A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

DIRITTO ALL’OBLIO

Autore: Avv. Teresa Aloi – Dott.ssa Caterina Aloi

 

Il concetto di “diritto all’oblio”, cioè il diritto ad essere dimenticati per notizie e informazioni non più attuali, rilevanti e non aggiornate, in questi ultimi mesi e, in particolare, dopo i recenti fatti di cronaca[1], è stato riproposto da giornali, commentatori e critici; si è trattato di tragiche vicende che hanno visto come protagonista il web e che hanno riacceso il dibattito sulle possibili misure da prendere davanti a violazioni della riservatezza, della dignità e della reputazione che siano compiute attraverso internet.

Il diritto all’oblio si è sviluppato in una dimensione sovranazionale, nell’ambito di quello che può essere definito come diritto all’informazione in rete. Suo presupposto è che tra i diritti della personalità vi sia anche quello all’identità personale che comprende a sua volta, l’identità digitale. Il diritto all’identità personale, frutto di elaborazioni della giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, ha confini incerti, ma può essere definito come il diritto del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità ed a non vedere modificato o offuscato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico o professionale (in generale, il diritto ad essere se stessi).

Come corollario, l’identità digitale può essere definita come quella che il soggetto impiega nelle attività informatiche e nelle numerose applicazioni di internet.

Oggi la distinzione tra reale e virtuale sembra non avere più senso in un mondo in cui comunichiamo e ci esprimiamo con tutti gli strumenti a disposizione e dove la dignità della persona, alla base dei diritti fondamentali dell’uomo, come riconosce anche la  Carta europea (art. 1: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata), sembra aver perso ogni significato.

Tutti, nessuno escluso, hanno il diritto ad esprimere la propria opinione attraverso i mass media senza sentirsi in alcun modo minacciati (art. 11 della Carta dei diritti UE e art. 21 della Costituzione).

Questo è anche il principio su cui si basa l’intero mondo digitale: essere liberi di diffondere qualsiasi contenuto sul web, liberi di accedere a tutta la storia di Internet, liberi di cercare, documentarsi, confrontare diversi punti di vista e trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno in pochi click.

Ma c’è qualcuno che questa libertà l’ha pagata a caro prezzo. Sono le cosiddette “vittime di Google”, persone che in passato hanno avuto problemi di qualsiasi natura (legali, economici, lavorativi) diventati di dominio pubblico attraverso un articolo di giornale, un video, un blog o un registro pubblico ed ovviamente indicizzati [2] da un motore di ricerca. Questi individui, dopo aver superato con fatica le loro difficoltà ed essersi rifatti una vita, non sfuggono alla memoria secolare di Internet. Qualsiasi datore di lavoro o istituto di credito, per esempio, potrebbe cambiare opinione su di loro nello spazio di un secondo digitando su un motore di ricerca il loro nome.

Si tratta di considerazioni alla base del riconoscimento del cosiddetto diritto all’oblio, cioè del diritto ad essere dimenticati, una forma di garanzia che in Paesi come l’Italia, la Francia e la Spagna esisteva già al di fuori di Internet e che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari.

Abbiamo, pertanto, per legge il diritto ad essere dimenticati; il nostro passato, i nostri errori, tutte le informazioni che potrebbero in qualche modo alterare il normale corso della nostra vita non possono e non devono essere diffuse.

Il diritto all’oblio rappresenta da sempre una materia complessa su cui aleggiano dubbi destinati a spostare l’ago della bilancia ora verso il diritto di cronaca, ora a favore della tutela della privacy.

Al fine di prestare la giusta attenzione ad un tema così attuale e così vicino ad ognuno di noi, si è svolto in Europa, come nel resto del mondo, un acceso dibattito sul ruolo che Internet riveste nelle nostre vite, su come gli ordinamenti giuridici abbiano cercato di far fronte a questo maestoso ed inarrestabile fenomeno e su quanto possa essere complesso intervenire quando oggetto del contenzioso è un mezzo di comunicazione che non conosce limiti spazio-temporali. Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone fisiche e giuridiche e tra queste e le istituzioni.

Siamo di fronte ad un mondo virtuale dai poteri sconfinati, che a tratti spaventa, a tratti ci consegna una libertà che è prerogativa imprescindibile di tutti i Paesi liberi del mondo, oltre che simbolo di progresso e democrazia.

