un popolo a dover frenare il fenomeno del transfughismo. L’eletto dimessosi volontariamente o espulso dal partito e dal relativo gruppo parlamentare avrebbe l’obbligo morale, ancorché non giuridico, di rinunciare al proprio mandato per correttezza nei confronti di coloro che lo avevano votato in ragione di tale appartenenza politica. E’quindi da considerare eticamente e politicamente inopportuna, quanto giuridicamente legittima, la permanenza in carica dell’eletto a prescindere dalle sue vicende politico-partitiche.

Perché de facto ma in realtà anche de iure, come vedremo di qui a poco, il parlamentare occupa – come ha lucidamente evidenziato la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht[22] – la doppia posizione di rappresentante del popolo nella sua interezza e di esponente di una specifica organizzazione partitica.

Si affaccia quel Parteienstaat (Stato dei partiti) in relazione al quale Kelsen – agli antipodi di Rousseau – auspicava un controllo dei deputati da parte dei gruppi di elettori che formavano i partiti, giacché la principale causa della trasformazione in negativo delle istituzioni parlamentari era costituita dalla irresponsabilità degli eletti nei confronti degli elettori[23].

Gli elettori, coperti dagli artt. 21, 48 e 49 possono, ovviamente, avere la libertà di cambiare opinione politica in ogni momento, ma i titolari di cariche pubbliche elettive legati a movimenti partitici possono liberamente e senza alcun ostacolo fare altrettanto?

Ci vengono in aiuto Autori il cui pensiero si può riassumere così: la mobilità parlamentare indebolisce il sistema partitico; pregiudica la governabilità; influisce negativamente sulla rappresentatività delle decisioni prese; favorisce la corruzione politica tesa all’alterazione dei risultati elettorali e, quindi, nei rapporti tra maggioranza ed opposizione, avvantaggiando talora la prima, altre volte la seconda; è per il corpo politico come la febbre per il corpo umano; l’esercizio del potere politico senza contestuale assunzione di responsabilità costituisce un tarlo che con il tempo può erodere la rappresentanza politica e, con essa, le fondamenta dell’attuale meccanismo di partecipazione democratica[24].

Il piano giuridico della rappresentanza non può essere scisso da quello sociologico e politico della rappresentatività: un parlamentare è in realtà un unicum e riassume contestualmente il ruolo di componente delle Istituzioni e di esponente di uno specifico partito che nelle proprie liste lo ha accolto. Un deputato e un senatore sono eletti in quanto proposti da una formazione politica ammessa alla competizione elettorale. Il membro di uno dei rami del Parlamento rappresenta la Nazione (rappresentanza politica) ma anche in modo inscindibile e imprescindibile il partito che ha consentito la sua elezione (rappresentatività). Il legame che deve affasciare il momento della rappresentanza politica a quello della rappresentatività partitica potrebbe risultare la rappresentanza giuridica, con varianti più o meno rigorose, per far sì che il deputato che decide di cambiare partito e, quindi, come sua propaggine istituzionale, gruppo parlamentare[25], sia destinatario di conseguenze disciplinari, politiche o istituzionali debitamente regolamentate. L’esigenza di ridimensionare, attenuare o persino abolire il divieto del vincolo di mandato è sempre più avvertita, specie con il sempre maggiore legame dell’eletto al partito, ogniqualvolta venga inserito in “liste bloccate”. La recente legge elettorale per la Camera dei deputati definita “Italicum” (legge 6 maggio 2015, n. 52[26]) suddivide il territorio nazionale in cento collegi plurinominali[27] e consente la designazione di un capolista "bloccato"[28] in ogni collegio ad opera di ciascun partito, con il risultato che fra i 630 deputati ve ne saranno ben cento nominati direttamente dai partiti (mentre i restanti saranno eletti in base al numero di preferenze ricevute dal corpo elettorale).

Certamente quei cento componenti l’Assemblea di Montecitorio sono un tutt’uno con il partito che li ha fatti eleggere.

Ragionando anche sulla restante parte dei parlamentari divenuti tali per indicazione dell’elettore (sistema delle preferenze: l’elettore ne può indicare due di sesso diverso[29]) è opportuno interrogarsi su quanto sia scisso il ruolo del partito da quello dell’eletto a seguito del suo inserimento nelle liste elettorali del primo e, quanto l’elettore che compia la preferenza non lo faccia se non in ragione del desiderio che il suo “preferito” realizzi il programma del partito che lo ha “cooptato” nell’elenco dei nominativi.

Se si separa in modo irrazionale il partito indicante il “nominato” o proponente il “preferito” dal candidato-eletto, si da vita ad una “oligarchia impenetrabile”[30]. Contrasta con la logica della democrazia rappresentativa, come dice Petroni, “sostenere che è normale che decine di parlamentari si aggreghino ad uno schieramento contro il quale si erano presentati”[31].

Non è in linea con la costituzione materiale[32] continuare a teorizzare l’assoluta libertà del mandato parlamentare come principio fondamentale della rappresentanza politica ignorando del tutto il ruolo esercitato dai partiti. E’ grazie a questi ultimi “che oggi si può coniugare rappresentanza nazionale e vincolo di mandato, superando la loro presunta reciproca incompatibilità. Se prima per rappresentare l’interesse generale l’eletto doveva godere di un mandato libero, senza subire alcuna forma di vincolo o di responsabilità nei confronti degli elettori, oggi, al contrario, egli deve essere vincolato agli elettori nella misura in cui questi, tramite i partiti, non gli conferiscono istruzioni specifiche e rigide ma un mandato politico generale per l’attuazione, anche parziale, del programma politico predisposto dal partito. La natura vincolante del mandato ricevuto non contrasta, anzi esalta la funzione rappresentativa svolta dell’eletto”[33].

Paucisverbis, nelle moderne democrazie l’elettore non vota soltanto per un partito, quale entità astratta, ma sceglie anche il candidato chiamato a portare avanti il programma e la weltanschauung di quest’ultimo. L’eletto è tale in quanto candidato dal partito e votato dagli elettori. Egli, quindi, non rappresenta se stesso, ma il partito unitamente agli elettori che quel partito hanno votato. Se, quindi, la sua rappresentanza politica deriva dall’essere stato candidato dal partito e votato dagli elettori, la decisione di abbandonare il primo comporta di per sé una interruzione del rapporto rappresentativo fra l’eletto e la porzione di corpo elettorale che lo ha votato.

