A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

IL FORO COMPETENTE NEI CASI DI RITARDO DEL VOLO

 Autore: Dott.ssa Roberta Capri

 

Il Giudice di Pace di Trapani,con sentenza del 18 giugno 2018, si è pronunciato sulla questione riguardante il foro competente nelle controversie aventi per oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria da parte del passeggero per ritardo del volo.

Nel giudizio in esame, il passeggero, in possesso di un biglietto elettronico per un viaggio aereo da Ancona a Trapani con la compagnia Ryanair (con partenza programmata alle ore 11:35), subiva il ritardo di oltre tre ore dell’aeromobile a causa di un guasto tecnico e, pertanto,rinunciava a imbarcarsi e richiedeva la compensazione pecuniaria, ai sensi dell’art.7, par.1, lett.a) (e non lett.b come riportato nella sentenza) del regolamento n.261/04. La ratio di tale regolamento, che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è quello di garantire al passeggero una tutela adeguata per i disagi subiti.

Come già accennato, il diritto a compensazione pecuniaria è disciplinato dall’articolo 7 del suddetto regolamento e varia dai 250 ai 600 euro, in funzione della lunghezza della tratta.

Nel caso di specie, considerato che la tratta è inferiore a 1500 chilometri, il vettore convenuto era tenuto al pagamento di 250 euro ma eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, in quanto il passeggero, attraverso la stipula del contratto,aveva dichiarato di accettare le condizioni generali di trasporto adottate dalla suindicata compagnia aerea che prevedono quale foro competente per la cognizione di eventuali controversie i tribunali irlandesi.

Il giudice ha rigettato l’eccezione sollevata dalla Ryanair, richiamando la giurisprudenza del Giudice di Pace di Palermo (ord. n. 6561/2012 R.G.) secondo la quale “l’individuazione del giudice competente a giudicare su una controversia nei confronti di un vettore aereo è da operarsi sulla base dell’art. 33 della Convenzione di Montreal”.

Tale convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, sottoscritta a Montreal il 28 maggio 1999, è stata approvata dall’allora Comunità europea con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità medesima, il 28 giugno 2004. L’articolo 33, comma 1, così recita:

“L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.”

Resta inteso che per tribunale si intende genericamente il giudice in quanto i criteri di collegamento individuati nelle suddette disposizioni afferiscono alla giurisdizione e non alla competenza che è invece rimessa all’ordinamento di ciascun Paese, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15028 del 2005.

La descritta giurisprudenza del Giudice di Pace può essere confrontata con quella della Corte di giustizia, chiamata più volte a pronunciarsi sul rapporto tra la Convenzione di Montreal e il regolamento n.261/04.

Infatti, nella causa C‑344/04, promossa dalle associazioni dei vettori IATA (International Air Transport Association) ed ELFAA (the European Low Fares Airline Association) è stata messa in dubbio la legittimità del regolamento n. 261/04, ritenendolo in contrasto con la Convenzione di Montreal.In particolare, quest’ultima, agli artt. 19, 22 e 29, disciplina rispettivamente la responsabilità del vettore per il ritardo del volo, la limitazione della stessa per  ritardo, bagagli e merci e il fondamento della richiesta risarcitoria.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha sancito la piena compatibilità tra il regolamento n.261/04 e la Convenzione di Montreal, dimostrando come il ritardo può causare due tipi di danno, uno identico per tutti i passeggeri che subiscono disagi, per es. per l’attesa in aerostazione e che viene compensatosia economicamente, sia attraverso forme di assistenza, come la somministrazione di pasti e bevande, e l’altro invece variabile e tale da poter essere individuato ex post e su base individuale.

La prima tipologia di danno è quella disciplinata dal regolamento n. 261/04 mentre la seconda è regolata dalla Convenzione di Montreal. La vigenza dei due provvedimenti normativi non osta a che il passeggero, che abbia ottenuto la compensazione pecuniaria ai sensi del suddetto regolamento, possa poi chiedere,in virtù  della citata Convenzione, il risarcimento dei danni subiti per il ritardo del volo.

