A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

DIRITTO DI CRONACA E DOVERI DEL GIORNALISTA

Autore: Dott. Edoardo Franza

 

Introduzione

La libera manifestazione del pensiero e la libertà d’espressione, previste dall’articolo 21 della Costituzione e 10 della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, non potrebbero avere effettiva attuazione senza il ruolo svolto dal giornalista. Senza la stampa, infatti, il cittadino rimarrebbe all’oscuro sui fatti che non percepisce in maniera diretta, e privato del suo diritto fondamentale ad essere informato.  Il ruolo della stampa è dunque essenziale nella formazione dell’opinione pubblica e nella ricerca della verità e professione, quella del giornalista.

I mass media esercitano un enorme potere sulle coscienze altrui e sulla capacità di giudizio, potendo influenzare e plasmare a loro piacimento l’opinione del pubblico. Persino la narrazione obiettiva di un fatto può esprimere una tendenza politica. Attraverso la selezione delle notizie o nel modo in cui queste vengono presentate, nonché nell’intitolazione e narrazione e nella stessa scelta dei vocaboli e dei profili narrativi che si usano, si può infatti disporre il lettore in modo favorevole o sfavorevole rispetto ad un fatto di cui si dà notizia esatta.

Ne consegue la necessità di circoscrivere l’attività giornalistica secondo limiti ben precisi. Si tratta di un’operazione complessa che prevede il bilanciamento di autonomi diritti costituzionali. Diritto alla privacy e all’informazione. Diritto ad esprimere un’opinione e a non essere diffamato. Da ciò si deduce che spetta al giornalista garantire una buona informazione, adeguata e veritiera, obiettiva e non faziosa. Solo così potrà garantirsi l’attuazione dell’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione nonché il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Il rispetto dei limiti suddetti viene attuato attraverso due diversi codici, uno giuridico, l’altro morale. Il primo prevede sanzioni istituzionalizzate. Il secondo, invece, sanzioni puramente interne. Tra quest’ultima autorevole dottrina ricomprende i codici deontologici, istituiti dall’ordine professionale, i quali regolano il funzionamento, i principi e le norme di comportamento dei membri che vi appartengono, prevedendo, in caso di trasgressione, sanzioni interne, che possono consistere anche nell’espulsione del professionista dall’albo.

 

Capitolo 1: IL DIRITTO DI CRONACA, LA SENTENZA DECALOGO, I LIMITI COSTITUZIONALI

    1.1 Diritto di Cronaca, nozione, origine, i limiti dell’art 21 Cost.

Le origini del diritto di Cronaca, così come per il diritto di Critica, sono da ritrovarsi nel periodo storico di poco antecedente alla promulgazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata dall’Onu nel dicembre del ’48. Questa all’articolo 19 statuisce che ogni individuo, senza riguardo a limiti inerenti a mezzi o frontiere, goda dei diritti fondamentali di libertà d’opinione, ricerca, diffusione e ricezione delle informazioni[1].  La corretta garanzia di questi diritti non è di facile attuazione. Non sarebbe difatti possibile garantire un indiscriminato uso degli stessi senza ledere libertà fondamentali di pari valore costituzionale.  Per questa ragione interviene il diritto di Cronaca.

La cronaca è la raccolta, il commento e l’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione. O meglio, narrazione obbiettiva dei fatti senza sistemazione scientifica degli stessi, espressa della base di un mero criterio di successione temporale[2] e divulgata con lo strumento della stampa quotidiana o periodica, della trasmissione radiofonica o televisiva, o di altri mezzi di comunicazione di massa, con la sola finalità d’informazione[3]. Dunque, può essere inteso come diritto di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende su temi politici, economici e sociali di attualità[4], che siano d’interesse per la società, e posti all’interno di una cornice espressiva rispettosa dell’altrui reputazione[5]. Essendo la cronaca narrazione di fatti d’interesse pubblico, si deduce che la sua funzione è quella di informare la collettività[6]. Quest’attribuzione di sovranità ci aiuta a connotare la cronaca che diritto al servizio dei cittadini. Difatti, attraverso il suo esercizio la collettività è in grado di formarsi un’opinione e un orientamento sui fatti interessanti la vita associativa e i suoi protagonisti, e può assumere consapevoli iniziative dirette ad ottenere il rispetto e la tutela di quei principi etici e giuridici che, in un determinato momento storico, sono alla base della vita di un popolo[7].

Il diritto di cronaca è stata oggetto di ampio dibattito, in dottrina e giurisprudenza, in ordine, in primo luogo, alla configurabilità in termini di diritto[8], e in secondo luogo, all'individualità dei limiti entro cui essa debba esser contenuta. Possono al riguardo distinguersi alcune linee argomentative: la prima intende la cronaca comprensiva delle eventuali considerazioni di colui che narra[9], mentre una seconda considera la cronaca quale narrazione di fatti e di avvenimenti scevra da commenti, aggiunte od omissioni[10]. La dottrina si è domandata se la cronaca possa considerarsi quale forma di libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost. e riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost[11].Al riguardo non vi sono posizioni univoche. Parte della dottrina, prendendo in riferimento l’art. 21 Cost., che garantisce a chiunque il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”, ha escluso la cronaca come forma di manifestazione del pensiero, perché la narrazione di fatti od opinioni altrui è manifestazione di un pensiero non proprio[12]. Altra dottrina ha obiettato che “già nella scelta dei fatti da divulgare e nella loro presentazione, si esprime sia un’opinione che un pensiero”[13]. È da rilevare, per inciso, che nella Costituzione della Repubblica Italiana, così come hanno notato vari studiosi, non compare testualmente la parola informazione. Questa deve considerarsi insita nell’art 21 Cost. e, per questo, coperta da garanzia costituzionale sarebbe, non solo l’espressione del pensiero, ma anche la notizia e le informazioni[14]. In definitiva si considera quale balancing tra contrapposti interessi: la libertà d’espressione art. 21 Cost. che “riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”, ed il diritto alla tutela della personalità art. 2 Cost. che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità”. Ammessa, dunque, la cronaca come forma di manifestazione del pensiero, direttamente tutelata dall’art. 21 Cost., si pone la necessità di indagarne i limiti di liceità dell’esercizio. Secondo un’importante linea di pensiero, tre sono gli elementi da considerare quali condicio sine qua non per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca e critica[15]. In primis la verità della notizia pubblicata, da intendersi quale corrispondenza (adaequatio) tra fatti come sono accaduti (res gestae) ed i fatti come sono narrati (historia rerum gestarum)[16]. È, infatti, vero che soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l’interesse pubblico dell’informazione, riportando l’azione nel campo di operatività dell’articolo 51 c.p[17], e rendendo in tal modo non punibile l’eventuale lesione della reputazione altrui[18]. Da ciò deriva che, se il giornalista pubblica una vicenda non vera e lesiva della reputazione altrui, è responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa, a meno che non provi la buonafede. Oltre al requisito già menzionato, la notizia dovrà presentare gli elementi di: pertinenza e continenza, ossia, corrispondere all’interesse pubblico e rispettare la correttezza formale dell’esposizione. Approfondiamo i temi accennati nel paragrafo seguente.

 

    1.2 La verità del fatto narrato

Si è accennato al fatto che soltanto attraverso la correlazione rigorosa tra fatto e notizia, l’interesse pubblico dell’informazione, potrà essere soddisfatto. Se così fosse la verità del fatto narrato dovrebbe intendersi quale sostanziale corrispondenza tra res gestae e historia rerum gestarum, ossia, tra i fatti come sono accaduti ed i fatti come sono narrati. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69[19], la verità sostanziale del fatto diviene elemento legittimante l’esercizio del diritto di cronaca, con la conseguenza che sul giornalista grava l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa[20] e accertare la verità del fatto pubblicato. L’obbligo di controllo sull’attendibilità della fonte informativa, è requisito essenziale per l’applicazione della scriminante di cui all’art 51 c.p., e quindi, senza tale controllo il giornalista, salvo che non provi la buona fede[21], sarà responsabile degli eventuali danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa. Inizialmente la dottrina riteneva che la sola verità sostanziale rendesse non punibile, in presenza dei requisiti della pertinenza e della continenza, l’eventuale lesione della reputazione altrui. Successivamente l’applicazione della predetta scriminante è stata estesa anche alla verità putativa. Perciò le informazioni e le pubblicazioni ed altri punti di riferimento su fatti lesivi dell’altrui reputazione devono essere controllati da chi vuole servirsene, al fine di stabilirne, se non l’autenticità o la credibilità.”[22]. A riguardo si devono rilevare le pronunce del tribunale di Venezia[23] e di Brescia[24]. Secondo la prima, il giornalista pur dovendo effettuare un controllo sulla fonte, non deve trasformarsi in un “privato investigatore” per accertarla, dovendo solamente acquisire sicurezza sull’attendibilità si questa. La seconda, invece, riconosce che “i fatti di interesse superiore e comune, accurati attraverso una rigorosa ricerca e valutazione dei documenti, possano essere narrati senza alcun timore di incorrere comunque in sanzioni penali”. Inoltre, di particolare rilevanza per la questione trattata, sono le sentenze del 26/5/83 e 15/11/85 della V sezione della Corte di Cassazione. Nella prima la Suprema Corte afferma che il giornalista per poter addurre come scriminante il diritto di cronaca, deve essere diligente ed accorto, sia nello scegliere le fonti d’informazione, sia nell’esperire i controlli che la perizia professionale può suggerirgli; nella seconda si afferma, che anche sotto il profilo putativo, per essere legittimo, il diritto di cronaca non può essere disgiunto dall’uso legittimo delle fonti informative. Quindi solo quando l’agente abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione, e “offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità” potrà configurarsi nei confronti di questo l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca. Diverso è, invece, il concetto di esimente putativa, che si ravvisa solamente quando, l’errore nel quale incorre l’agente è giustificabile[25] cosa che, ad esempio, si verifica quando il giornalista per accertare la verità faccia affidamento su quanto riferito da una fonte degna di fede, che però nei fatti non si riveli precisa[26] (contrapposto a questo orientamento giurisprudenziale è quello che pretende dall’autore della condotta diffamatoria la “verità sostanziale”, ossia assoluta, senza errori[27]). Parliamo di “verità oggettiva” di verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In questo caso, seppur non vero, il fatto può essere raccontato, poiché tale propalazione costituisce di per sé un fatto così rilevante nella vita pubblica che, non divulgandolo la stampa verrebbe meno al suo compito informativo[28]. In questo caso il cronista ha il dovere di mettere bene in evidenza, contestualmente alla sua comunicazione, che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato[29]. La notizia deve, dunque, garantire l’esatta rappresentazione del fatto e renderne inequivoco il contenuto. Presupposto del diritto di cronaca sembra dunque essere la fedeltà dell'informazione, ossia l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista. Questo inoltre dovrà aver cura di rendere inequivoco al lettore il tipo di percezione informandolo se questa sia relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, se diretta o indiretta. In quest’ultima ipotesi il giornalista dovrà dare debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni utilizzati per attribuire attendibilità alla notizia da lui percepita e poi trasmessa”[30]. Perciò, prima di diffondere la notizia il giornalista ha l’obbligo di compiere tutti gli accertamenti necessari per appurarne la verità, e ha l’onere di fornire la prova della cura da lui preposta negli accertamenti[31]. Come suddetto l'esercizio del diritto di cronaca assurge a scriminante ex art. 51 c.p. solo quando sia rigorosamente rispettato il principio di verità. Secondo la Suprema Corte[32] l'erronea convinzione circa la verità del fatto non può comportare l'applicazione di tale scriminante - sia pure sotto il profilo putativo - quando l'autore della pubblicazione diffamante non abbia proceduto “alla rigorosa verifica compulsando la fonte originaria”. Perciò l'impossibilità di una simile verifica comporta per il giornalista, l'accettazione del rischio che il fatto non corrisponda a verità, anche se questo risulti verosimile in relazione alle qualità personali dell’informatore”. Infine, dobbiamo rilevare che la verità non è sempre un dato immediatamente conoscibile, e quindi in sede di attribuzione della responsabilità del fatto sarà necessario utilizzare le opportune cautele, in modo che venga punito il soggetto realmente responsabile. Ad esempio, quando la notizia riguarda una dichiarazione resa in sede giudiziaria, il giornalista non è tenuto a svolgere specifiche indagini sulla attendibilità del dichiarante o sulla rispondenza a verità, poiché tale valutazione riguarda il merito e non l’attività giornalistica[33]. In questo caso il giornalista dovrà indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo tale che il lettore possa chiaramente intendere che “la dichiarazione abbia già avuto un vaglio processuale da parte del magistrato e se dovrà averne altri[34]. Notevoli problemi pone il caso dell’intervista. In questo caso il giornalista, nel ricevere le dichiarazioni del soggetto, si pone in una posizione particolare, essendo contemporaneamente interlocutore e canale di veicolazione di offese contro la reputazione altrui. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione[35] la condotta del giornalista che riporti alla lettera le dichiarazioni del soggetto, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, poiché su questo grava l’obbligo di controllare la veridicità delle circostanze, e la continenza delle espressioni riferite. Ne consegue che la condotta sarà da ritenersi lecita solo quando il fatto in sé dell’intervista, posto in relazione alla materia in discussione, alla qualità dei soggetti coinvolti e al contesto in cui sono rese le dichiarazioni, presenti profili d’interesse pubblico che siano “tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo”[36]. Nell’intervista il giornalista diviene “sostanziale coautore, consapevole strumento di diffamazione”[37]. Dunque, al fine di non incorrere nel reato in questione, dovrà verificare che la dichiarazione resa dall’intervistato non difetti dei requisiti di veridicità e di continenza. Anche in questo caso, bisogna tener presente che saranno d’interesse pubblico, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, quelle opinioni espresse da un personaggio noto. In questo caso il giornalista dovrà essere sicuro della posizione di rilievo dell’intervistato e dell’interesse della collettività ad essere informata. Da quanto detto consegue che al diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile poiché ad essa si dovrà senz’altro riconoscere una struttura dinamica e flessibile, che ben si adatta, di volta in volta a realtà diverse”[38].

 

    1.3 L’interesse pubblico

La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[39], la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani”[40] ed il “Patto internazionale sui diritti civili e politici”[41], affermano la libertà di ricevere, comunicare, diffondere idee ed informazioni. Da queste si ricava che il diritto di informazione assume tre modalità essenziali: un diritto di informarsi, un diritto di informare, ed infine, un diritto a ricevere informazioni, che deve intendersi quale diritto di non essere impediti nella ricezione e come pretesa di ricevere notizie che siano adeguate e sufficienti[42].

Individuato il fondamento del diritto di informazione, ci si chiede cosa debba ritenersi ricompreso in tale diritto e su chi debba vertere il giudizio di utilità della notizia. Comunemente si risponde a tale domanda attraverso la nozione di pubblico interesse. Tale concetto può assumere sia una connotazione statistica, quale indice di ciò che più interessa al pubblico, sia una connotazione formale, indicando tutto ciò che non sia fuori dalla sfera di riservatezza e privacy. Infine il pubblico interesse può assumere una connotazione valutativa, quale indice di ciò che merita l’attenzione del pubblico[43].Stabilire ciò che debba intendersi come interesse pubblico è di grande importanza al fine di contemperare l’interesse alla privacy del singolo, con l’esigenza della diffusione di una notizia[44]. Dunque, non solo è consentita la pubblicazione di notizie che abbiano un interesse sociale, e di ogni altra notizia che abbia un’utilità collettiva, bensì la pubblicazione di queste è per il giornalista, nell’espletamento della sua attività, doverosa”[45]. Vengono così giustificate le intromissioni da parte della stampa nella vita privata altrui di quei fatti che abbiano rilevanza per la collettività[46]. Tale attività presenta inevitabilmente dei limiti che vanno ricercati, oltre che nel criterio della utilità sociale, anche in quello della obiettività nel riferire i fatti di cronaca, la cui conoscenza possa presentare interesse nella collettività[47]. Perciò per aversi corretto esercizio del diritto di cronaca il giornalista di verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell’altrui reputazione, prestigio o decoro del soggetto. La mera curiosità del pubblico non consente invece una lecita diffusione di notizie sull’altrui vita privata[48].

Inoltre non sussiste diritto di cronaca se la notizia è falsa[49]. Difatti, come si è visto nel paragrafo precedente, il giornalista ha sempre il dovere di controllare la verità della notizia. Solo in questo modo sarà possibile evitare che la stampa diventi “cassa di risonanza delle contumelie e delle malevoli critiche altrui”[50]. La giurisprudenza, in tema di rapporti tra verità ed interesse pubblico, ha stabilito che, anche se vera è la dichiarazione diffamatoria e la specifica offensività delle espressioni del dichiarante, queste possano risultare irrilevanti[51], modificando così l’importanza del requisito della verità, e finendo per garantire maggior spazio a quello di interesse pubblico. Pertanto, in alcuni casi questo prevale sulla verità del fatto e della notizia. Così la divulgazione di fatti che nella loro materialità obiettiva rivestono gli estremi della diffamazione non è consentita, salvo che ragioni di interesse pubblico richiedano che anche tali fatti siano conosciuti. Questo accade per tutti quegli avvenimenti “interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali è essenziale alla formazione della pubblica opinione”[52]. Il Tribunale di Torino[53], ha riconosciuto nella giurisprudenza delineatasi, il primato dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto esposto, come causa effettiva della rimozione dell’antigiuridicità della condotta. Infatti la verità della notizia riferita e la continenza dei termini usati non sono altro che la garanzia che l’interesse pubblico sia il vero movente della pubblicazione, giacché la falsità della notizia e l’aggiunta di una carica diffamatoria non necessaria non soddisfano l’interesse pubblico, bensì manifestano il solo rancore e interesse personale. Anche il Tribunale di Milano[54], così come quello di Torino, mette in evidenza la connessione tra diritto di cronaca e diritto di informare. Per questo se la manifestazione del pensiero riguarda la persona nella sua dimensione di cittadino come attivo componente, la lesione dell’onore operata attraverso di essa non costituisce fatto penalmente illecito[55]. In definitiva, l’effetto giustificante del diritto di cronaca può essere definito come quell’interesse, “diverso dall’interesse protetto dalla norma incriminatrice della diffamazione a mezzo stampa che, rendendo leciti fatti che altrimenti costituirebbero reato, determina una signoria del primo sul secondo, accordando il privilegio di una poziore tutela”[56].

