A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

STATO COSTITUZIONALE MULTICULTURALE E NEO-INTELLIGENCE

Autore: Prof. Fabrizio Giulimondi   

 

(Stato costituzionale multiculturale) Questo breve scritto[1] si propone di sezionare le criticità nascenti dalla convivenza di “valori di provenienza lontana, civiltà antiche, narrazioni di credenza diverse”[2], entro uno spazio territoriale delimitato, in seno ad un medesimo ordinamento giuridico.

Sono tre le domande che fungono da leitmotiv del presente studio: quale rapporto si instaura tra la Costituzione e i diritti etero-culturali? La Carta può arrivare ad essere qualificata “multiculturale”? Le modifiche strutturali della società italiana ed europea determinano conseguenze di rilievo sul piano di un diverso accostamento alla tematica della sicurezza da parte degli apparati dello Stato?

Sono domande da porsi, segnatamente all’interno di un ragionamento coinvolgente i sistemi di Intelligence che esercitano le loro competenze primordiali di protezione della Comunità nazionale da minacce interne ed esterne, tramite un’opera di oculata e ramificata prevenzione.

Questa azione di tutela ex ante posta in essere dai Servizi non può non tenere conto del radicale cambiamento avuto negli ultimi venti anni dentro la composizione della popolazione italiana, europea ed occidentale, mutamento che necessita fatalmente della puntigliosa conoscenza delle nuove discipline e scienze, al pari – in via esemplificativa -  della psicologia etnica e trans-culturale, dell’antropologia, dell’etnopsichiatria e della mediazione culturale e linguistica, oltre, ovviamente, di una aggiornata  ricerca nel variegato mondo della comunicazione.

E’ un dato empirico-esperienziale di palmare evidenza la contaminazione fra culture, etnie, costumi, tradizioni e religioni che si è andata a configurare in queste decadi, contaminazione che si palesa entro i confini territoriali di uno Stato o di un’organizzazione sovra - statuale geograficamente circoscritta, come, ad esempio, l’Unione europea: “è il ‘confine’ il luogo del confronto multiculturale e della lotta per l’affermazione dei diritti delle persone; il ‘confine’ è il luogo ove costituzione e culture diverse si incontrano per definire il fondamento storico dei diritti meticci da assicurare e garantire a tutte le persone che risiedono in un specifico territorio; il ‘confine’ inteso come metafora, luogo tanto di passaggio quanto di esclusione, punto d’incontro ma anche di possibile scontro tra i diversi diritti. Diritti pretesi da popoli di diversa provenienza, ma che devono ri-definirsi nel passaggio da un territorio all’altro.”[3].

In questa sorta di costituzionalismo meticcio, terza via fra un multiculturalismo irenico (qualificabile, se vogliamo, come diritto pubblico cosmopolita[4]) e un colonialismo culturale (id est,diritto costituzionale identitario[5]).

Si consideri, in via esemplificativa, le questioni relative al burqa, allo hijab, al chador o alniqa. Può ritenersi un problema legato esclusivamente alla scelta individuale, alla libertà di professare la propria confessione religiosa seguendone i canoni e le pratiche? Non è anche una questione propriamente politica, giuridico-normativa[6] e sociale? Non vi è alle spalle del velo della religione islamica una profonda questione di emancipazione? Conflitti che non riguardino solo singoli individui ma anche minoranze culturali, religiose ed etniche nella loro interezza? “Immaginare di poter risolvere questo complesso intreccio – ritiene Azzariti -  limitandosi all’affermazione di una necessaria convivenza liberale di tutte le tradizioni, in nome della tolleranza di ogni espressione culturale, rivendicando una generica libertà individuale, non sembra adeguato alla complessità di questioni che coinvolgono la costituzione per intero. Un modo per sfuggire alle più profonde questioni che la storia ci propone e che il diritto costituzionale deve riuscire a regolare in base a principi espressione di un progetto di emancipazione sociale.[7]”.

