A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CEDU: DUE SENTENZE A FAVORE DEI GIORNALISTI CHE ESERCITANO IL DIRITTO

D’ESPRESSIONE (Affair:  Ziembinski c. Polonia 5 luglio 2016, ricorso n.1799/07 e Reichman c. Francia 12 luglio 2016, ricorso n.50147/11).

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La libertà di espressione, elemento fondamentale della democrazia, diritto inviolabile ed inalienabile della persona, rimane un diritto il cui contenuto e quello dei temi ad esso collegati (rispetto, tolleranza, responsabilità, ecc.) possono condurre a molteplici declinazioni e sfumature.

Il principio che ogni persona abbia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo, previsto dal legislatore costituzionale italiano all’articolo 21 Cost., cammina di pari passo con il diritto alla libertà di espressione (diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza limiti di frontiera) sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Quando si parla di libertà di informazione, si parla, infatti, di libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di critica, valori che appartengono a tutti i cittadini di una Nazione che trovano il momento più esaltante nella professione giornalistica. I giornalisti si pongono come mediatori intellettuali tra i fatti che accadono ed i cittadini che leggono, ascoltano o vedono le immagini sul piccolo schermo; la libertà di informazione costituisce il perno di ogni altra libertà riconosciuta.

Tale dottrina trova il suo fondamento politico nell’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. Tale articolo riconosce che “la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può, dunque, parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.

Sempre più spesso i Tribunali italiani applicano i principi innovativi che provengono dall’Europa e sempre più spesso l’Europa sposta in avanti la linea del bilanciamento tra il diritto d’informare ed il diritto alla tutela della reputazione delle persone. Si tratta di un bilanciamento davvero labile, destinato a risentire dei mutamenti culturali, politici ed economici che di volta in volta caratterizzano le vicende interne degli Stati membri. In questo senso va riconosciuto il massimo rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nonostante le diversità giuridiche e culturali dei singoli Stati, muove tutta l’Europa verso una sempre maggiore uniformità ispirata al più ampio riconoscimento del diritto di critica.

La Corte europea dei diritti dell’uomo applicando l’art. 10 della Convenzione, ha ampliato, con numerose sentenze (Goodwin, Roemen, Tillack, Financial Times) dal 1996 in poi, il diritto di cronaca (diritto di informare che consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti ed avvenimenti di interesse pubblico) tutelando il segreto professionale dei giornalisti.

La libertà di manifestazione del pensiero va di pari passo con altri alti valori, quali, l’onore e l’identità della persona e si collega all’obbligo per il giornalista di informare in maniera corretta. Affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa, infatti, considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: a) l’utilità sociale dell’informazione; b) la verità oggettiva o anche soltanto putativa frutto di un diligente lavoro di ricerca; c) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (Cass. Pen. n. 5259/1984). E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, nel rispetto, sempre, dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere deve anche apparire conforme a tale regola, poiché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa.

Nella valutazione del diritto di critica, come in quello di cronaca, è necessario, pertanto, operare un bilanciamento tra l’interesse alla reputazione del soggetto leso e l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla libertà di pensiero. Il diritto di cronaca e quello di critica, entrambi espressione della libera manifestazione del pensiero, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante. Il diritto di cronaca si concretizza nell’esposizione dei fatti che presentano un interesse per la generalità, allo scopo di informare i lettori, mentre il diritto di critica consiste nell’apprezzamento e nella valutazione di fatti, nell’espressione di un consenso o di un dissenso rispetto ad una determinata analisi (Cass. 14 marzo 2016, n. 4897).

Il discorso diventa problematico quando si affronta il diritto di cronaca ed il tema della libertà dei giornalisti di informare. Spesso le interferenze delle pubbliche autorità (Parlamento e giudici) attaccano e minano l’autonomia dei giornalisti arrecando un danno ai cittadini titolari di un diritto all’informazione primario ed inalienabile.

Il Consiglio d’Europa nella Raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto che l’art. 10 della Convenzione, così come è interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si impone a tutti gli Stati contraenti.

Dal 1° dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiane.

E’ in tale contesto che si collocano due innovative sentenze della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo che fanno compiere passi in avanti al diritto di critica.

La prima sentenza, pubblicata il 5 luglio 2016, Ziembinski c. Polonia (ricorso n. 1799/07) stabilisce un principio sostanzialmente complementare rispetto alla precedente sentenza del 31 maggio 2016, Nadtoka c. Russia (ricorso n. 38010/05)  legittimando, quasi senza limiti, il sarcasmo, l’ironia e l’irriverenza in articoli di stampa che hanno per oggetto uomini pubblici. Questo anche quando singole espressioni come “stupido” e “lento a capire” sono in sé offensive, perchè i giornalisti hanno diritto ad usare tecniche stilistiche, su questioni di interesse pubblico con sarcasmo ed ironia anche eccessive. La Corte europea con la sentenza Ziembinski ha condannato la Polonia per violazione dell’art. 10 della Convenzione che assicura il diritto alla libertà di espressione, dando ragione, su tutta la linea, al giornalista ricorrente.

