A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

VALORI E PRINCIPI DELL’UNIONE EUROPEA: IL DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

Autore: Ambasciatore Giorgio Bosco

 

Un atto internazionale (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 15 ottobre 2015) ed un atto interno (legge italiana n. 2874 dell’8 giugno 2016) danno lo spunto al presente scritto, che si aggiunge ai numerosi contributi della dottrina e della giurisprudenza sul tema del c.d. “negazionismo”. Alcune grandi questioni storiche, come la Shoah, come il genocidio degli armeni, hanno dato origine a questo fenomeno, ossia la negazione di quanto costituiva al riguardo la “communis opinio”. Certi stati, più direttamente interessati, hanno emanato delle norme per punire penalmente il negazionismo, aprendo il problema di come siffatte norme possano essere compatibili con la libertà d’opinione e di espressione, problema che a sua volta s’inquadra nella più ampia questione dei limiti di tale libertà. Si tratta di una materia che, nonostante i ripetuti interventi delle autorità legislative e giudiziarie, non ha ancora trovato un suo definitivo assestamento, ed a complicare le cose emerge, come accennato, la nuova prassi legislativa tendente alla criminalizzazione di quei comportamenti con cui vengono negati o sminuiti i fatti relativi ad episodi di genocidio.

Si tratta di vedere in che mondo vogliamo vivere: se in un mondo basato sulla libertà di pensiero e di espressione, o in un mondo in cui il potere costituito obblighi a pensare in un certo modo, sotto la minaccia di sanzioni penali.

Al riguardo il caso Perincek c. Svizzera è emblematico. In una serie di conferenze tenute nei Cantoni di Losanna, Zurigo e Berna, lo studioso turco Dogu Perincek aveva negato il genocidio degli armeni ad opera dell’Impero ottomano nel 1915, e per questo era stato condannato penalmente. Esaurite le vie di ricorso che la legge svizzera gli metteva a disposizione, egli si era rivolto alla corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che salvaguarda la libertà di espressione.

Nel ragionamento che precede la sentenza, la Corte ha considerato indiscutibile che la condanna penale di Perincek, come pure l’ordine giudiziario di versare un compenso all’associazione Armenia-Svizzera, avevano costituito un’interferenza con l’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione, sancito dall’art. 10. La Corte non ha accolto la tesi del Governo elvetico secondo cui tale interferenza era  giustificata dall’art.16 della Convenzione, in base al quale nessuna disposizione dell’art. 10 impedisce alle Parti contraenti di imporre restrizioni all’attività politica di stranieri. La Corte ha ritenuto che le clausole suscettibili di interferire col godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione, vadano interpretate restrittivamente. Nel caso in esame, l’art.16 va interpretato nel senso di essere idoneo ad autorizzare limitazioni ad attività che incidono direttamente sul processo politico, cosa che non si verificava in relazione all’attività del Perincek.

La Corte ha pure osservato che in altri casi in cui è venuta in discussione l’applicazione dell’art.10, l’intervento dell’autorità si è limitato alla restrizione nella diffusione di una pubblicazione. Invece, il fatto che il Perincek sia stato condannato penalmente è significativo, perché la condanna penale è una delle più serie forme d’interferenza con la libertà di espressione. La Corte ha quindi concluso che non era stato necessario, in una società democratica, sottoporre il Perincek ad una condanna penale per proteggere i diritti della comunità armena, ed in conseguenza vi era stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.

Orbene, gli Stati europei sono tutti membri del Consiglio d’Europa, e perciò vincolati all’osservanza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ventisette di essi fanno parte dell’Unione Europea e devono osservare anche la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Entrambi questi documenti salvaguardano la libertà di pensiero, opinione ed espressione.

Nonostante ciò, alcuni di questi Paesi hanno ritenuto di punire per legge il c.d. negazionismo, corrente di pensiero in contrasto con la “communis opinio” sui genocidi del XX° secolo. Su questa strada si è messa pure l’Italia, con legge approvata dalla Camera in via definitiva l’8 giugno 2016. Essa sancisce la reclusione da due a sei anni per la negazione della Shoah e dei crimini di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

La predetta legge ha prestato il fianco ad alcune critiche. Innanzitutto non è conforme a quanto richiesto dalla Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2008/913/GA del 28 novembre 2008, che chiede di punire “l’istigazione pubblica”, mentre la legge italiana ha per oggetto la “propaganda”, che è del tutto assente nella citata Decisione quadro. Inoltre, quest’ultima si riferisce anche ai crimini previsti nello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, ossia praticamente al crimine di aggressione, che manca nella nostra legge. Altra divergenza: la Decisione quadro prevede una punibilità da uno ad un massimo di tre anni, e non da due a sei.

Un’altra grave critica riguarda l’assenza di ogni riferimento in merito a chi disporrà del potere di qualificare il crimine oggetto di questa particolare forma di tutela. Chi mai potrà avere la competenza per farlo? Chiunque abbia seguito l’attività dei tribunali penali internazionali sa quanto sia difficile operare un accertamento del genere: come potrebbe il giudice provvedere in tal senso? Un solo esempio: qualificare una condotta diretta a negare un crimine di guerra attribuito al Polisario, significherebbe dover inquadrare giuridicamente la controversa questione del Sahara occidentale.

Ed infine, una considerazione di fatto: aprire un procedimento penale nei confronti dei negazionisti significa offrire tribune per comizi, prima ancora che tribunali per giudizi, e significa confondere ruoli e funzioni che invece vanno tenuti separati, quelli del legislatore, del giudice e dello storico. Se la negazione non si accompagna a reati punibili a norma di legge, come l’incitamento all’odio e alla violenza, o ad altre fattispecie penali, non v’è motivo di condannare chi pacificamente abbia fatto uso del suo diritto alla libertà di pensiero e di espressione. “Qui iure suo utitur neminem laedit”.

 

Prof. Giorgio Bosco già Ambasciatore d'Italia, e Professore alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma.