A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE DEI RISULTATI D’IMPRESA. L’IRAP COME ESEMPIO DI IMPOSTA NEUTRALE

Autore: Dott. Francesco Maria Franza

 

1. Introduzione. 2L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 3. La Neutralità nelle Scelte Finanziarie. 3.1. La Neutralità dell’Irap e l’Indeducibilità degli Interessi Passivi 3.2. L’Irap e il Problema della Sottocapitalizzazione Aziendale nell’Economia Italiana. 3.2.1 Il Problema della Deducibilità degli Interessi Passivi nell’Ires. 4. La Neutralità Fiscale dell’Irap nelle Scelte di Impiego dei Fattori Capitale e Lavoro. 5. Conclusioni.

 

1. Introduzione.

Come sappiamo il sistema tributario è uno dei fattori che più interagisce con la struttura economica di un paese, non soltanto inerentemente ai comportamenti fiscali ma anche e soprattutto riguardo all'impiego delle risorse. Appare quindi essenziale approfondire il tema delle imposte statali: quei prelievi coattivi di ricchezza che lo stato adopera per il finanziamento della spesa pubblica (quindi al finanziamento di pubblici servizi quali, ad esempio, difesa, giustizia, ricerca o infrastrutture) e per l’attuazione di misure di politica economica ovvero quegl’interventi dei poteri pubblici sull’economia allo scopo di raggiungere determinati obbiettivi predeterminati. Queste, come vedremo, saranno indirizzate, nel caso della tassazione dei risultati d’impresa, soprattutto ad arginare il problema della sottocapitalizzazione delle imprese, favorita dalla legislazione precedente.

La teoria prevalente, in particolare, pone l’accento sull’efficienza, quindi sugli effetti delle imposte sull’allocazione delle risorse più che sulla (presunta) equità, ossia sull’utilizzo dell’imposizione fiscale ai fini ridistributivi. L’efficienza sopracitata, comunque, andrebbe ricercata, seguendo le teorie degli economisti c.d. classici, nella caratteristica della ‘neutralità’, ovvero la caratteristica di un singolo tributo o di un sistema fiscale di non influenzare decisioni e comportamenti dei contribuenti nell’idea che questi ultimi avrebbero compiuto, in assenza dell’imposta, scelte efficienti (o, perlomeno, più efficienti) che, di conseguenza, porterebbero l’intera società a livelli più alti di benessere.1

Più in particolare possiamo dire che, una imposta neutrale non influenza il saggio di rendimento dei fondi investiti; non discrimina nell'utilizzo dei fattori, tra lavoro e capitale e nell'utilizzo dell'indebitamento rispetto al capitale proprio e, infine, è indifferente alla durata dell'investimento.2

In questo lavoro osserveremo la tassazione dei risultati d’impresa nel nostro paese analizzando quali siano le particolarità e le caratteristiche apprezzabili nell’ottica della ricerca di una più elevata neutralità. In particolare analizzeremo gli effetti sulle scelte dell’utilizzo dei fattori capitale e lavoro, e su quelle di finanziamento ammirando le caratteristiche dell’imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo Irap, che, grazie ad una bassa aliquota fiscale ma con un’ampia base imponibile ha saputo mantenere un gettito apprezzabile, assicurando comunque la sua neutralità. Non mancheranno ovviamente analisi critiche, spunti di riflessione e proposte di riforma della sopracitata imposta e del nostro attuale sistema tributario ma si cercherà sempre di analizzare la questione dal punto di vista pratico, tenendo sott’occhio gli insegnamenti della teoria economica.

 

2. L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L'Imposta regionale sulle attività produttive, conosciuta appunto con l’acronimo Irap, fu istituita dal governo Prodi, dall'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco, nel 1997 con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.3 L'imposta, oggi ancora in vigore, fu introdotta al fine di razionalizzare e semplificare il sistema precedente, più complesso e molto distorsivo; l’Irap andava infatti a sostituire sei diversi prelievi: l'imposta locale sui redditi (ILOR); l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP); l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero della partita IVA; il contributo per il servizio sanitario nazionale; il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ognuno con diverse aliquote.

L'Irap si è quindi ispirata a quell’assunto dalla teoria economica in materia di riforme fiscali che vorrebbe imposte con un’ampia base imponibile e con basse aliquote al fine di ridurre gli effetti distorsivi e garantire la neutralità del prelievo. Inoltre notiamo il carattere “regionale” dell’imposta. Il 90% del suo gettito infatti non va allo Stato, ma alle Regioni nelle quali hanno sede le attività economiche ed è destinato al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, gestito appunto dalle Regioni.4

L’Irap colpisce le attività produttive. In particolare: enti o imprese soggetti a Ires (società di capitali e enti commerciali); imprese soggette ad Irpef (le società di persona, le società di armamento, le società di fatto e le imprese individuali); lavoratori autonomi; banche e assicurazioni. Sono poi soggetti Irap anche gli enti della Pubblica Amministrazione e, se pur non esercitando propriamente un’attività commerciale, i produttori agricoli.