La libertà del parlamentare deve essere utilizzata, di conseguenza, “dentro” e non “contro” il partito, consentendo la rappresentanza di posizioni divergenti da quella ufficiale della maggioranza, vivificandone in tale modo la dialettica interna[34].

A contrario, l’irresponsabilità politica è spesso conseguenza dell’irresponsabilità giuridica, in quanto colui che ha rotto con il proprio partito e sa che gli si riduce sensibilmente la possibilità di una ricandidatura può divenire una scheggia impazzita, che offre i propri servigi per scopi personali senza doverne rispondere ad alcuno: “Proprio il rispetto della democrazia interna obbligherebbe sul piano costituzionale il parlamentare dissidente a combattere le sue battaglie all’interno del gruppo e del partito e ad accettarne le decisioni, anziché abbandonarlo pur conservando il seggio”[35].

Due sono i precipitati logico- giuridici di quanto sino ad ora detto.

Il primo, l’urgenza di una legislazione statuale che introduca una disciplina base che spinga i partiti verso una regolamentazione comune fondata su generali e chiari principi e norme di tangibile democrazia interni ad essi[36], anche prendendo a modello gli statuti (o “non statuti” come nel caso del Movimento 5 Stelle) vigenti in seno ai singoli partiti e,come stella polare, i regolamenti approvati dai ogni gruppo parlamentare del Senato e della Camera[37].

In secondo luogo una rimodulazione dell’istituto del mandato imperativo e un ripensamento della sua proibizione, anche a livello costituzionale, alla stregua degli esempi che alcuni ordinamenti europei ed extra-europei ci offrono.

Premessa indispensabile è la necessità di mantenere il divieto di vincolo di mandato, che certamente non è un “fossile costituzionale”[38], in tutte quelle ipotesi in cui le decisioni assembleari afferiscano la libertà e la dignità della persona, questioni di coscienza o di natura etica, ipotesi disciplinate nei regolamenti parlamentari ed eventualmente ampliabili[39].

Come in precedenza preannunciato,sulla strada della riformulazione dell’art. 67 della Costituzione italiana e della introduzione nel nostro ordinamento di strumenti atti a ridefinire il divieto del mandato imperativo, ci vengono in soccorso disposizioni di Grundnorm partorite in seno a sistemi sensibilmente diversi fra di loro (Bangladesh, India,  Panama, Portogallo e, in un primo momento, Sudafrica[40]), oltre istituti giuridici, al pari dello statunitense,  andino e nipponico popular recall e dell’elvetico abberufungsrecht, capaci di esprimere spunti di riflessione utili per un drastico ridimensionamento del fenomeno del “transfughismo”.

L’art. 70 della Costituzione del Bangladesh del 1972 esplicita in maniera inequivocabile il vincolo di mandato dei membri del Parlamento, stilizzando efficacemente anche i disposti delle altre Carte:” Una persona eletta membro del Parlamento in una elezione in cui è stata designata come candidato da un partito politico deve lasciare il suo seggio quando: a) lasci detto partito: o b) voti in Parlamento contro detto partito; ma non verrà a perdere in questo modo i requisiti necessari per una successiva elezione a membro del parlamento”. L’emendamento 52° approvato nel 1985 integrativo della Costituzione indiana del 1949[41], gli artt. 150 e 151 della Costituzione panamense del 1972[42] e l’art. 160 della Costituzione del Portogallo del 1976[43] riprendono, con tecniche legislative diametralmente opposte, la medesima ratio. Quest’ultima norma ci riporta in Europa, caso isolato fra gli ordinamenti dei Paesi Membri della Unione europea, ma non per questo da non sottoporre ad osservazione, in veste di importante precedente anche per i nostri studi. L’art. 160, comma 1, lett. c), Costituzione portoghese, nel sancire la perdita del mandato da parte dei deputati che “si iscrivano a un partito diverso da quello per il quale si sono presentati alle elezione”[44], fissa proprio quel principio evincibile da quanto riportato nei passaggi precedenti: le nuove discipline elettorali in Italia e negli altri Stati, il diverso strutturarsi dei partiti, il più stringente collegamento fra eletto e partito che lo ha espresso, nonché l’evolversi delle stesse democrazie occidentali verso sistemi maggioritari a livello parlamentare e premierali sotto il versante governativo, evidenziano la assoluta necessità di impedire cambiamenti continui di parlamentari da un gruppo all’altro, da uno schieramento all’altro, proprio per evitare di inficiare l’azione dell’Esecutivo e delle maggioranze politiche che lo supportano. Last but not least emerge la valorizzazione dell’aspetto etico: gli elettori non assisteranno più alla periodica transumanza di propri deputati e senatori eletti nel partito su cui avevano deposto le proprie speranze in direzione di partiti da loro ideologicamente distanti. Ulteriore conseguenza della espunzione dalla Carta della proibizione del mandato vincolante potrebbe essere un maggior incentivo a recarsi al voto, visto il vistoso incremento della astensione del corpo elettorale italiano nelle ultime decadi[45].

Il tentativo spagnolo di origine pattizia di frenare il “transfughismo” in virtù dell’“Acuerdo sobre un código de conducta politica en relación con el transfuguismo en las corporazione slocales” del 7 luglio 1998[46], rinnovato ed integrato in data 26 settembre 2000[47] e 23 maggio 2006[48], fra il Ministro delle Amministrazioni pubbliche e i rappresentanti dei principali partiti politici spagnoli, rappresenta una modalità politica di affrontare il problema e, in quanto tale, priva della forza cogente posseduta da una norma costituzionale e, dunque, con conseguenziali effetti dimidiati.

Alla probabile contestazione che può esser mossa alla rimozione del divieto del vincolo di mandato basata sulle origine totalitarie del mandato imperativo, si può rispondere senza tentennamenti che lo status del deputato o senatore e la sua “dipendenza” da un formazione politica che lo ha fatto eleggere si inserisce in un ordito pluripartitico e non a partito unico come nei Paesi comunisti[49].

Invero vi sono strumentazioni, al di fuori degli articolati costituzionali, che consegnano agli elettori la possibilità di intervenire nel caso il proprio parlamentare risulti inottemperante al “mandato partitico e/o politico”.

Il più diffuso è quello del popularrecall[50], istituto di democrazia popolare diretta come il referendum abrogativo, confermativo e consultivo, l’azione popolare e la petizione,introdotto per la prima volta nella Città di Los Angeles nel 1903, costituzionalizzato in quindici Stati degli U.S.A. fra il 1908 e il 1979[51] e ripreso anche dalla Costituzione giapponese[52] e da alcuni ordinamenti sudamericani[53].