A rivolgersi alla CEDU era stato, infatti, un giornalista polacco autore di un articolo pubblicato su un quotidiano del quale era anche proprietario, in cui criticava aspramente un progetto dell’amministrazione comunale che dava il via libera alla realizzazione di un allevamento di quaglie ritenendo che potesse essere utile a fronteggiare la disoccupazione nella zona di riferimento. Il cronista era stato denunciato e condannato per diffamazione nonostante non avesse citato nominativamente il sindaco ed i due funzionari pubblici responsabili del progetto anche se aveva usato toni molto duri.

La Corte UE ha rafforzato la libertà di espressione dei giornalisti rispetto ad altri diritti in gioco come quello alla reputazione, soprattutto quando oggetto degli articoli sono politici e dipendenti pubblici.

I politici hanno l’obbligo di innalzare, a differenza dei comuni cittadini, la soglia di tolleranza rispetto alle critiche ed alle offese rivolte nei loro confronti perché scelgono volontariamente di scendere nell’arena pubblica sottoponendosi ad un controllo da parte della collettività; per tale ragione non si possono lamentare per un’ invettiva particolarmente aspra. A beneficiare di questa tolleranza, secondo le sentenze della CEDU sopra indicate, sarebbero solo i giornalisti in quanto esercitano il diritto/dovere di informazione. In sostanza, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, i margini del diritto di critica si allargano se l’offesa è rivolta ad un soggetto pubblico.

I giudici di Strasburgo, nella sentenza del 5 luglio 2016, criticano l’operato dei giudici nazionali per avere condannato il giornalista polacco valutando solo le singole espressioni usate e non il contesto generale e senza considerare che il giornalista ha diritto di scegliere anche una comunicazione ironica e sarcastica quando riporta alla collettività questioni di interesse generale. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, un certo livello di esagerazione e di provocazione è permesso anche perché è compito del giornalista animare e suscitare un dibattito su questioni di interesse generale.

La conseguenza è stata la condanna della Polonia al pagamento a favore del giornalista di 4 mila euro tra danni patrimoniali e morali.

I principi sopra esposti sono innovativi anche nel panorama giurisprudenziale italiano, dove normalmente l’uomo pubblico viene trattato dalla magistratura non solo al pari di un comune cittadino, ma paradossalmente con maggior riguardo.

La seconda innovativa sentenza della CEDU è del 12 luglio 2016, Richman c. Francia (ricorso n. 50147/11) con la quale la Corte ha stabilito che la condanna di un giornalista pronunciata dai giudici francesi è contraria all’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo perché non si può imputare ad un cronista di essere venuto meno ai propri doveri deontologici solo perché non può provare la verità di un ‘affermazione che contiene un giudizio di valore. Se, quindi, il reporter agisce in buona fede e la notizia è di interesse pubblico ha diritto alla tutela assicurata dall’art. 10 della Convenzione che riconosce il diritto alla libertà di espressione, rafforzata per i giornalisti.

Più precisamente, a rivolgersi alla Corte UE era stato un giornalista di una radio francese che, nel corso di una trasmissione radiofonica, aveva accusato il vice presidente della stessa società radiofonica di cattiva gestione, chiedendo alle autorità competenti di compiere maggiori accertamenti sui bilanci della società. Il protagonista del servizio aveva denunciato per diffamazione il reporter che era stato condannato in sede penale. Da qui il ricorso alla CEDU che ha dato ragione al giornalista.

La Corte riconosce, in primo luogo, la piena applicazione dell’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo nella sua dimensione più ampia. E’ vero che il reporter aveva dichiarato di parlare a titolo personale ma lo aveva fatto nel corso di una trasmissione radiofonica da lui condotta proprio nella sua qualità professionale; da qui la protezione rafforzata che la Corte riconosce alla stampa.

Il giornalista aveva sollevato dubbi circa la regolarità di alcuni comportamenti posti in essere dal vicedirettore in ordine alla situazione finanziaria della radio, senza fornire fatti precisi su possibili irregolarità nella gestione finanziaria dell’emittente.

I Tribunali nazionali si erano limitati a bollare le affermazioni come allusive e non suffragate da prove presumendo così la malafede del giornalista. Per la Corte UE, invece, si era trattato di un errore, tanto più che il giornalista aveva espresso un giudizio di valore che aveva una base fattuale sufficiente dato che il conduttore aveva espresso la sua opinione basandosi su due documenti attestanti il cattivo stato finanziario dell’emittente. In presenza di documenti ufficiali non si deve chiedere al giornalista di effettuare ulteriori ricerche indipendenti e questo porta ad escludere che le sue affermazioni rientrino nella pura invettiva.

