A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: I SINGOLI STATI MEMBRI DELL’UE POSSONO OBBLIGARE FACEBOOK A RIMUOVERE I CONTENUTI ILLECITI “IDENTICI” ED “EQUIVALENTI”, SIA ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA CHE IN TUTTO IL MONDO (CGUE 3 OTTOBRE 2019, C-18/18).

Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, il 3 ottobre scorso, si è pronunciata, ancora una volta, su un tema oggetto di forte dibattito, quanto le società tecnologiche siano responsabili per i contenuti dei loro utenti, assumendo, però, una posizione diversa rispetto a sue precedenti decisioni.

La sentenza della Corte UE arriva a seguito della denuncia di una deputata austriaca, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi e portavoce federale di tale partito politico che aveva citato Facebook Ireland davanti al Tribunale di commercio di Vienna, Austria, chiedendo la rimozione di una serie di commenti diffamatori che la riguardavano pubblicati da un utente su tale social network, nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

L’utente di Facebook aveva condiviso sulla sua pagina personale, l’articolo di una rivista di informazione austriaca, una fotografia della deputata ed un commento relativo, redatto in termini tali che i giudici austriaci avevano ritenuto lesivi dell’onore della stessa e tali da ingiuriarla e diffamarla.

Nonostante la richiesta di rimozione da parte della diretta interessata, Facebook ometteva di rimuovere il commento. A seguito dell’intrapresa azione giudiziaria, la deputata austriaca otteneva un ordine inibitorio con il quale il social network era stato obbligato a cessare immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all’azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale, qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del commento pubblicato. La Facebook Ireland provvedeva, pertanto, a disabilitare in Austria l’accesso al contenuto pubblicato inizialmente.

Adito in appello, il Tribunale Superiore del Land di Vienna confermava l’ordinanza cautelare emessa in primo grado; entrambi i Tribunali hanno basato la loro decisione sull’art. 78 della legge sul diritto d’autore e sull’art. 1330 del codice civile (ordinamento austriaco), con la motivazione, in particolare, che il commento pubblicato contenesse dichiarazioni eccessivamente lesive dell’onore della deputata e lasciasse intendere, inoltre, che quest’ultima avesse tenuto un comportamento penalmente rilevante, senza fornire alcuna prova a tale riguardo.

Ciascuna delle parti proponeva ricorso davanti alla Corte Suprema austriaca, la quale, chiamata a statuire sulla questione se il provvedimento inibitorio, emesso nei confronti di un prestatore di servizi di hosting che gestisce un social network che vanta un elevato numero di utenti, possa essere esteso anche alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui egli non sia a conoscenza, rileva che, secondo la propria giurisprudenza, un tale obbligo deve essere considerato proporzionato qualora il prestatore di servizi di hosting sia già venuto a conoscenza di almeno una violazione degli interessi dell’interessato causata dal contributo di un utente e, pertanto, il rischio che vengano commesse altre violazioni si sia concretizzato.

Ritenendo, tuttavia, che la controversia davanti ad essa pendente, sollevi questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea, in particolare della Direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE[1], la Corte Suprema decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31/CE obbliga l’host provider (gestore di una piattaforma di social network quale Facebook) a rimuovere, non solo le informazioni illecite ex art. 14, paragrafo 1, lett. a) della suddetta Direttiva[2] ma anche le informazioni identiche e/o di contenuto equivalente e non solo nello Stato membro ma anche a livello mondiale, non appena ne abbia conoscenza.

Va premesso che, secondo la Direttiva citata, un prestatore di servizi di hosting[3], quale Facebook, non è responsabile delle informazioni memorizzate, qualora non sia a conoscenza della loro illiceità o qualora agisca immediatamente per rimuoverle o per disabilitarne l’accesso non appena ne venga a conoscenza. Tale esonero da responsabilità non pregiudica, tuttavia, la possibilità di ingiungere al prestatore di servizi di hosting di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, in particolare cancellando le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime. Per contro, la Direttiva vieta di imporre ad un prestatore di hosting di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate o di ricercare attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Un prestatore di servizi di hosting, inoltre, può essere destinatario di ingiunzioni anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile. In base a quanto disposto dall’art. 18, paragrafo 1, della Direttiva, le Autorità degli Stati membri devono adottare rapidamente provvedimenti, anche provvisori, diretti a porre fine alle violazioni e ad impedire ulteriori danni agli interessi in causa. I danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. I provvedimenti inibitori sono espressamente preordinati a porre fine a qualsiasi presunta violazione o ad impedire qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, per cui, in linea di principio, non si può presumere alcuna limitazione della loro portata ai fini della loro attuazione. Tale approccio consente di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti, ossia la protezione della vita privata e dei diritti della personalità, della libertà di impresa nonché  della libertà di espressione e d’informazione. Da un lato, esso non richiede strumenti tecnici sofisticati, che potrebbero rappresentare un onere straordinario, dall’altro, tenuto conto della facilità di riproduzione delle informazioni nell’ambiente Internet, esso risulta necessario per garantire la protezione efficace della vita privata e dei diritti della personalità (come indicato dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni).