L’infibulazione non può trovare cittadinanza alcuna in un ordinamento costituzionale, poiché essa è una pratica lesiva di diritti fondamentali storicamente definiti da disposizioni costituzionali non equivocabili nel loro significativo e fondante valore. Da qui si evince come il valore prescrittivo della Costituzione italiana legittimi o delegittimi modelli, comportamenti e azioni relative a diverse culture, costituendo i suoi principi il parametro ultimo di giudizio. Le prescrizioni e le disposizioni costituzionali sono a fondamento del confronto fra tutte le culture, a partire dalla nostra. La Costituzione, quindi, diviene parametro e paradigma di valutazione dei valori-disvalori delle altre culture. La dignità è l’architrave del sistema costituzionale italiano, degli altri Paesi occidentali e della stessa Unione europea, ed è il supremo principio della garanzia della dignità umana a non fornire alcuna valenza alla tradizione culturale volta a ledere il corpo[8]: in nome del multiculturalismo non si possono giustificare pratiche lesive della dignità della persona.

E’ l’elemento “culturale”, di conseguenza, ad essere dirimente ed innovativo nell’ordito costituzionale e ordinamentale dell’emisfero occidentale nel passaggio dal XX al XXI secolo.

Le poliedriche varietà e differenze di natura formativa ed educativa possono costituire – per alcuni studiosi-  novelle “diseguaglianze” che potrebbero fare ingresso nello Stato costituzionale moderno[9]. La “ragione culturale” (includente aspetti religiosi e linguistici) consiste nell’accordare un trattamento giuridico civile, penale[10] o amministrativo, differenziato in virtù dell’appartenenza di un soggetto ad un gruppo culturale diverso rispetto a quello della maggioranza. Le “diseguaglianze” di origine culturale sono generalmente assenti all’interno delle Carte costituzionali, le quali, spesso, non riconoscono, garantiscono o tutelano i diritti culturali, le clausole multiculturali, il principio di diversità o di pluralismo culturale. Anche per queste ragioni la “diseguaglianza” culturale è un “prodotto” principalmente giurisprudenziale e l’emergente diritto multiculturale è, in prima battuta, un diritto pretorio. L’uso esplicito dell’argomento culturale - noto in sede penale come cultural defence - ha preso avvio nella giurisprudenza inglese nel 1970 e in quella statunitense nel 1980 e può dirsi, oramai, un fenomeno diffuso in tutti gli ordinamenti e le società che sono, di fatto o di diritto, multiculturali[11].

Viceversa, il riconoscimento normativo della cultura come elemento degno di protezione giuridica assunto a rango di diritto soggettivo in grado di produrre trattamenti differenziati, ha avuto luogo in primo luogo nel diritto sovranazionale in forza del Patto internazionale sui diritti civili e politici nel 1966[12][13], che ha annoverato fra i diritti umani i diritti culturali; nel diritto interno, invece, lo status dei diritti culturali rimane ancora incerto e varia da ordinamento ad ordinamento.

Non possiamo procedere oltre senza delimitare prima il campo entro cui si sta muovendo la nostra ricerca.

La parola “cultura” è una locuzione polisenso e ricorre testualmente nella Costituzione italiana e, in particolare, negli artt. 9, 33, 117 e 118, con significati ben lontani da quello antropologico originale:

1) una prima accezione indica una conoscenza specialistica, tecnica, superiore, che si consegue attraverso un percorso di istruzione ufficiale. A tale significato fa riferimento l’art. 33 Cost. (Istituzioni di “alta cultura”). Il precipitato logico-giuridico del senso tecnico - specialistico di cultura è il riconoscimento del diritto sociale all’istruzione;

2)  in un secondo significato, pure ricorrente nei testi giuridici, la parola cultura indica “la vita intellettuale di una Comunità”, che ruota intorno ad attività di tipo artistico e letterario, a scambi di idee e dibattiti. In questa dimensione, la cultura può condurre alla produzione di beni materiali (opere artistiche, film, romanzi) e immateriali (idee, visioni della società) dentro una società (ex artt. 9, 117 e 118 Cost.);

