A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

DUE DOMANDE PER IL 2020: 1) COME SI COLLOCA L’UCCISIONE DI SOLEIMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E NEL DIRITTO EUROPEO? 2) DOPO LA BREXIT UN INGLESE PUÒ CONSERVARE, A RICHIESTA, LA CITTADINANZA EUROPEA? 

 Autore: Claudio De Rose, Direttore responsabile e coordinatore scientifico

 

1.    Breve premessa sui principi di riferimento delle due domande.

Le domande poste dal titolo del presente scritto potrebbero apparire, a prima vista, di modesta portata rispetto alla dimensione dei contesti a cui esse fanno riferimento e cioè, nel primo caso, l’esasperata tensione in atto nel Medio-Oriente anche per effetto dell’incombente presenza americana; nel secondo caso, l’epocale uscita dall’Unione europea di una delle sue più importanti componenti statuali, con il tormentato e tormentoso iter realizzativo che ne è seguito.

Ma il pensiero giuridico non può esimersi dal valutare vicende e situazioni quali quelle poste in evidenza dalle due domande, per verificarne la compatibilità con i principi e le regole fondamentali della convivenza civile, ai vari livelli ordinamentali: nazionale, sovranazionale e internazionale.

Ed anche se ben difficilmente l’analisi giuridica perviene a soluzioni capaci di produrre effetti immediati sugli eventi in corso, dominati dal momentaneo prevalere di logiche politiche, militari o propagandistiche, da essa possono tuttavia scaturire indicazioni a salvaguardia dei principi e delle regole per assicurarne la necessaria continuità nel tempo. Una continuità che consente di giustificare o non comportamenti e atteggiamenti che si ispirino alla “ragion di Stato” o alla tradizionale supremazia dello Stato nei riguardi degli individui.

E quindi, in ragione di detta continuità, nel caso Soleimani si pone il quesito se, in base ai principi, sia giustificabile che un individuo, per quanto malvagio e pericoloso potesse essere, sia stato privato della vita su ordine del Capo di uno Stato diverso dal suo e, soprattutto, senza processo.

Mentre, nel caso dei cittadini inglesi, la fedeltà ai principi rende particolarmente interessante chiedersi se sia certo che l’uscita del loro Stato dall’Unione europea implichi automaticamente la perdita della cittadinanza europea, anche da parte di quelli di essi che, per convinzione propria, continuino a sentirsi europei e desiderino essere riconosciuti come tali.

 

2.-Risposte alla prima domanda.

2.1-Va preliminarmente escluso che il caso Soleimani possa essere risolto sulla base del diritto nazionale del Capo di Stato ordinante ovvero del diritto penale dello Stato di appartenenza dell’ucciso.

Ciò in quanto l’uccisione è avvenuta nel territorio di uno Stato terzo, l’Iraq, e quindi, atteso il principio secondo cui ai reati è applicabile la legge del luogo dove sono stati commessi, le leggi nazionali delle due parti sono fuori gioco e, se mai, vi potrebbero essere iniziative giudiziarie delle autorità irachene con richiesta di estradizione dell’ordinante. Ma di  iniziative in tal senso non v’è finora notizia e comunque in un processo davanti ai giudici iracheni finirebbe per prevalere l’internazionalità dell’evento. Con la conseguenza che ci si dovrebbe necessariamente ricondurre ad un contesto di regole e principi che travalica il diritto nazionale e più propriamente attiene al diritto internazionale.

Ai fini dell’individuazione delle regole e dei principi dell’ordinamento giuridico internazionale a cui far riferimento, va verificato innanzitutto se, attenendo l’evento a situazioni conflittuali di natura militare tra iraniani e nordamericani ci si possa ricondurre alle norme pattizie e/o consuetudinarie valide per lo stato di guerra, dichiarato o meno.

Per la verità, gli accadimenti che hanno preceduto e seguito l’evento porterebbero ad escludere che l’evento stesso si inscriva in uno stato di guerra in atto tra USA e IRAN. Ma se pure così fosse, rimarrebbe il fatto che nella storia delle guerre tra nazioni verificatesi in tempi a noi più vicini è difficile, se non impossibile, rinvenire un caso analogo, in cui un Capo di Stato abbia organizzato e ordinato l’uccisione di un capo militare nemico.

Un’eventualità del genere si può essere verificata nelle guerre civili, per le quali, peraltro, l’ordinamento di riferimento non è quello del diritto internazionale bellico,ma resta pur sempre quello nazionale, sia pure adeguato alle circostanze, come è accaduto in occasione della Rivoluzione francese e della Rivoluzione russa.