 

    1.4 La continenza

Nel redigere l’articolo, il giornalista dovrà porre molta attenzione alle espressioni linguistiche da utilizzare, scartando opportunamente tutte quelle da cui possa scaturire una falsa rappresentazione del fatto accaduto, nonché quelle espressioni che, palesemente, ledono la reputazione altrui[57]. Pur potendo utilizzare “espressioni colorate dal gergo corrente”, il giornalista non potrà mai utilizzare frasi denigratorie o rappresentative di gratuita denigrazione. La diffusione della notizia per essere legittima dovrà, dunque mantenersi nei termini strettamente necessari per esercitare il diritto[58], e perciò deve astenersi dallo assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro[59]. Distinguiamo due tipo di continenza: quella formale e quella sostanziale. È la stessa corte a Corte di Cassazione, che una volta definiti i concetti di continenza formale e continenza sostanziale, li distingue fra loro. La prima è per la S.C. “correttezza e civiltà del linguaggio utilizzato, temperata tuttavia dalla necessità di esprimere liberamente le proprie opinioni personali, anche con espressioni astrattamente offensive per il destinatario”[60]. La seconda, invece, “implica che l’offesa rimanga contenuta nell’ambito della tematica attinente al fatto alla base di essa[61]. Secondo parte della giurisprudenza in tema di continenza sostanziale, perché la narrazione di fatti diffamatori sia giustificata, si esige anche “una congruenza di contenuto e di tempi tra taglio del discorso e fatti narrati”[62], ossia una sorta di pertinenza sostanziale che obbliga il giornalista a contenere le notizie entro l’ambito del tema della pubblicazione, senza andare “al di là di quanto è strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse all’informazione”[63].

In riferimento alla continenza formale un’esauriente analisi ci viene fornita dalla sentenza 3 giugno 1984. In questa la Corte di Cassazione afferma la necessità nel diritto di cronaca e critica di un dissenso motivato che venga espresso in termini corretti e misurati. Tale dissenso deve essere effettuato in modo da non sfociare in toni che siano lesivi dell’altrui dignità morale o professionale. Sono fuori da tale definizione tutte quelle critiche, solo in apparenza tali, che siano ispirate da malevolenza personale o che risultino inutili o ingiustificate da necessità di giudizio. Ad esempio la suprema corte in un caso che di cronaca mondana ha statuito che l’epiteto “cagna” rivolto ad una cantante, anche se riferito esclusivamente alle sue doti canore, non possa considerarsi rispondente al requisito della continenza poiché questo “suona particolarmente grossolano e intollerabile[64].

Utile nell’analisi che stiamo affrontando è la descrizione che la Cassazione fa nella sentenza Decalogo[65] del difetto intenzionale di leale chiarezza. Questo sussiste quando il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti o al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, o infine alle vere e proprie insinuazioni. Si parla del primo come dell’uso di determinate espressioni, nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale. Gli accostamenti suggestionanti si avranno invece, quando i fatti che si riferiscono alla persona che si voglia mettere in cattiva luce vengano accostati con altri fatti, presenti o passati, che abbiano una valenza negativa e siano concernenti persone estranee. Oppure qualora lo stesso meccanismo venga effettuato con giudizi, apparentemente espressi in forma generale ed astratta, ma che possano, per il contesto in cui sono inseriti, essere afferrati dal lettore, il quale trovi nel riferimento del giornalista un effettivo riscontro con persone ben determinate. Del terzo caso parliamo invece qualora il giornalista, specie nei titoli di giornale, tratti una notizia, che per sua natura si presenti neutra o di scarso valore, con artificiosa e sistematica drammatizzazione o con tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato con lo scopo di indurre il lettore a lasciarsi suggestionare dai toni. L’obiettivo del cronista in questo caso non è quello di far percepire il contenuto della notizia ma lasciare che il lettore ne percepisca solamente la presentazione che di questa si fa. In ultimo parliamo delle vere e proprie insinuazioni, che possono essere più o meno velate. Queste ricorrono quando il giornalista, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi articola il discorso in modo tale da indurre il lettore a prendere ugualmente in considerazione quanto scritto. Il requisito della continenza nel diritto di cronaca deve essere tenuto distinto dalle opinioni che vengo espresse dal giornalista e che rientrano nel diritto di critica. Il primo è requisito fondamentale per la liceità della notizia, il secondo, invece, è diritto insopprimibile del giornalista che, diversamente da quello di cronaca, si concretizza nell’espressione di un giudizio, o più genericamente di un'opinione e, per sua natura, si fonda su un interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, e perciò non può pretendersi rigorosamente obiettiva.

 

     1.5 La cronaca giudiziaria

Tra le attività svolte dal giornalista, la cronaca giudiziaria, rappresenta quella che maggiormente si scontra con l’interesse alla riservatezza, ponendosi come ago della bilancia tra diritti fra loro diversi.

Il diritto alla difesa della propria onorabilità, previsto dagli art. 2 e 27 Cost.[66], secondo il quale nessuno deve essere danneggiato dalla pubblicazione di notizie o dalla formulazione di giudizi preventivi in senso negativo, precedenti all'accertamento giudiziario definitivo. E il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero. Il principio di presunzione di innocenza, dunque, non può sovrastare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, poiché, non vi è alcuna ragione di riconoscere, nei confronti dell’imputato o dell’indagato, una tutela della reputazione in misura maggiore di quanto non spetti ad altri soggetti. In tema di diritto di cronaca giudiziaria i limiti, oltre i quali si ricade nella diffamazione a mezzo stampa, sono gli stessi previsti dalla Corte di Cassazione, nel febbraio del 2005, per il diritto di cronaca, e quindi: verità della notizia pubblicata, interesse pubblico e continenza.

Quanto al limite della verità, esso viene inteso in senso restrittivo, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza non deve spingersi oltre quanto strettamente necessario ai fini informativi. Inoltre, essendo la cronaca il resoconto di un processo che ancora non si è concluso, dovrà basarsi sulla lettura degli atti processuali e chiarire, sia le tesi dell’accusa, che della difesa, astenendosi dal presentare, come certa e definitiva, una situazione suscettibile, di modifiche o ribaltamenti. Perciò si ha reato di diffamazione qualora venga riportata la notizia di un rinvio a giudizio quando ma l’atto introduttivo non sia stato ancora inoltrato, poiché questo fa nascere nel lettore l’erroneo convincimento della presenza di unesito processuale scontato[67]”. Lo stesso vale per il decreto penale opposto. Difatti questo non può ritenersi attendibile, in quanto l’indagine è ancora in corso, e per questo non può attribuirsi valenza di fonte di prova ai fini dell'applicazione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca[68]”. Il limite della verità si considera superato inoltre, quando la narrazione dei fatti venga arricchita di particolari e descrizioni contrarie al vero; quando siano tenuti sotto silenzio aspetti che, se conosciuti, sarebbero idonei a mutare il significato di ciò che è stato narrato, o a scagionare il soggetto passivo; o qualora vengano usati termini giuridici impropri e tali a qualificare il fatto in modo più grave. Ciò comporta che il giornalista non dovrà limitarsi a diffondere la notizia del provvedimento in sé, ma anche la fedele riproduzione del contenuto, senza alterazioni di sorta, non rilevando le inesattezze che incidono su semplici modalità del narrato, o consistenti nella errata indicazione del titolo del reato[69]. Per quanto riguarda il momento in cui la verifica la verità della notizia va valutata operando una verifica sull’esattezza, o meno, delle informazioni pubblicate in relazione ai provvedimenti adottati dagli inquirenti, senza dover fare riferimento al successivo esito delle indagini[70]. Quanto al secondo limite, sebbene vi sia un interesse ad essere informati sulle vicende giudiziarie e la perpetrazione dei reati, non vi è però una presunzione assoluta di pubblico interesse per ogni vicenda processuale, essendo necessaria una valutazione caso per caso. Anche l’interesse pubblico deve essere conciliato con il principio costituzionale di non colpevolezza e, pertanto, ogni notizia che induce l'opinione pubblica ad attribuire ad un soggetto un reato prima della condanna, potrà essere lecitamente pubblicata, solo se risponde ai requisiti dell’utilità sociale, della veridicità, della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Non deve quindi essere “esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire ed improntata a serena obiettività[71]. Questo non deve tradursi nella celebrazione di pseudo processi, che possano indurre l’opinione la pubblica a prendere conclusioni sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa”[72]. Infine, per quanto riguarda la continenza, la notizia, per poter essere legittimamente pubblicata, oltre ad essere vera, e priva di quelle espressioni che gettino discredito sulla figura morale e professionale del protagonista della vicenda, deve avere un contenuto e una forma tali da dissuadere il lettore da considerare il soggetto sottoposto alle indagini, o imputato, colpevole prima della sentenza definitiva. Un ulteriore aspetto del diritto di cronaca giudiziaria, è da ritrovarsi nel principio di pubblicità dell’udienza[73]. Tale forma di pubblicità, definita da alcuni autori come esterna mediata, può essere attuata attraverso, la ripresa fonografica, fotografica, audiovisiva o attraverso la trasmissione radiofonica o televisiva delle udienze, sempre che non arrechi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o della decisione, e che vi sia il consenso di tutte le parti presenti al processo. L’autorizzazione del giudice[74], qualora sussista un rilevante interesse sociale alla conoscenza del dibattimento può essere concessa anche in assenza del consenso delle parti. Rimane invece preclusa al giudice la possibilità di concedere l’autorizzazione: qualora il dibattimento sia celebrato a porte chiuse e la pubblicità possa nuocere al buon costume; laddove questa comporti la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello stato; quando l’assunzione delle prove possa recare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni e delle parti private in ordine a fatti che non si riferiscono all’imputazione o, infine, se venga disposto l’esame di un minorenne[75]. Al fine di garantire, la segretezza processuale, nonché la dignità e la riservatezza dell’indagato e dell’imputato, l’art. 114 c.p.p. prevede divieti assoluti e relativi di pubblicazione. Questi decadono se non si proceda al dibattimento; con la chiusura delle indagini; a seguito di decreto di archiviazione, o con la chiusura, a seguito dell’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, dell’udienza preliminare. Laddove invece, si proceda al dibattimento, si dovrà distinguere tra i diversi atti: quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento, che fini dalla formazione del fascicolo, sono sempre pubblicabili, e gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, che sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Anche laddove non si proceda al dibattimento, il giudice potrà decidere per il divieto di pubblicazione di atti o parti di essi che, se si fosse celebrato il dibattimento, né avrebbero comportato lo svolgimento a porte chiuse per salvaguardare il buon costume o per impedire la diffusione di notizie oggetto di segreto nell’interesse dello stato. L’art. 114 c.p.p., inoltre, prevede al comma 6 e 6bis, due ulteriori divieti. Il divieto di pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, fino a quando non siano divenuti maggiorenni, nonché di tutti gli elementi cheanche indirettamente possano portare alla loro identificazione, e quello di pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale, che si trovi sottoposta all’uso di manette ai posi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica. Quest’ultimo caso è volto ad evitare forme di spettacolarizzazione della giustizia penale destinate a ledere la dignità dell’indagato o dell’imputato e a ingenerare nell’opinione pubblica un’indebita anticipazione del giudizio di colpevolezza[76]. La violazione di tali divieti di pubblicazione costituisce illecito disciplinare qualora il fatto venga commesso da impiegati dello stato o da altri enti pubblici, ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato. In tale contesto è senz’altro da ricomprendere il cronista giudiziario, che per mestiere ha il dovere d’informare, seppur con il rispetto di alcuni limiti.

                                                                                                                                      

Capitolo 2: IL DIRITTO DI CRITICA, I LIMITI, LA CASISTICA.

     2.1 Diritto di critica

Il diritto di critica, così come la libertà d’informazione, sono diritti insopprimibili del giornalista, il quale, nell’esercizio delle sue funzioni ha il dovere di osservare determinate regole. Infatti, se da un lato il diritto di informare e il diritto d’esprimere la propria opinione sono diritti costituzionalmente protetti, dall’altro un importanza fondamentale si deve senz’altro attribuire alla tutela della personalità altrui. Da ciò si deduce che l’attività del giornalista è limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della privacy, e dall’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti. Oltre ciò, il cronista dovrà sempre rispettare gli obblighi deontologici e i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede[77]”. Il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, si concretizza nell’espressione di un giudizio, o più genericamente di un'opinione. Questa, per sua natura, si fonda su un interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, e perciò non può pretendersi rigorosamente obiettiva[78]. Essendo interpretazione, elaborazione e rappresentazione personale della realtà, la critica implica un opzione tra le diverse, possibili, spiegazioni di un accaduto. In questo contesto, non è consentito nell’ambito della mera opinabilità far carico al critico, in chiave penalistica della pertinenza o plausibilità dell’interpretazione[79]. In dottrina è stato evidenziato come la critica consista in un attività eminentemente valutativa. Si parla in tale contestodi un dissenso o consenso ragionato rispetto alle opinioni o alle condotte altrui. Sotto il profilo intrinseco, invece, la dottrina configura la critica come un'analisi di eventi, condotte, fenomeni, il cui scopo sia quello di apprezzarne il significato e le conseguenze che possano casualmente ricondursi a questi[80]. Il dissenso, che risulta a questo punto essere elemento caratterizzante il diritto di critica, deve essere motivato, ed espresso in termini corretti e misurati senza assumere toni gravemente lesivi dell’altrui dignità[81]. Perciò attraverso il diritto di critica il giornalista giudica ed espone il suo punto di vista su un determinato accaduto, evento o fatto di cronaca[82]. Egli, quindi, di un determinato evento artistico, politico, culturale, religioso, offre una propria elaborazione, che per sua natura non potrà mai essere obiettiva ed imparziale. Difatti, l’opinione di un soggetto, e la visione critica che questo dà di un fatto o di un evento, si fonda nelle radici culturali di chi lo valuta. Utilizzando le parole della Corte di Cassazione possiamo definire la critica come “ineluttabile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula[83]”. Perciò il diritto di critica consiste nell’espressione di un giudizio, o di un opinione che, come tale, non è condivisa dalla totalità del corpo sociale, ma da una minoranza di essa[84]. La libertà d’espressione, garantita dalla Carta Costituzionale, determina difatti una pluralità di opinioni, tutte meritevoli tutela fintando che non ledano i diritti altrui. Il giornalista perciò esprime con l’articolo la sua visione dell’evento in modo tale che questa possa essere letta, sarà poi il lettore a stabilire se aderire o meno a tale valutazione. Come si vede la critica è tecnica narrativa completamente diversa dalla cronaca. Infatti la prima è valutazione di un fatto, la seconda, invece narrazione, mero resoconto di fatti ed accadimenti, nonché esposizione critica o asettica di essi[85].