La base imponibile Irap è soggetta ogni anno ad alcune modifiche stabilite di volta in volta dal governo e varia a seconda del settore in cui opera il soggetto (commercio, agricoltura, Pubblica Amministrazione e settore bancario), ma è sempre il fatturato ad esserne il punto di riferimento. La base imponibile Irap, quindi, in via del tutto generale, si calcola sulla differenza tra valore della produzione e costo della produzione. Particolare importanza assumono, per la seguente trattazione riguardo le caratteristiche di neutralità dell’imposta, quei costi che non è possibile sottrarre per abbattere l’imponibile Irap, in particolare: i costi per il personale (salari e stipendi) e gli interessi passivi relativi ad eventuali canoni di leasing.

La base imponibile si determina quindi dal valore della produzione, a cui vengono sottratti i costi della produzione con l’esclusione di costi del personale; delle svalutazioni delle immobilizzazioni; delle perdite e svalutazioni su crediti; degli accantonamenti per rischi e di altri accantonamenti; degli interessi ricompresi nei canoni leasing; di certi proventi/ed oneri straordinari. Il risultato è il reddito imponibile Irap, su cui viene calcolata l’aliquota fiscale.5

 

3. La Neutralità nelle Scelte Finanziarie.

Il sistema fiscale assume, nelle decisioni del management riguardo la struttura finanziaria e quindi alle scelte per il finanziamento sull’utilizzo dell’equity o del debito, una particolare importanza. Non soltanto per la già ricordata teoria secondo la quale le scelte dell’impresa debbano essere lasciate alle loro caratteristiche di spontaneità per assicurare livelli di benessere maggiori, ma anche e soprattutto dalla consapevolezza che un’imposizione societaria che riservi un beneficio fiscale all’indebitamento, penalizzando di conseguenza il ricorso al capitale di rischio e incoraggiando un aumento dei leverage aziendali, contribuisce a produrre uno stato di fragilità finanziaria, favorendo situazioni di crisi nel momento in cui la redditività operativa non sia più in grado di fornire una copertura agli impegni assunti6. Situazione che, già nel 2007, il Forestieri evidenziava nelle imprese italiane le quali presentavano leverage mediamente più elevati rispetto a quelli dei competitors europei7. Appare chiaro quindi che, un sistema fiscale ben congegnato debba riservare lo stesso trattamento fiscale sia all’ indebitamento sia al ricordo al capitale proprio.

 

3.1. La Neutralità dell’Irap e l’Indeducibilità degli Interessi Passivi

Sotto il profilo teorico, per evitare di favorire l’indebitamento nelle scelte tra quest’ultimo e il ricorso al capitale di rischio, parrebbe ragionevole includere nella base imponibile gli oneri finanziari, attuando così una completa indeducibilità degli interessi passivi.

Nel caso dell’Irap- ricordando che la sua base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta risultante dal bilancio, ovvero sottraendo i costi della produzione (fatta eccezione per le voci indicate al secondo capitolo di questo stesso lavoro) dal valore della produzione - appare chiaro come, non potendo detrarre i costi degli interessi passivi, il costo-opportunità di far ricorso all’indebitamento risulta, dal punto di vista fiscale, del tutto simile a quello dell’apporto di capitale proprio. Fatta eccezione, ovviamente, per le dinamiche derivanti dal settore di attività, dalla dimensione aziendale e dal mercato in generale. La configurazione di indeducibilità degli interessi passivi che prende forma nel calcolo della base imponibile dell’Irap ne conferma così la sua completa neutralità rispetto alle scelte finanziarie.