 Da tempo, però, si è perfettamente consapevoli che la rete non è solo il luogo della libertà e della felicità ma anche una realtà molto complessa e ricca di pericoli di ogni genere. Mentre per molti anni si è temuto essenzialmente la profilazione[3] realizzata attraverso la navigazione in rete ed utilizzata essenzialmente a fini commerciali, da molto tempo ci si è resi conto, però, che la rete è anche il luogo di nuove forme di furto di dati, di nuove tipologie di truffe. E’ stata soprattutto l’evoluzione tecnologica e, di conseguenza, lo svilupparsi di forme sempre nuove di possibili applicazioni che, negli ultimi anni, ha cambiato il rapporto tra rete e utenti. Ancora di più poi, lo sviluppo connesso della tecnologia web e degli smartphone ha reso ognuno di noi uno snodo della rete stessa, costantemente collegato con tutti i servizi e le applicazioni accessibili e potenzialmente in contatto costante con tutti gli altri utenti, nonché in ogni momento geolocalizzabile. Compito degli addetti ai lavori è quello di imbrigliare la rete, per quanto possibile, in confini giurisdizionali (sebbene sia una risorsa globale manca un diritto transnazionale) e temporali (di cui il diritto all’oblio è divenuto la più popolare espressione). Il diritto all’oblio, come il diritto alla reputazione ed alla privacy, esiste così come esistono gli strumenti per tutelarli: i giudizi ordinari di accertamento delle condotte ritenute lesive, i giudizi risarcitori, le azioni cautelari, i ricorsi all’Autorità Garante o direttamente ai principali motori di ricerca.

I motori di ricerca hanno peculiarità che non sono disciplinate dalla Direttiva 2000/31/CE sul Commercio Elettronico, a differenza di quello che accade negli Stati Uniti d’America, dove il Digital Millenium Copyright Act (DMCA) limita la responsabilità dei Providers relativamente alle violazioni di copyright commesse da parte dei loro utenti. Tale mancanza, dai gravi risvolti a livello europeo, ha comportato che l’inquadramento della responsabilità dell’Internet Service Provider venisse demandato alla giurisprudenza che in questi anni si è pronunciata con orientamenti di sintomatica rilevanza ma spesso in contrasto tra di loro, che hanno visto ora l’applicabilità dell’art. 13 della Direttiva E-Commerce (in tema di mere conduit, attività di semplice trasporto), ora l’applicabilità dell’art. 14 della succitata Direttiva (in tema di caching, memorizzazione temporanea delle informazioni), fino a ritenere applicabile, in tema di Autocomplete, l’art. 2043 c.c., esaminando la responsabilità alla luce dei principi ordinari in materia di illecito aquiliano.

Tutto ciò non ha fatto altro che aggravare la già incerta situazione giuridica esistente, gettando un’ombra sulle profonde differenze che continuano a permanere in tema di progresso tecnologico che, al contrario, visto il suo carattere transfrontaliero, necessiterebbe di maggiore chiarezza e coesione da parte del legislatore che si occupa di globalizzazione.

Nell’analisi di questo c.d. “nuovo diritto” è necessario partire dall’esame della stessa locuzione “diritto all’oblio”, perché essere dimenticati, rimossi, per quanto strano nell’epoca dei social network è un diritto che molti rivendicano.

Per diritto all’oblio, in generale, si intende l’interesse che ogni persona ha a non rimanere esposta a tempo indeterminato al pregiudizio che la reiterazione della pubblicazione di una notizia, sebbene in passato legittimamente divulgata, può arrecare al suo onore ed alla sua reputazione se non correttamente aggiornata o contestualizzata. In diritto, in particolare, si intende una speciale forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, per tali intendendosi, principalmente, i precedenti giudiziari. In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere informazioni a proposito di condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca ed anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all’importanza dell’evento ed al tempo trascorso dall’accaduto. In sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione, a condizione che il pubblico sia già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall’evento, tale da far scemare il pubblico interesse all’informazione per i casi meno eclatanti. Questo principio, alla base di una corretta applicazione dei principi generali del diritto di cronaca, parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un’intera comunità, cessa di essere utile per l’interesse pubblico e ritorna ad essere un fatto privato.

Nel riconoscimento del diritto all’oblio bisogna evitare due eccessi: da una parte “la gogna mediatica”, cioè il fatto che rimanga per sempre in rete ciò che viene scritto di qualcuno, anche se quanto scritto non corrisponde più alla realtà dei fatti; dall’altra parte, bisogna evitare il “colpo di spugna”, la censura, la rimozione, la perdita della memoria storica.