Al pari dello ius narrandi, anche il diritto di critica trova le sue fondamenta nell’art. 21 della Costituzione, più precisamente, nella parte in cui è prevista la libertà “di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione”. All’affermazione del suddetto, secondo il quale, l’esercizio legittimo del diritto di critica è tutelato a livello costituzionale ha contribuito la giurisprudenza di merito. L’interpretazione più accreditata è quella secondo cui, nell’espressione di giudizi negativi su persone o cose, che non siano manifestazione di gratuita contumelia, non esiste un reato di diffamazione, bensì legittimo esercizio del diritto di critica sancito art. 21 Costituzione[86]. La garanzia di protezione costituzionale fa sì che il giudice, accertata l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, non possa negare il riconoscimento della scriminante di cui all‟articolo 51 del codice penale[87]. Secondo la dottrina un ulteriore fondamento costituzionale all’esercizio del diritto di critica è da ritrovarsi negli articoli 19[88] e 49[89] Cost. che prevedono un complesso di situazioni soggettive, di cui le associazioni sono titolari, e tra le quali si collocano la libertà di informazione e critica, e che si pongono come coessenziali all’attività di propaganda e di proselitismo[90]. Dunque la critica, si pone come diritto costituzionalmente garantito a fornire giudizi e opinioni personali, ed altro non è che “giudizio di valore”, interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti, e, come tale, è soggetto a precisi limiti

 

    2.2 I limiti del diritto di critica

Inizialmente la giurisprudenza tendeva ad accomunare l’esercizio del diritto di critica ai medesimi limiti di legittimità stabiliti per il diritto di cronaca, ossia, il rispetto della verità e dell’interesse pubblico. In particolare sul requisito della verità si affermava che, essendo la stampa strumento di d’informazione della pubblica opinione, fosse necessario riportare fedelmente i fatti. Solo in questo modo infatti sarebbe stato possibile garantire a ciascuno la libertà e possibilità di orientamento[91]. Dunque si riteneva che la critica dovesse essere improntata ad obiettività, contenuta entro i confini della veridicità di esposizione e di critica oggettiva, e, in ultimo, questa non dovesse essere tendenziosa[92]. Più di recente la giurisprudenza ha riconosciuto la totale diversità del requisito di veridicità nel diritto di critica rispetto al diritto di cronaca[93]. Notiamo, infatti, che è la stessa natura dei due diversi diritti, quello di cronaca, e quello di critica, a rendere necessaria una diversa intensità del requisito in questione. Il primo richiede il rigoroso limite della verità, senza il quale la cronaca “tradirebbe sé stessa”[94]. Presupposto della seconda è invece la corrispondenza ad “fatto realmente accaduto[95]. Nella critica, dunque, il requisito della verità della notizia si configura diversamente che in quello di cronaca, perché la descrizione degli eventi, effettuata dal giornalista, è condotta in modo da esprimere un opinione personale[96]. L’opinione però, pur essendo personale, non deve essere fantasiosa o astrattamente speculativa, ossia svincolata da un qualsivoglia profilo di verità. Quindi, quella del diritto di critica, è una funzione diversa da quella del diritto cronaca, che ricordiamo deve informare fu fatti veri. Con questa si esprime un parere che, in quanto personale risente senz’altro del retroterra culturale, politico, ideologico di chi scrive. Per questo non può pretendersi che la critica sia veritiera o obiettiva, se così fosse, infatti, si avrebbe negazione della sua essenza concettuale[97]. Ma allo stesso tempo si richiede che questa trovi fondamento in fatti veri e obiettivamente valutati[98], poiché se così non fosse, questa non sarebbe altro che un aggressione lesiva della reputazione altrui, e perciò priva d’effetto scriminante[99]. Perciò,accertato che la manifestazione del pensiero abbia una connotazione critica, e verificata la sostanziale corrispondenza al vero del fatto cui si riferisce, gli unici limiti per la critica rimangono la rilevanza sociale della notizia e la correttezza delle espressioni usate[100]. Perciò, per garantirne l’esercizio legittimo del diritto di critica, è necessario il requisito della continenza espressiva. Tale limite viene in considerazione, non solo nell’aspetto della continenza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale, che consiste nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Non rientrano quindi nel diritto di critica quelle espressioni che superano, senza giustificazione, le necessità della pubblicazione e le regole della convivenza civile. Queste risultano travalicare i limiti del diritto in questione, e perciò vengono classificate come insulti[101]. Il concetto di critica infatti si fonda sulla contrapposizione di idee e non su un’avversione determinata da animosità personale”[102], e come tale non deve trovare la sua ragion d’essere in un’avversione di carattere sentimentale[103]. Questa, inoltre non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l’attività personale e la vita intima altrui, usando toni sarcastici, scherno o derisione[104]. In fine, oltre al rispetto della verità e della continenza espressiva, formale e sostanziale, l’esercizio del diritto di critica potrà considerarsi legittimo solo se rispetti anche il requisito del pubblico interesse. Il requisito in questione è da intendersi come interesse della collettività a venire a conoscenza, non del fatto ma della manifestazione critica espressa dal giornalista. Ciò significa altresì che l’oggetto su cui verte la critica deve riguardare fatti o comportamenti che rivestono una certa importanza per la collettività, che difatti non ha alcun obiettivo interesse a conoscere i giudizi su persone prive di notorietà[105].

 

     2.3 Vari tipi di critica in particolare giudiziaria

A seconda dell’argomento trattato, sia esso storico, artistico, scientifico, l’esercizio del diritto di critica appare assumere caratteri più o meno marcati. Tale fenomeno di tipizzazione si attua attraverso il costante operare della giurisprudenza e della dottrina, che garantiscono la calzante applicazione del diritto di critica al caso concreto, e generano una casistica dalla quale si ricavano le categorie e le materie in cui il diritto di critica assume gli stessi caratteri e limiti. Tra di esse le più importanti, sono la critica politica e la critica giudiziaria. Sebbene in tali categorie si riscontrino dei limiti ulteriori rispetto a quelli generali, i caratteri propri del diritto di critica non si perdono. Questo rimane strumento principale, per garantire la libera manifestazione del pensiero critico, e porre al riparo dalla censura indiscriminata degli organi di potere, e dello Stato, il giornalista, e il cittadino, che voglia esprimere il proprio dissenso o il proprio parere.

Prima di affrontare la casistica sulla critica giudiziaria a mezzo stampa è utile impostarne le linee generali. I provvedimenti giudiziari senz’altro possono essere oggetto di critica, anche aspra ed accesa, ma il diritto di critica, deve sempre costituire l’espressione di un pensiero mediato, al fine di non tradursi in una semplice disapprovazione mossa da fini ostili[106]. Questa non può farsi strumento di astio, ma deve costituire espressione di conciliato pensiero, che ne filtri le istintive e facili difficoltà[107]. Ribadito dunque che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, risulta utile esaminare i limiti entro i quali la stampa possa criticare l’operato della magistratura. La libertà di opinione del cittadino, dunque, non si arresta dinanzi l’esercizio dell’attività giurisdizionale e, perciò può ammettersi il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, nelle decisioni giudiziarie[108]. Bisogna però tener conto che “la zona illuminabile”[109] attraverso il diritto di critica deve essere tanto più ampia quanto più elevata è la posizione pubblica della persona. Ad essa non si sottrae il giudice, ma questo ha una posizione particolare, poiché, come anche l’homo publicus, parrebbe avere una sfera d’integrità morale maggiore rispetto all’uomo comune[110]”. Così in riferimento ad un caso concreto, l’epiteto “il fesso di turno… che voleva per sé il grande processo[111]” non piacque al Tribunale di Roma che lo ritenne esorbitante rispetto ai limiti del diritto di critica[112]. In realtà il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari, e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile. Questo perché' la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale i cui membri godono, giustamente, di ampia autonomia ed indipendenza[113]. L’esercizio del diritto di critica, relativamente ad un provvedimento del giudice, non potrà quindi limitarsi al solo dissenso, poiché le argomentazioni di critica del giornalista dovranno sempre essere “non solo giustificate ma propiziate[114]. La critica, infine, se rivolta al magistrato, non potrà mai risolversi in un mero attacco allo stesso[115]. Ricordiamo infatti che il diritto di critica trova il suo limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate, le quali non possono risolversi in una manifestazione di vera e propria avversione determinata da animosità personale[116]. La stessa ampia discrezionalità è garantita anche alla critica giudiziaria in riferimento agli atti discrezionali del pm. In questo caso alla valutazione espressa dal requirente ben può opporsi una contrastante valutazione degli stessi fatti processuali dell’osservatore, il quale rimane vincolato, ovviamente, all’obbligo di correttezza.

 

     2.4 La critica politica

Relativamente alla materia politica l’esercizio, corretto e legittimo, del diritto di critica si ricava da quello di libera espressione della propria opinione. Ancora una volta il limite, affinché la valutazione del giornalista non trasmodi in diffamazione, è costituito dalla necessità che questa non trascenda in attacco alla sfera privata della persona. Inoltre, come si è visto, per poter esercitare regolarmente la facoltà di critica è necessario il pubblico interesse alla conoscenza del fatto[117]. Perciò non sussiste lesione della reputazione altrui se il giornalista manifesta il suo pensiero su un tema sociale, politico, economico di costume o interesse generale in termini corretti e non offensivi[118]. I limiti nel diritto di critica politica sono in parte più ampi. Questo perché in materia politica è la stessa contrapposizione di idee, tipica della contesa che inevitabilmente porta a giustificare l'uso di toni particolarmente duri ed aspri. Non solo, la stessa natura della critica politica porta ad ammettere, oltre di questi, anche eventuali attacchi tesi a screditare l'avversario, con il limite però dell'esclusione di frasi ingiuriose o di apprezzamenti apparentemente ironici o scherzosi, ma in realtà canzonatori oppure diffamatori[119]. La critica politica si caratterizza perciò, per un maggior grado di forza, poiché questa maggiore virulenza normalmente anima la polemica in un ordinamento democratico. Perciò, il lettore non può pretendere, nell’esposizione di un opinione valutativa in materia politica, l’asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, in quanto questa è rappresentazione critica degli avvenimenti, e in quanto tale non può essere obbiettiva. Si tratta dunque di una elaborazione che conduce ad un giudizio che è manifestazione del retroterra politico e culturale di chi lo formula[120]. Dunque emerge una tendenza a riconoscere maggiore efficacia giustificativa alla libertà di manifestazione del pensiero critico, garantita, sotto un profilo sostanziale, al cittadino, e sotto un profilo formale ai protagonisti delle contese politiche. Per quanto riguarda il primo profilo, qualora un soggetto rivesta una carica politica, o amministrativa, questa sarà naturalmente esposta al sindacato e alla critica attraverso la stampa[121]. A riguardo è da rilevare che i limiti della diffamazione lecita sono tanto più ampi quanto maggiore è la responsabilità pubblica del soggetto passivo, e quindi il suo dovere di sottoporsi al controllo e alla critica della pubblica opinione[122]. Maggiore libertà è garantita, invece, ai protagonisti della lotta politica, dunque sottoil profilo formale. Difatti la stessa lotta politica ha determinato nel costume sociale una diminuita sensibilizzazione riguardo al significato offensivo del linguaggio adoperato che, per questo motivo può superare la misura che invece è consentita nella sfera privata[123]. Nel settore della politica si è creato, quindi, un vero e proprio meccanismo di desensibilizzazione del significato offensivo di alcune parole, che in tale contesto vengono considerate meno lesive che in un altro[124]. È però vero che il giudizio critico manifestato, dovrà sempre essere riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica politica, diversamente sussiste delitto di diffamazione[125]. O per dirla in altra maniera, non sussiste diritto di critica politica nel caso di aggressioni verbali del tutto avulse dalla critica politica e dal confronto dialettico[126]. Dunque sussiste facoltà di critica politica solamente qualora l’espressione usata consista, in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, mentre deve essere escluso nel caso in cui consista in un attacco personale e lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario[127]. Perciò, ildiritto di critica politica, anche se può essere esercitato con toni aspri non può mai sfociare in “gratuita invasione della sfera personalissima della persona offesa[128]. Orbene si intende superato quando l’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Il limite del diritto di critica politica deve ritenersi altresì superato quando nell’attacco vengano coinvolte persone estranee alla vicenda politica[129]. Infine, con riferimento alla funzione parlamentare, l’art. 68 Cost. deroga eccezionalmente alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione, introducendo una causa soggettiva di esclusione della punibilità, che mette al riparo il parlamentare da tutte le azioni civili (oltre che penali), sia dirette che in via di regresso[130]. L’articolo in questione deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali.”[131]. Perciò l’ordinamento consente la deroga alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione, al solo fine di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o da illeciti condizionamenti. Si deve far presente che tale articolo non configura una peculiare fattispecie di esenzione del parlamentare dalle sanzioni civili e penali, ma una causa oggettiva di esclusione dell’antigiuridicità del fatto, operante nei confronti di qualunque soggetto a cui potrebbe estendersi la relativa responsabilità. Ove un illecito venga effettivamente commesso, esso conserva le sue connotazioni ed è soggetto alle relative sanzioni a carico di chiunque se ne sia reso corresponsabile, pur se non è perseguibile nei confronti del parlamentare. 

 

     2.5 La satira

Come si è visto nel capitolo sul diritto di cronaca, il reato di diffamazione previsto dall’articolo 51 c.p. trova il suo limite nell’esercizio della libertà d’espressione racchiusa nell’articolo 21 Costituzione. Perciò se la libertà di espressione viene esercitata correttamente non si incorre nelle conseguenze penali previste per il reato suddetto. Su l’uso corretto del diritto in questione decide il giudice, che per valutarne il giusto impiego utilizza come ago della bilancia i parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, elementi che cambiano sensibilmente nel caso in cui nell’equazione si inserisca il diritto di cronaca, di critica o di satira.

La satira, saldamente ancorata ad una tradizione millenaria, è una forma d’arte che verte preferibilmente su temi di attualità, scegliendo come bersaglio privilegiato i potenti di turno. Basata su sarcasmo, ironia, trasgressione, dissacrazione e paradosso, questa ha lo scopo di mettere alla “berlina” il personaggio al di sopra di tutti, l’intoccabile per definizione, esaltandone i difetti e ponendolo sullo stesso piano dell’uomo medio.

Il diritto di satira non è previsto espressamente nel nostro ordinamento, ma essendo una forma d’arte il suo riconoscimento può ricavarsi dall‟33 della Costituzione che al primo comma stabilisce “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. Anche dottrina e giurisprudenza concordano sulla classificazione della satira tra le forme di manifestazione del pensiero, e in quanto tale, nel configurare in essa un diritto soggettivo garantito a livello costituzionale. A riguardo la dottrina individua nella Costituzione una triplice base del fondamento della satira, ottenuta con il collegamento della tutela della libertà di manifestazione del pensiero, della cultura e dell’arte[132]. Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che il diritto di satira rientri tra i diritti protetti dall’articolo 21 in quanto manifestazione del diritto di critica il quale, a sua volta, rappresenta un articolazione della libertà del pensiero e del libero arbitrio della persona[133].

Volendone dare una definizione, la satira è rappresentazione ironica che enfatizza e deforma la realtà attraverso l’uso del paradosso e della metafora surreale, al solo fine di per provocare nel lettore un sorriso. È proprio questa natura che fa del messaggio satirico un mezzo che può entrare in conflitto con i diritti costituzionali all’onore, al decoro e alla reputazione. Dunque, come per la cronaca e la critica, occorre procedere a un operazione di bilanciamento degli interessi confliggenti, tenendo anche conto delle peculiarità dell’opera satirica.

Come si è detto il diritto di satira si attua attraverso la rappresentazione figurata, orale o scritta di un fatto, caratterizzata, come si è detto, da una natura dissacratoria e, come tale, non è vincolata a limiti tipici del diritto di cronaca, poiché, assumendo i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole, risulta incompatibile con il requisito della verità e della correttezza dell’espressione. Difatti caratteristica principale della satira è la deformazione della realtà, la sua rappresentazione in termini paradossali, vignettistici e surreali. L’eventuale obbligo di rispettare la verità dei fatti costringerebbe l’autore satirico a compiere quella attività di ricerca e di verifica delle fonti che spetta al giornalista, confondendosi con il diritto di cronaca. Ne consegue che l’unico parametro di valutazione della legittimità della satira risulta essere l’interesse pubblico riferito al personaggio rappresentato. Questo requisito tra l’altro assume nel diritto di satira un significato in parte diverso. Non essendo la diffusione della notizia il compito della satira, la dottrina preferisce al termine interesse pubblico quello di nesso di coerenza causale. Secondo questo il messaggio satirico per essere legittimo deve essere in coerenza causale con la qualità della dimensione pubblica del personaggio preso di mira. L’autore della vignetta o altra opera satirica dovrà perciò necessariamente attinge a quelle informazioni che il personaggio, volente o nolente, ha fornito al pubblico. Elementi questi che vengono restituiti al pubblico dopo averli reinterpretati, enfatizzati e distorti attraverso forme artistiche.

Perciò, da un lato la satira è forma d’arte che non può esser vincolata ai rigorosi canoni definiti per la cronaca, dall’altro mezzo di espressione valutativa con al quale attribuirsi una funzione di critica sociale[134]. Da un lato finzione, messa in scena, opera artistica, dall’altro strumento ironico di rappresentazione di una realtà distorta e falsata. In ogni caso è bene sottolineare come sarebbe illecita la satira che adoperasse elementi estranei a quelli che possano ricomprendersi nel nesso di coerenza causale.

Ammessa la satira nei termini suddetti è necessario individuarne i limiti entro i quali tale diritto possa essere esercitato. Innanzitutto questa non può sfociare in espressioni volgari o disprezzo degli interessati trasformandosi, da forma ironica di manifestazione del pensiero, in pura forma di dileggio o distruzione della dignità della persona[135]. Sarà bene quindi escludere la satira quando comporti l’impiego di espressioni, non necessarie all’esercizio del diritto, che siano volgari, umilianti, o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio”[136]. Deve poi essere rispettato il limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito, limite questo, che risulta svincolato dalle forme convenzionali, per cui, pur essendo inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione, non possono utilizzarsi estrinsecazioni lesive della reputazione che non siano collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato. Non soggetti alla valutazione secondo il criterio della continenza quei fatti rappresentati in modo apertamente difforme alla verifica del reale che essendo privi di capacità offensiva vengono scriminati, sono, invece, valutati attraverso il limite suddetto le riproduzioni apparentemente attendibili di un fatto di cronaca[137]. Dunque, ai fini della sua ricorrenza, è necessario che i fatti siano espressi in maniera apertamente difforme dalla realtà, in modo che se ne possa apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico[138]. Ulteriore limite, secondo la giurisprudenza penale, deriva dal rispetto dei valori fondamentali della persona, quindi, non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p., per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, nonché per gli accostamenti volgari o ripugnanti volti a suscitare il disprezzo della persona e della sua immagine pubblica[139].

Decisamente più complicata è la questione qualora si prenda in riferimento la satira religiosa. Anche questa provoca un conflitto tra opposti valori costituzionali; da un lato, la libertà dell’arte, dall’altro il sentimento religioso. Possiamo suddividere la satira religiosa in due categorie. La prima prende di mira personaggi che, inseriti all’interno di una confessione religiosa, svolgono una funzione terrena[140]. La seconda ha per oggetto simboli ed entità spirituali. Nella prima i limiti sono praticamente gli stessi che nella satira politica, e dunque non pone particolari problemi, per la seconda, invece, il discorso è più complicato, poiché verte su simboli spirituali. Le figure dissacrate attraverso la satira religiosa sono entità prive di dimensione pubblica in quanto attengono alla fede, ossia a una sfera dell’individuo che possiamo definire personalissima. Sul tema la corte d’Appello di Firenze[141] ha statuito che i fatti, i simboli, le cose e le persone pertinenti alla religione non possono ritenersi immuni dall'esercizio del diritto di critica e da quello di satira. L’unico limite alla libera manifestazione del pensiero individuato dalla Corte in materia di satira religiosa è quello del vilipendio previsto dagli artt. 403[142], 404[143] e 405[144] del codice penale. Perciò offesa alla religione può aversi solo qualora siano chiamati in causa in maniera dispregiativa i valori etico-spirituali e le credenze fondamentali della religione medesima, nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti. Diversamente, se non vengano lesi elementi sostanziali o che attribuiscono una qualifica al culto, non determinano l’illegittimità dell’esercizio del diritto di satira. Questo perché l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero che fa venir meno l'illiceità della condotta, qualificando il fatto come lecito, e privandolo ab origine del suo disvalore oggettivo, non può subire limiti penalistici, ma solo costituzionali. Nella fattispecie, il buon costume e l'onore della persona, previsti rispettivamente dagli articoli 21 e 2 della Costituzione[145].

