A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

RUOLO DELLE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE.

Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice Direttore Foroeuropa 

 

  1. Introduzione

Le unità di informazione finanziaria (‘FIU’) svolgono un ruolo essenziale nel supportare l’Unione e le autorità nazionali competenti nella lotta contro i reati finanziari, il  riciclaggio, e il finanziamento del terrorismo.

Le funzioni delle FIU sono definite come segue nella Direttiva (UE)2015/849[1]: ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche, incluse le informazioni derivanti da segnalazioni di operazioni sospette. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo.

Onde assicurare l’efficacia dell’azione svolta dalle FIU,è fondamentale che il settore privato rispetti l'obbligo giuridico di segnalare le operazioni sospette, e che le FIU ricevano informazioni di qualità sulle operazioni o sui tentativi di operazioni che potrebbero presentare un legame con proventi di reati o il finanziamento del terrorismo.

Nello stesso tempo, è essenziale che, data la natura transfrontaliera di numerose operazioni, le FIU cooperino in maniera più significativa ed efficiente tra loro e con le autorità competenti, comprese quelle di contrasto, le autorità fiscali e doganali e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Alcuni aspetti della cooperazione tra le FIU degli Stati membri in materia di scambio di informazioni sono disciplinati dalla nuova Direttiva (UE) 2019/1153 sull'agevolazione dell'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo. Tuttavia, questa Direttiva non contiene norme su scadenze precise e canali informatici per lo scambio di informazioni tra FIU di Stati membri diversi. Inoltre, l'ambito di applicazione della disposizione in questione è limitato ai casi di terrorismo e di criminalità organizzata associati al terrorismo e non copre tutti i tipi di reati gravi.

 

  1. Prospettive future

In una sua recente relazione[2], la Commissione riflette sulle condizioni e strategie necessarie a rafforzare la cooperazione tra le FIU. Questa relazione tiene anche conto dei risultati di consultazioni mirate.

Le conclusioni di questa relazione sono particolarmente interessanti. Qui di seguito se ne riassumono i punti essenziali:

Dall'analisi delle risposte ai questionari e dei colloqui con i rappresentanti del settore privato e gli Stati membri è emerso che la trasmissione di informazioni da parte del settore privato è ostacolata dalla mancanza di un modello comune per la segnalazione di operazioni sospette e dalla mancanza di un obbligo di archiviazione elettronica di tali relazioni.

Per affrontare minacce comuni a tutti gli Stati membri, le FIU dovrebbero poter definire un approccio comune e disporre di strumenti informatici adeguati, anche al fine di analizzare efficacemente le segnalazioni di operazioni sospette. Diverse FIU hanno iniziato a sviluppare strumenti informatici che rendono più efficiente l'analisi nazionale e apportano benefici all'analisi congiunta di casi transfrontalieri.

Il principio territoriale per cui i soggetti obbligati riferiscono alla FIU competente per il luogo in cui sono stabiliti rende essenziale che le FIU cooperino tra loro nella maniera più ampia possibile.

Per rafforzare la cooperazione tra le FIU è anche necessario risolvere questioni relative al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Tali questioni sono insorte anche a causa della mancanza di regolamentazione degli scambi di informazioni tra le FIU degli Stati membri e quelle di paesi terzi, la quale ha portato a un approccio non armonizzato a tali scambi.

Inoltre, quando le FIU si scambiano informazioni basate su richieste da parte delle autorità competenti, i tempi di risposta divergono notevolmente e, pur essendo in linea con le norme internazionali, non rispettano le norme UE per gli scambi di informazioni tra le autorità dell'UE.

Un ostacolo ulteriore è rappresentato dalle diversità in termini di status, poteri e organizzazione tra le FIU degli Stati membri, ovvero sulla capacità delle FIU di accedere a e condividere informazioni pertinenti finanziarie, amministrative e in materia di contrasto.

Per concludere:

  • I compiti e gli obblighi di cooperazione transfrontaliera delle FIU dovranno essere definiti più chiaramente nel quadro giuridico per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  • E’anche necessario sviluppare un meccanismo più forte per coordinare e sostenere la cooperazione e l'analisi transfrontaliere. Tale meccanismo dovrebbe non solo includere norme, modelli e orientamenti giuridicamente vincolanti nel settore di attività delle FIU, ma anche favorire lo sviluppo di nuovi strumenti informatici (basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie di apprendimento automatico) per rafforzare e facilitare l'analisi congiunta.

 

[1]Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

[2]Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione del quadro per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (Doc. 11517/19 del 26 luglio 2019). Documento accessibile su: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11517-2019-INIT/it/pdf