E comunque, anche a voler giudicare il caso Soleimani col metro della disciplina  internazionale degli eventi bellici, va ricordato che il processo di Norimberga celebrato nel 1945-46 nei confronti dei gerarchi nazisti ha sancito il principio che anche chi ha commesso gravissimi crimini di guerra o spietati crimini contro l’umanità non può essere sbrigativamente passato per le armi ma ha diritto ad essere processato, con applicazione delle regole risalenti ai principi generali o convenzionali di diritto internazionale e alla coscienza universale.

L’analisi giuridica ha condiviso questa impostazione ed ha addirittura rincarato la dose, mettendo in dubbio la piena legittimazione garantistica dello stesso Tribunale di Norimberga, rilevando che in esso la pubblica accusa era affidata soltanto a rappresentanti dei Paesi vincitori, con esclusione, quindi, di quelli dello Stato di appartenenza degli accusati (Cfr. P. Nuvolone, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Roma, Edizioni della Bussola, 1945,pp.111 e ss.; Ernesto De Cristofaro, Gradi di memoria. I giuristi italiani e i processi ai criminali nazisti,in “Laboratoireitalien”, 11/2011,pp.1-16 – https://laboratoireitalien.revues.org/582).

Sulla base di tale rilievo, è successivamente prevalso il criterio che i tribunali penali internazionali devono avere una fonte pattizia, che confermi la necessità che per infliggere la pena capitale o altre sanzioni agli accusati di crimini di guerra e/o contro l’umanità va comunque ad essi assicurato un giusto processo. Ed inoltre la fonte pattizia può legittimare la sottrazione del potere di accusa allo Stato di appartenenza ma solo se quest’ultimo sia aderente alla Convenzione istitutiva del tribunale ed abbia quindi accettato a priori ed in astratto il criterio medesimo (Cfr., in tal senso, Giuliano Vassalli,Statuto di Roma, Note sull’istituzione di una Corte penale internazionale, in Rivista di Studi Politici Internazionali, n.66/1,1999,p.9 e Giorgio Bosco, La revisione dello Statuto della Corte penale internazionale, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2001, n.37, pp.24-29).

Nessuno di questi presupposti risulta sussistere nel caso Soleimani e quindi, anche a voler giudicare la sua uccisione col metro del diritto internazionale bellico, la stessa non può essere ritenuta giuridicamente ammissibile.

 

2.2.- Ma anche a voler inquadrare l’evento in una situazione conflittuale non riconducibile ad uno stato di guerra dichiarato o in atto, come la realtà fattuale induce a ritenere, va detto che il diritto internazionale di pace ancor meno di quello di guerra concepisce o ammette che un Capo di Stato disponga l’eliminazione fisica e senza processo di un capo militare o di un semplice cittadino di un altro Stato, qualunque sia l’accusa che gli venga rivolta.

Il diritto internazionale di pace prevede, invece, che in tali casi lo Stato che si ritenga offeso inviti il Paese di appartenenza del soggetto danneggiante a farne cessare l’attività ritenuta dannosa.

Con la conseguenza che, se l’invito rimane senza seguiti, lo Stato offeso o che si ritiene tale può adire gli organi di giustizia internazionale ovvero, qualora lo Stato dell’offensore non fosse aderente alle Convenzioni che istituiscono e gestiscono i Tribunali internazionali, può ricorrere agli altri mezzi di soluzione dei conflitti consentiti dai diritto internazionale, anche consuetudinario.

Tra questi mezzi c’è, come estrema ratio, anche la guerra contro lo Stato offensore, ma non si può accettare la tesi secondo cui l’azione diretta contro Soleimani è stata necessaria per evitare una guerra tra USA e Iran, dandosi per scontato che l’Iran avrebbe tollerato l’inclusione del suo capo militare e avrebbe smesso di danneggiare gli USA piuttosto che entrare apertamente in conflitto con gli USA medesimi. Ed infatti, se così fosse, a più forte ragione dovrebbe allora ritenersi che l’Iran, se fosse stato invitato a disinnescare l’azione di Soleimani, lo avrebbe pacificamente fatto, salvaguardando il suo capo militare e non rischiando la guerra.

Sta di fatto, comunque, che anche la storia delle situazioni conflittuali in tempo di pace non ha precedenti così clamorosi di eliminazione diretta dell’avversario e di esplicita rivendicazione di averlo fatto. Né rileva che vi siano stati casi in cui si è sospettata un’ipotesi di eliminazione da parte avversa, ma senza prove e tanto meno rivendicazioni che lo confermassero.