 

Capitolo 3: LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IL CODICE PRIVACY, IL DIRITTO ALL’OBLIO.

     3.1 Privacy e giornalismo

Come scrive Mauro Paissan “il rapporto tra giornalismo e privacy si situa sull’ostico crinale del bilanciamento tra valori e diritti diversi[146]: da una parte la libertà d’informazione, dall’altra il rispetto della dignità di ogni cittadino. Il diritto alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali, secondo la giurisprudenza consolidata, è da collocarsi tra i diritti inviolabili della persona - art. 2 Cost. -. La funzione principale di tali diritti è quella di delimitare il concetto d’interesse pubblico della notizia, al fine di evitare che la collettività penetri nella sfera privata dell’individuo, al solo scopo di soddisfare una propria curiosità morbosa. Solo garantendo i diritti costituzionalmente protetti dell’inviolabilità del domicilio – art. 14 Cost.[147] - della libertà e segretezza della corrispondenza – art. 15 Cost.[148] -, della pari dignità sociale degli individui - art. 3 Cost[149] - potremmo dare attuazione all’altrettanto fondamentale diritto alla libera manifestazione del pensiero – art 21Cost.-. A livello comunitario il diritto alla privacy di ricava dal Regolamento UE 2016/679, c.d. che istituisce il “General Data Protection Regulation[150], e abroga espressamente la Direttiva 95/46. Nel diritto interno, invece, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali sono contenute nel d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che riunisce in un testo unico, la legge n. 675 del 1996 e gli atti normativi che la hanno integrata e corretta negli anni successivi. Nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, comunemente chiamato “Codice privacy” non si riscontra mai il termine privacy che, generalmente, indica il solo diritto soggettivo alla riservatezza delle informazioni personali, ossia, il right to be alone, o jus solitudinis. Il diritto tutelato dal codice è, invece, la privacy in senso ampio da intendersi come non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’interessato il controllo su informazioni e dati che riguardano la sua sfera privata e gli offre strumenti giuridici volti a proteggerlo da indebite intromissioni. Il diritto alla privacy ricomprende, infine, il diritto all’oblio, quale espressione di quella libertà negativa che consiste nel diritto a che “ciò che riguarda la propria sfera soggettiva non venga indebitamente conosciuto da terzi”[151]. In generale, un fatto deve ritenersi privato quando non vi è il consenso della persona alla sua diffusione e qualora non abbia alcuna valenza sociale, cioè, quando la collettività non può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza alcuna utilità. Sotto il primo profilo è utile rilevare che in tema di tutela dell’immagine, rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, vanno tenute maggiori accortezze, perciò, anche nel caso di consenso della persona, l’esposizione o la pubblicazione dell’altrui immagine è da ritenersi abusiva quando arreca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima[152]. Per quanto riguarda il secondo profilo, il Garante prescrive nell’articolo 139[153] del Codice sulla privacy l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia[154] relativo al trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della professione giornalistica. Il terzo comma dell’art 137[155] Codice privacy disegna i confini tra attività del giornalista e privacy, stabilendo che il giornalista, per evitare di incorrere in responsabilità civile per violazione del diritto alla riservatezza, debba rispettare tutte le prescrizioni stabilite dalla sentenza “decalogo” e, in più, deve valutare l’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d’interesse pubblico. Il giornalista può divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare solo se la divulgazione sia essenziale e indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. Tale requisito è fondamentale. Sarà il giudice di merito a valutare caso per caso, la sussistenza del requisito di tale requisito, indicando le ragioni della sua decisione[156]. Il Principio in questione[157] è ripreso anche dall'articolo 6 del codice deontologico secondo il quale la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Il grado di eccezionalità dell’evento e il principio di essenzialità dell’informazione sono correlati fra loro, dunque, quanto maggiore sarà la gravità del fatto di cronaca, tanto maggiore sarà la domanda informativa. In tale contesto un discorso a parte è da farsi per quanto riguarda il personaggio noto. Il principio di essenzialità dell’informazione, in caso di pubblicazione di dati riferiti a persone note, deve essere letto anche alla luce della legge sul diritto d’autore. Ovviamente, il complesso meccanismo di bilanciamento negli interessi in tali personaggi, più che in altri deve guardare al caso concreto e alle modalità di acquisizione; questi in quanto noti non vantano un diritto all’immagine, e potranno essere fotografati in luogo pubblico senza che si possa opporre una violazione di privacy[158].

Il fatto che “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà[159], non impedisce invece l’opposizione del diritto in questione, laddove il personaggio noto venga fotografato in luogo privato, poiché in questo caso avremmo un’interferenzaillecita nella vita privata[160]altrui. Un‟ ulteriore limite, che si pone quale balancing tra diritto di cronaca e privacy, tra diritto a pubblicare la notizia riguardante il fatto e diritto del personaggio noto alla riservatezza, si ritrova nell’articolosei del codice di deontologia dei giornalisti, che stabilisce: “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. L’incidenza del fatto privato sull’attività, ossia sul nesso che lega il personaggio al pubblico, è un’imprescindibile parametro di valutazione al quale il giornalista deve attenersi, in modo tale da adempiere il proprio dovere di reporter senza pregiudicare il vip, che dalla notizia potrebbe venir leso, sia moralmente, che professionalmente. Per fare un esempio, il lucro cessante subito da Tiger Woods, quando, sul finire del 2009 la stampa, a seguito di un incidente stradale, mise luce su decine di presunti tradimenti; lo scandalo mediatico fu tale che Pepsi eGillette rescissero i contratti che vedevano il golfista quale testimonial dei prodotti[161]. Un esempio, forse più calzante, lo ritroviamo nelle cronache nazionali. Nel 2005 la stampa ha dedicato ampio spazio alla vicenda che ha interessato Lapo Elkann[162]. L’attenzione degli organi d’informazione si è subito concentrata in modo particolare sulle cause del malore (abuso di sostanze stupefacenti) e sul contesto in cui esso si era verificato (luogo e persone presenti). Il Garante, sebbene considerò il fatto degno di essere oggetto di legittima attenzione e cronaca da parte dei mezzi d’informazione perché: “Si tratta di un caso nel quale un personaggio di indubbio rilievo pubblico nel mondo dell’imprenditoria è stato ricoverato in condizioni di salute particolarmente critiche”[163], ritenne che alcuni sevizi non avessero rispettato il principio di essenzialità e dunque fossero da considerare lesivi dei diritti e della dignità della persona interessata[164].

 

    3.2 Il principio di correttezza nella modalità acquisizione dei dati

In tema di correttezza sulle modalità di acquisizione, la direttiva in tema di protezione dei dati personali, l’articolo primo del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, prevede che il cronista debba svolgere la sua professione senza autorizzazioni o censure[165]. La raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi sono condizione essenziali per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, queste però si differenziano nettamente dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti, e per questo motivo, in tale ambito sono possibili delle deroghe. Tale contesto rientra la direttiva 95/46/CE deliberata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea nell’ottobre del 1995, con questa si afferma che gli Stati membri possano prevedere, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, esenzioni o le deroghe[166]. Le disposizioni relative alla protezione dei dati personali sono contenute nel d.lgs. 30 giugno 2003 n.196. Il codice dopo aver affermato “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”, prevede le regole generali. Tra di esse assume rilievo il principio di necessità nel trattamento dei dati nonché i principi di liceità, lealtà e correttezza di cui dall’art 11[167]. Il principio di liceità riguarda l’accesso alle fonti notiziali e al trattamento dei dati, e prevede che questi, se personali, devono essere trattati nel rispetto delle leggi anche quando regolano settori specifici. I principi di lealtà e correttezza prevedono, invece, che i dati siano trattati in modo trasparente e senza raggiri ai danni dell’interessato. Secondo i principi di pertinenza e proporzionalità i dati non possono essere trattati dati se non siano necessari rispetto allo scopo che si persegue, né per scopi diversi da quelli legittimamente effettuati. Come abbiamo detto deroghe sono possibili ai sensi della direttiva 95/46/CE che all’articolo nono prevede la possibilità per gli Stati membri, in tema di trattamento di dati personali a scopi giornalistico, o di espressione artistica o letteraria, di stabilire esenzioni o le deroghe qualora queste si rivelino necessarie al fine di conciliare il diritto alla privacy con le norme sulla libertà d'espressione[168]. Il limite del principio della correttezza è stato oggetto di alcune pronunce del Garante per le quali si è pronunciato sulla negativa sussistenza del diritto di cronaca, poiché le modalità con le quali le informazioni furono raccolte erano contrarie al dovere di correttezza del trattamento di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per violazione della disposizione di cui all'art. 2 codice di deontologia[169].

 

     3.3 Diritto all’oblio

Il diritto all’oblio, che trae le sue origini, dalla giurisprudenza francese relativa al droit à l’oubli[170] e in quella americana del del right of oblivion, è senz’altro da ricomprendersi nel quadro dei diritti della personalità come particolare forma di garanzia al diritto all’identità personale[171]. Sono molti i tentativi definitori. Alcuni autori hanno configurato il diritto all’oblio come il diritto ad essere dimenticati e a non vedersi attribuite idee sostenute solo in passato e non più condivise[172]. Altri come il diritto a non rievocare fatti dolorosi o altrimenti lesivi che hanno segnato la vita dell’interessato in passato[173]. Nessuna di queste definizioni può considerarsi esaustiva, perché l’identità personale è mutevole, e come tale, non può essere cristallizzata. In Italia le questioni dottrinali sul diritto all'oblio entrano propriamente in circolo grazie ad Amedeo Tommaso Auletta e Giovan Battista Ferri. Con il diritto all’oblio sì da rilievo all’interesse di un soggetto, le cui vicende un tempo note al pubblico, perché lecitamente divulgate e pubblicizzate, a rientrare nell'anonimato[174]. Per la Dottrina non vi è differenza di tutela tra la notizia mai pubblicizzata e quella che abbia avuto una pregressa e, comunque, legittima notorietà. Affinché, pertanto, possa ammettersi l'intrusione, senza il consenso dell'interessato, nella sfera privata di questo, dovrà riconoscersi un interesse sociale o una rilevanza pubblica alla diffusione delle notizie[175]. Per questa dottrina il protagonista della vicenda di cui si vuol rievocare la passata notorietà può sempre impedire la rievocazione quale che sia il tempo trascorso può revocando il consenso che eventualmente ha prestato. Ciò avviene anche qualora sia trascorso un periodo di tempo sufficientemente ampio da far pensare ad una sorta di caduta di interesse per il protagonista[176]. Prima tappa fondamentale nel riconoscimento del diritto all’oblio si ha grazie alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il diritto all’identità è un diritto fondamentale che spetta a chiunque[177]. La Corte di Cassazione in una sentenza del ‘58[178] oltre ad affermare il diritto “al segreto del disonore”[179] prevede che la titolarità di questo spetti, in caso di morte del diretto interessato, ai suoi eredi[180] ammettendo in tal modo una sorta di successione al diritto in questione. Un “altra tappa fondamentale si ha con il riconoscimento ad opera della Suprema Corte del diritto all’oblio in capo ad un imprenditore, a seguito della pubblicazione di una notizia relativa alla sua incriminazione per mafia. Secondo la quale la divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all’onore e alla reputazione altrui, deve considerarsi lecita solo se ricorre la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione e l’attualità della notizia che deve intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta a danni ulteriori[181]. Questa pronuncia evidenzia lambito fondamentale entro il quale può ammettersi l’uso del diritto all’oblio, ossia, la riproposizione dopo molti anni, e con identico tenore, di una vecchia notizia o immagine, in precedenza legittimamente pubblicata, in mancanza di interesse pubblico e senza che sussistano nuovi e concreti elementi di attualità. L'interesse all'oblio, così enucleato, si scontra inevitabilmente con l'interesse della persona alla riservatezza. Ma da questo si differenzia in quanto il fine è impedire una nuova circolazione di notizie già sfuggite alla riservatezza[182]. Infine, va ricordata la pronuncia S.C. del 5 aprile 2012 n. 5525 che ha sancito l’illegittimità della divulgazione di una notizia non più attuale e non puntualmente aggiornata rinvenibile dall’archivio web di un noto quotidiano e relativa all’arresto di un esponente politico poi prosciolto[183]. La sentenza sopra ricordata ribadisce che è il titolare del sito e non già il motore di ricerca che deve provvedere a garantire la verità ed esattezza della notizia mediante il relativo aggiornamento e la contestualizzazione della stessa[184]. Grazie a questa viene anche statuita un’ importante differenza. Si distingue in ciò che costituisce l’archivio, rispetto a ciò che costituisce la memoria della rete. Il primo è ordinato secondo criteri stabiliti che consentono la consultazione delle informazioni custodite, mentre la seconda costituisce uno spazio ove le informazioni non sono archiviate ordinatamente, ma solo memorizzate. La rete non è un archivio, ma un deposito di archivi e come tale non è raccolto cronologicamente[185]. In definitiva si ritiene che gli archivi veri e propri siano quelli dei titolari dei siti, mentre il motore di ricerca è un intermediario che svolge funzione di semplice tramite. Perciò il motore di ricerca non risponde della permanenza delle notizie nella memoria della rete.

In dottrina molto si è discusso sulla ricomprensione di un carattere chiuso o aperto della clausola di garanzia dei diritti inviolabili della persona. La questione si è risolta con l’adozione di una posizione intermedia. Secondo tale opinione la clausola di garanzia deve intendersi chiusa di fronte a valori estranei al catalogo dei valori costituzionali e, allo stesso tempo aperta “alle nuove manifestazioni che i valori selezionati dal Costituente siano suscettibili di assumere nell'evoluzione del contesto sociale”[186]. Grazie a tale posizione intermedia è stato possibile ricomprendere il diritto all’oblio ai sensi art. 2 Cost., elevandola diritto costituzionalmente garantito. Difatti la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni della propria vita trae fondamento dall'art. 2 della Costituzione[187]. Per parte della dottrina l’esistenza del diritto all’oblio prescinde dal necessario richiamo all’articolo 2 Costituzione. Per questa, infatti, sarà sufficiente far riferimento alla norma in questione come clausola generale[188]. Un ulteriore fondamento del diritto all’oblio va rinvenuto nel principio della funzione rieducativa della pena, di cui art. 27Cost.[189], secondo cui “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” e al reinserimento sociale. Ebbene, senza la garanzia del diritto all’oblio la possibilità di reinserimento del reo sarebbe minata dalla riproposizione della notizia e dal ricordo di quanto il reo ha fatto.

Sebbene vi sia una profonda differenza tra pretesa tra pretesa all’oblio e diritto di cronaca, la prima volta a tutelare la persona dalla pubblicazione di vicende passate e non più attuali, il secondo volto a garantire l’interesse pubblico all’informazione, questi sono strettamente collegati fra loro. Tale collegamento può comprendersi analizzando i limiti del diritto di cronaca e soprattutto sul requisito della pertinenza della notizia. Requisito questo fondamentale poiché se viene meno l’interesse attuale ad una nuova divulgazione della notizia prevarrà il diritto alla riservatezza del soggetto a cui si riferisce. Un’altra precisazioneva fatta in tema di critica. In questo caso il limite che interviene tra pretesa all’oblio e diritto di critica riguarda sempre l’interesse pubblico della notizia, ma, questa volta relativamente all’interpretazione critica che il giornalista dà del fatto stesso.

Il diritto all’oblio non toglie il fatto che l’interesse alla notizia potrebbe riproporsi in futuro. Questo è, infatti, requisito dell’assenza di un prevalente e attuale interesse pubblico alla rievocazione della stessa. In tale senso si pongono sia il Garante per la protezione dei dati personali, che la Cassazione[190]. Il primo ha ritenuto sussistere il diritto alla riattualizzazione di un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo, per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all’epoca indagate[191]. La seconda ha statuito che non sia lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata laddove il fatto precedente, per sopravvenuti, ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione. Perciò la rievocazione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico, può essere giustificata soltanto se siano accaduti fatti recenti che si ricollegano alle vicende passate, rinnovandone in tal modo l’attualità[192]”. Anche la dottrina ammette la diffusione, ancorché lesiva della sfera privata dell’interessato, quando le esigenze di privacy siano superate da “interessi gerarchicamente sovraordinati e collettivi[193]2. Ciò non toglie che vi siano dei fatti, si pensi al caso Moro o a “Tangentopoli”, talmente gravi che l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Per i questi non è possibile parlare di diritto all’oblio in quanto tali fatti non divengono mai privati[194].