Bisogna trovare, quindi, il giusto equilibrio perché non tutte le informazioni devono rimanere per sempre in rete, ma nemmeno tutte meritano di essere cancellate.

Indubbiamente il diritto all’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e nasce a seguito di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali (Cass.09/04/1998, n. 3679; Cass. 25/06/2004, n. 11864 e Cass. 05/04/2012, n. 5525) e principalmente delle Autorità Garanti europee.

In Italia, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta con provvedimenti diretti alla tutela del fondamentale diritto all’oblio. Con il provvedimento “Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni” dell’8 aprile 2009 ha considerato fondato l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento per motivi legittimi. Il Garante ha ritenuto tale diritto oggetto di specifica tutela tenuto conto delle peculiarità del funzionamento di internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti ad un medesimo interessato relativi a vicende anche risalenti nel tempo, dalle quali lo stesso ha cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale, che, però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche effettuate tramite motori di ricerca, rischiano di produrre i propri effetti sul soggetto interessato come se fossero sempre attuali.

Come fondamento normativo del diritto all’oblio il nostro Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati (art. 11). Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali, come li adopera, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di agire al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco o la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione (art. 7).

E’, comunque, necessario rilevare che il problema connesso al riconoscimento del diritto all’oblio nasce storicamente in rapporto all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è l’interesse pubblico alla notizia. La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione. Ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato, cessa l’interesse pubblico in quanto la collettività ha ormai acquisito il fatto stesso; non esiste più una notizia. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile  poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare ma sarebbe anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda.

Il diritto all’oblio è, quindi, la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione lesiva non risponde ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia lesiva quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa. Inoltre, alla base del riconoscimento del diritto all’oblio ai fini del risarcimento del danno, l’illecito trattamento di dati personali viene specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione online dell’articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione ed archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato diverso tempo addietro e della sua diffusione sul web con conseguente pregiudizio per i soggetti coinvolti lesi nel loro diritto alla riservatezza ed alla reputazione (Cass. Civ. 24/06/2016, n. 13161).

Il diritto all’oblio è inteso, dunque, come un diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.

Non viola la privacy, invece, il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all’epoca indagate. In questo caso il diritto di cronaca prevale sul diritto all’oblio. Il principio è stato affermato dal Garante della privacy nel dichiarare infondato il ricorso di un imprenditore che chiedeva la cancellazione di un articolo pubblicato nell’edizione online di una testata giornalistica e rinvenibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito. In questo caso, infatti, l’articolo non riattualizzava un evento superato, ma dava conto degli sviluppi della stessa vicenda, in particolare, della richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di persone, tra cui il ricorrente[4].

L’attività giornalistica è stata profondamente modificata dallo sviluppo di Internet. La possibilità di raccogliere, incrociare, scambiare ed archiviare informazioni personali si è enormemente accresciuta, consentendo una straordinaria circolazione e diffusione di conoscenze e di opinioni. La conseguenza è che oggi è divenuto estremamente difficile esercitare il diritto all’oblio in quanto le legittime richieste di cancellazione o aggiornamento devono anche tenere conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca.

Ognuno di questi luoghi ha un titolare di trattamento diverso e per i gestori dei motori di ricerca extraeuropei c’è l’ostacolo della disciplina applicabile. Una volta entrati nel circuito elettronico della rete, insomma, è davvero difficile far valere i propri diritti.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, ha abrogato la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Tale Regolamento è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dei dati e le disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento europeo è parte del c.d. “Pacchetto protezione dati”, l’insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’Unione europea e comprende anche la Direttiva 2016/680 in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Tale Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al Regolamento, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni.

Lo scopo perseguito attraverso tali atti è quello di garantire un quadro coerente ed un sistema completamente armonizzato in materia in tutto il territorio dell’Unione europea.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ha recepito il diritto all’oblio all’art. 17 (diritto alla cancellazione) dove viene sancito che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento ha, a sua volta, l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei seguenti motivi:

  • I dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  • L’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
  • L’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
  • I dati sono stati trattati illecitamente;
  • I dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione europea o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento;
  • I dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.