Questi concetti sono stati ribaditi nella causa C204/08 dove è stato sottolineato come i diritti fondati sul regolamento n.261/2004 e sulla convenzione di Montreal facciano parte di contesti normativi differenti e pertanto, poiché nella predetta causa era controversa la competenza giurisdizionale per la violazione del predetto regolamento, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la questione dovesse essere esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001 (oggi sostituito dal regolamento UE 1215/2012) e non già della Convenzione di Montreal.

In particolare,l’art. 5, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, trasposto nell’art.7, paragrafo 1, lett.b) del regolamento UE 1215/2012, che disciplina il caso in cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati nel contratto di trasporto.

Delineato il quadro normativo unionale, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, è opportuno soffermarci sul quadro normativo nazionale, costituito dal decreto legislativo n. 206/2005, c.d. codice del consumo, richiamato dal Giudice di Pace. Quest’ultimo,ritenendo che il contratto stipulato on line dal passeggero rientri nel novero dei contratti a distanza, ha applicato il predetto codice che, per tali contratti, individua come foro competente quello di residenza o domicilio eletto del consumatore e, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 13642/200 ; Cass. Civ. 11282/2001), ha ritenuto concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero ha ricevuto conferma dell’acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore.

Inoltre,il giudice ha presunto vessatoria la clausola con la quale la Ryanair ha previsto come sede del foro competente una sede diversa da quella della residenza o del domicilio del convenuto.

Il carattere vessatorio della clausola sarebbe venuta meno nel caso in cui la stessa fosse stata oggetto di trattativa individuale,trattativa che,nella fattispecie in esame, non risulta esservi stata, anche perché il passeggero che stipula on line solitamente non può trattare eventuali modifiche delle condizioni generali di contratto ma soltanto accettarle o rifiutarle (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ordinanza 10-07-2013, n. 17080).

Definite le questioni di rito, il Giudice di Pace è entrato nel merito della controversia, sancendo il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria per il ritardo sulla base dell’orientamento sia della Corte di Cassazione che della Corte di giustizia la quale, in assenza di una specifica disposizione sul ritardo, ha interpretato il regolamento n. 261/04 nel senso che i passeggeri che hanno subito un ritardo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati e, come tali, hanno diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa (sentenza Sturgeon cause riunite C-402/07 e C-432/07).

In merito poi al guasto tecnico che avrebbe causato il ritardo, il Giudice di Pace ha affermato che la compagnia aerea convenuta non avrebbe dimostrato che tale guasto rappresentava una circostanza che sfuggiva al suo controllo e che non era evitabile. A tale proposito, giova rilevare che i giudici di Lussemburgo hanno stabilito nella sentenza Wallentin-Hermann (causa C‑549/07) che il problema tecnico non rientra tra le circostanze eccezionali, a meno che tale problema “derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”.

In ultimo, il Giudice di Pace ha trattato la questione del mancato imbarco del passeggero, citando la sentenza n.1713/17 del Giudice di Pace di Bari che ha stabilito che, nel caso di ritardo del volo imputabile al vettore, il passeggero ha diritto alla risoluzione del contratto ex art.1452 c.c., ritenendo, altresì, che la rinuncia al volo non comporti la rinuncia al diritto all’indennizzo.

In ambito europeo, il considerando 17 del regolamento n. 261/2004 prevede testualmente che: “I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.” Pur non prevedendo espressamente il diritto a compensazione pecuniaria e considerato che il legislatore europeo nei casi di cancellazione del volo ha riconosciuto tale diritto al passeggero, è opportuno ribadire che la Corte di giustizia, nella già citata sentenza Sturgeon, ha assimilato i passeggeri che subiscono un ritardo prolungato a quelli vittime di cancellazione. Poiché questi ultimi hanno diritto alla compensazione pecuniaria in caso di rimborso del prezzo del biglietto, il riconoscimento da parte del Giudice di Pace di analogo diritto ai passeggeri ricorrenti sembra trovare un fondamento anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia.

In conclusione, si  osserva come l’acquisto del biglietto via internet rappresenti una modalità sui generis di conclusione del contratto che mette in luce diversi profili di criticità, tra cui quello riguardante l’individuazione della giurisdizione e che fa emergere la necessità di intervenire normativamente a livello nazionale, europeo e internazionale attraverso criteri che definiscano in modo più chiaro il rapporto contrattuale vettore- passeggero.

 

Dott.ssa Roberta Capri, Funzionaria Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.