 

    3.4 Il diritto all’oblio nell’era di internet

La maggioranza dei grandi quotidiani, una volta varata l’edizione on-line, ha digitalizzato il proprio archivio storico cartaceo rendendolo disponibile al pubblico in rete. Prima dell’approvazione della legge marzo del 2001, n. 62, con la quale il prodotto editoriale online si viene equiparato alla carta stampata, si discuteva in dottrina sull'‟applicabilità della legge n. 47 del 1988 a tali forme di giornalismo. Nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale prevaleva un “interpretazione restrittiva fondata sull’articolo primo della suddetta legge che considera stampe o stampati solo le riproduzioni ottenute con mezzi meccanici o tipografici. L’orientamento a questo opposto riteneva invece l’applicazione alle riviste telematiche dell’articolo 1 della legge n.47 del 1988, facendo leva sul fatto che entrambe, carta stampata e rivista online, avessero le stesse finalità di divulgazione. Come sopra accennato la soluzione al problema è stata fornita dalla legge 62/2001, anche se la piena equiparazione dei due mezzi informativa sarebbe potuta essere ottenuta attraverso un’interpretazione evolutiva delle nuove esigenze non presenti nella legge del ‘48. Gli articoli delle testate attraverso la digitalizzazione sono autonomamente indicizzati da search engine che restituiscono come risultato primario ad ogni ricerca, il nome delle persone che vi sono citate. Perciò il protagonista di una cronaca giudiziaria, e le vicende processuali che lo riguardano, sono accessibili in qualunque momento ad una vastissima platea. Inoltre i risultati della ricerca sono cristallizzati all’epoca in cui l’articolo fu scritto anche se la posizione processuale dell’interessato, a seguito di indagini successive o del processo, è mutata. Ne consegue che si contrappongono diversi interessi: l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, che aveva a suo tempo legittimato la pubblicazione dell’articolo originario, il diritto di libera ricerca storica, che consente la disponibilità pubblica di archivi completi, e, appunto, il diritto all’oblio[195]. In questo contesto “Muta il ruolo che gioca il tempo e muta l’esigenza che si vuole soddisfare[196]. Diversamente che nell’accezione tradizionale[197] del diritto del diritto all’oblio, l’esigenza non è quella di non ripubblicare, ma quella di collocare la pubblicazione nell’attuale presente. Usando le parole della Corte “Non si tratta del diritto a dimenticare, ma del diritto a contestualizzare”[198]. Sempre la Cassazione, in tema di diritto all’oblio e Internet: “La notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera[199].

Nella stessa sentenza (la n. 5525 del 2012) la Corte riconosce l’illegittimità della divulgazione di una notizia non più attuale e non puntualmente aggiornata, e stabilisce che sia il titolare del sito e non del motore di ricerca che dovrà provvedere a garantire la verità e l’esattezza delle notizie mediante il suo relativo aggiornamento. Altra accezione[200] del diritto all’oblio è quello che si riferisce al diritto alla cancellazione, al blocco dei dati e all’opposizione al trattamento dei dati[201]. Questo dispone che: gli Stati membri garantiscono il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, liberamente e senza costrizione, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva[202]. La stessa direttiva riconosce alla persona interessata il diritto di opporsi[203] in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. E di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario. Il soggetto deve anche essere informato prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario[204]. Dunque, solamente nel caso in cui ricorrano motivi legittimi, o il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, sarà possibile il diritto alla cancellazione dei dati e il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali. Alle stesse conclusioni si arriva analizzando la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio “concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” del 25 gennaio 2012. I presupposti per richiedere la cancellazione dei dati che si ricavano dalla lettura dell’articolo 17 della proposta citata sono i seguenti. La revoca del consenso su cui si fonda il trattamento, l’opposizione dell’interessato, qualora i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per i quali sono raccolte ovvero quando il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi”. La novità introdotta dal parere in questione, dice Finocchiaro, si ritrova nella nuova responsabilità del titolare del trattamento prevista al comma secondo dell’articolo 17. Articolo che prevede il dovere per il responsabile “d’informare i terzi che stanno trattando i dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali e che, se il titolare ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, è ritenuto responsabile di tale pubblicazione[205]. Tornando alla pronuncia della Corte[206], questa statuisce che sia possibile rivolgersi direttamente al motore di ricerca, invece che al soggetto che ha pubblicato l’informazione online, per impedire l‟indicizzazione delle informazioni riguardanti la persona dell’interessato e pubblicate su pagine web di terzi. La Cassazione, nella stessa sentenza afferma, inoltre, il diritto a cancellare i dati se essi sono inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti in rapporto alle finalità del trattamento. Diritto questo che può definirsi come “un diritto ad nutum” ma come diritto “a cancellare che va ponderato ed esercitato in ragione delle caratteristiche dei dati costituite dall’adeguatezza, dalla pertinenza o dalla non pertinenza del trattamento rispetto alle finalità”. Questo ci viene confermato analizzando la sentenza “Google Spain[207]. Da questa si deduce che “non viene affermato un generale diritto all’oblio sui dati trattati dai motori di ricerca, ma l’applicabilità anche a questi di quanto disposto nella direttiva[208].

Terminiamo chiedendoci se, il diritto all’oblio possa costituire un’autonoma posizione giuridica da qualificare in modo distinto, o sia da considerare quale ulteriore manifestazione del diritto di identità personale o del diritto alla riservatezza[209]. Per alcuni autori questo non sembra costituire un diritto in sé, in quanto strumentale, al diritto all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Difatti dal punto di vista metodologico, non serve procedere all’ideazione di un nuovo diritto, dal momento che i diritti già consolidati sono idonei ad accogliere le esigenze nuove esigenze che vengono a crearsi[210]”. Non è necessario quindi moltiplicare smodatamente le categorie e le situazioni giuridiche da proteggere. Poiché al fine di assicurare alla personalità umana piena realizzazione, sarà sufficiente richiamare una clausola normativa aperta e generale idonea a ricomprendere nel suo raggio di azione tutti gli interessi emergenti ed essenziali[211]. La sola circostanza in cui il diritto all’oblio può avere rilievo come autonoma situazione giuridica successiva rimane il caso in cui la tutela sia richiesta dalla vittima[212]. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso della richiesta dell’offensore.

 

    3.5 Il cyberbullismo

Argomento di forte attualità, nell’analisi che si sta percorrendo[213], è quello relativo al cyberbullismo[214] che può essere definito come “attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante internet”[215]. Si tratta di un fenomeno nuovo e strettamente connesso ad internet che, per sua natura, non ha limiti di spazio e di tempo. Il cyberbullismo si manifesta in molteplici forme: L’invio di messaggi elettronici violenti e volgari finalizzati a suscitare discussioni on-line, detto Flaming; l’esclusione deliberata di una persona da un gruppo on-line per provocare in essa un senso di emarginazione, detta Esclusione; il fenomeno dell’outing and Trickery, con il quale, ottenuta la fiducia di qualcuno, se ne diffondono i segreti o le informazioni imbarazzanti; la sostituzione di persona o Impersonation, attraverso la quale il soggetto pubblica, facendosi passare per un “altra persona, commenti, messaggi o foto; ultima, la Denigration, con la quale si danneggia l’immagine di qualcuno attraverso e-mail o messaggistica istantanea[216]. Con “l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni”[217], viene approvata la legge 29 maggio 2017 n. 71[218]. Questa, scrive, si configura come “l’ultimo tassello volto a perfezionare un nuovo modello organizzativo policentrico di tipo orizzontale all’interno di una strategia a dimensione sistemica, che ne fissi i requisiti di base e ne eviti le frammentazioni rispetto alla nuova realtà del cyberspazio”[219]. La versione approvata dalla Camera dei Deputati, riproduce nella sostanza quella del disegno di legge come originariamente concepito, salvo l’espunzione, da parte del Senato, degli emendamenti inizialmente previsti dalla Camera. Questi avrebbero allargato l’ambito di applicazione della legge, consentendo l’accesso alla procedura di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti ritenuti offensivi, a chiunque, e non solo ai minori[220]. L’art 3 della legge recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" prevede un piano di azione per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio da integrarsi con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con questo codice viene poi istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di oscuramento, rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali[221]. Il comitato ha, inoltre, l’onere di aggiornare periodicamente sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico la tipologia dei soggetti ai quali è possibile l’applicazione del decreto. Il piano d’azione previsto, così come stabilito al comma 4 dell’articolo 3[222], coinvolge anche i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Questi, in sinergia con le scuole, hanno un ruolo attivo nell’attività di prevenzione di tale fenomeno, attraverso la promozione di un uso consapevole della rete internet, la realizzazione di apposite attività progettuali, nonché attraverso la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti volti al contrasto del cyberbullismo. Oltre a ciò viene garantita nelle scuole, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, l’istruzione sui diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Infine gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture e le Forze di polizia, promuovono bandi per il finanziamento di progetti volti a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo[223].

Dunque la legge 29/5/2017 n. 71 offre un nuovo strumento di tutela del minore che si accosta agli altri già forniti dal nostro ordinamento[224], tramite la possibilità per il minore di proporre istanze dirette nei confronti dei gestori dei siti. Ai sensi dell’articolo 2[225] al minore vittima di cyberbullismo, e a chi è incaricato della responsabilità genitoriale, è data la possibilità di presentare un’istanza mirata all’oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato diffuso in rete e relativo a informazioni personali del minore. Il titolare del trattamento, il gestore del sito o del social media, dovrà, entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza di accesso, darvi riscontro. Se nel termine suddetto il soggetto responsabile del sito non fornisca un riscontro, o lo fornisca solo in maniera parziale e inidonea, l’interessato potrà adire il Garante per la protezione dei dati personali che provvede entro le successive 48 ore. Sempre ai sensi dell’art. 2 potrà adirsi il Garante privacy anche nel caso in cui non sia più possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o social media. Accanto a questo tipo di tutela si pone la “tutela para-giurisdizionale”[226] del Garante privacy, attraverso il quale la vittima di cyberbullismo, anziché rivolgersi all’autorità giurisdizionale si rivolge al Garante in via cautelare e d’urgenza. Quest’ultimo dovrà, ai sensi art. 149, pronunciarsi entro 60 giorni, salvo che vi sia la necessità di ulteriori accertamenti nella fase istruttoria. In questo caso, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo sarà possibile prorogarlo per un periodo non superiore a 40 giorni.

 

     3.6 La responsabilità del provider

Essenziale per poter avere una visione completa dei soggetti coinvolti in rete è la figura del provider, ossia il fornitore di accesso alla rete. Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell’affermare la responsabilità del provider nelle ipotesi di violazione di norme relative all’attività posta in essere. Numerosi dubbi permangono, invece, nel caso in cui venga chiamato a rispondere del fatto illecito commesso da colui che utilizza le infrastrutture fornite dal provider per la comunicazione online. In tema di responsabilità del provider[227] è necessario trattare della Direttiva 2000/31/CE[228], recepita in Italia con il decreto legislativo 70/2003[229]. La disciplina comunitaria si articolava come un complesso intervento votato a favorire l’insediamento in Europa di imprese della cosiddetta new economy. Con questa viene garantita ai fruitori della reteuna tutela del tutto residuale, garantendo, invece, agli intermediari del commercio elettronico, ampi spazi di irresponsabilità[230].

Gli articoli 14[231], 15[232], e 16[233] della normativa nazionale prevedono che l’autorità giudiziaria ordinaria, o amministrativa possano pretendere, invia di urgenza, che il provider ponga fine o impedisca gli illeciti commessi dagli utenti. Purtroppo molti aspetti continuano a rimanere al di fuori della portata delle norme suddette. Ad esempio si discute sulla possibile responsabilità dei motori di ricerca in caso di violazione dei diritti della personalità. La risoluzione, o meno del problema dipende dalla considerazione che diamo al motore di ricerca. Se lo consideriamo come mezzo tecnico in grado di reperire informazioni nella rete, ma non responsabile per la circolazione e immissione delle informazioni in rete, dovrà senz’altro escludersi la responsabilità in questione. Al di fuori di questa interpretazione, sarà invece possibile l’applicazione in via analogica delle norme decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70[234].

Il decreto summenzionato prevede che per l’attività di mere conduit[235] il prestatore[236] non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario[237] della trasmissione e, infine, non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Diversa è, invece, la responsabilità per le attività di caching[238]. In questo caso il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, se sia effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta. Sempre però nel rispetto di alcune condizioni. Colui che svolge un’attività di caching non deve modificare le informazioni ma conformarsi alle condizioni di accesso e alle norme di aggiornamento di queste. Non deve interferire con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. Dovrà, infine, agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Il decreto si occupa inoltre di hosting[239]. In questo caso il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita. Per quanto attiene ad azioni risarcitorie, questo non dovrà essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione. Infine, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Sulla responsabilità del hosting provider si è pronunciato nel novembre del 2016 il Tribunale di Napoli Nord[240]. Questo ha previsto che non sussiste l’obbligo per il soggetto fornitore di un servizio di hosting di sorvegliare e controllare preventivamente i contenuti pubblicati da terzi su gli spazi che questo mette a disposizione. Dunque la responsabilità del hosting provider, sebbene non sussista per quelle informazioni che siano memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, permane nel caso in cui venga provato che l’hosting era a conoscenza dell’attività o l’informazione trasmessa, e sapendo che questa fosse illecita, non ha provveduto a impedirne l’ulteriore diffusione.

La figura dell’hosting provider si distingue in attivo e passivo. L’hosting attivo si contrappone all’hosting passivo poiché, in quest’ultimo, l’hosting svolge “un’attività meramente tecnica ed automatica che non comporta alcuna conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse e memorizzate”[241]. L’ordinanza del Tribunale di Napoli, che si pone in un momento d’intensa riflessione a livello dottrinale e giurisprudenziale in tema di responsabilità degli Internet Service Provider, è di grande interesse per tre ordini di ragioni[242]. Innanzitutto ha ritenuto direttamente applicabile al caso concreto la disciplina di cui all’articolo 1668 decreto legislativo 70/2003, distinguendo l’attività di Facebook da quella di un hosting provider attivo. In secondo luogo perché aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’hosting provider passivo è responsabile se, a conoscenza del contenuto illegittimo, non provveda alla rimozione. Infine, appare d’interesse perché esclude un obbligo di filtraggio preventivo. Questi tre profili di interesse “si inseriscono in una complessa evoluzione delle categorie dogmatiche definite dal decreto legislativo 70/2003 che si colloca, più generalmente, nell’ambito di una più ampia rivoluzione dei sistemi di comunicazione edei modelli di business sottesi alle piattaforme 2.0”[243]. Dello stesso parere è la corte d’Appello di Milano secondo la quale la responsabilità dell'hosting provider non implica un'attività preventiva, ma sorge a posteriori in caso di inottemperanza alla richiesta di rimozione dei contenuti illeciti[244]. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha preso a riguardo un chiaro atteggiamento sul necessario bilanciamento fra le esigenze di tutela del diritto d’autore e le esigenze di libertà dell’impresa esercitata dall’Internet Service Provider[245]. Pronunciandosi anche sull’attività dei social network, e dei diritti di riservatezza e di libertà d’informazione facenti capo agli utenti[246]. In particolare, la Corte ha stabilito che non può pretendersi dal gestore di un social network l’introduzione di un sistema di filtraggio generalizzato sul traffico di comunicazioni e dati degli utenti, poiché costituirebbe una sorveglianza preventiva vietata dall’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE[247].

 