Il prototipo procedimentale di popularrecall è rappresentato proprio da quello configurato nell’art. 72 della Costituzione del Venezuela del 1999: “1. Tutte le cariche e le magistrature di elezione popolare sono revocabili.2.Trascorsa la metà del periodo per il quale è stato/a eletto/a il/la funzionario/a, un numero non minore del venti per cento degli elettori iscritti o delle elettrici iscritte nella corrispondente circoscrizione può richiedere la convocazione di un referendum per revocare il suo mandato.3. Quando un numero uguale o maggiore di elettori/trici che elessero il funzionario o funzionaria abbia votato a favore della revoca, sempre che abbia partecipato al referendum un numero di elettori/trici uguale o superiore al venticinque per cento degli/elle elettori/trici iscritti/e, il mandato si considera revocato e si procederà immediatamente a colmare la mancanza in conformità a quanto disposto da questa Costituzione e dalla legge. 4. La revoca del mandato per i corpi collegiali si attua in conformità con quanto stabilito dalla legge. 5.Durante il periodo per il quale è stato eletto il/la funzionario/a non si può inoltrare più di una richiesta di revoca del suo mandato.”

Il popularrecall è speculare all’incarico pubblico elettivo,incluso quello parlamentare, ascrivibile quest’ultimo allo Stato-Comunità, id est al corpo elettorale ed alla cittadinanza che, a seconda delle diverse tipologie ordinamentali, elegge,sceglie, indica, nomina i propri “rappresentanti” presso le Istituzioni parlamentari, magistratuali e amministrative.

Qualora i cennati “nunci” si allontanino dal mandato politico e amministrativo ricevuto, la Comunità che insiste nella circoscrizione territoriale interessata può chiedere, tramite una motivata raccolta di firme (il cui numero si diversifica in relazione al sistema giuridico ove l’istituto del recall si inquadra), la rimozione del parlamentare, del funzionario o del magistrato, che abbia esercitato il proprio incarico almeno per un certo lasso di tempo. Se il numero di firme prestabilite sono raggiunte si procede ad una votazione (a mo’ di referendum o elezione amministrativa o politica) – variando il quorum strutturale e funzionale da legislazione a legislazione – in costanza della quale l’elettore può confermare o meno il nominativo di cui si chiede la revoca, eventualmente – in base alla Costituzione o alla legislazione di essa attuativa– indicando il nome del sostituto nel caso la petition venga accolta.

In alcune normazioni particolarmente dettagliate e garantiste è previsto anche un contraddittorio, nel rispetto di regole simili a quelle processuali civili o procedimentali amministrative e, in particolare, del principio del contraddittorio, unitamente alla previsione, in caso di controversia, della possibilità di adire la corte della contea[54].

Simile al recall è quello dell’abberufungsrecht (in idioma francese droit de révocation[55]), diverso dall’amtsenthebungsrecht, maggiormente vicino all’impeachment statunitense o alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica italiano. La procedura seguita è analoga a quanto in precedenza descritto, anche se gli effetti giuridici sono di portata notevolmente più ampia in ragione del fatto che lo scopo finale da attingere è  lo scioglimento anticipato della Assemblea: in questa evenienza, pertanto, una minoranza qualificata coinvolge l’intero corpo elettorale che è chiamato alle urne per una seconda volta per confermare, o sciogliere, prima della sua scadenza naturale il Parlamento cantonale.

Anche il legislatore nostrano si è sentito sollecitato da questo fervore dottrinario, legislativo, costituzionale, giurisprudenziale, di respiro europeo ed internazionale, ad impegnare la funzione normativa di valore più alto al fine di arginare un mobilità inter-gruppi oramai considerata extra ordinem, anche agli occhi di cittadini basiti: il sovradimensionamento numerico del gruppo misto nelle due Camere – come mostrato nell’incipit di questo lavoro – raffigura plasticamente la prova tangibile di un eccesso di “transfughismo”, “la cartina di tornasole delle contraddizioni irrisolte dei gruppi parlamentari nell’ordinamento italiano”[56]. Il gruppo misto, nato per accogliere i deputati ed i senatori che non erano riusciti a formarne uno in via autonoma[57], è diventato il refugium peccatorum di tutti coloro che – in genere prima di transitare ad altro gruppo “partitico”,  evitando, per motivi di “facciata”, di farlo direttamente – lasciano il proprio gruppo in dissenso con esso e con il partito che li ha inseriti in lista.

Il legislatore con la presentazione di numerosi disegni di legge costituzionali[58] ha cercato di fornire una soluzione alla naturale tensione che v’è fra principio di rappresentanza parlamentare e ruolo dei partiti politici, tenendo anche in debita considerazione l’art.160 della Costituzione del Portogallo che “potrebbe svolgere la funzione di coordinare disposizioni costituzionali espressione di periodi e concezioni differenziate nel tempo, l’una antica – il modello liberale rappresentativo – l’altra moderna – lo Stato dei partiti”[59].

La volontà dei presentatori, tesa a contrastare il più efficacemente possibile il fenomeno de qua, cerca di strutturare diversamente il contenuto dell’art. 67 Cost., ridisegnando, almeno in parte, lo status di parlamentare e la normazione “di contorno”, inserendo nel reticolato costituzionale e legislativo ordinario, a seconda delle proposte, sanzioni in caso di cambio di partito o di gruppo parlamentare; il rinvio alla legge per stabilire vincoli specifici dei parlamentari nei confronti dei propri elettori; la decadenza del mandato dei componenti del Parlamento che avessero aderito a uno schieramento o coalizione diversa da quella in cui erano stati eletti; la sostituzione del parlamentare che, cambiando gruppo o modificando l’iniziale voto di fiducia, avesse alterato i rapporti di forza tra maggioranza ed opposizione[60].

Alla base di tale riflessione v’è  proprio l’art. 1, comma 2,Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Quello che vulgo è qualificato “inciucio” e può portare al guinness dei “cambia gruppi”, non è altro che una marchiana violazione dell’art. 1 Cost.

La decadenza e o facto del parlamentare “transfuga” – che, ovviamente, potrebbe ripresentarsi alle elezioni successive dello stesso o diverso genere – comporterebbe la immediata sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista[61], l’eliminazione di questo comportamento poco rispettoso della volontà popolare e  il ridimensionamento di un gruppo misto-Frankenstein.

Tempus venit de cernere.

 

Prof. Fabrizio Giulimondi, Università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio".