3)  risulta assente nella nostra Grundnorm la visione di cultura più squisitamente antropologica, ossia quella usata nell’ambito del multiculturalismo in relazione ai gruppi etnico-religiosi di minoranza in una determinata area geografica, a differenza dell’art. 27 della Costituzione canadese del 1982 che, per prima, si è impegnata a proteggere il patrimonio multiculturale di tutti i cittadini canadesi[14] (seguita, successivamente, da una cinquantina di altre Carte[15]).

L’ammissione di una accezione di cultura con valenza antropologica è impresa complessa, avendo la stessa antropologia elaborato, allo stato attuale, oltre seicento definizioni.

Nonostante la babele definitoria che regna in questa disciplina è possibile rinvenire alcuni elementi ricorrenti nelle molteplici definizioni:

a) la cultura l’uomo la eredita in quanto componente di un gruppo sociale, distinto, pertanto, da ciò che gli è trasmesso naturalmente per via genetica o tramite l’istinto;

b) la cultura è trasmessa in via intergenerazionale;

c) è cultura il comportamento che è dotato di un qualche valore intrinseco, spirituale, morale o introspettivo-psicologico, ovvero estrinseco, estetico ed apprezzabile o apprezzato da almeno una porzione di Umanità.

A tal proposito, è importante notare che affinché un comportamento possa essere considerato culturale non è sufficiente che esso sia regolare, ossia che accada con una certa frequenza in seno ad un gruppo: esso deve essere anche approvato e condiviso dal gruppo, considerato in qualche modo dotato di valore o di una funzione sociale adattiva utile alla sopravvivenza del gruppo.

 

(Reati culturalmente orientati) L’approccio del legislatore italiano alla “diseguaglianza” multiculturale è stato finora occasionale, caratterizzato da interventi episodici miranti generalmente a proibire singole pratiche, facendo leva sul diritto penale come mezzo per sanzionare le mutilazioni genitali (l. 9 gennaio 2006, n. 7) e l’accattonaggio con minori (l. 15 luglio 2009, n. 94).

Alcuni giuristi ritengono che manchi una legge generale sul multiculturalismo sulla scia del MulticulturalAct canadese, così come -  a detta dei medesimi[16] che la richiedono con veemenza e da cui chi scrive dissente altrettanto veementemente -  difetti uno strumento generale giuspenalistico come l’attenuante culturale, sussistente, invece, nel codice penale peruviano[17], ove v’è l’eccezione culturale dell’errore di comprensione culturalmente condizionato”,avente natura dommatica di scriminante.

In questo silenzio normativo si rafforza il ruolo della giurisprudenza creatrice penale e civile[18][19] nell’affrontare le diversità culturali, divenendo protagonista indiscussa delle trasformazioni della società italiana in senso multiculturale (giudice come amministratore di giustizia, sociologo e antropologo[20]).

Può risultare utile, a tale proposito, estrapolare dal mixage di parti motive delle sentenze del Corte di Cassazione deliberate negli anni 2007, 2008, 2009 e 2011[21] la seguente massima: “E’ necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che rientrino nella tradizione culturale di un popolo … fermo restando, però, che se determinate pratiche, magari anche consuetudinarie e tradizionali, mettano a rischio diritti fondamentali dell’individuo garantiti dalla nostra Costituzione o confliggano con norme penali che proprio tali diritti cercano di tutelare, la repressione penale è inevitabile. E’ fin troppo evidente, infatti che le consuetudini contrarie all’ordimento penale non possono essere consentite … Le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possono essere praticate solo fuori dall’ambito della operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché - come nella specie - la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale … Si è in presenza, sotto il profilo della materialità, di un reato, per così dire, culturalmente orientato, quello che gli americani definiscono cultural offence. Nel reato culturalmente orientato non viene in rilievo il conflitto interno dell’agente, vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un’altra realtà territoriale, dove quelle norme non sono presenti. Il reato commesso in condizioni di conflitto esterno è espressione della fedeltà dell’agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha interiorizzato sin dai primi anni della propria vita”.