Conclusioni

Con il presente elaborato si è voluto indagare sui limiti legislativi e giurisprudenziali di quella che, senza ombra di dubbio, è la professione che maggiormente influisce sui soggetti privati. In una società che voglia dirsi civile, l’informazione dei cittadini è fondamentale, difatti, solo attraverso di essa questi potranno partecipare alla vita politica ed economica del paese, effettuando quell’operazione di controllo delle istituzioni che governano, tipica di un paese democratico. Altrettanto vero è che, solo attraverso l’informazione potrà garantirsi l’uguaglianza sociale e la parità fra i cittadini, permettendo che questi possano conoscere delle vicende che li circondano relative ad ogni capo del vivere sociale. Affinché ciò si realizzi l’informazione dovrà senz’altro essere ponderata, e cioè non produrre nel lettore una falsa rappresentazione della realtà ma essere ancorata alla verità fattuale. È però vero che, per sua natura, la notizia non potrà mai essere del tutto asettica e neutra. Questa è inscindibilmente legata all’opinione di chi la scrive, poiché, sia il giornalista che il quotidiano sono ancorati a una propria visione della vita, ad un proprio retaggio storico e culturale che inevitabilmente finisce per influenzare la notizia di cronaca. Per questo è bene sempre garantire la libertà d’espressione, di chiunque e in qualunque forma essa si presenti. Solo così potrà garantirsi una corretta informazione, libera da ogni imposizione. Dovendosi garantire a tutti la libertà di pensiero d’opinione e di parola è inevitabile, che senza opportuni limiti, si finisca per “calpestare” diritti che al pari della libertà d’espressione abbiano valenza costituzionale. In quest’ottica il legislatore e la giurisprudenza si adoperano costantemente per garantire un abile bilanciamento degli interessi in gioco, cercando di tenere il passo con le nuove tecnologie. Infatti, ad oggi si assiste alla nascita di nuove forme di comunicazione, che se da un lato permettono la connessione e la diffusione immediata delle informazioni e delle opinioni, dall’altra impediscono un efficace controllo sulla genuinità di queste. Inoltre si sviluppano nuove forme di reato che minano la privacy e la riservatezza degli individui, ponendoli in una situazione di costante pericolo. Il codice della privacy, le norme in tema di cyberbullismo e la giurisprudenza in tema di oblio hanno come obiettivo principale, la tutela del cittadino. Attraverso questi strumenti quest’ultimo è posto al riparo dall’invasione dei media, che in nome dell’informazione e del diritto di cronaca finiscono per annichilire la libertà della persona. La diffusione di forme di “pseudo-giornalismo” come, ad esempio, il citazen giornalism e l’uso costante dei mezzi social per la diffusione delle notizie creano una terza dimensione dell’informazione, che a oggi, sembra essere ancora priva di un vero e proprio sistema di controllo. Al di fuori di una vera e propria redazione e di regole deontologiche, queste forme di giornalismo partecipativo creano terreno fertile per le cosiddette fake news. Fenomeno questo di forte attualità che pone la società di fronte ad un grave pericolo: la disinformazione. Sebbene attraverso il riconoscimento della responsabilità del provider si sia posto un argine al problema, la strada verso un’informazione giusta è ancora lunga, e i fenomeni di bullismo sul web sono ancora di difficile risoluzione. Un controllo generalizzato risulta impensabile, vuoi per le difficoltà di attuazione che ne deriverebbero, vuoi per l’eccessiva ingerenza di un sistema di monitoraggio che finirebbe per sfociare in una sorta di “Grande Fratello” orwelliano. Il lettore, oggi più che mai, deve aver cura di controllare sempre la fonte da cui la notizia deriva e prestare attenzione a quei siti che sfruttano la disattenzione di colui che visualizza l’articolo come, ad esempio “il fatto Quotidiano” che, appunto, gioca sulla quasi-omonimia con “il fatto Quotidiano”. Da quanto detto la professione del giornalista appare fondamentale. Essendo quest’ultimo l’unico fruitore della libertà d’espressione che faccia dell’informazione il proprio mestiere, permettendo non solo la conoscenza della notizia al pubblico ma soprattutto garantendo la genuinità di questa. Inoltre è soggetto ad una serie di controlli redazionali ed è tenuto a rispettare una serie di obblighi deontologici che impediscono la diffusione di notizie non vere o che siano al di fuori dei limiti del diritto di cronaca. Questi in caso di violazione pongono delle conseguenze più o meno gravose come, ad esempio, la radiazione dall’albo. Oltre ai codici deontologici, oggi riuniti nel Testo Unico, anche la legge pone dei forti limiti alla diffusione della notizia, al fine di evitare che condotte discriminatorie possano ledere la riservatezza e l’onore del soggetto “vittima” della notizia. Dunque, il diritto di cronaca giustifica le ingerenze nella privacy, permettendo, laddove vi sia un pubblico interesse, la conoscenza di fatti che altrimenti rimarrebbero privati. Il diritto di critica definisce i limiti entro i quali l’opinione del giornalista possa essere espressa, evitando, in questo modo, che l’informazione ecceda i toni strettamente necessari all’interesse pubblico. I codici deontologici definiscono obblighi e responsabilità del giornalista nello svolgimento della professione. Il codice privacy, le norme in tema di cyberbullismo e la giurisprudenza in tema di oblio garantiscono la riservatezza del cittadino, la protezione del minore e la dannosa rievocazione del fatto passato. Un sistema complicato, composto di norme che unendosi fra loro permettono di bilanciare i vari interesse in gioco. Il diritto all’informazione da un lato, il rispetto della sfera privata altrui dall’altro. La necessità di conoscere il fatto di pubblico interesse, e il diritto del soggetto a non essere diffamato. Il diritto a criticare, e l’esigenza che l’opinione espressa non si trasformi in un mero attacco alla persona. Un sistema questo che, a mio personale avviso, necessita di un continuo miglioramento affinché possa fronteggiare ogni nuova esigenza. Il giornalismo difatti è in continua evoluzione, vuoi per i nuovi mezzi tecnologici, utilizzabili in materia di comunicazione, vuoi per le nuove necessità che si trova a fronteggiare. È necessaria, dunque, un’operazione di continua revisione dei codici deontologici e delle norme in materia di giornalismo. Solo così potrà garantirsi la “giusta informazione”.

Un giornalismo autorevole e affidabile è interesse di tutti. Questo perché con la disinformazione diventiamo vittime di chi vuole imporci una verità piuttosto che un'altra. Essa ci opprime intellettualmente impedendo la formazione di un’opinione libera. Credo che questo sia un discorso essenziale al fine di garantire le libertà fondamentali che ci sono garantite dalla Costituzione. Solo attraverso la “buona informazione” sarà infatti possibile l’attuazione del diritto ad essere informati. Ritengo che il cammino verso un giornalismo “giusto” sia ancora lungo. Non solo perché mancano degli effettivi mezzi di contrasto alle fake news e mezzi idonei ad individuare e a punire le condotte di chi in rete compia atti di bullismo, ma anche per il fatto che le testate giornalistiche sono, oggi più che mai, schiave di un sistema commerciale che le costringe alla ricerca di ciò “che fa notizia”. Le testate giornalistiche sembrano essere in crisi di fronte ad una società sempre più tecnologica e per questo, in prima pagina si fa spesso uso di titoli forti o ambigui che possano destare l’attenzione del lettore. Si pensi al titolo sulla “Patata bollente” o al titolo “Bastardi islamici” che apparvero sulla prima pagina di “Libero”. Titoli che fanno discutere. Attraverso di questi il quotidiano da semplice mezzo d’informazione diventa esso stesso la notizia. Si cerca così di provocare, di incuriosire il lettore, perdendo di vista l’obiettivo principale che è garantire la miglior informazione possibile. In conclusione ritengo che il buon giornalista sia colui che diffonda la notizia nel rispetto dell’etica professionale, con giudizio e cum grano salis, tenendo a mente che la pubblicazione da diritto può trasformarsi in sopruso. Nello svolgere il suo mestiere dovrà farsi “bandiera” della libertà d’espressione, ponendosi in aperto contrasto con quelle condotte contrarie agli obblighi deontologici o lesive dei diritti altrui.

 

Autore: Edoardo Franza, Giornalista

 

[1]Art 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”

[2]P. Nuvolone “Cronaca (Libertà di)”, in Enc. dir., XI, 1962, 421 ss

[3]M. Polvani, “La diffamazione a mezzo stampa”, Cedam, Padova 1998,89

[4]M. Tampieri, il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, Riv. giur. Responsabilità civile e previdenza 2017,1028

[5]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013,4.

[6]Il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall‟art. 1 Cost., che difatti afferma: “La sovranità appartiene al popolo”.

[7] Cass 6/5/66, Giust. Pen. 1967, II,749; “Cass. Pen.,514; Foro.it 1967, II” 1967, II,555.

[8]Così la dottrina: Delitalia, op. cit., 383 ss.; Santoro, In tema di ingiuria e diffamazione, in Foro it., 1950, I,14 ss.; Guadagno, Diritto di cronaca, cit., 858 ss

[9] Sostenuta in particolare da Scalisi

[10]Z. Zenchovich, “La responsabilità professionale del giornalista e dell’editore”, Padova 1995, 22.

[11]Art 2 Cost: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

[12]P. Nuvolone,” Reati di stampa”, Op. cit.,15 ss.

[13]Auletta, “Riservatezza e tutela della personalità”, Giuffrè, 1978.

[14]A. Pace, M. Manetti, “La libertà di manifestazione del proprio pensiero”, Manetti in Commentario della Costituzione, G. Branca, E A. Pizzorusso, 2006.

[15]Cass. Civile,4/2/2005, n.2271.

[16]Cass. Civile, 5-5-1995, n 4871. Vedi: M. Angelini, la “verità” della notizia quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione, in CP,1999, 3137; S. Giuggioli, brevi riflessioni circa l‟esercizio del diritto di cronaca: verità del fatto narrato e verità putativa in, GM; 2005, 3, 640; C. Berselli, diffamazione a mezzo stampa e criteri di valutazione della verità della notizia, in responsabilità comunicazione impresa, 1999, 549.

[17]Articolo 51 c.p.: "Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine".

[18]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013. 19 e ss.

[19]Che recita: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.

[20]Sempre che la notizia non provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria, in tal caso sarà esente da tale controllo, in quanto fonti attendibili.

[21]Ossia l’esimente di cui all’articolo 59, ultimo comma, cod. pen.

[22]Sull’argomento il Tribunale di Roma ha rilevato che:“ le informazioni, le pubblicazioni ed altri punti di riferimento su fatti lesivi dell’altrui reputazione debbono essere controllati da chi vuole servirsene, al fine di stabilire, se non l’autenticità, la credibilità dei fatti stessi, e questa è efficiente quando la serietà degli informatori, la pubblicità e diffusione di libri e opuscoli, la verosimiglianza dei fatti, anche in rapporto alla personalità dell’offeso, diano una certa tranquillità per ritenere veri quei fatti”

[23]Tribunale di Venezia 26/6/50 in Riv.pen.1950, I,817

[24]Tribunale di Brescia 1/4/50 in Riv. Pen.195, II,562.

[25]Vedi Cass.,24/9/1991, n.298 in CED, 190727.

[26]Cass. pen., 8/4/2003, n. 22869.

[27]A favore di tale tesi è la sentenza 12/1/82 della Suprema Corte, che in caso di verità putativa impedisce l’applicazione del diritto di cronaca. “il giornalista deve essere certo della verità delle notizie che intende pubblicare, per cui non può indiscriminatamente trasmettere tutte le notizie a lui pervenute senza verificarne, attraverso un attento controllo le fonti di informazione, ove queste non ne garantiscano l’attendibilità, la loro rispondenza al vero. Di conseguenza, il diritto di cronaca non può essere invocato in caso di verità putativa, e cioè di semplice verosimiglianza dei fatti. L’applicazione dell’esimente, che richiede non solo la verità, ma la verità obbiettiva, deve pertanto escludersi tutte le volte che l’addebito lesivo della reputazione non sia interamente rigorosamente provato” Cass. V,12/1/82, in “Cass. pen”,1983,1089

[28]Sull’argomento: Cass. civ., 4/7/2006, n 15270 e Cass. pen. S.U., 30/5/ 2001, n. 37140

[29] Cass.12 /12/1998 n. 6737.

[30] Cass. 29/8/1990 n. 8693; Cass. 26/7/ 2002, n. 11060.

[31]Cass. 29/1/1997 n. 895.

[32]Cassazione penale, 22/6/2001, n. 31957.

[33]Così facendo si finirebbe per snaturare l’attività del giornalista attribuendo a questa il compito di indagini giudiziarie

[34]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 28.

[35]Cass. sezioni unite penali, 30/5/2001-16/10/2001, n. 37140.

[36]Cass. civ.,15/12/2004, n. 23366.

[37]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 24.

[38]La Cassazione ha così statuito: “Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, per distinguere "lecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.c.”, Cass. civ.,15/12/2004, n. 23366.

[39]Che all’articolo 19 afferma: “il diritto di cercare, ricevere, diffondere informazioni”.

[40]Art. 10, coma 1: “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione”.

[41]Art. 19, comma 2: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”.

[42]V. Crisafulli, Problematica del diritto d’informazione, in “il Politico” 1964, 285.

[43]Per una distinzione di ciò che interessa il pubblico e ciò che è di interesse pubblico cfr. Ad es. House o Lords, sentenza 30 giugno 1980, Grenada TelevisionLdt v. BritishSteel Corp., nella stesura del Presidente, Lord Wilberforce, in Foro it.,380-81. V; anche P.Barile, Libertà di manifestazione del pensiero , Milano 1975, 35.

[44]D. Chindemi, “Diffamazione a mezzo stampa (radio, televisione, internet)”, Giuffrè, Milano 2006.

[45]Tribunale di Venezia 26/06/1950, in Riv.pen.1950, I,817.

[46] Cass., 26/6/1973 n.126046.

[47] Cass., 20/4/1950, in Giust. Pen.,1951, II,997.

[48] Cass. pen., 09/10/2007, n. 42067.

[49] Cass. Civ.,15/12/2004, n.233366.

[50]Cass. 8/4/1999 in Cass, pen. 2000, 2263.

[51]Ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un evento, sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto ad essere informato. Cass.15/3/1999, n 548. Vedi anche, F. Verri, V. Cardone, “Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno”, Giuffrè, Milano, 2007.

[52]Cass., 3/5/1985, in Riv. pen., 1986, 730.

[53]Tribunale di Torino 8/1/80, in Giur.it 1982, II,182.

[54]In tal senso il Tribunale di Milano che afferma: “Quando invece la manifestazione del pensiero riguarda la persona nella sua dimensione di cittadino che vive e opera nella comunità, che di questa è attivo componente, la lesione dell’onore operata attraverso la manifestazione che viene in discussione non costituisce fatto penalmente illecito”. Tribunale di Milano 24/5/1972

[55]Tribunale di Milano 24/5/1972, in “Giur.it.” 1973, II,128.

[56]Cass. s.u. 30/6/1984 in “Foro.it.” 1984, II, 531.

[57]vedi: S. Cacace, Diritto di cronaca e responsabilità del giornalista- Il titolo che condanna ed il criterio di continenza nella responsabilità del giornalista, in Danno e responsabilità, 2004,2,172; C. Malavenda, Il requisito della continenza deve essere rispettato anche se la vicenda ha suscitato grande scalpore, in Guida al diritto, 200,21,44; S. Peron, La responsabilità del giornalista della forma espositiva, in Responsabilità civile e previdenza, 2000, 6.

[58]Cass. pen., 19/4/ 2006, n.19148.

[59]In ordine alla configurabilità del diritto di cronaca la Cassazione ha statuito che: “l'informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad nomine né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro”. Cass. civ., 03/10/ 2013, n. 22600.

[60]Cass. civ., 17/1/2017, n. 996.

[61]Cass. pen., 29/3/2017, n. 23025.

[62]A. Bevere, A. Cerri, “Diritto di cronaca e critica libertà di pensiero e dignità umana”, Roma, Sapere 2000, 76.

[63]Cass.civ.,06/4/1993 n. 4109.

[64]Cass., 3 /6/1982 in Riv. Pen.,1982,963.

[65]Cass. civ., 18/10/1984 n.5259.

[66]Art 27 della Costituzione: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

[67]Sull’argomento il tribunale di Roma ha statuito che: “Costituisce reato di diffamazione il riportare la notizia di un rinvio a giudizio quando l’atto introduttivo non sia stato ancora inoltrato, in quanto fa nascere nel lettore il convincimento erroneo della presenza di un esito processuale scontato” Tribunale di Roma, 9/7/1991 in “Dir. inf.” 1992, 463.

[68]Sull’argomento la Corte di Cassazione ha statuito: “Un decreto penale opposto non costituisce fonte di prova ai fini dell'applicazione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, poiché non può ritenersi attendibile una notizia che è ancora oggetto di indagine giudiziaria” Cass. pen., 9/7/1979, Vecchiato, in Cass. Pen. Mass., 1981, 191

[69]Tribunale di Messina, 13/12/1988, in “Riv. it.” dir. proc. pen., 1990, 1210.

[70]In tal senso la Suprema Corte che statuisce “la verità della notizia vada valutata operando una verifica sull’esattezza, o meno, delle informazioni pubblicate in relazione ai provvedimenti adottati dagli inquirenti, senza dover invece far riferimento al successivo esito delle indagini” C. Cass., 23/3/1999 n. 2842

[71]Tribunale di Roma, 6 /4/1988, in Dir. Inf., 1988, 837.

[72]In tale senso la Corte Europea dei diritti umani secondo sul caso Sunday Times che ha affermato il principio secondo cui la cronaca non deve tradursi nella celebrazione di pseudo processi, che inducano la pubblica opinione a prendere conclusioni sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa. European Court of Human Rights n. 6538/74, caso Sunday Times.

[73] art 147 disp. att. al codice di procedura penale.

[74]Data mediante un provvedimento revocabile in qualunque momento del processo, se le condizioni richieste vengono a mancare.

[75]G. Garuti, “Procedura Penale Giappichelli Editore Torino quarta edizione, 587.

[76]G. Varaso, “Procedura Penale”, Giappichelli, 184.

[77]In tale senso l’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 che afferma: è diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.

[78]Cass., 2/6/1998 n.8021

[79]In tale senso la Corte di Cassazione ha statuito che la critica implica “un’opzione tra le diverse, possibili, spiegazioni di un accaduto, senza che nell’ambito della mera opinabilità, sia consentito far carico al critico, in chiave penalistica, della pertinenza, plausibilità od esaustività dell’interpretazione” Cass., 3/6/1998, n. 6548.

[80]Tra questi Polvani che ritiene la critica “un’attività eminentemente valutativa, in un dissenso, o in consenso, per lo più ragionato rispetto alle opinioni o alle condotte altrui e, sotto il profilo intrinseco, si configuri come un'analisi di eventi, condotte, fenomeni, scopo di apprezzarne l’intimo significato e le conseguenze che siano a questi casualmente riconducibili”, M. Polvani, “La diffamazione a mezzo stampa”, Cedam 1998, 177.

[81]In tale senso la Cassazione, secondo la quale il dissenso deve essere “motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell’altrui dignità morale e professionale”, Cass., 20 /1/1984 n. 163712.

[82]Così la Cassazione che sul ruolo del giornalista nel diritto di critica statuisce: “non informa, ma, appunto, giudica ed espone ai fruitori del suo messaggio il proprio punto di vista”, Cass., 22/2/2002, n. 15174.

[83]Cass. penale, 16/11/2004, n. 50155.

[84]In tal senso la Corte di cassazione ha statuito: “il diritto di critica consiste nell’espressione di giudizi, di opinioni, di valutazioni, compiute secondo criteri, solo in parte, condivisi dalla totalità – o maggioranza- del corpo sociale”, Cass., 22/2/2002, n. 15174.

[85]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 52.

[86]In tale senso il Tribunale di Bologna secondo il quale ci troviamo nel “legittimo esercizio del diritto di critica sancito art. 21 Cost. qualora si esprimano giudizi negativi sulle persone o cose oggetto della stessa quando le espressioni usate non siano tipiche manifestazioni di gratuita contumelia”, Tribunale di Bologna del 24/4/1998.

[87]In tema di diritto di critica la Corte di Cassazione ha difatti statuito che: “il giudice non può trascurare di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione ai sensi dell’articolo 51 c.p. e dell’articolo 21 Cost”, Cass. 4/1/2000 n. 3287.