Secondo la Corte, inoltre, i giudici nazionali non hanno seguito i parametri indicati dalla Corte UE al fine di valutare la necessità e la proporzionalità dell’ingerenza nella libertà di espressione dimenticando che nel contesto in cui è in gioco la libertà di stampa il margine di apprezzamento delle autorità nazionali è particolarmente ristretto. Anche l’aspetto sanzionatorio della condanna del giornalista da parte dei giudici nazionali è criticato dai giudici di Strasburgo. La sanzione che ammontava ad euro 2.500,00, sebbene non elevata, era, comunque, una sanzione di natura penale che è una delle forme più gravi di ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, applicabile solo in via eccezionale.

Da qui la constatazione della violazione dei principi della Convenzione dei diritti dell’uomo e la condanna della Francia a versare al giornalista euro 5.000,00 per i danni morali sofferti. In questo contesto, per completezza, si evidenzia l’allarme dell’ONU in ordine ai continui attacchi alla libertà di espressione, soprattutto per l’impunità diffusa verso coloro che pongono in essere attacchi ai giornalisti ed ai blogger.

Nel rapporto sulla promozione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, diffuso il 20 ottobre 2016, si punta il dito contro i Governi che troppo spesso, anche con leggi imprecise e vaghe, permettono una ampia discrezionalità negli interventi delle autorità nazionali colpendo chi esercita il diritto alla libertà di espressione, primi fra tutti i giornalisti che indagano su casi di corruzione che vedono coinvolti uomini politici.

Nell’ambito dei delicati rapporti tra privacy e diritto di cronaca riportiamo un interessante provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Cosenza.

Il caso di specie riguarda la denuncia-querela inoltrata da un politico locale in merito alla pubblicazione sulle pagine di un quotidiano telematico, di uno stralcio delle buste paga rilasciate allo stesso per l’attività svolta alle dipendenze di una clinica. L’autore dell’articolo prospettava una concomitanza di incarichi ed attività come ipotesi di conflitto di interessi in quanto il politico nel periodo di riferimento era capogruppo di un partito politico in Consiglio Regionale.

Il GIP nel valutare l’eventuale violazione dell’art. 167, secondo comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) evidenzia che la fattispecie di reato si configura quando la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari), viene effettuata, senza il consenso dell’interessato, in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell’informazione ovvero dei principi stabiliti dal codice deontologico adottato dall’ordine professionale, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa.

Aspetto, quindi, da prendere in considerazione ai fini della decisione del caso è la cosiddetta “essenzialità dell’informazione” riguardo a fatti di pubblico interesse, sancita dall’art. 137 del D.Lgs. 196/2003, e delineata nel codice deontologico nel senso che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

Nell’ambito dei rapporti tra privacy e diritto di cronaca, pertanto, un’informazione giornalistica può ritenersi lecita quando pur riferendosi a fatti e condotte private queste abbiano interesse pubblico; riporti dettagli e circostanze contenute nei limiti dell’essenzialità, intesa sia come necessità della notizia e sia come modalità della rappresentazione e si astenga dal diffondere dettagli non indispensabili evitando spettacolarizzazioni ed accanimenti morbosi.

Il giornalista dispone di margini più ampi di libertà per la diffusione di informazioni personali quando queste assumono rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività dei soggetti interessati, ma deve sempre attenersi al rispetto dei canoni dell’essenzialità dell’informazione e della dignità della persona.

Gli organi di informazione hanno il diritto di pubblicare anche notizie negative o critiche sui politici e sui rappresentanti delle istituzioni al fine di garantire il pluralismo democratico e la libertà di discussione politica ma devono evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione.

Anche in ambito europeo e quindi sovranazionale, il rapporto tra questi importanti principi di rilevanza costituzionale è analogo. La Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla libertà del dibattito politico nell’ambito dei mezzi di comunicazione approvata a Strasburgo il 12 febbraio 2004, infatti,  parte dal principio secondo cui la libertà di espressione è diritto fondamentale tutelato dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma comporta doveri e responsabilità attinenti, in particolare, al rispetto di altri diritti fondamentali, come il diritto alla privacy (art. 8 della Convenzione).

Sulla base, quindi, dell’attuale orientamento sia normativo che giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, il GIP conclude per l’inesistenza del reato contestato in quanto nel caso di specie si rientra nella corretta informazione giornalistica. Con riferimento, poi, alla diffusione di notizie concernenti i soggetti politici il diritto dei cittadini ad essere informati è ancora più pregnante proprio affinchè costoro possano consapevolmente orientare le proprie scelte nell’esercizio dei diritti di elettorato.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro

 

Fonti: www.altalex.com; www.odg.mi.it; www.marinacastellaneta.it; www.fnsi.it; www.notiziario.ossigeno.info; www.francoabruzzo.it; www.ec.europa.eu