La Cassazione mantiene un atteggiamento rigoroso in tema di gerarchia delle fonti: ”La consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell’art. 51 c.p., solo quando sia richiamata da una legge … Anche un popolo allogeno come quello degli zingari quando si insedia nel territorio italiano, deve osservare le norme dell’ordinamento giuridico vigente in questo territorio; e non può invocare i propri usi tradizionali per scriminare comportamenti che sono vietati dalle norme penali, eccetto il caso in cui questi usi siano richiamati, e quindi legittimati, dalle leggi territoriali”.

In alcune evenienze, accanto alla norma costituzionale o penale protettrice  dei beni costituzionali in grado di prevalere sulla consuetudine culturale in virtù della teoria delle fonti, la Corte di Cassazione ha evocato anche una sorta di contro-norma culturale, individuata nella cultura maggioritaria italiana: “Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-sociale di cui sia eventualmente portatore l’imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell’ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2,3,30 e 32 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del cotesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile.”.

In chiusura, la giurisprudenza di legittimità chiosa: “Una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle secondo i propri parametri. Ne consegue che l’approccio alla delicata questione in esame, per le implicazioni di carattere etico e giuridico che vengono in rilievo, deve essere guidato da una prudente e illuminata interpretazione delle norme di riferimento, senza sottovalutare la peculiare posizione del soggetto coinvolto nell’atto rituale incriminato”.

Al multiculturalismo la magistratura italiana - e non solo - oppone i contro-limiti della tutela di genere e del contrasto al patriarcato (giurisprudenza c.d. anti-patriarcale e femminista), facendo rientrare nella violenza di genere tutte quelle condotte, seppur riconducibili a tradizioni e credenze religiose, etniche e culturali “di minoranza”, che ridondano nella violenza e nella limitazione della autodeterminazione della donna.

Ad integrationem e, direi, anche ad opponendum a quanto ritiene la giurisprudenza, la tedofora del “costituzionalismo multiculturale” Ilenia Ruggiu ha presentato nei suoi scritti due proposte:

1) introdurre alcune modifiche al codice di rito penale e a quello civile che conducano, nei casi in cui sia interessato un appartenente ad una minoranza etnica, alla produzione di perizie che coinvolgano la figura dell’antropologo ogniqualvolta da esse possa insorgere un conflitto multiculturale (gli antropologi non hanno riconosciuto ex legeun albo, ndr);

2) nel caso di conflitti fra concezioni riconducibili a differenti gruppi etnici, l’Autrice ha individuato nei test culturali i precipui strumenti argomentativi per il giudice in fase decisionale, in modo di tecnicizzare e rendere più accurata la stessa motivazione della sentenza. Si tratta di un modo per procedimentalizzare l’iter argomentativo dell’Autorità giudiziaria, una sorta di guida per tappe obbligate verso la decisione che possa incorporare alcuni standard antropologici dentro il processo, mettendoli in contatto, in comparazione, in confronto e in dialogo con le caratteristiche proprie del ragionamento more iuridico, aspirando così a rendere sicuri e chiari i passaggi argomentativi.

I test di supporto all’ attività giudiziaria (e alla funzione normativa del plesso Parlamento-Governo) formulati dall’accademica sarda per risolvere le controversie culturali, combinano insieme elementi strettamente antropologici a quelli maggiormente “ponderativi”, tipici dell’almanaccare giuridico. I due fattori sono distribuiti secondo una sequenza di passaggi logico-argomentativi che, secondo l’Autrice, ogni magistrato dovrebbe percorrere ogni volta si trovi in presenza di un conflitto multiculturale.