[88]Art 19 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

[89]Art 49 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”

[90]M. Polvani, “La diffamazione a mezzo stampa”, Cedam 1998,186.

[91]Cass., 30/12/1970, n. 1068.

[92]181G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 51.

[93]In tal senso la Corte di Cassazione che ha statuito: “Quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di diversità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica[…] sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta”, Cass. pen, 25/1/2005, n. 2247.

[94]G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 52.

[95]In tal senso il Tribunale di Milano: “Allorché si parla del requisito della verità del fatto manifestato s’intende naturalmente fare riferimento al fatto posto a base della critica, non già al fatto risultante dalla commissione dei sui elementi oggettivi con la valutazione di chi lo ha sottoposto al proprio giudizio. S’intende dire, in altri termini,che è necessario che la critica trovi il suo presupposto in qualche fatto accaduto, non che il giudizio debba rispondere al criterio dell’esattezza logica. In ogni giudizio di valor, e la critica è tale, hanno infatti un ruolo determinante le vedute personali di chi lo esprime e non si può dall’altro canto pretendere che il critico sia depositario di verità”, Tribunale di Milano 24/5/1972 in Giur.it. 1973, II,128.

[96]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1059.

[97]In tal senso la V sezione della Corte di Cassazione ha statuito: “E' noto, invero, che l'esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall'esercizio del diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”, Cass, 27/6/2000, n 7499.

[98]Sull’argomento la Corte di Cassazione ha statuito: “In tema di diffamazione a mezzo stampa la funzione del giornalista è lecita e lodevole, a condizione che la critica esercitata attraverso il diritto di libertà di stampa abbia come fondamento fatti veri, obbiettivamente valutati, onde correggere gli errori nell’interesse sociale”, C. Cass., 30/11/1953, in “Giust. pen.” 1954, II, 573.

[99]Della stessa opinione è Catalisano che scrive: “mera astrazione, ovvero sterile esercitazione accademica o filosofica che, ove in ipotesi lesiva della reputazione, nonavrebbe alcuna capacità scriminante, in quanto mera occasione di gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale”, G. Catalisano, “Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista”, Giuffrè 2013, 53.

[100]Cass., 3/6/1998 n. 6548.

[101]In tal senso il Tribunale di Torino che ha ritenuto non rientrare nel diritto di critica quelle espressioni che siano “tali da travalicare, senza giustificazione, quelle che sono le necessità della pubblicazione e le elementari regole della convivenza civile, che richiedono anche nella politica e nella critica più accesa, che non si trascenda dall’insulto e all’offesa gratuita”, Tribunale di Torino 20/12/1976 in “Giur. Mer.”, 1977,1137.

[102]In tal senso il Tribunale di Roma che ha affermato: “il diritto di critica che, come naturale filiazione del diritto di opinione, può aversi in tutti i campi nei quali può esplicarsi la libertà d’opinione, garantita dall’articolo 21 Cost., trova un limite funzionale nello scopo della stampa di informare e formare la pubblica opinione e il limite logico che si desume dal concetto di critica, che si fonda sulla contrapposizione di idee e non su un’avversione determinata da animosità personale”, Tribunale di Roma 10/12/1973 in “Giur. Mer.”, 1974, II, 217.

[103]Tribunale di Milano 24/5/1972 in Giur.it. 1973, II,128.

[104]In tal senso la Corte di Cassazione ha statuito che: “Il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l’attività professionale e la vita intima altrui, usando toni sarcastici, scherno derisione. Il privato cittadino non può mai ergersi a giudice dell’altrui indegnità; può disapprovare, criticare e screditare anche con asprezza, specie nelle competizioni politiche, ma ciò deve fare mantenendosi comunque nei limiti della necessità dell’affermazione e della diffusione del suo pensiero. Allorché invece egli trasmodi da tali limiti, il diritto di critica si trasforma in un’aggressione dell’altrui reputazione e quindi non può che conseguirne la responsabilità per il delitto di diffamazione […omissis]”. Cass., 30/5/1985, “Riv. pen.”, 1986, 653.

[105]In tal senso la III sezione della Corte di Cassazione che statuisce: “L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno. E quell'apprezzamento necessariamente presuppone a sua volta l'analisi del contenuto degli articoli che si assumono diffamatori, non potendo altrimenti ravvisarsi l'assenza di copertura costituzionale, di cui all'art. 21 Cost., in ordine all'attività del giornalista”. Cass. civ.,7/1/2009, n. 25. 

[106]Lo afferma la Corte di Cassazione in una sentenza del 2009 statuisce: “Non v’è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di colui che li ha redatti”. Nello specifico F. Antonio e C. Giovanni, avevano inviato un esposto al vicepresidente del CSM, al Ministro della Giustizia ed al presidente del tribunale di Torre Annunziata, col quale definivano “odiosi e disumani” i provvedimenti adottati dal dr. M. nei confronti del loro assistito T. Giuseppe, che in stato di custodia domiciliare, altro non aveva che chiesto di presenziare alla veglia funebre del genitore e, successivamente a questa, di partecipare ai funerali. Il dr. M. aveva si autorizzato la partecipazione alle esequie, ma, senza motivare il diniego di autorizzazione, gli aveva negato di presenziare alla veglia funebre. F. Antonio e C. Giovanni, i legali di T Giuseppe, venivano condannati per diffamazione dal tribunale di Roma; La corte d’appello, a seguito del ricorso, assolveva gli imputati ravvisando nella condotta dei legali impugnanti “un eccesso colposo nell’esercizio del diritto di critica, stante il superamento del limite della continenza”. La Corte ritenne che nel caso analizzato “la taccia di “odioso, disumano, sconcertante, gravemente e gratuitamente contrario al senso di umanità...” con il quale i difensori avevano definito il provvedimento del giudice “qualifica irreversibilmente in maniera affatto negativa la parte lesa, additata come persona priva di ogni sensibilità, crudele e indifferente alle più tristi evenienze della vita, anche nell’esercizio della delicata professione”. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei difensori, che invocavano l’applicazione dell’art. 51 c.p., Cass., 20/1/2009, n. 2066.

[107]Ancora una volta la V sezione della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 2066/2009 ha statuito: “Il diritto di critica, non deve farsi strumento di livore, né tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive e facili asperità”, Cass., 20/1/2009, n. 2066

[108]Così il Tribunale di Roma ha statuito: “non vi è alcun motivo perché la libertà di opinione del cittadino debba arrestarsi dinanzi l’esercizio dell’attività giurisdizionale e, anzi, più penetrante deve essere l’esercizio del diritto di critica laddove esiste un margine di discrezionalità, sa pure motivata […] deve quindi essere ribadito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie”.197, Tribunale di Roma 22/11/1985 in “Diritto di cronaca e critica libertà di pensiero e dignità umana”, Roma, Sapere 2000, 191.

[109]Cass., 23/1/1984 in “Cass. pen.”, 1985, 1539.

[110]In tal senso la Corte di Cassazione che ha statuito: “Si osserva che è incontestabile che la zona dell’illuminabile attraverso la critica e la cronaca deve essere tanto più larga quanto più alta è la posizione pubblica della persona. Onde alla critica e alla cronaca giornalistica non si sottrae il giudice. Letteralmente questi è colui che dice il diritto, ossia colui che fa giustizia, attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la legge. […] Tuttavia è incontestabile che anche il giudice, come del resto in generale l’homo publicus, ha una sua intangibile sfera di onorabilità, e che l’integrità morale della sua persona non può essere indiscriminatamente aggredita”., Cass., 23/1/1984 in “Cass. pen.”, 1985, 1539.

[111]200A. Bevere, A. Cerri, “Diritto di cronaca e critica libertà di pensiero e dignità umana”, Roma, Sapere 2000, 193.

[112]Tribunale di Roma 3/10/1986 in “Cass. pen.”, 1987, 662.

[113]Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza (Cass., 27/6/2016, n. 26745) nella quale ha statuito: “il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché' la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché' la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata, è bene ricordarlo in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza”. La vicenda trae origine dalla critica rivolta ad un magistrato inquirente da parte di un componente del direttivo di un associazione di cultura gay all’interno di un articolo pubblicato sul Web. Il Pubblico Ministero veniva accusato di “grettezza machista, omofobia e misoginia” per l’atteggiamento da questi tenuto all’interno di un altro procedimento penale a carico di una insegnante accusata di aver abusato dei mezzi di correzione ai danni di un suo studente, per averlo costretto a scrivere per cento volte sul quaderno la frase “sono un deficiente” come punizione peraver apostrofato come gay un altro compagno di classe. Da http://www.parolaalladifesa.it/diffamazione-diritto-critica-giudiziaria/ accesso del 15/11/2017.

[114]Cass., 23/1/1984 in “Cass. pen.”, 1985, 1539.

[115]Così come stabilito dal Tribunale di Roma sarà illecita “ogni espressione che si risolva in un attacco alla reputazione ed in una lesione alla stima di cui gode il soggetto criticato nel suo ambiente professionale e, più in generale, nel corpo sociale”, Tribunale Roma 22/11/1985, in “Diritto di cronaca e critica libertà di pensiero e dignità umana”, Roma, Sapere 2000, 191.

[116]A riguardo la Corte di Cassazione ha statuito che: “il diritto di critica trova il suo limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l’attività professionale e la vita intima altrui”, Cass., 30/5/1985 in “Riv. pen.”, 1986,653.

[117]Sul tema la Corte di Cassazione ha statuito: “In tema di diffamazione a mezzo stampa la legittimità dell’esercizio del diritto di critica si desume da quello di libera espressione della propria opinione nonché d’informazione pluralistica. Il limite è costituito dalla necessità che la critica politica non trasmodi in attacco alla sfera privata della persona e che sussista un pubblico interesse alla conoscenza del fatto”, Cass, 27/6/1984, in “Cass pen.” 1985, 2017.

[118]Sul tema la Cassazione secondo la quale non sussiste lesione della reputazione altrui “qualora l’agente abbia manifestato il suo pensiero su un tema sociale, politico, economico di costume o interesse generale, ovvero abbia formulato un’interpretazione errata di un disegno, proposta, o norma legislativa, quando l’opinione sia stata espressa nella sua realtà letterale in termini corretti ex se non oggettivamente offensivi”, Cass. 22/5/1984, in “Cass. pen.” 1986, 44.

[119]Sull’argomento il Tribunale di Monza ha stabilito: “la dialettica propria della contesa porta a giustificare non solo l'uso di toni particolarmente duri ed aspri, ma anche eventuali attacchi tesi a screditare l'avversario, con il limite però dell'esclusione di frasi contumeliose, di false attribuzioni offensive, e di apprezzamenti apparentemente ironici o scherzosi, ma in realtà derisori o denigratori”, Tribunale Monza, 20/06/2017 n. 9876.

[120]Sull’argomento il Tribunale di Foggia afferma: “La critica politica si caratterizza per il maggior grado di virulenza che anima normalmente la polemica in un ordinamento democratico; tale critica costituisce di per sé attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e dunque in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra politico e culturale di chi lo formula”, Tribunale Foggia, 04/10/2016, n. 2762.

[121]A riguardo il Tribunale di Roma ha stabilito che: “se una persona rivesta una carica politica o amministrativa, con maneggio di pubblico denaro, è naturalmente esposta al sindacato e alla critica della pubblica opinione attraverso la stampa”, Tribunale Roma, 1/2/1964, “Nuovo dir.”1964, 344.

[122]Tribunale Roma, 9/11/1964, “Giust. Pen.” 1965, 548.

[123]La Cassazione a riguardo ha statuito: “la lotta sindacale come quella politica ha determinato nel costume sociale una diminuita sensibilizzazione riguardo al significato offensivo del linguaggio adoperato che, in questa sfera competitiva, supera la misura che sarebbe consentita nella sfera privata”. Cass.24/1/1962, “Giust. Pen.” 1965, II, 850

[124]A riguardo la Cassazione ha statuito: “nella lotta politica, e per il raggiungimento dei fini cui questa si ispira, si è determinata una vera e propria desensibilizzazione del significato offensivo id alcune parole e di certe frasi usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, dimodoché può talora ritenersi legittimo l’uso di espressioni le quali comunemente, nell’ambito di rapporti privati sarebbero offensive”, Cass. 18/3/1981, “Giust. Pen.”,1982, II, 51.

[125]l Tribunale di Roma sull’argomento ha affermato: “L’uso di un linguaggio astrattamente insultante non lede il diritto alla reputazione se funzionalmente connesso con il giudizio critico manifestato, riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica politica”, Tribunale di Roma 10/2/1993, in “Foro.it.”, 1994, I, 1237. 

[126]Cassazione penale, 20/07/2016, n. 36992.

[127]In tal senso la Corte di Cassazione ha statuito che: “Il diritto di critica giornalistica deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni lesivi dell’altrui dignità morale professionale. Limite al diritto d’esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tale caso l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata e obbiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta”, Cass., 20/1/1984, “Mass. Cass. pen.”, 1984, 163712.

[128]Cass. pen., 4/8/1999 n. 42.

[129]Anche se queste siano legate da vincoli di parentela con il destinatario della critica, nei confronti delle quali siano attribuite qualifiche gravemente lesive della loro dignità morale, Cass. pen., 3/3/1999, n. 12.

[130]C. Cass., 16/3/2010, n. 6325

[131]La Corte Costituzionale ha statuito che l‟art. 68 Cost deve essere interpretato “alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto, per cui tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge, e nessuno può esserne in linea di principio esentato, in virtù della sua condizione personale o sociale”, C. Cost., 20/1/2004, n. 24.

[132]A. Bevere, A. Cerri, Il Diritto di informazione e i diritti della persona: Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale, Giuffrè 2006, 266.

[133]Cass. civ., 24/3/2015 n. 5851.

[134]G. Ballarani, “Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira”, Riv. giur. Giustizia civile, 426.

[135]Cass. civ., 7/4/206 n. 6787; Cass. civ., 24/3/2015 n. 5851.

[136]Cass., 11/9/2014, n. 19178; Cass., 17/9/2013, n. 21235.

[137] Cass. civ., 24/3/2015 n. 5851.

[138] Cass. civ., 28/11/2008, n. 28411; Cass. civ., 8/11/2007, n. 23314.

[139]Cass., 8/2/2012, n. 1753; Cass., 28/11/2008, n. 28411.

[140]A riguardo il Tribunale di Latina nell’ottobre del 2006 ha statuito: “Non costituisce vilipendio alla religione ma esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero nella forma della satira, la pubblicazione on-line di vignette e giochi elettronici che, pur prendendo di mira simboli e persone rappresentative della religione cattolica, critichi, attraverso la satira anche grossolana e volgare, la posizione della Chiesa-istituzione nei confronti della omosessualità e della sessualità”. Tribunale di Latina, 24/10/2006, n. 1725

[141]C. Appello di Firenze 18/10/1993, in Foro it., 1994, II, 356 ss

[142]Art. 403 c.p. “Chiunque pubblicamente offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto”.

[143]Art. 404 c.p. “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno”.

[144]Art. 405 c.p. “L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova”.

[145]Tribunale di Latina, 24/10/2006, n. 1725

[146]M. Paissan, “Privacy e giornalismo”, ristampa 2006, 6.

[147]Art. 14 Cost. "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".

[148]Articolo 15 Cost. "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

[149]Art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

[150]Al cui articolo primo definisce quali obbiettivi principali la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali. Art 1 General Data Protection Regulation: “This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data. This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data. The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data”.

[151]G.M. Riva, Privacy e internet, Stalking, atti persecutori, cybergbullismo e tutela all’oblio, Wolters Kluwer 2017, 393.

[152]M. Tampieri, il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, Riv. giur. Responsabilità civile e previdenza 2017,1028.

[153]Art. 139 Codice Privacy: “1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13. 2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12. 5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)”.

[154]Il Codice deontologico, che si applica, sia nei riguardi di chi esercita la professione di giornalista professionista, che ai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti, o nel registro dei praticanti, nonché all’attività di chi svolge, anche solo occasionalmente, la professione di fotografo, sempre che questa sia riconducibile ad una manifestazione del pensiero.

[155]Art. 137 Codice Privacy: “1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garanteprevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

[156]La Cassazione, a riguardo statuisce: “Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia essenziale ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti e cioè indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell'essenzialità”, Cass. civ., 12/10/2012, n. 17408.

[157]A riguardo del principio di essenzialità il Garante per la protezione dei dati personali fu chiamato a decidere sul ricorso con il quale il Sig. ... chiedeva di vietare agli organi d’informazione l’ulteriore diffusione dei propri dati personali finiti oggetto di cronaca per il solo fatto che questi in passato aveva convissuto con la vittima. Accertato il fatto che nell’ambito della vicenda il Sig. ... aveva un ruolo puramente secondario, e la natura dell’articolo pubblicato dal quotidiano – il quale oltre al nome, all’età e all’immagine, pubblicava altri dati attinenti alla relazione sentimentale come luogo e durata, vieta l’ulteriore diffusione di tutti quei dati la cui conoscenza non sia essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico. Garante della protezione dati personali, Roma, 12 ottobre 1998 (in bollettino n. 6/1998,89).

[158]A riguardo il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondata la segnalazione con la quale Fabrizio Frizzi, per mezzo del suo legale, ha investito l’autorità riguardo alla violazione della sua privacy che le immagini, raccolte in luogo aperto al pubblico e trasmesse nel programma verissimo avrebbero causato Garante della protezione dei dati personali, Roma, 12 marzo 1999 in bollettino 8/1999, 70.