Ciò può dirsi rapportandosi soprattutto alle epoche più vicine a noi, in cui è andata sempre più maturando la coscienza universale che ripudia comportamenti barbarici e privilegia, invece, il ricorso a misure sanzionatorie inflitte nel rispetto dei diritti umani e attraverso un giusto processo.

Potrà sembrare un paradosso, ma nel caso di Gesù Cristo non risulti esservi stato, né da parte di Roma Imperiale né da parte dei giudei, alcun proposito di eliminazione diretta di chi veniva ritenuto un loro avversario. La vicenda fu indubbiamente caratterizzata da accuse infondate e da una condanna iniqua, ma vi fu pur sempre un processo, il che, almeno sul piano formale, è fedele ai principi.

In proposito, è interessante rilevare che l’analisi giuridica – pur rimarcando l’assoluta iniquità delle accuse e della condanna - è pervenuta a conclusioni positive circa la regolarità formale di quel processo rispetto al diritto processuale allora vigente, anche con riferimento al trasferimento dell’accusato dal giudice nazionale a quello di Roma Imperiale: un trasferimento dovuto non al desiderio di infliggere a Gesù un’ulteriore umiliazione, bensì al fatto che,avendo il giudice nazionale ritenuto applicabile la pena di morte ma essendo il potere di infliggerla riservato al giudice romano, l’accusato era stato necessariamente sottoposto a quest’ultimo (Cfr. Gianfranco Ravasi, Il processo giudaico e romano a Gesù di Nazaret. Una sentenza da impugnare, in “L’Osservatore Romano”, 28 marzo 2010, pp.1-5).

E’ chiaro che non basta il rispetto delle forme a fare di un tribunale uno strumento di giustizia ed è ben noto l’uso distorto e disumano che i regimi dittatoriali del ventesimo secolo hanno fatto del processo penale (Al riguardo cfr., in questo numero di Foroeuropa, l’approfondita analisi che ne fa Fabrizio Giulimondi nell’articolo intitolato “Democrazia e autoritarismi nel diritto penale a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino”).

Resta fermo, tuttavia, che l’eliminazione diretta dell’avversario quale forma di inflizione della pena capitale va assolutamente ripudiata dal mondo civile, in quanto retaggio di antiche epoche selvagge o barbariche.

E sorprende che l’Unione europea -la quale (come viene ricordato nel citato articolo di F. Giulimondi) ha severamente censurato, in quanto contrarie ai suoi principi fondamentali, le deformazioni subite dal diritto penale procedurale e sostanziale da parte dei regimi autoritari dello scorso secolo - non abbia censurato con altrettanto vigore l’uccisione di Soleimani e la sua palese antigiuridicità rispetto ai sopra richiamati principi, che l’art.21 del Trattato sull’Unione europea pone a base delle azioni e delle relazioni esterne dell’Unione medesima: in primis con riferimento al rispetto della vita, la quale è il diritto umano per eccellenza.

 

 

3.- Risposte alla seconda domanda.

Per rispondere alla domanda se, dopo la Brexit, un inglese può chiedere di conservare la cittadinanza europea, va preliminarmente chiarito che la nozione di “inglese”, a cui qui si intende far riferimento, è quella che definisce tale il cittadino del Regno Unito d’Inghilterra, tanto che si senta appartenente alla Gran Bretagna o “Britannia” che dir si voglia, quanto che si senta appartenente alla Scozia, al Galles o all’Irlanda del Nord.

Un altro aspetto da precisare è che non è concettualmente scontato, contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a ritenere, che la Brexit implichi automaticamente la perdita della cittadinanza europea da parte dei cittadini inglesi.

In realtà, i Trattati prevedono norme sull’acquisizione della cittadinanza europea – in particolare l’art.9 del TUE e l’art.20 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in base ai quali è cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro- ma non contengono norme esplicite sulle possibili cause di perdita della cittadinanza europea.

Dette cause vanno pertanto dedotte per implicito dalle norme attributive, ed applicando questo criterio si può tranquillamente ritenere che se il possesso della cittadinanza nazionale di uno Stato membro implica automaticamente l’acquisto della cittadinanza europea, la perdita della cittadinanza nazionale è certamente causa, a sua volta, di perdita della cittadinanza europea. Tanto più perché i citati articoli dei Trattati precisano che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce.

Ma non può ritenersi altrettanto certo che l’uscita dello Stato membro dall’Unione implichi per i suoi cittadini la perdita della cittadinanza europea, in primo luogo perché manca una specifica previsione in tal senso sia nel contesto dell’art.50 TUE, che disciplina il recesso dello Stato dall’Unione, sia in altra norma dei Trattati.