In quarant’ anni di risoluzione di conflitti multiculturali i giudici nazionali, europei e nordamericani si sono sforzati, spesso con un approccio empirico case by case (c.d. valutazione topica), a trovare risposte a controversie di siffatto ordine, non partendo da un preesistente sistema, ma, nei fatti, realizzandone essi stessi uno nuovo.

La giurisprudenza di merito  ha dato corpo ad un vero e proprio  diritto pretorio intrattenendosi, precipuamente, sui casi del bambino rom che mendica per strada (c.d. manghel); dell’infibulazione praticata in ossequio ad alcune correnti di pensiero musulmane; della circoncisione ebraica; di costrizione a casa, violenza fisico- psicologica, stupro e omicidio di donne per ragioni religiose; dell’istituto adottivo nordafricano (kafalah) non riconosciuto nel nostro sistema civilistico; dell’uso di droghe c.d. leggere ad opera di seguaci di alcuni culti orientali[22]; di poligamia  (islam, induismo, mormoni); del coltello “sacro” (il kirpan) posto al collo dagli adepti della religione Sikh.

In merito a questa ultima ipotesi la statuizione n. 24084/2008 della Corte di Cassazione, I sezione penale[23], ha stabilito con chiarezza – fugando ogni dubbio e consolidando l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario -  che: “In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di gruppi differenti richiede l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. A mente dell’art. 2 della Carta costituzionale, l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, bensì il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. L’immigrato che decide di stabilirsi in una società in cui è consapevole che i valori di riferimento sono differenti da quella da cui proviene, ne impone il rispetto. Non è infine tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, anche se leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante.”.

 

(Conclusioni: verso una neo-Intelligence) Questo indirizzo ermeneutico di legittimità clarisverbissi dirige verso il rafforzamento del sistema valoriale del Paese ospitante, che può e deve chiederne il rispetto da parte di quei cittadini originari di aree geografiche, ove sono diffuse usanze e visioni esistenziali molto distanti da quelle occidentali.

Se ci si ferma a riflettere su quanto sin ora esplicitato si può concludere che solo più piani di azioni, diverse visuali, differenti punti di fuga e angoli prospettici, studi interdisciplinari e valutazioni comparate, il coinvolgimento di soggetti nazionali ed internazionali competenti non solo nel settore della sicurezza, ma anche di quello culturale e religioso, a loro volta dotati di abilità di cooptazione di persone limitrofe alle comunità straniere radicate nella dimensione locale, potranno supportare adeguatamente l’Intelligence nella sua indispensabile  opera di prevenzione e protezione della popolazione.

Non è possibile una reductio ad unitatem di eterogenei fiumi, fiumiciattoli, rigagnoli e torrenti, anche di origine carsica, etno-religiosi che, invero, necessiterebbero di essere attentamente dragati, monitorati e osservati singulatim. Sfide complesse necessitano di soluzioni altrettanto articolate e lungimiranti che si poggino su un puntiglioso scrutinio delle “diversità”, e siano in grado di penetrare nell’Universo multimediale, comunicativo, elettronico, telematico, informatico e computeristico.

Mai, come in questo momento, la conoscenza costituisce l’arma principe per combattere e vincere un Nemico forte quanto subdolo e diffuso e mai, come in questo momento, la conoscenza abbisogna di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, team, think tank e conoscitori del particulare che trasformino il sapere in azione e l’azione in contrasto al fenomeno criminale e terroristico di matrice religiosa e politica, nazionale e straniera: abbiano necessità di una metamorfosi culturale, normativa e giuridica  teorico-operativa che non trasformi in maniera kafkiana l’uomo in un grande scarafaggio, bensì il grande scarafaggio in un uomo. Mai, come in questo momento, occorre una Intelligence resiliente multilivello e plurifunzionale che – riprendendo il pensiero di Valori efficacemente espresso nella “Introduzione” al suo pregevole lavoro “Intelligence e Geopolitica”[24] - costituisca “il nucleo vivo dello Stato … l’angelo custode del potere …  il cuore e gli occhi dello Stato …  (non essendovi senza di essa) sviluppo possibile per il nostro Paese”. L’Intelligence si deve occupare “non dell’intero quadro del processo decisionale, ma (deve) seleziona(re) solo alcune decisioni-chiave che permettono il raggiungimento dell’obiettivo prescelto, collaborando per identificare l’interesse nazionale e operando in segreto … perché uno Stato non può sopravvivere come tale se tutto quello che decide è noto, prevedibile e contrastabile”.