Sulla base di tali valutazioni la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza in commento, ha statuito che la Direttiva sul commercio elettronico, la quale mira  a stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco, non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ingiungere ad un prestatore di servizi di hosting di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate il cui contenuto sia “identico” e/o “equivalente” a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Quanto al concetto di “equivalenza” delle informazioni illecite, la CGUE chiarisce che “l’illiceità del contenuto di una informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona”. Ne consegue che, affinchè un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito ed a impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi in causa, possa effettivamente realizzare tali obiettivi, deve potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa delle parole utilizzate o della loro combinazione, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito. Diversamente, infatti, gli effetti inerenti ad un’ingiunzione del genere potrebbero facilmente essere elusi tramite la memorizzazione di messaggi appena diversi da quelli dichiarati illeciti in precedenza, il che potrebbe condurre l’interessato a dover moltiplicare le procedure al fine di ottenere la cessazione dei comportamenti illeciti di cui è vittima.

A tal fine l’ordine inibitorio deve contenere “elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito”.

La Corte di Giustizia stabilisce, inoltre, che il prestatore di servizi di hosting dovrà rimuovere “le informazioni oggetto dell’ingiunzione o bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto”. La Corte UE richiama in tal senso, l’art. 18, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31/CE che non prevede a tale riguardo alcuna limitazione, segnatamente territoriale, alla portata dei provvedimenti che gli Stati membri hanno diritto di adottare conformemente alla Direttiva in esame; di conseguenza la Direttiva 2000/31/CE non osta a che detti provvedimenti ingiuntivi producano effetti a livello mondiale. Data la dimensione mondiale dei servizi elettronici, tuttavia, il legislatore dell’Unione ha ritenuto di garantire la coerenza delle norme dell’Unione in tale ambito con le norme applicabili a livello internazionale. Spetta agli Stati membri garantire che i provvedimenti da essi adottati e che producono effetti a livello mondiale tengano debitamente conto di queste ultime norme.

La sentenza della Corte europea è di grande importanza all’interno del controverso dibattito europeo su quanto le società tecnologiche dovrebbero essere responsabili per i contenuti dei loro utenti. Alcuni Stati membri si sono già mossi in tal senso, come ad esempio la Germania che ha introdotto leggi molto severe relativamente ai contenuti inneggianti l’odio, con le piattaforme tecnologiche soggette a multe pesantissime se incapaci di sorvegliare opportunamente. L’Unione europea, invece, per ora è rimasta abbastanza neutrale anche se si sta discutendo da un po’ di tempo di una nuova legge sui servizi digitali che possa chiarire la responsabilità delle piattaforme. Ad oggi, però, i big tecnologici non sono tenuti a monitorare tutti i contenuti postati sulle loro piattaforme perché le norme attuali esonerano le società dalle responsabilità in merito.

Per La Corte di Giustizia UE, tuttavia, lo scenario attuale non impedisce alle piattaforme di sorvegliare attivamente per cui gli ordini di rimozione dovrebbero essere applicati in tutto il mondo purchè ciò non violi il diritto internazionale pertinente; nella Direttiva sul commercio elettronico nell’Unione europea, infatti,  nulla impedisce l’applicazione globale di un ordine giudiziario in tutto il mondo; qualunque Paese può ordinare a Facebook di eliminare post, fotografie e video e limitarvi l’accesso a livello mondiale.

La sentenza appare come un brutto colpo per le piattaforme web come Facebook, perché attribuisce loro maggiore responsabilità, come quella di sorveglianza sui contenuti giudicati illegali, laddove finora hanno avuto solo l’obbligo di rimuoverli dopo aver ricevuto una segnalazione.

Cosa comporta questa decisione secondo gli analisti?

Innanzitutto, che se in uno Stato un contenuto può essere giudicato come diffamatorio o inneggiante all’odio, potrebbe non essere considerato allo stesso modo in un Paese con leggi diverse in materia. L’espansione dei divieti di contenuto in tutto il mondo potrà minare sia il diritto degli utenti di Internet di accedere alle informazioni sia la libertà di espressione in altri Paesi. Questo precedente potrà incoraggiare altri Paesi, compresi quello di scarso rispetto per la libertà di parola, a fare richieste simili. Altra conseguenza messa in evidenza, è che per applicare il nuovo tipo di blocco globale, le piattaforme web, come Facebook, saranno costrette ad usare “filtri” automatizzati per i contenuti perché solo così sarà possibile tentare di rimuovere anche contenuti “equivalenti” a quelli segnalati.