 

[1] Cfr. S.Curreri, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito, I, Firenze, Firenze University press, 2004, 7; sulla stessa linea cfr. A. Arce Jamariz, El parlamento en los tribunales, prontuario de jurisprudencia parlamentaria, Cizur Menor, Aranzadi, 161: “L’eletto che abbandona il partito per cui è stato eletto mantiene la rappresentanza, ma perde la propria rappresentatività, cioè la sua lealtà verso gli elettori”.

[2] A tale riguardo v’è una letteratura  vastissima, fra cui: S. Curreri, Democrazia e rappresentanza politica, cit.; N. Zanon, La rappresentanza della nazione e il libero mandato parlamentare, in “Il Parlamento”(L. Violante cur.), Torino,  Einaudi, 2001; Id, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, in “Quad, cost.”, 2001, 21, 1; F. Bartolini, Rappresentanza parlamentare e attività di governo, Napoli,  Editoriale scientifica, 1997; M.M. Fracanzani, Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato, Padova,  CEDAM, 2000; R. Scarciglia, Il divieto di mandato imperativo, contributo a uno studio di diritto comparato, Padova, CEDAM, 2005.

[3] Per una panoramica della casistica dei casi di trasformismo politico e parlamentare nei Paesi europei ed extraeuropei cfr. S. Curreri, Democrazia e rappresentanza politica, op.cit., 77, nt. 3,4.

[4] 15.3.2013  - in corso)

[5] I dati sono tratti dal sito parlamento17.openpolis.it.

[6] 28.4.2006-28.4.2008.

[7] 29.4.2008-14-3-2013.

[8] Riscontrabile in “www.camera.it”.

[9] In “www.senato.it”.

[10] Cfr. A. Bonacci, Sovranità popolare, partiti politici e parlamento, in “Dem.dir”,1967, 1,194 s.

[11] Il divieto di vincolo di mandato era già previsto  nell’art. 41 dello Statuto albertino del 1948: “I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori”.

[12] Per citarne alcune: art. 56,c.1, Cost. austriaca: “Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Consiglio nazionale e i membri del Consiglio Federale non sono vincolati da alcun mandato”; art. 56,Cost. danese: “I membri del Folketing sono vincolati unicamente dalle loro convinzioni e non da un mandato imperativo degli elettori”; art. 27, c.1,Cost. francese: “Il mandato imperativo è nullo”; art. 38, c.1, Cost. tedesca: “(I deputati del Bundestag) sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o da istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza”; art. 60, c.1, Cost. greca: “I deputati hanno il diritto illimitato di esprimere la loro opinione e di votare secondo la loro coscienza”; art. 50, c.2, Cost lussemburghese: “I deputati votano senza vincolo di mandato e non possono guardare che agli interessi del Gran Ducato”; art. 67, c.3, Cost. olandese: “I membri votano senza mandato imperativo”; art.104,c.1, Cost. polacca: “I deputati rappresentano la nazione. Non sono vincolati da istruzioni degli elettori”; art. 66, Cost. romena: “Nell’esercizio del loro mandato, i deputati e i senatori sono al servizio del popolo. Ogni mandato imperativo è nullo”; art.67, c.2, Cost. spagnola: “I membri delle Cortes Generali non saranno vincolati da alcun mandato imperativo”.

[13] Art. 8.1  d.d.l. cost. AC 2613- D (Vincolo di mandato) “L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».”.

[14] Artt. 20 St. Abruzzo; 15,c.2, St. Basilicata; 8,c.1, St. Calabria; 22 St. Campania; 9,c.1, Emilia-Romagna; 19 St. Liguria; 7 St. Lombardia; 18, c.1, St. Marche; 7, c.2, St. Molise; 12, c.1, St. Piemonte; 29 St. Puglia; 10, c. 1, St. Toscana; 29, c.1, St. Umbria; 15, c.1, St. Veneto; 15, c.1, St.Lazio (che non fa riferimento al divieto di mandato imperativo); 16 St. Friuli-Venezia Giulia; 3, c. 6, St. Sicilia; 28, c. 1, St. Trentino-Alto Adige; 23,24 St. Sardegna; nulla prevede al riguardo lo St. Valle d’Aosta.

[15]  Cfr. S. Curreri, op.cit., 15 s.

[16] Cfr. AA.VV, la Costituzione nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma , Camera dei deputati, 1970-1971, 1042 ss.

[17] Corte cost, sent. 7.3.1964, n. 14, in “Giur.cost”., 1964, 129 ss.

[18] E.Burke, The Writings and Speeches of Edmund Burke, III, Oxford, Clarendon Press, 1996, 64-70.

[19] E anche con il pensiero di Robespierre che nel Discorso sulla Costituzione del 10 maggio 1793 ha ideologicamente aderito al mantenimento dell’istituto del mandato vincolato. Per Robespierre, al pari di Rousseau e di Milton (M. Milton, Le mandat impératif. étude de droit constitutionnel comparé, Rocroi, 1882, 23, che richiama l’intervento di Clemenceau alla Camera dei deputati del 26.6.1881: “Tous mandats son impératif. Un mandat non impératif n’est pas un mandat”), l’imperatività era considerata una caratteristica essenziale del mandato elettivo, con la conseguenza di ritenere pleonastico siffatto aggettivo. Il carattere vincolante del mandato legislativo deriva dalla impostazione rousseauiana del Contrat social (J.J. Rousseau, Du contrat social, Ginevra, 1974, tr.it. M.Garin (cur.), Scritti politici, II, Bari, 1791)e si sostanzia nella  locuzione “mandate contractuel” (espressione adoperata da V. Hugo, lettera a Robert Hyenne, 27.12.1871, in “Carnets, albums, journaux”, 1872, Edition chronologique, XV-XVI/2, 719; lettera ricordata anche in P. Perrineau, D. Reynie (cur.), Dictionnairedu vote, Parigi, 2001, 78)  che indica le obbligazioni assunte dai candidati nei confronti dei partiti che ne proponevano l’inserimento in una lista. Rousseau utilizza il vocabolo “commissario” (una sorta di mandatario) che possedeva il triplice requisito della responsabilità, della revocabilità e della  subordinazione al popolo. Per Rousseau è il popolo e non i partiti ad esprimere la volontà generale che ridondava nella legge. La democrazia era incompatibile con ogni meccanismo di intermediazione fra cittadino e formazioni della norma (J.J. Rousseau, Du contrat social, cit., 743 :”Se, quando il popolo sufficientemente informato delibera, i cittadini non avessero alcuna comunicazione tra loro, dal gran numero di piccole differenze risulterebbe sempre la volontà generale … ma quando si costituiscono delle fazioni, delle associazioni parziali .. , la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale in rapporto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato; si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti sono gli uomini, ma solo quante sono le associazioni … . Per avere la vera espressione della volontà generale è dunque necessario che non ci siano nello Stato società parziali e che ogni cittadino ragioni soltanto con la propria testa”.