Al di là del silenzio delle norme, va altresì considerato che la perdita della cittadinanza europea per effetto della perdita della cittadinanza nazionale discende da fatti o atti direttamente riconducibili alla volontà dell’interessato, quali l’espressa rinunzia, l’acquisizione di un’altra cittadinanza in assenza di un accordo sulla doppia cittadinanza, la messa in atto di comportamenti incompatibili, ecc.

Qualora, invece, fosse collegata automaticamente al recesso dall’Unione dello Stato di appartenenza,la perdita della cittadinanza europea costituirebbe, per chi è interessato a conservarla, una conseguenza non riconducibile alla sua volontà ma impostagli da scelte o comportamenti altrui.

Un’eventualità del genere sarebbe in netto contrasto con la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che sono alla base dell’ordinamento dell’Unione e non diversamente dovrebbe ritenersi qualora l’Unione, nel sospendere da taluni diritti lo Stato membro per una delle ragioni di cui all’art.7 del Trattato sull’Unione europea, disponesse anche la sospensione dello status di cittadino europeo dei cittadini di quello Stato.

Né basta a dirimere i dubbi fin qui espressi il fatto che alla Brexit si sia pervenuti sulla base di un referendum popolare, in cui è prevalsa la maggioranza dei voti favorevoli all’uscita dall’Unione, perché anche in tale prospettiva la perdita della cittadinanza europea costituirebbe, per il cittadino inglese che all’atto del referendum era favorevole a restare in Europa e lo è tuttora, una conseguenza impostagli e quindi in contrasto con la sua volontà.

In sostanza, quel che va definito è se sia compatibile con il diritto europeo che la cittadinanza europea venga tolta a chi non vuole perderla e per effetto dell’altrui volontà, sia pure maggioritaria.

Il problema si pone con aspetti di immediata concretezza in conseguenza di quanto sta accadendo in Scozia, in cui la rivendicazione della cittadinanza europea nonostante la Brexit si intreccia con la rivendicazione dell’autonomia nazionale. La via che si intende percorrere da parte degli scozzesi pro Europa è quella di un secondo referendum limitato alla Scozia e intenti analoghi si manifestano nell’Irlanda del Nord.

E’ chiaro che l’Unione Europea non può rimanere insensibile davanti a queste problematiche, che indirettamente ne confermano e ne avvalorano il ruolo di entità sovranazionale, da cui ci si attende una decisa accentuazione della propria identità, che accomuni liberamente e utilmente le identità nazionali. E non v’è dubbio che per il conseguimento di tale identità sia essenziale che, già allo stato delle norme che la concernono, alla cittadinanza europea venga riconosciuta un’autonoma dimensione giuridica, basata sulla volontà individuale e non su quella dello Stato di appartenenza o di maggioranze occasionali.

Solo così l’esigenza, sempre più avvertita, di sentirsi europei potrebbe raggiungere una consistenza effettiva, corredata delle necessarie potestà individuali rispetto ai momenti decisionali delle Istituzioni europee, cioè delle potestà idonee a raggiungere, nell’ambito nazionale e negli ambiti di interesse e attraverso le forme consentite dai Trattati, risultati utili alla crescita dell’Europa come entità sovranazionale, anche a confronto con il Resto del Mondo.

Può quindi fondatamente ritenersi che sia connaturale alla disciplina della cittadinanza europea che essa, una volta acquisita, costituisce uno status individuale, che può conservarsi, a domanda, anche in caso di recesso dello Stato membro di appartenenza (vedere al riguardo l’iniziativa della “Permanence European Union Citizenship”, risalente al 2017 http:www.eucitizen2017.org/ ). Di conseguenza, è in concreto auspicabile che i competenti organi dell’Unione accolgano sin d’ora le istanze in tal senso che provengano da cittadini inglesi.

Del resto, già da tempo è stata riconosciuta dalle due parti (Regno Unito ed UE) la necessità che, nella ricorrenza di determinati presupposti e/o condizioni, il cittadino inglese conservi i diritti connessi al possesso della cittadinanza europea. Si veda, al riguardo, La Scheda Informativa della Commissione europea in data 12 dicembre 2017, dal titolo: “Domande e risposte: i diritti dei cittadini dell’UE a 27 e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit, secondo quanto delineato nella relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del Governo del Regno Unito”.

E questo già di per sé conferma che l’Unione europea è una realtà in cui una parte almeno dei cittadini inglesi si è integrata.