Inoltre, sempre l’art. 17 del Regolamento, chiarisce che il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, prende le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati oggetto della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Tuttavia, vi è da considerare anche l’utilità dei dati personali raccolti, ovvero, secondo il comma tre del medesimo articolo, il responsabile del trattamento deve provvedere alla cancellazione a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

1) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità all’art. 80;

2) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità con l’art. 81;

3) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell’art. 83;

4) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo.

Nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso Google Spain contro Agencia Espagnola de Protecciòn de Datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzàlez (CGUE, causa C-131/12 del 13 maggio 2014). Il caso riguardava lo spagnolo Gonzalez che negli anni 90 aveva accumulato un gran numero di debiti, al punto tale che la sua casa venne sottoposta a sequestro e messa all’asta. La notizia, all’epoca, venne riportata da alcuni quotidiani locali ed in seguito digitalizzata ed indicizzata da Google.

Il Signor Gonzalez, che nel tempo era riuscito faticosamente a ripagare i suoi debiti, qualche anno dopo scoprì con disappunto che digitando il suo nome e cognome su Google comparivano come primi risultati gli articoli che riportavano il suo caso di bancarotta. Indignato e preoccupato per il futuro, si rivolse all’equivalente del nostro Garante per la privacy al fine di ottenere la rimozione dei link incriminati, sostenendo che il contenuto “violava la sua privacy e non era più rilevante come informazione sui suoi problemi economici”. Il caso, dopo essere rimbalzato tra Google Spain e Google US, finì davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Furono sottoposti all’attenzione della Corte europea diversi quesiti aventi ad oggetto l’esegesi della Direttiva 95/46/CE riconducibili sostanzialmente a due: se un motore di ricerca come Google possa essere soggetto alla legislazione europea e se un motore di ricerca possa essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali e quindi possa essere assoggettato all’obbligo di rimuovere i link nel caso in cui l’interessato non gradisca che circolino (anche se le notizie permangono in rete).

Secondo quanto affermato dalla Corte UE un trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che questo trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili in rete. Tali informazioni toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto, o solo difficilmente avrebbero potuto essere connesse tra loro e consentire, dunque, di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona.

Tale ingerenza nella vita privata della persona interessata risulta incrementata se si pensa al ruolo che Internet ed i motori di ricerca in genere rivestono nella quotidianità di ciascun individuo, ingerenza che di fronte a diritti fondamentali, al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali, non può essere giustificata dall’interesse economico del gestore di un motore di ricerca. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall’elenco di risultati potrebbe, a seconda dell’informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti della rete potenzialmente interessati ad avere accesso a quest’ultima, occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse ed i diritti fondamentali della persona che può dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

Su entrambi i quesiti sottoposti alla sua attenzione la Corte europea si è pronunciata in senso affermativo. Con riferimento al primo in ragione della considerazione che “Google Spain”, come società che raccoglie la pubblicità, ha sede in Spagna e, pertanto, è soggetta alla normativa europea. Con riferimento al secondo quesito, la risposta fu positiva perché la Corte osservò che il concetto di trattamento dei dati personali può essere esplicato in due modi diversi: attraverso un quotidiano e attraverso un motore di ricerca. Entrambi i modi, anche se corrispondono a modalità diverse e hanno diversi responsabili, sono soggetti alla stessa giurisprudenza, quindi Google poteva essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali.

Un motore di ricerca esplora Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca di informazioni. Il gestore del motore di ricerca raccoglie i dati ottenuti dal motore, successivamente li registra e li organizza nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, li conserva nei suoi server ed infine li comunica o li mette a disposizione dei propri utenti sotto forma di elenchi ordinati. Quindi, poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita ed incondizionata dalla Direttiva 95/46/CE (recepita in Italia con il Codice in materia di protezione dei dati personali) esse devono essere qualificate come trattamento dei dati ai sensi di tale disciplina, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazione (generiche e non personali) e non distingua tra queste ed i dati identificativi. In altri termini, se c’è un trattamento dei dati deve esistere per forza di cose un responsabile al quale si applicano le disposizioni dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[5] e delle Direttive europee in materia. Tra esse vi è quella sull’aggiornamento e l’eventuale richiesta di cancellazione dei dati che quindi può essere applicata direttamente al motore di ricerca.