Proposte in questo senso erano comunque già state fatte oltreoceano ed oltremanica. Si pensi ad esempio a quella della comprehesive business income tax fatta da parte del dipartimento del tesoro statunitense nel 1992 e, ancor prima, a quelle dei modelli di tipo cash flow tax8 proposti da Meade in Gran Bretagna (Meade 1977) e dall’amministrazione Carter negli stati uniti (United States Department of the Tresury 1977)9. Nel nostro sistema, fatta eccezione appunto per l’Irap, le imposte sui risultati d’impresa non accolsero i sopracitati sistemi, se non in tempi molto più recenti e, come vedremo, ammettendo la deducibilità degli interessi passivi solo nei casi in cui la leva finanziaria superi certi limiti prestabiliti. I motivi della lentezza del sistema italiano ad accogliere tali elementi di - si fa per dire-modernità, nella configurazione delle imposte sulle attività produttive vanno ricercati tra le perplessità che quest’ultimi hanno sollevato, soprattutto tra gli “addetti ai lavori”: In primis si correva il rischio di penalizzare quei settori e quelle aziende che, facendo affidamento alla stabilità del sistema tributario, avevano fatto ricorso maggiormente al finanziamento di terzi. Perplessità quest’ultima che assumeva ancora più importanza proprio in Italia dove il sistema precedente favoriva l’uso del capitale di terzi rispetto all’equity10. In secondo luogo, poi, dalla considerazione che nella maggioranza dei paesi, europei e non, gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile del reddito d’impresa: indeducibilità che porta di fatto ad un aggravio di spesa sui creditori esteri visto che le norme unilaterali e i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni non prevedono la restituzione al creditore dell’imposta pagata in patria dal debitore11.

 

3.2. L’Irap e il Problema della Sottocapitalizzazione Aziendale nell’Economia Italiana

Abbiamo già accennato alla qualità dell’Irap di essere completamente neutrale rispetto alla leva finanziaria utilizzata, ovvero al rapporto tra debito e capitale proprio, e, quindi, rispetto alle scelte finanziarie della gestione. Appare però ragionevole osservare, anche ai fini della seguente trattazione, come sia stato risolto il problema della sottocapitalizzazione aziendale12 nell’economia italiana mantenendo le necessità di gettito e senza andare ad aggravare l’aumento del costo relativo del debito rispetto al regime precedente causato dall’introduzione dell’Irap13. La soluzione fu trovata nell’introduzione dell’Imposta Duale, conosciuta con il termine DIT, acronimo del termine inglese Dual Income Tax. Questa, applicabile fino al periodo d'imposta 2002, prevedeva una tassazione duale del reddito di impresa: una parte secondo l'aliquota ordinaria e, l'altra, con un'aliquota agevolata (all'epoca del 19%), che interessava la quota di reddito ricongiungibile ai nuovi apporti di capitale dei soci e agli utili d'impresa non distribuiti. Nel nostro sistema normativo, a differenza di quanto predisposto in quello dei Paesi nordeuropei, nel quale lo scopo principale era quello di creare una forma di prelievo sulle imprese quanto più neutrale possibile, la DIT italiana mirava a orientare le scelte degli operatori. Questa finalità era stata resa palese proprio nella delega normativa di cui all’art. 3, 162° co., della l. 662/1996. La DIT, quindi, assicurava un beneficio fiscale alle sole imprese che avessero incrementato il capitale proprio investito a decorrere dal 1996, senza aggravare quelle che, prima di questa data, avessero fatto ricorso al capitale di terzi per finanziarsi. A quest’ultime infatti rimaneva applicata l’aliquota ordinaria del 36%. Le valutazioni degli effetti congiunti di Irap e DIT sono tuttavia complesse a causa dell’abolizione, nel 200314, dell’Imposta Duale.15 Comunque nel biennio 1998-1999, Di Majo, Pazienza e Tiberti notano una diminuzione dell’indice “debiti finanziari/capitale netto”, soprattutto per le imprese con più di 1000 addetti. Diminuzione che, tuttavia, potrebbe essere causata dall’andamento decisamente favorevole del mercato borsistico. Ciò potrebbe significare che il miglioramento dei leverage sia stato influenzato principalmente da fattori diversi da quelli tributari16.

 

3.2.1 Il Problema della Deducibilità degli Interessi Passivi nell’Ires

Appare a questo punto necessario osservare, al fine della completezza della trattazione riguardo la neutralità del sistema tributario verso le scelte di finanziamento, come altri tipi di imposizione fiscale sui risultati aziendali abbiano, nel nostro paese, accolto la deducibilità degli interessi passivi. Si parlerà quindi dell’Ires, l'imposta sul reddito delle società che - seguendo sia la spinta verso una completa indeducibilità degli oneri finanziari, che, come abbiamo detto, dovrebbe assicurare, sotto il punto di vista teorico, la neutralità delle scelte finanziarie e sia tenendo in considerazione i principali rischi esposti nei paragrafi precedenti – è stata introdotta dalla legge finanziaria 2008. L’art. 96 del T.u.i.r. introdusse l’indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati (che indicheremo di qui in avanti con l’acronimo OFN, Oneri Finanziari Netti), che superino il 30% del risultato operativo lordo (che indicheremo di qui in avanti con l’acronimo ROL) della gestione caratteristica17. L’art. 96 si poneva non soltanto l’obiettivo di muovere la disciplina sulla tassazione aziendale verso una più accennata neutralità ma anche quella di «costituire un incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l’impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata»18. Capitalizzazione che, lo ricordiamo, assumeva rilevante importanza nel tessuto economico italiano il quale si presentava altamente sottocapitalizzato.