E’ un forte cambiamento rispetto al regime attuale che prevede obblighi solo per i contenuti dichiarati illeciti e notificati alla piattaforma ma non per quelli futuri.

Da molti anni numerose associazioni per la tutela dei diritti civili, così come Google, Facebook ed altre piattaforme, sostengono che tali filtri costituirebbero un grave danno per la libera espressione sul web. L’automatismo nell’applicazione dei filtri, ormai basato in parte sull’intelligenza artificiale, non sarebbe ancora in grado di cogliere le sfumature del discorso. Il rischio è di bloccare anche la satira, i discorsi politici e critici.

In una nota, Facebook si augura che i Tribunali adottino un approccio proporzionato e misurato per evitare di limitare la libertà di espressione. Questa sentenza solleva interrogativi importanti su tale libertà e sul ruolo che le aziende del web dovrebbero svolgere nel monitorare, interpretare e rimuovere contenuti che potrebbero essere illegali in un determinato Paese. Sulla nostra piattaforma, sostiene Facebook, esistono già degli standard della comunità che stabiliscono ciò che le persone possono o non possono condividere ed un processo in atto per limitare i contenuti che violino le leggi locali. Secondo Facebook la sentenza della Corte europea si spinge oltre andando a minare il consolidato principio secondo cui un Paese non ha il diritto di imporre le proprie leggi sulla libertà di parola ad un altro Paese. Essa, inoltre, apre la porta ad obblighi imposti alle aziende del web di monitorare anticipatamente i contenuti per poi interpretare se sono “equivalenti” a contenuti ritenuti illegali. Per ottenere questo diritto i Tribunali nazionali dovranno prevedere definizioni molto chiare su cosa significhino “identico” ed “equivalente” concretamente.

Da sottolineare che la sentenza in commento va in una direzione contraria rispetto ad una recente pronuncia della stessa Corte di Giustizia europea in materia di diritto all’oblio nella quale si limita l’applicazione di tale diritto alla sola Unione europea (CGUE 24 settembre 2019, C-507/17). In quest’ultima sentenza, la Corte, pur specificando che una deindicizzazione a livello mondiale sarebbe idonea a conseguire pienamente l’obiettivo di protezione perseguito dal diritto dell’Unione europea, tuttavia, rileva una serie di problematiche che non consentono di giungere a tale risultato. Esiste il problema che non tutti gli Stati riconoscono un tale diritto (per esempio la Colombia), poi c’è la necessità di contemperare tale diritto con altri diritti fondamentali come il diritto alla libertà di espressione, in particolare nella sua accezione passiva di diritto ad essere informati. Il diritto dell’Unione, precisa la Corte, non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione in tal senso per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione. L’espansione del diritto all’oblio implica generalmente una riduzione della libertà di espressione, pertanto, un corretto bilanciamento dei diritti è essenziale per la democrazia. Un diritto all’oblio globalizzato significherebbe, per esempio, che un Paese extraeuropeo potrebbe censurare argomenti ad esso estranei ma di importanza politica all’interno dell’Unione europea, in questo modo manipolando la politica europea.

Ricordiamo che “sull’obbligo di astenersi dal pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto” si era già espressa la Corte di Cassazione italiana con la sentenza n. 7708/2009 imponendo tale obbligo a Yahoo!Italia.

In tali termini è anche l’art. 17, paragrafo 4, lett. c), della recentissima Direttiva 2019/790[4] che impone ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti, al fine di escludere ogni propria responsabilità, l’obbligo di dimostrare di “aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione ed aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”.

 

Avv. Aloi Teresa, Foro di Catanzaro

 

[1] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

[2] Direttiva 2000/31/CE, art. 14, par. 1, lett. a): il prestatore di un servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate se non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione.

[3] L’Hosting è un servizio in cui un computer configurato come server internet offre una parte o tutte le sue risorse per l’uso in cambio di un canone determinato, noleggio. Grazie a questo servizio, uno o più utenti possono utilizzare le informazioni, i servizi o i contenuti che si trovano su questo server utilizzando un altro computer chiamato Client. Il Client utilizza internet per collegarsi con il server e visualizzarne il contenuto.

[4] La Direttiva 790/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore ha l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d’autore nell’ambito delle tecnologie digitali ed in particolare di Internet.