[20] Cfr. R. Scarciglia, Il divieto di mandato imperativo, cit., 68.

[21] Cfr L. Díez-Picazo y Ponce de León, Los "criterios de representación proporcional" del artículo 68.3 de la Constitución su alcance y proyección a efectos distintos de la elección para el Congreso de los Diputados, in “Estudios sobre la Constitución Española en homenaje al profesor García de Enterría”, III, Madrid, Editorial Civitas, 1991, 138.

[22] BVerfG, sent.  23.10.1952, n. 1, in “BVerfG”, 2,2; “BVerfG”, sent.17.8.1956, n.14, in “BVerfG”, 5,85, che hanno dichiarato incostituzionali i movimenti politici Sozialistische Reichspartei e Kommunistis che Parte i Deutschlands, fissando il corretto rapporto fra l’art. 21 GG sul ruolo dei partiti e l’art. 38 GG sul Bundestag e sul divieto di vincolo di mandato.

[23] Cfr H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia, in Id.,La democrazia, Bologna, Il Mulino, 1998.

[24] Cfr. J. De Esteban, El fenómeno español del transfuguismo político y la jurisprudenciaconstitucional, in “Rev. est pol”, 1990, 70, 13 ss.; C. Monedero, De la representación como trasunto del poder, el orden y la legitimidad, Madrid, Mimeo, 1993, ult. nt.; L. Ornaghi,  Atrofia di un’idea. Brevi note sull’«inattualità» odierna della rappresentanza politica., in “Riv.dir.cost.”, 1998, 1, 12; A. Mannino, La mobilità parlamentare tra principio democratico, rappresentanza nazionale e divieto di mandato, in L. Carlassare (cur.), “Democrazia, rappresentanza, responsabilità”,Padova, Cedam, 2001, 69 s.

[25] Artt.14 reg. Senato; art.14 reg. Camera; per uno studio sui gruppi parlamentari inclusivo di una disamina sulla loro natura giuridica, i poteri, il rapporto con i partiti, la regolamentazione interna cfrK.Heidar, R.Koole (cur.), Parliamentary party groups in European democracies: Political parties behindcloseddoors, London, Routledge, 2000.

[26] L’ord., Trib. Messina, coll. cause dir. el., 17-2-2016 (visionabile in “www.coordinamentorsu.it”),  rimette alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità relative alla legge 52/2015: a tale proposito cfr. M. Cosulich, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, , in “AIC”, 4-3-2016.

[27] Art.1,c.2, D.P.R. 30.3.1957, n. 361, così come sostituito dall’art. 2, c.1, legge 52/2015.

[28] Art. 1, c.1, lett. g), legge 52/2015.

[29] Art. 1, c.1, lett. c), legge 52/2015.

[30] Cfr. H.F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, 1967, trad. it.  D. Fisichella (cur.), La rappresentanza politica, Milano, Giuffrè, 1983, 195.

[31] Cfr. A.M. Petroni,  No al trasformismo, svuota la democrazia, in “Corriere della sera”, 7.1. 2000, 5.

[32] Mi si consenta di citare, funditus sulla questione relativa alla  costituzione materiale ed al suo legame con quella formale, ove ampi richiami di Dottrina: F.Giulimondi, Costituzione materiale, costituzione formale e riforme costituzionali, Roma, Eurilink, 2016.

[33] Cfr. S. Curreri, op.cit., 81 s.

[34] Cfr. P. Ridola, Rappresentanza e associazionismo, in AA. VV., “Rappresentanza e democrazia”,G. Pasquino (cur.), Bari, Laterza, 1988, 133 s.

[35] Cfr. F.J., Bastida, R., Punset, I. De Otto, Lecciones de Derecho Constitucional. Órganos Constitucionales, I, Guiastur, Departamento de Derecho Político de la Universidadde Oviedo, 1980, 308.

[36] Per una carrellata di posizioni dottrinali in subiecta materia cfr. S. Curreri, Non varcate quella soglia!(prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della Corte costituzionale circa l'inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), in “www.forumcostituzionale.it”, 18.4.2006; A. Mannino, I partiti politici davanti alla Corte costituzionale, ibidem, 3.5.2006; S. Santoro, La democrazia interna dei partiti, in www.giustizia-amministrativa.it, 2003.

[37] Reperibili in www.senato.it/Leg17/4145 e www.camera.it/leg17/1084; da mettere in evidenza alcune disposizioni che in modo esplicito o meno, diretto o indiretto, indicano metodologie di coinvolgimento dei componenti dei gruppi nelle scelte dei medesimi, talora consentendo la libertà di coscienza e di dissentire dalla loro linea ufficiale per le votazioni in Commissione e in Aula: artt. 3 reg. Scelta Civica per l’Italia Senato; 2 reg. Lega Nord e Autonomie Senato; 2 reg. Partito Democratico; 2 reg. Autonomie (SUP, VV, PATT, UPT)-PSI Senato; 2 reg. Forza Italia Camera; 2 reg. Fratelli d’Italia Camera; 3, c.7, reg.  Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini Camera; 2 reg. Nuovo Centro-Destra Camera; 1, c.4, reg. Partito Democratico Camera; 2 reg. Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà Camera; 17, c. 2, Scelta Civica per l’Italia Camera, che è l’unica norma che dispone un divieto formale in sede di votazione o nei dibattiti politici di avversare le decisioni del gruppo una volta adottate: “I deputati del Gruppo sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e si astengono dall’assumere posizioni politiche in palese contrasto con gli indirizzi generali adottati nell’Assemblea”.

[38] Cfr. N. Bobbio, Quale socialismo? Discussione di un’alternativa, Torino, Einaudi, 1976, 60.

[39] Art. 49 reg. Camera dei deputati: “1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.  1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.  1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.  1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.  1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.  1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.  2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale. 3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda. 4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici. 5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico”; art. 113 reg. Senato: “1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. 2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che  undici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev’essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si  intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché´ non partecipino alla votazione. 3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. 4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato. 5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. 6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia  chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché´ su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino disposizioni  di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. 7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento”.