A questo punto appare quindi ragionevole chiedersi se i valori dell’indice OFN/ROL siano adatti a mostrare livelli di indebitamento complessivo dell’azienda e quindi a mostrarne l’eventuale sottocapitalizzazione. Si può notare infatti che un’alta redditività, espressa appunto dal ROL (risultato operativo lordo), possa essere sufficiente a coprire gli impegni finanziari assunti senza però dimostrare l’adeguatezza della struttura finanziaria. Rimane quindi, in questo caso, la possibilità che, società con un rapporto tra OFN/ROL inferiore al 30%, alle quali è concessa la totale deducibilità degli interessi passivi (perché considerate adeguatamente capitalizzate) possano al contrario essere altamente sottocapitalizzate mettendosi di fronte al rischio di entrare in uno stato di crisi nel momento in cui la redditività non sia più in grado di coprire adeguatamente gli impegni assunti.

Altra possibilità è quella che il rapporto tra OFN e ROL rimanga inferiore al 30% grazie all’eventualità che i creditori abbiano concesso all’azienda finanziamenti con tassi d’interesse bassi e, quindi, all’eventualità di un ridotto peso degli oneri finanziari e non ad un’adeguata capitalizzazione. Viceversa, un ROL basso potrebbe portare ad una soltanto parziale indeducibilità degli interessi passivi anche nel caso in cui l’azienda si presenti con un’adeguata capitalizzazione.

La scelta di rendere indeducibili gli oneri finanziari netti che superino il 30 % del ROL risulta quindi essere fallimentare. Infatti essa non rappresenta né un reale incentivo alla capitalizzazione né una valida evoluzione verso un sistema di tassazione più neutrale. Inoltre, appare ragionevole aggiungere che il problema della sottocapitalizzazione, almeno secondo alcuni, sembrerebbe essersi avviato verso una risoluzione; se non nei numeri almeno nelle caratteristiche del mercato idonee a influenzare le scelte riguardanti le modalità di finanziamento. Sembrerebbe infatti che grazie all’entrata in vigore degli accordi di Basilea, i quali impongono a banche e società di rating di valutare la solvibilità e la solidità delle aziende in base ai loro livelli di capitalizzazione, il management aziendale sia spinto ad un utilizzo più appropriato della leva finanziaria.

Quindi, respinta l’idoneità dei metodi utilizzati a stimare la capitalizzazione aziendale e confutata la sua capacità di risolvere i problemi di sottocapitalizzazione delle società italiane, rimane il problema della neutralità dell’imposta, di certo non rispettata. A questo proposito, sembrerebbe opportuno, a dieci anni dalla sua introduzione, continuare quel processo di competa indeducibilità degli interessi passivi, indirizzando il nostro sistema tributario verso il modello della comprehesive business income tax già ricordato. Tra gli elementi di perplessità vi era come ricordiamo il rischio di penalizzare quei settori e quelle aziende che, facendo affidamento alla stabilità del sistema tributario, avevano fatto ricorso maggiormente al finanziamento di terzi. Perplessità accolta dallo stesso dipartimento del tesoro Americano nella proposta di introdurre la CBIT: «it is not expected that the implementation of the CBIT would begin in the short term, and full implementation would likely be phased in over a period of about 10 years». Perplessità che, seppur rimanendo valida, non ci convince a non proporre un’idea di riforma: sembrerebbe infatti più idoneo, nel caso non fosse possibile attuare una completa indeducibilità degli interessi passivi come nell’Irap per evitare di svantaggiare le aziende sottocapitalizzate, introdurre un calcolo per la deducibilità degli interessi passivi più semplice rispetto a quello in vigore oggi e un’esenzione fiscale, a parità di perdita di gettito complessivo, dei rendimenti figurativi degli aumenti di capitale proprio. In questo modo il sistema tributario risulterebbe sicuramente neutrale e quindi «più equo, più semplice e meno costoso da amministrare»19 . Le imprese sottocapitalizzate così non sarebbero penalizzate dall’introduzione di una totale indeducibilità degli interessi passivi e, allo stesso modo, le imprese che finanzino i propri progetti tramite capitale proprio godrebbero delle stesse agevolazioni fiscali di chi, invece, faccia ricorso all’indebitamento.