Così la Corte di Giustizia UE ritenne che, nel caso in esame, vi era stata una chiara violazione della privacy perché la notizia del pignoramento della casa del Sig. Gonzalez aveva perso la sua rilevanza pubblica e sociale, per cui vista l’ingerenza nella sua vita privata la sua richiesta era da ritenersi lecita. La Corte, pertanto, affermò che, è pieno diritto di qualunque cittadino europeo richiedere ad un motore di ricerca la rimozione di link personali il cui contenuto sia “non più rilevante o non adatto” e condannò Google Inc. (proprietaria del motore di ricerca Google) a cancellare le indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, “a meno che non vi siano ragioni particolari, come il ruolo pubblico del soggetto” (sentenza C-131/12, 13 maggio 2014). La Corte ha così imposto a Google Inc. di rispondere da allora in avanti alle richieste di rimozione dei link alle pagine web che contengono il nominativo del richiedente, dai risultati sul motore di ricerca. In virtù del diritto all’oblio, i motori di ricerca devono rimuovere ogni contenuto a seguito di ogni richiesta dell’interessato; possono mostrare solo quei risultati che siano di pubblico interesse. La Direttiva europea 95/46/CE, infatti, prevede che, su richiesta dell’interessato devono essere soppresse tutte le informazioni che lo riguardano e di cui non ha autorizzato la pubblicazione, siano esse lecite o meno. Essa, infatti, garantisce un elevato grado di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, principalmente quello della riservatezza, fissando tali oneri e consentendo agli interessati di chiederne la rettifica o di opporsi alla loro pubblicazione, soprattutto se ciò può arrecare loro un grave pregiudizio, questo comprende anche il diritto all’oblio. La Corte UE non ha però specificato cosa significhi “pubblico interesse” lasciando ai motori di ricerca l’onere di decidere cosa sia qualificabile come tale.

Da qui una serie di critiche, tra cui quella di Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, mirate a sottolineare come non sia possibile accettare che una società commerciale sia costretta a diventare giudice di diritti fondamentali come la libertà di espressione e la privacy, senza consentire alcuna procedura di appello per gli editori le cui opere vengono soppresse.

In realtà, le decisioni prese da Google possono sempre essere impugnate presso il Garante della Privacy del Paese competente ed in alcuni casi presso il Tribunale ordinario.

In sostanza viene richiesta la de-indicizzazione, cioè la possibilità di eliminare dai risultati di una ricerca il proprio nome in riferimento a quegli articoli per i quali si vuol fare valere il diritto all’oblio. Questo significa che Google e gli altri motori di ricerca dovranno evitare che tra i risultati ottenuti attraverso la ricerca venga riportato l’articolo che il soggetto vuole sia dimenticato (ma rimarrà ovviamente nel server in cui è stato originariamente caricato). Per esempio, se una persona ha commesso una frode e la cosa viene riportata sui siti web dei giornali, quello che farà il motore di ricerca sarà di non fare comparire quegli articoli di giornale, ovviamente i giornali non hanno l’obbligo di cancellare gli articoli, che pertanto rimarranno memorizzati. Per aggirare tale regola, quindi, basterà usare il motore di ricerca interno dei giornali o la versione internazionale, quelli cioè, che operano all’esterno dell’Europa. Per essere più precisi se si cerca su www.google.com invece che www.google.it verranno riportati anche i risultati omessi.

La sentenza CGUE, denominata sentenza Google Spain, garantendo il diritto all’oblio ha ribadito il principio che l’identità di un individuo non è un elemento statico ed immutabile vincolato a circostanze concrete ed univoche; essa ha rappresentato un passaggio epocale per il futuro del diritto all’oblio dei cittadini europei perchè ha affermato la giurisdizione europea anche sui motori di ricerca che hanno una sede esterna al Vecchio Continente, com’è, appunto, avvenuto per Google che ha il proprio quartiere generale in California.

Succesivamente alla sentenza, Google ha messo a disposizione sul suo sito, un modulo attraverso il quale è possibile richiedere la rimozione dei link relativi alle informazioni “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca”.

Nel dicembre 2014 anche Microsoft ha pubblicato una pagina web attraverso cui i cittadini europei, previa compilazione online di un modulo, possono bloccare i risultati della ricerca se questa viola il diritto all’oblio, ai sensi della normativa europea.

Oggi i dati delle richieste trattate vengono elencati da Google nel suo “Transparency Report”. Nel sito vengono elencate tutte le richieste inviate, suddivise per Stati europei con la percentuale di richieste accolte e rifiutate. Alla data del gennaio 2016 sono arrivate 376.366 richieste relative a 1.328.983 URL inerenti a tutta Europa.