[40] La versione transitoria della Costituzione della Repubblica sudafricana del 1994 prevedeva la perdita del seggio elettorale da parte di chi avesse cessato di appartenere al partito che lo aveva candidato alle  elezioni o designato come senatore (artt. 43.b, 133. b, 48 e 51.b); la Costituzione del 1996 ha mantenuto soltanto la revoca da parte del partito del senatore da esso designato come delegato dell’Assemblea provinciale (art. 62.4. c,d).

[41] The Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985. Date on which the Act came into force: 1-3-1985 [GSR 131(E), dated 1-3-1985]. Statement of Objects and Reasons appended  to  the  Constitution (Fifty-second  amendment) Bill, 1985 (Bill No.  22 of 1985) which  was     enacted as The Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985. Statement Of Objects and Reasons: The  evil  of  political  defections has been  a  matter  of  national concern.   If  it is not combated, it is likely to undermine the  very foundations  of  our  democracy and the principles which  sustain   it. With  this  object,  an  assurance was given in  the   Address  by  the President  to Parliament that the Government intended to introduce  in the  current session of Parliament an anti-defection Bill.  This  Bill is meant for outlawing defection and fulfilling the above assurance. 2.   The  Bill  seeks  to amend the Constitution to  provide  that  an elected  member  of  Parliament or a State Legislature, who  has   been elected  as  a candidate set up by a political party and  a  nominated member  of  Parliament  or a State Legislature who is a  member   of  a political  party at the time he takes his seat or who becomes a member of  a political party within six months after he takes his seat  would be  disqualified  on  the  ground  of  defection  if   he   voluntarily relinquishes  his  membership  of  such political party  or   votes  or abstains  from voting in such House contrary to any direction of  such party  or  is  expelled  from such party.  An  independent   member  of Parliament  or  a State Legislature shall also be disqualified  if  he joins  any political party after his election.  A nominated member  of Parliament  or a State Legislature who is not a member of a  political party at the time of his nomination and who has not become a member of any  political party before the expiry of six months from the date  on which  he  takes  his  seat  shall be disqualified  if   he  joins  any political  party  after the expiry of the said period of  six  months. The Bill also makes suitable provisions with respect to splits in, and mergers  of, political parties.  A special provision has been included in  the Bill to enable a person who has been elected as the  presiding officer  of a House to sever his connections with his political party. The  question as to whether a member of a House of Parliament or State Legislature  has become subject to the proposed disqualification  will be  determined  by  the  presiding officer of the  House;    where  the question  is with reference to the presiding officer himself, it  will be  decided  by  a member of the House elected by the  House  in   that behalf.  3. The Bill seeks to achieve the above objects.  NEW DELHI;  A. K. SEN. The 23rd January, 1985.  The Constitution (Fifty-Second Amendment);  Act, 1985 [15th February, 1985.], An Act further to amend the Constitution of India. BE  it enacted Parliament in the Thirty-sixth Year of the Republic  of India as follows:- 1.   Short  title  and commencement.-(1) This Act may  be  called  the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985.  (2)  It  shall  come  into  force on  such  date_671  as  the  Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.  2.   Amendment of article 101.-In article 101 of the Constitution,  in sub-clause  (a)  of  clause (3), for the words, brackets  and   figures "clause  (1) of article 102", the words, brackets and figures   "clause (1) or clause (2) of article 102" shall be substituted. 3.  Amendment of article 102.-In article 102 of the Constitution,- (a)  for the brackets, figure and words "(2) For the purposes of  this article",  the  words "Explanation.-For the purposes of  this   clause" shall be substituted; (b) the following clause shall be inserted at the end, namely:- "(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule.". 4.   Amendment of article 190.-In article 190 of the Constitution,  in sub-clause  (a)  of  clause (3), for the words, brackets  and   figures "clause  (1) of article 191", the words, brackets and figures   "clause (1) or clause (2) of article 191" shall be substituted.  5.  Amendment of article 191.-In article 191 of the Constitution,- (a)  for the brackets, figure and words "(2) For the purposes of  this article",  the  words "Explanation.- For the purposes of this   clause" shall be substituted; (b) the following clause shall be inserted at the end, namely:- "(2)  A  person  shall  be   disqualified for being  a  member  of  the Legislative  Assembly  or Legislative Council of a State if he  is  so disqualified under the Tenth Schedule.". 6.   Addition  of  Tenth   Schedule.-After the Ninth  Schedule  to  the Constitution, the following Schedule shall be added, namely:--   6Tenth Schedule  [Articles 102(2) and 191(2)]  Provisions as to disqualification on ground of defection 1.   Interpretation.-In  this Schedule, unless the  context  otherwise requires,- (a)  "House"  means  either   House of Parliament  or  the  Legislative Assembly  or, as the case may be, either House of the Legislature of a State; (b)  "legislature party", in relation to a member of a House  belonging to  any political party in accordance with the provisions of paragraph 2  or paragraph 3 or, as the case may be, paragraph 4, means the group consisting  of  all  the  members of that House  for  the   time  being belonging  to  that  political  party  in  accordance   with  the  said provisions; (c)  "original  political party", in relation to a member of a  House, means  the  political  party to which he belongs for the  purposes   of sub-paragraph (1) of paragraph 2; (d) "paragraph" means a paragraph of this Schedule. 2.   Disqualification  on  ground   of defection.-(1)  Subject  to  the provisions  of paragraphs 3, 4 and 5, a member of a House belonging to any  political  party shall be disqualified for being a member of  the House- (a)  if  he has voluntarily given up his membership of such  political party;  or (b)  if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction  issued by the political party to which he belongs or by any person  or  authority  authorized  by  it  in  this   behalf,   without obtaining,  in  either  case, the prior permission of  such   political party,  person or authority and such voting or  abstention has not been condoned  by such political party, person or authority within  fifteen days from the date of such voting or abstention.  Explanation.