 

Prof. Fabrizio Giulimondi, Docente in materie giuspubblicistiche presso la Link Campus University, la Pontificia Università Lateranense, l’Università di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio” e il Formez PA.

 

[1] Il presente lavoro è una sorta di riflessione aggiuntiva, con una sguardo prospettico diverso, a quella contenuta nell’articolo pubblicato nel numero precedente di questa rivista: F.Giulimondi, Intelligence, magistratura e (in)formazione: dal “Triangolo delle Bermude” alla “Triplice Alleanza, in “Foroeuropa”, 2017, 3.

[2] Cfr. G.Azzariti, Multiculturalismo e costituzione, in “Federalismi.it”, 2015, 24, 4.

[3]Ult.op.cit., 4 s.

[4] Il diritto costituzionale interno combacia con una sorta di diritto costituzionale universale in cui cives è colui che nutre diritti indipendentemente dalla sua appartenenza territoriale ad un ordinamento determinato.

[5] Il diritto costituzionale interno prescrive e conforma - imponendosi su - ogni aspetto allogeno all’ordinamento di cui è scaturigine.

[6] Mi sia consentito rinviare per una breve disamina di ordine giuspubblicistico sui rapporti fra costituzionalismo, diritto arabo-islamico e prescrizioni religiose maomettane a: F.Giulimondi, La shari’a fra costituzionalismo e teocrazia, in “Foroeuropa”, 2015, 3.

[7] Cfr. G.Azzariti, 6 s.

[8] Le mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) sono penalmente sanzionate in Italia in forza della legge 9.1.2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"; per un panoramica non solo normativa di matrice nazionale, ma anche giuridico comparatistica e sociologica, cfr. F.Basile, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), in “Stato, Chiese e pluralismo Confessionale”, ottobre 2007, 1-58; L.Miazzi, Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, vol. XII, 2010, 3,  103-114; E.Leye, J.García-Deblonde, J.G Añón, S.Johnsdotter, A.Kwateng-Kluvitse, L.Weil-Curiel, M.Temmerman, An analysis of the implementation of laws with regardto female genital mutilation in Europe, in “Crime, Law, Soc. Change”, 2007, 47; F.Mancinelli., La "Legge Consolo" per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, in “Pubblicazioni Centro Studi per la Pace”, 2007.

[9] Sul c.d. Stato costituzionale multiculturale fra gli scritti scientifici di particolare interesse spiccano: I.Ruggiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Milano, Franco Angeli, 2012; G.Azzariti, op.cit.; V.Baldini, Lo Stato multiculturale e il mito della Costituzione per valori, in AA.VV., “Scritti in onore di Angelo Mattioni”, Milano, Vita e Pensiero, 2011

[10] Per un’approfondita, articolata, puntuale, ragionata, comparata, riflessione di ampio respiro sui c.d. reati culturalmente orientati, cfr. C.Grandi, A proposito dei reati culturalmente motivati.Osservazioni sulle monografie di Fabio BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; Alessandro BERNARDI, Il "fattore culturale" nel sistema penale, Torino, 2010; Cristina DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010, in “Dir.pen.cont.”, 3.10.2011.

[11]Funditus, cfr. I.Ruggiu, op.cit.

[12] Ex art. 1, c.1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16.12.1966: “1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.”.

[13]Funditus, cfr.  M.Ferri, La tutela dei diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti umani, Università degli Studi di Bergamo, 2012, in “aisberg.unibg.it/retrieve/handle/10446/28977/12216/elaborato”.