L’Italia si trova al quinto posto per numero di richieste assolute (dopo Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) ed al primo posto per numero di richieste rifiutate.

Nei casi riportati, ad esempio, viene spiegato che negli altri Paesi la maggior parte delle richieste veniva da persone nominate incidentalmente come vittime di reati (ad esempio stupro o rapimento) o come parenti di vittime. Nel caso in cui la richiesta venga fatta dagli  stessi autori dei reati si tratta di soggetti che hanno interamente scontato la propria pena e siano già trascorsi molti anni dalle vicende che li hanno visti protagonisti.

Il caso dell’Italia è particolare perché una grossa parte delle richieste proviene dagli stessi autori di reati, i processi sono addirittura ancora in corso o magari in corso di prescrizione, non sono state scontate le pene e le ricerche puntano ad organi ufficiali (ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Dagli esempi sembrerebbe che Google, un’impresa commerciale privata, si sia trovata nella situazione imbarazzante di doversi ergere ad arbitro e decidere, ad esempio, se rimuovere tutte le ricerche che portavano al nome di un mafioso o di un camorrista o agli autori di frodi fiscali (negli Stati Uniti l’evasione fiscale è un reato considerato gravissimo perché si ritiene che chi li commette deruba i cittadini ed è punito severamente con il carcere e con un forte ostracismo sociale).

Nei primi mesi successivi alla sentenza della Corte di Giustizia UE un paio di richieste hanno suscitato un certo clamore. Ricevettero una richiesta di de-indicizzazione i maggiori quotidiani italiani (tra cui il “Corriere della Sera” e la “Repubblica” che avevano fortemente criticato la sentenza della Corte UE contro Google) da parte dell’ex terrorista milanese degli anni settanta Renato Vallanzasca (banda della Comasina). L’ex terrorista chiedeva la de-indicizzazione di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni 70 ed i primi anni 80. A seguito del suo arresto avvenuto il 13 giugno 2014 (per aver rubato della biancheria) tutti i giornali avevano, infatti, ricominciato a pubblicare le sue imprese delittuose.

L’interessato che, tra detenzione e misure alternative aveva finito di scontare la sua pena nel 2009, si era rivolto, in prima battuta, a Google chiedendo la rimozione di alcuni URL e dei suggerimenti di ricerca che vengono visualizzati dalla funzione di “completamento automatico” digitando il nome e cognome nella stringa di ricerca. Di fronte al mancato accoglimento delle sue richieste da parte di Google, l’interessato presentò ricorso al Garante della Privacy sostenendo di non essere un personaggio pubblico ma un libero cittadino al quale la permanenza in rete di contenuti così lontani nel tempo e fuorvianti rispetto al suo attuale percorso di vita, cagiona gravi danni dal punto di vista personale e professionale. Nel dichiarare infondato il ricorso, l’Autorità Garante ha rilevato che le informazioni di cui si chiedeva la de-indicizzazione facevano riferimento a reati di particolare gravità che rientrano nelle Linee guida sull’esercizio del diritto all’oblio adottato dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014,[6] per i quali le richieste di de-indicizzazione devono essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati, pur nel rispetto di un esame caso per caso. Secondo il Garante, le informazioni avevano ormai assunto una valenza storica, avendo segnato la memoria collettiva riguardando una delle pagine più buie della storia italiana, della quale l’interessato era stato un protagonista. Inoltre, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi, l’attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti trascorsi.

Il Garante ritenendo, quindi, prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione, ha dichiarato infondata la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente ed indicizzati da Google ed, inoltre, ha dichiarato “non luogo a provvedere” sulla rimozione dei suggerimenti di ricerca nel frattempo eliminati da Google.

L’estensione del diritto all’oblio al mondo del web si è, pertanto, rivelata un’operazione più difficile del previsto. E’ difficile, infatti, stabilire fino a quanti anni di distanza dai fatti può essere esercitato il diritto dell’individuo ad ottenere la cancellazione dei propri dati e quali siano gli elementi che, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare il permanere di tali dati negli archivi online.

Il 4 marzo 2016, con una nota sul blog, Google ha esteso il diritto all’oblio a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. D’ora in avanti tutti i collegamenti ipertestuali segnalati come inappropriati dagli utilizzatori saranno rimossi anche dal motore di ricerca internazionale. Nonostante questo, però, le contrapposizioni tra il motore di ricerca e le istituzioni europee in tema di diritto all’oblio sono numerose. D’altra parte, Google ha una versione “nazionalizzata” in molti Paesi ed in molte occasioni aveva giustificato il rifiuto a rimuovere link di notizie “inadeguate e non più pertinenti” in ragione del fatto che tale obbligo è imposto da una legge europea (Carta dei diritti e Direttiva 95/46/CE) e, pertanto, l’obbligo di applicazione è limitato ai confini UE.