-For the purposes of this sub-paragraph,- (a)  an  elected  member of a House shall be deemed to belong  to  the political  party,  if any, by which he was set up as a  candidate  for election as such member; (b) a nominated member of a House shall- (i)  where  he is a member of any political party on the date  of  his nomination  as  such  member, be deemed to belong  to  such   political party; (ii)  in any other case, be deemed to belong to the political party of which  he  becomes,  or, as the case may be, first becomes,  a   member before  the  expiry of six months from the date on which he takes  his seat  after  complying with the requirements of article 99 or, as  the case may be, article 188. (2)  An  elected  member  of  a House who has  been  elected  as  such otherwise  than as a candidate set up by any political party shall  be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after such election. (3)  A  nominated member of a House shall be disqualified for being  a member  of the House if he joins any political party after the  expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with  the  requirements of article 99 or, as the case may be,  article 188. (4)  Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this  paragraph, a person who, on the commencement of the Constitution (Fifty-second  Amendment)  Act, 1985, is a member of a House  (whether elected or nominated as such) shall,- (i) where he was a member of a political party immediately before such commencement,  be deemed for the purposes of sub-paragraph (1) of this paragraph,  to  have  been  elected as a member of  such   House  as  a candidate set up by such political party; (ii) in any other case, be deemed to be an elected member of the House who  has been elected as such otherwise than as a  candidate set up  by any  political  party  for the purposes of sub-paragraph (2)  of   this paragraph  or, as the case may be, deemed to be a nominated member  of the House for the purposes of sub-paragraph (3) of this paragraph.  3.   Disqualification  on ground of defection not to apply in case  of split.-  Where a member of a House makes a claim that he and any other members  of his legislature party constitute the group representing as faction  which  has  arisen  as a result of a split  in  his   original political  party and such group consists of not less than one-third of the members of such legislature party,- (a)  he  shall  not  be   disqualified under  sub-paragraph  (1)  of paragraph 2 on the ground-  (i)  that  he has voluntarily given up his membership of his  original political party;  or (ii) that he has voted or abstained from voting in such House contrary to  any  direction issued by such party or by any person or  authority authorized by it in that behalf without obtaining the prior permission of  such party, person or authority and such voting or abstention  has not  been  condoned by such party, person or authority within  fifteen days from the date of such voting or abstention;  and  (b)  from  the time of such split, such faction shall be deemed to  be the  political  party  to  which  he   belongs   for  the  purposes  of sub-paragraph  (1)  of  paragraph 2 and to be his  original   political party for the purposes of this paragraph. 4.   Disqualification  on ground of  defection not to apply in case  of merger.-(1)  A  member  of  a House shall not  be   disqualified  under sub-paragraph  (1)  of paragraph 2 where his original political  party merges  with  another  political party and he claims that he  and   any other members of his original political party- (a)  have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger;  or  (b)  have not accepted the merger and opted to function as a  separate group, and  from  the time of such merger, such other political party or  new political  party  or group, as the case may be, shall be deemed to  be the  political  party  to  which  he   belongs   for  the  purposes  of sub-paragraph  (1)  of  paragraph 2 and to be his  original   political party for the purposes of this sub-paragraph. (2)  For  the  purposes of sub-paragraph (1) of  this  paragraph,  the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed  to have taken place if, and only if, not less than  two-thirds of  the members of the legislature party concerned have agreed to such merger.  5.  Exemption.- Notwithstanding anything contained in this Schedule, a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker  of  the  House of the People or the Deputy  Chairman  of   the Council  of  States  or  the Chairman or the Deputy  Chairman   of  the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the  Legislative Assembly of a State, shall not be disqualified  under this Schedule,- (a) if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up  the  membership  of  the  political party  to   which  he  belonged immediately before such election and does not, so long as he continues to  hold such office thereafter, rejoin that political party or become a member of another political party;  or (b)  if  he, having given up by reason of his election to such  office his membership of the political party to which he belonged immediately before  such election, rejoins such political party after he ceases to hold such office. 6.   Decision  on  questions  as   to  disqualification  on  ground  of defection.-(1)  If  any  question arises as to whether a member  of   a House  has become subject to disqualification under this Schedule, the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case  may  be,  the Speaker of such House and his  decision   shall  be final: Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman  or  the  Speaker  of  a House has  become   subject  to  such disqualification,  the question shall be referred for the decision  of such member of the House as the House may elect in this behalf and his decision shall be final.  (2)  All  proceedings  under sub-paragraph (1) of  this  paragraph  in relation to any question as to disqualification of a member of a House under  this  Schedule shall be deemed to be proceedings in  Parliament within  the meaning of article 122 or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212. 7.   Bar  of jurisdiction of courts.-Notwithstanding anything in  this Constitution,  no court shall have any jurisdiction in respect of  any matter  connected  with  the disqualification of a member of  a   House under this Schedule. 8.   Rules.-(1) Subject to the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph,  the Chairman or the Speaker of a House may make rules  for giving  effect to the provisions of this Schedule, and in  particular, and  without prejudice to the generality of the foregoing, such  rules may provide for- (a)  the maintenance of registers or other records as to the political parties, if any, to which different members of the House belong;  (b)  the report which the leader of a legislature party in relation to a  member  of a House shall furnish with regard to any  condonation  of the nature referred to in clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2  in respect of such member, the time within which and the  authority to whom such report shall be furnished; (c)  the reports, which a political party shall furnish with regard to admission  to such political party of any members of the House and the officer of the House to whom such reports shall be furnished;  and (d)   the  procedure  for   deciding   any  question  referred  to   in sub-paragraph  (1)  of  paragraph 6 including the  procedure  for   any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question. (2)  The  rules made by the Chairman or the Speaker of a  House  under sub-paragraph  (1)  of this paragraph shall be laid as soon as may  be after they are made before the House for a total period of thirty days which  may  be comprised in one session or in two or  more  successive sessions  and shall take effect upon the expiry of the said period  of thirty   days  unless  they  are   sooner   approved  with  or  without modifications  or  disapproved  by  the House and where  they   are  so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.  (3)  The Chairman or the Speaker of a House may, without prejudice  to the provisions of article 105 or, as the case may be, article 194, and to  any  other power which he may have under this Constitution  direct that  any  willful contravention by any person of the rules made  under this  paragraph  may be dealt with in the same manner as a  breach  of privilege of the House.' (reperibile in “indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend52”).