[14] Art.27, Constitution Act, 1982, “This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage .of Canadians.”.

[15]Amplius, cfr. I.Ruggiu, Il giudice antropologo, cit, 219-235.

[16]Ult.op.cit.

[17] Art.15, c.p. Perù (Error de comprensión culturalmente condicionado): “Elque por su cultura o costumbres comete un hechopunible sin poder comprender elcarácterdelictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esacomprensión, seráeximido de responsabilidad. Cuando por igualrazón, esaposibilidad se halladisminuida, se atenuará la pena.”.

[18] Per un excursus sullo spinoso tema della giurisprudenza creativa mi si consenta di rinviare a: F.Giulimondi, ‘We the Court’, or ‘We the People’, thatis the question”, ossia il contrasto fra giurisprudenza creativa e normazione governativo-parlamentare (dando una sbirciata anche agli altri ordinamenti), in “Foroeuropa”, 2017, 2. 

[19] Per ampli riferimenti commentati alla giurisprudenza di merito e di legittimità sui reati culturalmente orientati, cfr. I.Ruggiu, Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo, Termoli, 19 – 20.6.2015, in “www.gruppodipisa.it”.

[20] Un giudice peritusperitorum all’ennesima potenza.

[21] Per queste ed altre decisioni della Cassazione sui c.d. reati culturalmente orientati, cfr. M.P. Di Blasio, La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano, in “Giur.pen.”, 2016, 4.

[22] Al pari degli adepti della religione rastafariana per i quali – secondo una prima e superficiale lettura massmediatica della decisione degli ermellini - non sarebbe stato considerato penalmente apprezzabile l’uso di marijuana, anche in quantità sopra soglia, dalla Cass, VI sez. pen.,sent., 3.6, 10.7. 2008, n. 28720, in “www.penale.it”. In realtà: “Sicché, affondando il cuore della pronunzia, non può non strappare un amaro sorriso l’assurdo e sensazionalistico battage mediatico (esempio di grave disinformazione sia giornalistica che politica) concernente l'interpretazione del pensiero dei giudici di legittimità. E’ incredibile, che taluno abbia potuto trarre dalla decisione il convincimento di potere sostenere che il Collegio di legittimità sia, addirittura, addivenuto a sancire il riconoscimento del diritto della persona proselita della religione “rasta” di fare uso di ben 10 grammi di marijuana al dì, senza incorrere in conseguenze penali. In realtà, come si è detto in precedenza, la Corte Suprema, nella citata sentenza, ha operato un fuggevole richiamo meramente incidentale, per nulla decisivo rispetto al thema decidendum, riguardo alla circostanza che il ricorrente appartenesse a tale fede. Va, infatti, osservato che la circostanza che il ricorrente appartenesse alla fede ‘rasta’, nell’ottica decisoria della Corte, ha assunto una valenza di corollario esplicativo della specifica condotta dell’imputato, in relazione alla di lui consegna spontanea della droga ed all’assenza di forme di confezionamento della sostanza.” (cfr. C.A. Zaina, Sull'uso di stupefacenti da parte dei Rasta, nt.sent. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10/07/2008 n° 28720, in “www.altalex.com”, 21.7.2008); per ulteriori commenti a questo arresto giurisprudenziale, che effettuino anche disamine di natura nazionale e comparatista sulla problematica relativa ai delitti in materia di sostanze stupefacenti, motivati da ragioni religiose e culturali, cfr. anche  F.Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, Giuffrè, 2010, 229-236.

[23]Cass., I sez.pen., sent., 31.3, 15.5.2017, n. 24084, in “Giur.pen.”, 2017, 5 (V. “www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/05/cass-pen-24084-2017”); uno fra tutti, cfr. A.Negri, Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale, nota a Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh, in “Dir.pen.cont.”, 2017, 7-8.

[24] Cfr. G.E.Valori, Intelligence e Geopolitica. Riflessioni in libertà, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015.