 

4. La Neutralità Fiscale dell’Irap nelle Scelte di Impiego dei Fattori Capitale e Lavoro

Come in precedenza accennato tra gli obiettivi dell’Irap, oltre a quello della semplificazione del sistema precedente alla sua introduzione, vi era l’istituzione di un’imposta la quale caratteristica principale fosse la neutralità. Un’imposta che abbia quindi come caratteristica principale quella di non influenzare le decisioni e i comportamenti dei contribuenti (singoli o imprese) e quindi, di riflesso, di non incidere sull'attività economico-produttiva. Questa promessa anche se con apprezzabilissimi sforzi non venne del tutto mantenuta. Infatti se da un lato i contributi assistenziali e previdenziali non sono deducibili dall’altro lo sono gli ammortamenti; situazione che di fatto crea un’asimmetria a favore del capitale e che, come vedremo, almeno in via teorica, porta il contribuente-imprenditore a preferire, nelle proprie scelte, l’utilizzo di quest’ultimo a sfavore del lavoro20. Ricordiamo infatti che già vent’anni fa, al tempo della sua introduzione, si era utilizzata in proposito l’espressione di «tassa a favore dei robot».

Si è argomentato, però, che il sistema fiscale, nonostante il cambiamento procurato sui  prezzi relativi dei fattori capitale e lavoro dovuto alla deducibilità degli ammortamenti (e alla non deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali) non sembra avere un’influenza rilevante sulla scelta, dato che il sistema economico si trova in una situazione in cui, le tecniche labour saving sono ormai dominanti ed esibiscono una scarsa elasticità ai prezzi relativi.21 Altra letteratura, sottolineando ancora la dominanza delle tecniche labour saving, ha poi sollevato il dibattito riguardo il rischio di intraprendere politiche che spingano ad una preferenza del fattore lavoro (con soluzioni sbrigativamente labour intensive) rispetto al capitale, ricordando che proprio all’accumulazione di quest’ultimo si deve lo sviluppo dell’innovazione e la possibilità di una maggiore crescita economica e, quindi, una maggiore occupazione nel lungo periodo, secondo le sopracitate teorie più auspicabile.

Ad ogni modo, tralasciando la discussione alla letteratura in merito, ci basti qui ricordare ancora una volta come la livellazione di questa asimmetria appari di essenziale importanza ai fini degli obiettivi di neutralità dell’imposta già più volte sottolineati. Passi in avanti in merito alla vicenda, sono comunque stati fatti proprio in questi anni, ultimo dei quali previsto dalla legge di stabilità 2016 (c. 73 art. 1 L.28/12/2015, n. 208)22 che introduce la deducibilità del 70% del costo per i lavoratori stagionali che si va ad aggiungere alla riforma introdotta a decorrere dal 2015, secondo la quale i datori di lavoro che hanno in forza lavoratori a tempo indeterminato possono dedurre integralmente le retribuzioni, i contributi e tutti i costi inerenti, dalla base imponibile Irap. Riforme queste che confermano la volontà del governo di procedere verso una totale deducibilità del costo del lavoro. Indispensabile, lo ricordiamo, per attuare quell’obiettivo di neutralità che la riforma del 1997 si prefiggeva.

Comunque sia, seppur apprezzando le intenzioni delle sopracitate riforme (ridurre il costo del lavoro e stimolare così l’occupazione) siamo costretti, osservando la questione da un punto di vista teorico, a criticarle: innanzitutto ricordiamo che l’Irap nasce con l’intento di semplificare il sistema preesistente e le continue modifiche del calcolo dell’imponibile si configurano come un vero e proprio snaturamento della riforma del 1997, concorrendo inoltre ad appesantire il tessuto economico di quelle complicazioni per le quali è spesso criticato, anche a livello internazionale, e che concorrono a frenarne la ripresa e lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale solido e stabile. Ancora più importante è poi la considerazione  che ogni riforma della normativa tributaria, come abbiamo ricordato già più volte, dovrebbe essere attuata tenendo a mente che il management aziendale compie le proprie scelte di investimento attuando stime e calcoli sulla redditività futura di queste, influenzata sicuramente, oltre che dalle dinamiche del marcato anche dall’assetto presente e futuro della tassazione. Modifiche radicali del sistema fiscale possono penalizzare le scelte d’investimento già compiute in passato con effetti potenzialmente inefficienti per l’apparato produttivo23. Le continue modifiche alle deducibilità dei costi del lavoro quindi rischiano di andare a danneggiare quelle società che, per evitare il pagamento dei costi sul lavoro e confidando nella deducibilità degli ammortamenti, presero la decisione di investire nello sviluppo tecnologico.