[42] Art. 150: “Los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral”; art. 151: “Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades: 1.Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido;  2.Las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido y haber sido aprobados mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la fecha de postulación; 3.También es causal de revocatoria que el Diputado o Suplente haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia; 4.El afectado tendrá derecho, dentro de su partido, a ser oído y a defenderse en dos instancias; 5.La decisión del partido en la que se adopte la revocatoria de mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo;  6.Para la aplicación de la revocatoria de mandato, los partidos políticos podrán establecer, previo al inicio del proceso, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito correspondiente. Los partidos políticos también podrán, mediante pro ceso sumario, revocar el mandato de los Diputados Principales y Suplentes que hayan renunciado a su partido. Los electores de un circuito electoral podrán solicitar al Tribunal Electoral revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes de libre post ulación que hayan elegido, para lo cual cumplirán los requisitos y formalidades establecidas en la Ley”.

[43] Art. 160: “(Perda e renúncia do mandato) 1. Perdem o mandato os Deputados que: a) Venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas na lei;  b) Não tomem assento na Assembleia ou excedam o número de faltas estabelecido no Regimento; c) Se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a sufrágio; d) Sejam judicialmente condenados por crime de responsabilidade no exercício da sua função em tal pena ou por participação em organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. 2. Os Deputados podem renunciar ao mandato, mediante declaração escrita”.

[44] Cfr.J.Miranda, A constituçao de 1976. Formaçao, estrutura, principios fundamentais, Lisboa, 1978, 404; J.J. Gomes Canotilho, Direito constitutional, Coimbra, 1987, 564, hanno posto in evidenza come vi siano altre disposizioni costituzionali portoghesi che non  fanno ritenere vigente un mandato imperativo di partito tout court, anche in assenza di divieto di vincolo di mandato: l’art. 152, n. 3, che disciplina il mandato nell’interesse generale del Paese; l’art. 154, c.1, che prevede l’inclusione nelle liste di partito di candidati indipendenti; l’art. 163, lett.c), dove si valorizza la posizione del candidato indipendente che abbandoni il partito senza passare ad un altro.

[45] Per una attenta e puntuale analisi del voto degli italiani dal 1948 al 2013, corredata di dettagliate tabelle, cfr. L. De Vidovich, Urne vuote. l'astensionismo elettorale in Italia nel secondo dopoguerra, Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, 2012-2013, in www.academia.edu.

[46] In www.losgenoveses.net.

[47] In web.psoe.es/politicamunicipal.

[48] In www.seap.minhap.gob.es.

[49] La prima ipotesi di vincolo di mandato si rinviene nell’art. 13.b, legge cecoslovacca 29.2.1920, n. 125, in materia di Tribunale elettorale, che conferiva a tale giudice il potere di sospendere prima   - e di revocare dopo (ex art. 4) -  il mandato del parlamentare che per motivi futili o disonoranti fosse stato espulso dal partito nelle cui liste era stato eletto, con conseguente sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista; questa normazione è stata ripresa dalle Costituzioni del blocco dell’est europeo ai tempi della cortina di ferro, oltre che da quelle della Cina e di Cuba. Si consiglia di leggere per una agile panoramica su tale tema R. Scarciglia, Il divieto di mandato imperativo, cit,, 77-86; S. Curreri, Democrazia e rappresentanza politica, cit,,nt.112(109-111), 128-130;P.  Biscaretti di Ruffìa (cur.), Costituzioni straniere contemporanee. II. Gli Stati socialisti, I ed., Milano, 1970; III ed., 1980.

[50] Ex pluribus, cfr. P. Ronchi, Una forma di democrazia diretta: l'esperienza del recall negli Stati Uniti d'America, in “Quad. Oss. El.”, 2009, 61,  99-129 (riportato in “www.forumcostituzionale.it”).

[51] Cost. Oregon del 1908; California del 1911; Colorado, Washington e Idaho, Nevada e Arizona del 1912; Michigan del 1913; Louisiana e Kansas del 1914; North Dakota del 1920; Wisconsin del 1926; Alaska del 1960; Montana del 1976; Georgia del 1979.

[52] Art. 15 cost. giapponese del 1946: “1. Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli. 2.Tutti i rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dell’intera comunità e non di un qualche suo gruppo in particolare”; art. 79, c.1, Cost. giapponese: “ …  La nomina dei giudici della Corte Suprema sarà ratificata dal popolo in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina; e sarà di nuovo sottoposta a ratifica in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un periodo di carica di 10 anni, e così via di seguito. Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alla revoca di un giudice, questi deve essere dimesso … ”

[53] Artt. 103 Cost. colombiana del 1991; 31, 139, n. 17, 191 e 198 Cost, peruviana del 1993; 72, 197 e 233 Cost. venezuelana del 1999.

[54] Art. 21, c. 2, Cost. Colorado.

[55] In relazione alla révocation dei parlamentari l’ abberufungsrecht è previsto nelle Costituzioni dei Cantoni di Berna (art. 57), Lucerna (& 44), Uri (art. 27, c.2), Solothurn (art. 28), Schaffhausen (& 44), Thurgau (& 25), ma non in quella della Confederazione svizzera.

[56] Cfr. S. Merlini (cur.), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, II, Torino, Giappichelli, 2004, 14. 

[57] Art. 14, c.4, reg. Senato: “Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto”; art. 14, c.1, reg. Camera: “Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati”; c.4:” I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto”.

[58] D.d.l. cost. S.1259, XIII Leg., sen. Carla Mazzuca Poggiolini (Rinnovam. Ital.),”Integrazione dell' articolo 67 della Costituzione in tema di introduzione dell'obbligo di giuramento per i parlamentari”, 12.9.1996; S.1354, XIII Leg., sen. Antonio Michele Montagnino (PPI) et al, “Modifica dell' articolo 67 della Costituzione”, 25.9.1996; C.5923, XIII Leg., on. Paolo Armaroli (AN) et al., “Modifica dell' articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo”, 20.4. 1999; S.4160, XII  Leg., sen. Piergiorgio Stiffoni (Lega Nord) et al., “Modifica dell' articolo 67 della Costituzione”, 15.7.1999; C.6718, XII Leg., on. Massimo Scalia (Misto, verdi-l'Ulivo), “Modifica all'articolo 67 della Costituzione in materia di vincolo di mandato elettorale”, 27.1. 2000; S.252,XIV Leg., Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP), “Modifica dell' articolo 67 della Costituzione”, 20.6.2001; S.1127, XV Leg., sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP) et al., “Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di vincolo di mandato”, 27.10.2006; S.295, XVI Leg., sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP), “Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di vincolo di mandato”, 30.4.2008; S.2497, XVI Leg., sen. Roberto Della Seta (PD) et al., “Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo”, 13.12. 2010; C.5243 , XVI Leg., on. Michele Scandroglio (PdL) et al., “Modifica all'articolo 67 della Costituzione, in materia di dichiarazione di appartenenza dei membri del Parlamento a un gruppo parlamentare”, 30.5. 2012.

[59] Cfr. R. Scarciglia, op.cit., 162.

[60] Per un utile sguardo di insieme sui diversi approcci parlamentari alla questione trattata cfr. S. Curreri, Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di riforma costituzionale, in “Federalismi.it”, 2006, 3.

[61] In caso di collegi uninominali – e non vi rientra quindi l’Italia – si dovrebbe addivenire alla convocazione del corpo elettorale della circoscrizione interessata per la celebrazione di elezioni suppletive.