Per quanto riguarda l’Italia, la prima pronuncia sul diritto all’oblio è quella del Tribunale di Roma, sez. I, del 3 dicembre 2015, n. 23771. Tale sentenza è importante perché applica concretamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza nota come decisione “Google Spain”, che ha formalizzato il diritto all’oblio quale espressione del diritto alla privacy nelle vicende personali diffuse via web che non siano di pubblico interesse. Tra i molti importanti principi giuridici, la Corte di Giustizia aveva riconosciuto il diritto all’oblio e stabilito che i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 7 (rispetto della vita privata e familiare) e 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione in occasione di una ricerca concernente il nome di una persona. Tuttavia, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione in questione.

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma ricade pienamente nella fattispecie delineata dalla Corte europea, ovvero, quale valenza abbia il tempo di esposizione delle informazioni raccolte dalla cronaca giudiziaria relative ad una persona avente un ruolo pubblico senza che questo possa dolersi di una ingerenza ingiustificata nella propria vita personale e professionale.

Il 17 dicembre 2014 il ricorrente, un avvocato, chiedeva a Google di de-indicizzare una serie di URL risultanti da una ricerca relativa al proprio nominativo con riferimento a vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto. Si trattava di notizie di cronaca inerenti ad una vicenda giudiziaria risalente agli anni 2012/2013 che lo vedeva implicato insieme ad altri soggetti riconducibili alla cosiddetta “banda della magliana” in merito a presunte truffe e guadagni illeciti che sarebbero stati realizzati da costoro. L’avvocato lamentava che tali informazioni riferite dai risultati del motore di ricerca facessero riferimento ad una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che nei suoi confronti fosse mai stata pronunciata alcuna condanna. Secondo l’utente l’articolo conteneva informazioni “estremamente fuorvianti ed altamente pregiudizievoli” che perciò non meritavano di essere associate alla sua persona nei risultati di ricerca di Google.

Il Tribunale di Roma, però, respinge la sua domanda sul presupposto che, sebbene essa sia riconducibile al trattamento dei dati personali ed al diritto all’oblio, quale parte essenziale del diritto alla riservatezza, i dati trattati risultano essere recenti, di pubblico interesse perché relativi ad un’importante indagine giudiziaria ed essere stati trattati nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.

Si tratta, infatti, di URL aventi ad oggetto fatti risalenti al 2012/2013, quindi recenti che mantengono una loro innegabile attualità, soprattutto in considerazione del ruolo pubblico del ricorrente, professionista legale esercitante l’attività di avvocato in Svizzera. Inoltre, tali notizie sono di interesse pubblico e, pertanto, la loro diffusione è tutelata dall’esercizio del diritto all’informazione, costituzionalmente protetto. Nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico a rinvenire sul web notizie relative a persone che svolgono ruoli pubblici, il diritto di informazione prevale su quello all’oblio. In altri termini, alla luce dell’applicazione concreta di tale principio si può osservare che il diritto all’oblio non deve essere utilizzato per abbellire o smacchiare il profilo pubblico di un soggetto che svolge ruoli di rilevanza pubblica; tale ruolo pubblico è attribuibile anche agli iscritti in albi professionali. Esiste non solo il diritto dell’opinione pubblica di conoscere le vicende riguardanti un professionista che, svolgendo le sue mansioni, ricopre un ruolo di importanza istituzionale, ma esiste anche il dovere del professionista di essere responsabile e, quindi, trasparente, verso i consociati delle scelte relative alla sua attività professionale.

E’ chiaro che internet con le sue banche dati ed i suoi motori di ricerca, sta diventando un archivio di difficile controllo perché vi è la possibilità di immettere in rete qualsiasi tipo di informazione. Le cronache recenti, come abbiamo visto, ci mettono di fronte ai rischi che il web comporta per la privacy, per tutelare la quale il diritto all’oblio è certamente uno strumento di difesa necessaria.