Nella totale consapevolezza del ragionamento appena esposto, comunque, ci parrebbe più appropriato, nella prospettiva di appianare l’asimmetria a sfavore del fattore lavoro, includere nell’imponibile anche gli ammortamenti insieme ai contributi sanitari anziché escludere quest’ultimi e, congiuntamente, abbassare quindi l’aliquota al fine di mantenere gli stessi livelli di gettito. Infatti, se da un lato questa considerazione nasce dal perseguimento di quell’assunto della teoria economica che vorrebbe imposte con ampia base imponibile e basse aliquote (escludere i contributi sanitari insieme agli ammortamenti porterebbe invece ad una sua riduzione e ad una conseguente aliquota più elevata per mantenere il gettito), dall’altro è figlia dalle seguenti due considerazioni. Primo settori diversi necessitano di diversi livelli di lavoro dipendente per lo svolgimento dell’attività: si verrebbe in questo modo a creare una discriminazione non soltanto tra i diversi settori ma anche tra imprese dello stesso settore ma con diverse dimensioni, favorendo dunque quelle di grandi dimensioni.24 Secondo, ricordando la natura di imposta regionale dell’Irap (l’Irap è attualmente il più importante tributo regionale per gettito, 63.3% delle entrate tributarie totali delle Regioni nel 2002) un eventuale deducibilità del costo del lavoro andrebbe a interferire con l’attuazione, ancora di fatto in sospeso, del federalismo fiscale vigente nel nostro paese: il depotenziamento dell’Irap comporterebbe una rilevante riduzione del grado di autonomia fiscale per le Regioni. Per mantenere lo stesso grado di autonomia l’aliquota Irap dovrebbe aumentare di 2,5 punti rispetto ad un punto attuale, rischiando di comprometterne le sue caratteristiche di neutralità.25

 

5. Conclusioni

Come sappiamo la neutralità del sistema fiscale assume particolare importanza, soprattutto in quest’epoca segnata da radicali cambiamenti nell’economia e da rinnovate aspettative nei confronti delle teorie di libero mercato. Un’imposta neutrale (non distorsiva), ovvero quell’imposta che non modifica (non distorce) i comportamenti che gli operatori avrebbero scelto in assenza del tributo, almeno secondo la teoria, assicura, nel lungo periodo, livelli più alti di benessere oltre che un sistema tributario più equo, più semplice e meno costoso da amministrare. All’interno del nostro sistema tributario, comunque, tali caratteristiche sono state trovate in capo ai soli sistemi di individuazione della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, meglio conosciuta con l’acronimo Irap. Questa infatti, oltre a seguire quell’assunto della teoria economica che vorrebbe, per centrare l’obiettivo di imposte neutrali, tributi con ampie basi imponibili e basse aliquote, possiede l’apprezzabilissima caratteristica di indeducibilità degli interessi passivi la quale rende l’imposta neutrale nei confronti delle scelte degli operatori  per quanto riguarda le decisioni di finanziamento aziendale. L’Irap infatti evita, in questo modo, che al costo complessivo dell’onere del debito per l’impresa corrispondi un cuneo fiscale nullo, come altresì accadeva nel sistema precedente alla sua introduzione. Sistema che fece in modo di delineare una tendenza invalidante nelle aziende italiane, ovvero quella di aver preferito, sfruttando il sistema tributario in vigore, l’indebitamento rispetto all’apporto di capitale di rischio, creando così un sistema fortemente sottocapitalizzato. Proprio a causa di questa situazione, al fine di correggere i livelli di leverage, insieme all’Irap venne introdotta la Dual Income Tax (DIT). L’Imposta prevedeva infatti una tassazione duale del reddito di impresa:una parte secondo l'aliquota ordinaria e l'altra con un'aliquota agevolata. Quest’ultima interessava la quota di reddito ricollegabile ai nuovi apporti di capitale dei soci e agli utili d'impresa non distribuiti. In questo modo le aziende sarebbero state spinte verso una maggiore capitalizzazione.