[159]Art. 97 della legge 22/4/1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

[160]Che costituisce reato di cui all’art. 615 bis c.p. che prevede: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

[161]http://sportelegge.gazzetta.it/2010/11/23/il-caso-tiger-woods-un-danno-per-gli-sponsor-dagli-incerti-confini-legali/ accesso del 10/11/2017.

[162]Componente della famiglia Agnelli - alto dirigente della società FIAT S.p.A.- ricoverato in ospedale a causa di un grave malore.

[163]Garante della protezione dei dati personali, Roma, 12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631].

[164] Il servizio mandato in onda da Canale 5 nel corso del programma di Striscia la notizia (edizione dell‟11 ottobre 2005), all’interno del quale è stata trasmessa la registrazione di un colloquio registrato a distanza tra due inviati della trasmissione e un inquilino del condominio nel quale si trovava il signor Elkann. In tale intervista venivano formulate domande volte ad acquisire informazioni particolareggiate sugli orari di frequentazione del luogo da parte del signor Elkann, sulle persone incontrate e sulle attività che si sarebbero svolte nell’appartamento frequentato, facendo anche riferimento a somme sborsate e alle abitudini sessuali ipotizzate. M. Paissan, Privacy e giornalismo, ristampa 2006,173.

[165]Art. 1 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: "Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996"

[166]Direttiva 95/46/CE http://www.interlex.it/testi/95_46ce.htm

[167]Art. 11 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".

[168]Articolo 9 direttiva 95/46/CE: “Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione”.

[169]Il caso più noto è rappresentato dalla pronuncia resa su di un servizio confezionato dalla trasmissione televisiva “Le Iene”. Nella specie, erano stati avvicinati alcuni parlamentari con il pretesto di chiedere loro un’intervista. A questi era stato passato un fazzoletto sulla fronte, al fine dichiarato di ottimizzare la resa dell’immagine in camera, ma allo scopo effettivo di prelevare campioni di materiale biologico da fare analizzare per comprendere quanti facessero uso di droga. Sebbene i parlamentari coinvolti nel servizio non erano riconoscibili, il Garante della Privacy, con provvedimento d’urgenza, ha disposto il blocco del servizio poiché il servizio aveva “comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibili relativi a persone identificate o, comunque, identificabili” Il Garante, è stato poi chiamato a decidere, in relazione alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante ed Andro Merkù, collaboratore della trasmissione radiofonica "La zanzara”, che si era presentato al suo interlocutore con l'identità e l'imitazione della voce dell'on. Nichi Vendola, al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali 258. Il Garante dichiarò illecito il trattamento dei dati effettuato nel corso della trasmissione "La zanzara" (Radio 24) per violazione del dovere di correttezza del trattamento di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per violazione della disposizione di cui all'art. 2 codice di deontologia, in ragione delle modalità utilizzate consistenti nel raccogliere telefonicamente dichiarazioni di persone con l'artificio della simulazione di altra identità e nel diffonderle successivamente radiofonicamente, sul web o in altro modo.

[170]“La prétention de bènèficier d'un droit a l'oubli [...] ne semble devoirè tre accuiellie que dans des circostances assez exceptionnelles”. Thomas Coëffé, le 30 septembre 2015 www.blogdumoderateur.com.

[171]Che può essere definito come l’interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso professionale, a causa dell’attribuzione di opinioni, idee o comportamenti differenti da quelli che l’interessato ritenga propri e abbia manifestato.

[172]A. Tonelli, “Il diritto all’oblio. Quando la memoria deve cedere alla cronaca. Il nodo internet e il diritto ad essere dimenticati”, Problemi delle informazioni, 2006,101 ss.

[173]“Introduzione al commento agli articoli 6-10 c.c.”, Comm Breve al diritto della concorrenza”, P. Gallo, Padova 2004, 657

[174]G. Ferri, op. cit., 807.

[175]G. Ferri, op. cit., 813 ss.

[176]Ferri, in tema di diritto all’oblio scrive: “il protagonista della vicenda di cui si vuol rievocare la passata notorietà può sempre impedire tale rievocazione […] quale che sia il tempo trascorso può sempre revocare il consenso eventualmente prestato. Ciò anche quando, tra il momento in cui si svolsero i fatti, ai quali si vuole dare nuova pubblicazione, e quello di quest'ultima, sia trascorso un periodo di tempo tale, da far pensare ad una sorta di caduta di interesse, ad una oggettiva perdita di rilevanza della notizia per il protagonista, G. Ferri, op. cit., 813 ss.

[177]La S.C a riguardo ha statuito: “anche l’uomo più immorale continua ad avere diritto a pretendere che altri non alteri l’entità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle sue colpe con l’aggiunta di fatti non veri”, C. Cass. 13/5/1958, n. 1563

[178]Relativa ad una vicenda processuale inerente la realizzazione e diffusione di un documentario sulla strage delle Fosse Ardeatine a seguito di un azione avviata dalla vedova del questore romano Caruso al quale erano stare attribuite responsabilità superiori rispetto alle colpe accertate.

[179]Ingegnosa formula usata dalla corte nella sentenza citata.

[180]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1501.

[181]Nello specifico la S.C. statuisce: “La divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all’onore e alla reputazione altrui, deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione. Il diritto di cronaca può risultare poi dall’esigenza dell’attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta a danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente torni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione”, Cass., 9/4/1998, n. 3679.

[182]Vedi: M. Morelli, Oblio (diritto all') 2002.

[183]Le motivazioni addotte dalla Corte furono la violazione degli articoli 2,7,99,102,15,152 del d. lgs. N. 196 del 2003, nonché art. 3,5,7 del Codice di Deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopo storici, G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1052

[184]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1064.

[185]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1065.

[186]F. Modugno, I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995. Cass., 7/2/1996, n. 978; Cass. 9/6/1998, n. 5658.

[187]il Tribunale di Roma ha statuito che “la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni della propria vita privata che, benché pubblicizzate, abbiano perso di attualità trae fondamento direttamente dall'art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale, suscettibile di assicurare copertura ai valori emergenti della persona, Tribunale di Roma, 8/11/1996, “Giust. civ”., 1997, I, 1979.

[188]In tal senso Zatti che afferma: “è sufficiente far riferimento a tale norma come clausola generale idonea ad essere applicata in tutte le situazioni di pericolo e di lesione dei diritti della persona”, P. Zatti, Il diritto all’identità e all’applicazione diretta dell’articolo 2 Cost., Dritto all’identità personale, Alpa-Bessone-Boneschi, 53

[189]Art. 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

[190]Così Cass. 9/4/1998, n. 3679.

[191]il Garante privacy ha stabilito il prevalere del diritto di cronaca sul diritto all’oblio nel dichiarare non fondato il ricorso di un imprenditore che chiedeva la deindicizzazione di un articolo pubblicato nell’edizione online di una testata e rinvenibile attraverso i comuni motori di ricerca, ha stabilito che «non viola la privacy il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all’epoca indagate. In questo caso il diritto di cronaca prevale sul diritto all’oblio». Secondo l’imprenditore, la reperibilità in rete dell’articolo avrebbe arrecato un danno alla sua reputazione personale e professionale riportando all’attenzione dell’opinione pubblica una vicenda giudiziaria in realtà non più attuale e priva di interesse pubblico, che lo aveva visto coinvolto tra il 2005 e il 2009. Di diverso avviso, invece, il quotidiano, secondo il quale “l’articolo non riattualizzava un evento superato, ma dava conto degli sviluppi di quella stessa vicenda, in particolare della richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di persone, tra cui il ricorrente”. La tesi del quotidiano è stata condivisa dal Garante che, quindi, ne ha ritenuto lecito il comportamento, dichiarando conseguentemente infondato il ricorso. I fatti in questione, secondo il Garante, “sono tali da generare ancora l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto i successivi sviluppi processuali, oggetto della recente pubblicazione, ne hanno rinnovato l’attualità”.

[192]In tal senso la Corte di Cassazione che ha statuito: “la rievocazione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l’attualità”, Cass. civ., 26/6/2013, n. 16111

[193]In tal senso G. Ferri, “Diritto all’informazione e diritto all’oblio”, Riv. dir. civ., 180.

[194]M. Iaselli, I fondamenti e l’evoluzione del diritto all’oblio, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela all’oblio, Wolters Kluwer 2017, 263.

[195]http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/07/internet-e-diritto-alloblio-una-recente-sentenza-del-tribunale-di-milano.php?refresh_ce=1 accesso del 3/10/2017.

[196]G. Finocchiaro, “Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità”, Riv. Di dir. dell’info. e dell’info., 2014, 593.

[197]Che definisce il diritto all’oblio come il diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all’accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo. Si vedano: A. Auletta, Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”; G. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. 5.civ., 1990, 801 e ss.; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n.5259, in Giur. it., 1985.

[198] Cass. civ., 5/4/2012, n. 5525, in Foro it., 2013.

[199]Cass. civ., 5/4/2012, n.5525.

[200]G. Finocchiaro, “Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità”, Riv. Di dir. dell’info. e dell’info., 2014, 593, 594.

[201]Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

[202]Art 12 della direttiva 95/46/CE dedicata al diritto di accesso.

[203]Almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f) di cui riportiamo l’estratto. “Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: (...) e) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1”.

[204]Art. 14 della direttiva 95/46/CE dedicata al diritto di opposizione della persona interessata.

[205]G. Finocchiaro, “Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità”, Riv. Di dir. dell’info. e dell’info., 2014, 593, 596.

[206]Cass. civ., 5/4/2012, n. 5525, in Foro it., 2013.

[207]Il caso ha inizio nel 2010, quando un cittadino Spagnolo presenta alla AEPD ( L’autorità spagnola per la protezione dei dati personali) reclamo contro l’editore “La Vanguardia”, nonché contro “Google Spain” e “Google inc.”, perché digitando il suo nome sul sito di ricerca, emergevano come risultati due link rinvianti ad articoli on-line del quotidiano di “La Vanguardia” nei quali era riportata la notizia di una vendita all’asta a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Tale cittadino chiedeva, attraverso il suddetto reclamo, a “La Vanguardia” di sopprimere o modificare le suddette e che fosse ordinato a Google di eliminare od occultare i suoi dati personali. L’autorità garante spagnola (AEPD) accolse la seconda domanda e rifiutò la prima, e obbligò Google a predisporre le misurenecessarie per eliminare i dati del richiedente. A seguito del contro reclamo di Google in sede di gravame, la Audentia National Spagnola interpellò la Corte di Giustizia Europea che stabilì la diretta responsabilità dei motori di ricerca. Per i giudici comunitari il motore di ricerca estrae, registra e organizza tali dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di conservarli nei suoi server e, eventualmente, di comunicarli e di metterli a disposizione dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati. Tali operazioni, contemplate in maniera esplicita e incondizionata dalla direttiva, devono essere qualificate come trattamento, indipendentemente dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni diverse dai dati personali. La Corte reputa inoltre che il gestore del motore di ricerca sia il responsabile di tale trattamento, ai sensi della direttiva, dato che è lui a determinarne le finalità e gli strumenti del trattamento stesso. La Corte rileva in proposito che, nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva. Soltanto in tal modo le garanzie previste dalla direttiva potranno sviluppare pienamente i loro effetti e potrà essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf.

[208]Pizzetti in: La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26322&dpath=document&dfile

=10062014174108.pdf&content=La+decisione+della+Corte+di+giustizia+ sul+caso+Google+Spain:+pi%C3%B9+problemi+che+soluzioni+-+stato+-+dottrina+-, pubblicato il 6/6/2014.

[209]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012,1050.

[210]Pizzetti, “Il prisma del diritto all’oblio”, Ed. G. Giappichelli, 2012, 22.

[211]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1050.

[212]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1057.

[213]Prima della legge 29/5/2017 n. 71 non esisteva nel nostro ordinamento una legge specifica in materia di bullismo e cyberbullismo. La legge sul cyberbullismo ha impegnato molto la Camera e il Senato. L’iter legislativo ha avuto inizio con l’approvazione del disegno di legge al Senato nel maggio 2015 e ha avuto termine nel maggio del 2017 con la definitiva approvazione della Camera dei Deputati. Il provvedimento costituisce una delle prime leggi in materia a livello europeo.

[214]Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” art 1, comma primo legge 29/5/2017, n. 71.

[215]M. Alovisio, Bullismo e Cyberbullismo dal punto di vista giuridico, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela all’oblio, Wolters Kluwer 2017, 151.

[216]M. Alovisio, Bullismo e Cyberbullismo dal punto di vista giuridico, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela all’oblio, Wolters Kluwer 2017, 153.

[217]Gli obbiettivi sono fissati dal comma primo dell’articolo 1 legge 29 maggio 2017, n. 71 che prevede equale obiettivo della legge quello “di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

[218]Tale legge è entrata in vigore il 18 di giugno 2017

[219]V. Berlingò, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, Riv. Trim. dir. Pubb. 2017,666

[220]L’articolo 2 della legge 29/5/2017, n 71 si riferisce ai soli minori: “ Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniformresource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2.Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30/6/2003, n. 196”.

[221]Istanza che può essere richiesta anche qualora le condotte di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, previste all'articolo 1, comma 2 della legge 29/5/2017, n 71, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30/6/ 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

[222]Art 3 comma 4 legge 29 /5/ 2017, n. 71: "Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole".

[223]Art 4, comma 4, legge 29 /5/ 2017, n. 71 : "Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l’entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica".

[224]Nel nostro ordinamento vi sono, infatti, altre norme che trovano applicazione per il medesimo fine come, ad esempio, in ambito penale: i reati di percosse, lesioni, ingiuria,atti persecutori o stalking, ma anche, le interferenze illecite nella vita privata e reato di violazione della privacy. In ambito civile per gli episodi di bullismo trova applicazione l’art. 2043 del c.c. (responsabilità per atti illeciti), attraverso la quale la vittima del bullo potrà richiedere il risarcimento del danno morale, del danno biologico e del danno esistenziale. Sempre in ambito civile trova applicazione l’art. 2046 c.c., culpa in educando e l’art. 2048 c.c., culpa in vigilando, secondo il quale, il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Si tratta di una vera e propria presunzione di colpa del genitore che soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto rimane esente. Più nello specifico la giurisprudenza ha evidenziato non basta dimostrare che il genitore non abbia potuto materialmente impedire il fatto perché commesso al di fuori della sua sfera d’azione, ma occorre dimostrare di aver svolto una vigilanza adeguata all’età, al carattere, all’indole del minore. Il genitore deve dimostrare di aver assolto il suo obbligo educativo, svolgendo adeguata attività formativa, insegnando ai figli l’importanza del rispetto delle regole civili. Di non minore importanza è la responsabilità degli operatori scolastici, disciplinata dall’art. 28 Cost. e dalla legge 11/7/1980 n. 321 e secondo il quale, nel caso di danno commesso dal minore ai danni di terzi o di sé stessi, lente pubblico si surroga al personale docente nella responsabilità civile.

[225]Art 2 legge 29 /5/ 2017, n. 71:"Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniformresource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestoreil quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

[226]F. Resta,” I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul Cyberbullismo”, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela all’oblio, Wolters Kluwer 2017, 185.

[227]Ossia degli “internet Service Provider”, aziende che, operando nella società dell'informazione, forniscono liberamente servizi internet. Il provider è essenzialmente un intermediario che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un'informazione ed i destinatari della stessa.

[228]In particolare all’articolo 12 espone che “Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione”.

[229]Che così come stabilito nell’articolo 1 dello stesso decreto n. 70/2003 è “diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico”.

[230]M. Montanari “La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)”, Riv. Dir. dell’informazione, 2017, 267

[231]Articolo 14 decreto legislativo 70/2003: 6“Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione;

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

[232]Articolo 15 decreto legislativo 70/2003: “Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a)non modifichi le informazioni; b)si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c)si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d)non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e)agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

[233]Articolo 16 decreto legislativo 70/2003: Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b)non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

[234]G. Spoto, “Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete”, Riv. Contratto e Impresa 2012, 1064.

[235]Ossia nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione; includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

[236]Ossia la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione e da distinguersi dal "prestatore stabilito" che invece è colui che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore.

[237]Destinatario del servizio: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni.

[238]Ossia nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio.

[239]Ossia nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio.

[240]Nello specifico ha stabilito: “Non sussiste un obbligo generale di sorveglianza e controllo preventivo del soggetto che, come Facebook, fornisca un servizio di hosting provider rispetto a contenuti illeciti pubblicati negli spazi messi a disposizione dal provider medesimo […] salvo che il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che sia intervenuto un ordine dell’autorità ed anche nel caso in cui la richiesta di rimozione dei contenuti illeciti provenga dalla parte che assume essere titolare dei diritti”. Tribunale di Napoli Nord 3/11/2026 per cui si rinvia a: http://p8088-www.iusexplorer.it.biblio-proxy.uniroma3.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=5226470&idDataBanks=6&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc= 1&pagina=0&NavId=377170627&pid=19&IsCorr=False&isHist oryElement=true

[241]66P. Piruccio,” Diritto d’autore e responsabilità del provider, La figura giurisprudenziale dell’hosting”, Riv. mensile di giur. dei giudici di merito 2012, 269.

67M. Montanari “La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)”, Riv. Dir. dell’informazione, 2017, 254.

[242]Art 16 della direttiva 2000/31/CE: “Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:

a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15; b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione; c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie; d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico; e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana. 2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro

[243]69M. Montanari “La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)”, Riv. Dir. dell’informazione, 2017, 254 e 255.

[244]Corte d‟ Appello di Milano 7/1/2015 n. 29.

[245]Si veda la sentenza C182/10 è quella relativa al caso SABAM vs Netlog

[246]L. Picotti, “I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social network, aspetti penali,” Riv. mensile di giur. dei giudici di merito, 2012, 2544.

[247]Art 15 della direttiva 2000/31/CE: “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati."

 

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