Il problema è complesso e riguarda cultura ed educazione perché fino a quando mancherà la consapevolezza che anche quella visualizzata attraverso un social network è una persona e che non c’è nulla di virtuale nel proprio comportamento su internet e negli effetti che questo può avere, nessuna misura repressiva sarà sufficiente.

Come dichiarato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, la rete ha solo la “colpa” di moltiplicare un giudizio, di amplificare un’espressione. Bisogna investire nell’educazione informatica perché è fondamentale capire le insidie della nuova società digitale. Consegnare alla rete pezzi della propria vita può produrre effetti anche drammatici.

Il rispetto della dignità della persona è un bene prezioso; per difenderlo serve intelligenza e non solo repressione.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro - Dott.ssa Caterina Aloi, Redazione Foroeuropa.

 

[1] I casi della ragazza che si è suicidata dopo che un suo video hard era diventato virale sui social ed il caso della ragazza di 17 anni violentata in discoteca a Rimini in condizioni di incapacità e filmata dalle “amiche” mentre si consumava l’abuso.

[2] Condizione perché una pagina web possa essere conosciuta attraverso gli strumenti attuali di ricerca delle persone quando non si conosce l’indirizzo internet personale di un soggetto.

[3] Attività di raccolta ed  elaborazione dei dati inerenti agli utenti di servizi, pubblici o privati, richiesti o forzosi, al fine di suddividere l’utenza in gruppi.

[4] Garante della Privacy, provvedimento del 21-04-2016, n. 187.

[5] Dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute ed alla vita sessuale.

[6]  Il gruppo di lavoro “Articolo 29” ha pubblicato le Linee guida utili ad orientare le decisioni dei Garanti della privacy europei nei casi di reclami relativi al diritto all’oblio. Il 26 novembre 2014, i Garanti europei per la protezione dei dati personali riuniti nell’Article 29  Working Party hanno adottato un documento che,sulla base della sentenza Google Spain, contiene una univoca interpretazione della sentenza ed una serie di criteri comuni che serviranno ad orientare l’attività dei singoli Garanti nazionali in materia di diritto all’oblio.

Prima di tutto, nelle Linee guida si richiama l’interpretazione contenuta nella sentenza della CGUE che conferma l’applicabilità della Direttiva europea 95/46/CE ai motori di ricerca se il trattamento dei dati personali è da loro compiuto attraverso un’azienda sussidiaria residente in uno Stato membro istituito al fine di promuovere e vendere spazi pubblicitari nello Stato in cui risiede. I Garanti hanno, inoltre, sottolineato che la decisione della Corte sancisce espressamente che il diritto alla rimozione dei dati è relativo alle ricerche compiute attraverso il nome proprio di un privato cittadino e che la rimozione dei contenuti riguarda solo i risultati del motore di ricerca e non le informazioni originali che risiedono sui siti web. In questo senso, l’informazione potrà essere comunque accessibile attraverso ricerche effettuate con altri termini o dalla fonte originale. Nelle Linee guida viene, inoltre, esplicitato che la de-indicizzazione deve avvenire in modo da garantire l’effettiva e completa protezione della privacy dell’interessato e che a tal fine non sarà sufficiente delimitare la rimozione ai risultati dei motori di ricerca con domini europei ma sarà necessario filtrare tutti i domini internazionali, compreso “.com”. Il documento specifica che i motori di ricerca non sono tenuti a comunicare al webmaster delle pagine de-indicizzate l’esclusione dai risultati collegati al nome di un cittadino. Le Linee guida specificano anche una lista di criteri comuni che le Authority nazionali potranno utilizzare nei casi in cui i motori di ricerca si rifiutino di esaudire le richieste di rimozione provenienti dai cittadini. I criteri saranno, tuttavia, da applicare dopo aver esaminato i singoli casi ed in concordanza con le leggi nazionali rilevanti. Nel documento si specifica, infatti, che non esiste un singolo criterio di per sé determinante; ognuno di essi deve essere interpretato alla luce del principio stabilito dalla Corte di Giustizia ed in particolare, tutelando “l’interesse del pubblico ad avere accesso all’informazione”.

  

Fonti:

altalex.com; www.forelsket.it; www.garanteprivacy.it; www.curia.europa.eu; www.ilrestodelcarlino.it; www.ilfallimentarista.it; www.lastampa.it; www.laleggepertutti.it; www.corriere.it; www.ilgiornale.it; www.agendadigitale.eu; www.picoalfieri.itDiritto&Dintorni (Periodico dell’Ordine forense di Catanzaro).