Sempre nell’intento di non andare a svantaggiare quelle società altamente sottocapitalizzate, poi, in occasione della legge finanziaria 2008 - nella quale si sarebbe dovuto attuare la indeducibilità degli interessi passivi anche dalla base imponibile di un altro importante tributo del sistema tributario italiano: l’Ires - si procedette soltanto ad una parziale deducibilità di questi. Gli interessi passivi sono infatti deducibili soltanto nel caso in cui l’indebitamento superi un certo grado li leva finanziaria, nelle modalità esposte nei paragrafi precedenti. Abbiamo già criticato all’interno del paper questa configurazione mettendo in dubbio: sia la possibilità di poter stimare quando il leverage sia “troppo leverage” senza osservare il tipo di settore in cui l’azienda opera e senza tenere in considerazione lo stadio di vita della stessa; sia la capacità del sistema adoperato di procedere verso caratteristiche più neutrali. In particolare si è notato come una reale possibilità di rendere il sistema neutrale senza andare a svantaggiare quelle aziende caratterizzate da alti livelli di indebitamento possa essere trovata nelle seguenti due modifiche del sistema attuale: in primis, introdurre un calcolo per la deducibilità degli interessi passivi più semplice rispetto a quello in vigore oggi e che tenga in considerazione delle carenze riscontrate dal coefficiente Oneri Finanziari Netti/Risultato Operativo Lordo nello stimare il grado di adeguatezza del capitale dell’azienda; e, poi, un’esenzione fiscale a parità di perdita di gettito della riforma del 2008 dei rendimenti figurativi degli aumenti di capitale proprio. Rimarrebbe comunque il problema di stimolare la capitalizzazione, ma si ricorderà come grazie agli accordi di Basilea che impongono a banche e società di rating di valutare la solvibilità e la solidità delle aziende in base ai loro livelli di capitalizzazione, il management aziendale sia aziendale sia già spinto ad un utilizzo più appropriato della leva finanziaria.

Di seguito, tornando a parlare più specificatamente dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, questa volta in relazione alla neutralità rispetto alle scelte degli operatori sull’allocazione delle risorse capitale e lavoro, abbiamo notato come l’obiettivo di neutralità non venga qui rispettato: infatti i contributi assistenziali e previdenziali non sono deducibili mentre lo sono gli ammortamenti. Gli operatori si troverebbero così, sfruttando il beneficio fiscale concessogli, a preferire gli investimenti nel capitale, con ripercussioni negative per l’occupazione. Situazione poi aggravata anche dalla tendenza labour saving dell’economia europea.

Il legislatore, comunque, sta procedendo verso una deducibilità dei costi del lavoro: si pensi alla legge di stabilità 2016, c. 73 art. 1 L.28/12/2015, n. 208, che introduce la deducibilità del 70% del costo per i lavoratori stagionali e alla riforma introdotta a decorrere dal 2015, secondo la quale i datori di lavoro che hanno in forza lavoratori a tempo indeterminato possono dedurre integralmente le retribuzioni, i contributi e tutti i costi inerenti. Ad ogni modo, anche in questo caso, seppur con qualche forzatura, abbiamo cercato di mettere in dubbio le leggi in vigore, tentando di avanzare altre idee e proposte di riforma: ci è sembrato ragionevole suggerire, infatti, di includere nell’imponibile anche gli ammortamenti insieme ai contributi sanitari anziché escludere quest’ultimi. Proposta che, per quanto possa andare a sfavorire  coloro  che  avevano  preso  le  proprie  scelte  di  investimento  confidando  nella stabilità all’assetto presente della tassazione, vanno a risolvere problemi quali, la discriminazione tra i diversi settori e tra imprese dello stesso settore ma con diverse dimensioni e riduzione del grado di autonomia fiscale per le Regioni, che verrebbero a crearsi con una, comunque auspicata, completa deduzione dei contributi sanitari.

 

Dott. Francesco Maria Franza, Dottore in Economia e Gestione Aziendale presso l'Università di Roma Tre e Giornalista Pubblicista.

 

Note 

1. Ricordiamo però, con le parole di Alessandra Taccone del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’università LUISS Guido Carli di Roma, che «L’affermazione può essere giustificata, teoricamente, in riferimento all’efficienza paretiana, che è una proprietà dei mercati concorrenziali perfetti in equilibrio, e sulla base di molteplici assunzioni (le scelte utilitaristiche e razionali degli agenti, le funzioni economiche“well-behaved”, l’assenza di cause di fallimento del mercato). Ma, i mercati “reali” che possono essere osservati corrispondono assai poco ai mercati “ideali” perfetti cui è attribuibile la proprietà dell’efficienza paretiana. Poiché le proposte della politica tributaria debbono essere calate nei mercati reali, la proposizione che l’imposta non neutrale causa inefficienza rimane da dimostrare».

2. Di Majo A., Struttura tributaria e struttura economica: il prelievo sulle imprese, Temi di discussione del servizio studi della Banca d’Italia n.59-Febbraio 1986, p.33.

3. Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 252.

4. Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, Art. 38. Determinazione del Fondo sanitario nazionale.

5. L’aliquota da applicare alla base imponibile ottenuta è oggi del 3,9%, come previsto dall'art. 1, comma 50, lett. h della L.244/07 (esclusi i casi previsti dal comma 2 dell'art.16 e dai commi 1 e 2, dell'art. 45 D.Lgs. n. 446/97). Al momento della sua istituzione era pari al 4,25%.

6. Lorenzo Faccincani, L’impatto della fiscalità societaria sulle decisioni di struttura finanziaria: riflessioni critiche sulla normativa di indeducibilità degli interessi passivi, Rivista dei dottori commercialisti 2008, p.450).

7. In Italia l’incentivo all’indebitamento era storicamente amplificato dai valori molto elevati delle aliquote nominali dell’Irpeg e dell’Ilor. (Rossella Bardazzi, Antonio Di Majo, Maria Grazia Pazienza, L’IRAP: un’imposta ancora virtuosa? Studi e note di economia 1/2006, p.70) e dall’imposta sul patrimonio netto dell’impresa, poi abrogata dall’IRAP che imponeva un’aliquota del 7,5 per mille del patrimonio netto aziendale, rappresentando un onere aggiuntivo nel caso di apporto di capitale proprio, discriminando quindi tra capitale di rischio e di debito (MASSARI, PERRINI 1997, P.22).

8. Tra i problemi di tale approccio ricordiamo la necessità di richiedere una modifica delle abitudini contabili e di aumentare il divario tra risultato civilistico e imponibili (Cornelli, 1998, pp.52-53).

9. I due sistemi, comunque, denotano sostanziali differenze: uno prevede la tassazione dei flussi di reddito,l’altro quelli di cassa.

10. Vi era trattamento privilegiato all’indebitamento (a causa della deducibilità degli interessi passivi) rispetto ad altre forme di finanziamento: vi erano infatti valori molto elevati delle aliquote nominali dell’Irpeg e dell’Ilor.

11. Vedere il seguente collegamento:http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Le_convenzioni_internazionali_contro_le_doppie_imposizioni.pdf

12. Vedi nota 7 e nota 10.

13. Di Majo, Pazienza, Triberti (2002, p.53): «Nel regime precedente, il costo complessivo dell’onere del debito era per l’impresa pari a i*(1 – tg), a cui corrispondeva un cuneo fiscale nullo […]. Con l’introduzione dell’Irap è necessario ipotizzare un rendimento più elevato per poter pagare agli investitori un rendimento netto pari a quello di mercato».

14. Giannini 2002, p.369: «la DIT ha già cessato di manifestare i propri effetti dalla seconda metà del 2001, a seguito del “congelamento” della base di riferimento per il calcolo della remunerazione ordinaria agli incrementi effettuati entro il giugno 2001, previsto dalla legge n. 383/2001».

15. Con il d.lgs. n. 344/2003.

16. Di Majo, Pazienza, Triberti, 2002, p.70

17. TUIR - Titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, Art.96: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica […].“Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”.

18. Relazione Illustrativa di Legge Finanziaria 2007, P.12

19. Silvia Giannini “Imposte e finanziamento delle imprese” Il Mulino 1989

20. Questa asimmetria è alla base della proposta, da più parti avanzata nel dibattito di riforma dell’Irap, di abolizione degli oneri contributivi dalla base imponibile dell’imposta. Si vedano a questo proposito Lusignoli e Pazienza (2000), Giannini e Guerra (2005). Di diverso avviso, Brunetta e Convenevole (2005) che propongono di aggiungere sgravi per gli investimenti in beni capitali.

21. Tra le analisi empiriche che hanno cercato di stimare l’effetto dell’Irap sulla domanda di lavoro, Gregorelli, Panteghini e Sonedda (2003), utilizzando un modello della domanda effettiva di lavoro, concludono che la riforma del 1998 ha favorito un uso più intensivo della forza lavoro esistente, più che un aumento delle assunzioni.

22. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».

23. La nuova tassazione dei redditi di impresa: una analisi economica. (ANNO VII - Numero 2 - Aprile-Settembre 2010). Scuola superiore dell'economia e delle finanze, p. 1.

24. Silvia Giannini, Maria Cecilia Guerra, Tagli all’Irap, gli obiettivi e gli strumenti, LaVoce.info, 25 Luglio 2005.

25. Zanardi, A. - Arach, G. ( 2005, Luglio 25). Irap: dove sono le Regioni? Lavoce.info