A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Migranti e ONG: i governi nazionalisti lanciano l’ostracismo ad entrambi

 Autore: Prof. Carlo Morselli

 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948, art. 13: «2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

 

Sommario: 1. Emigrazione e immigrazione. “L’errore pendolare“ e le nuove forme di ostracismo - 2. Le organizzazioni non governative (ONG) nelle relazioni internazionali -3. La ONG Sea Watch 3. La nave Open Arms.

 

1. Emigrazione e immigrazione. “L’errore pendolare“ e le nuove forme di ostracismo

Le migrazioni internazionali, per l’Europa e per il mondo, trovano una significativa  unità di misura nel 1973, in coincidenza con la crisi petrolifera che genera quella del modello capitalistico costruito sul perno dello sfruttamento delle risorse energetiche a basso costo. Il sistema industriale dei paesi sviluppati è scosso da quelli produttori di petrolio[1].

La Repubblica Federale di Germania aveva guidato la crescita industriale avvalendosi dei gastarbeiter (non immigrati, ma) “lavoratori ospiti“, cioè  «milioni di immigrati dall’Europa meridionale e dalla Turchia»[2], frutto di una linea stipulativa ad tempus, destinata ad interrompersi con il venir meno delle ragioni delle pattuizioni tra gli Stati nazionali. Tuttavia, «se migrare dalla Turchia in Germania non era più possibile per la chiusura  della frontiera tedesca  all’immigrazione, era però ancora possibile entrare nella Bundesrpublik attraverso il ricongiungimento familiare»[3].

Il noto aforisma Wir wollten Armen, Menschen sind gekommen  («Volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone») attribuito allo scrittore svizzero Max Frisch testimonia, da solo, il fallimento del Gastarbeitermodell (imposto in Germania e Svizzera), cioè «quel modello di politica dell’immigrazione  -  prevalso in numerosi Paesi europei fin dall’inizio degli anni Settanta di questo secolo  - che riduceva il fatto migratorio alla dimensione auspicata di importazione temporanea di manodopera»[4]. L’errore di considerare il fenomeno migratorio come monotematico (solo di tipo economico, nel caso che precede) è stato, anche recentemente, ripetuto in Italia dai governi di centro-destra e dai partiti d’ispirazione nazionalista, (in una nuova versione, cioè) riconsiderando quel fenomeno come espressione di un problema tipicamente di ordine pubblico[5] da gestire allestendo una politica securitaria (nella forma, degenerata, di “ossessione securitaria“)[6] e repressiva, avvalendosi dell’istituto (oltre che dell’immigrazione clandestina[7], anche) del respingimento (alla frontiera) e lanciando l’ostracismo alle O.N.G., anziché interpretare adeguatamente quel macrofenomeno  con l’avvio di un processo di adattamento (necessario, quando si tratti di un flusso migratorio massiccio, espressione di migrazioni internazionali di massa, nell’epoca delle grandi migrazioni che impegnano le coste italiane e il mar Mediterraneo). Per quanto il fenomeno delle migrazioni abbia attraversato tutte le epoche, indubbiamente nel mondo contemporaneo hanno assunto uno speciale rilievo i movimenti internazionali delle persone.

Pesa, al riguardo, un giudizio di inadeguatezza formulato dalla Corte costituzionale fin dal 1977[8], che doveva avere carattere predittivo.

Quindi, un errore di impostazione – declinabile come “errore pendolare“ - che si ripete nel tempo, centrato sul riduzionismo (c.d. reductio ad unum) rispetto alla natura multifattoriale del fenomeno: prima si considerò la migrazione una vicenda strettamente economica, recentemente, specialmente nel corso del Governo Conti 1 e con agli Interni il ministro Salvini (esponente di un partito di Governo), si è elaborata la normativa sul c. d. decreto Sicurezza[9] ove, per chi emigra, non c’è posto per l’accoglienza e l’integrazione dello straniero[10], nel quadro delle nuove forme di ostracismo (nella cui categoria - lato sensu - può essere ricompresa l’istituto del respingimento) [11][12].

Il respingimento (nella forma del c.d. respingimento collettivo e contro il divieto di non refouliment), fra emigrazione ed immigrazione (Kojanec ha scritto una voce enciclopedica così titolata)[13], si colloca nel primo stadio del movimento migratorio, quando si vuole ostacolare il passaggio al secondo, con l’inserimento di una pratica di sbarramento tesa ad impedire l’approdo nel Paese sede di immigrazione.

Alcuni autori hanno gettato luce su questa figura anfibia, che vive in coppia: «basta un passo oltre il confine per diventare immigrati in terra straniera…per vivere la bilateralità del processo migratorio: si è contemporaneamente emigrante per il Paese di cittadinanza ed immigrato nel nuovo Paese di residenza…L’individuo che si sposata e valica il confine…è portatore di aspettative nei confronti delle due terre, quella di partenza e quella di destinazione»[14].

Riassuntivamente e sempre distintamente, «il termine “immigrazione“ e quello, corrispondente, “immigrati“ (in quanto distinti da “migrazione“ e “migranti“)…suggeriscono una visione unilaterale degli spostamenti contemporanei di popolazioni, e tende a ignorare o perlomeno a sottovalutare l’importanza - a fini cognitivi come regolativi - delle condizioni di partenza dei migranti e dei loro luoghi di origine»[15].

Ricordiamo, che quello di emigrare è un diritto di fonte universale (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948), all’art. 13: «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese»[16].

 

2. Le organizzazioni non governative (ONG) nelle relazioni internazionali

Come è noto, le ONG sono «associazioni composte da singoli individui…la cui costituzione, attività e scioglimento sono regolate in base alle norme interne degli Stati…esse si presentano come associazioni di diritto interno, titolari di posizioni soggettive riconosciute autonomamente dai singoli ordinamenti».[17]

Il carattere precipuo delle O.N.G. è quello di essere un organismo indipendente dagli Stati, e che, tuttavia, mostra qualche segno di ibridismo. Pur distinguendosi dalle Organizzazioni Governative e dagli organismi internazionali pubblici[18] - per l’elasticità della struttura, dell’apparato e dell’assetto interno  e la vocazione no profit - le ONG, destinatari di diritti ed obblighi, si pongono quali soggetti che rivestono una importanza non secondaria nelle relazioni internazionali (rapporti interstatali)[19], senza essere soggetti di diritto internazionale[20].

Oltre alle «funzioni di controllo e reporting, nel settore dei diritti umani le ONG svolgono oggi un fondamentale ruolo promozionale, che si sostanzia nell’ornai consolidata attività di “agenda – setting  -  espressione che indica la capacità di portare determinati temi all’attenzione dell’agenda internazionale degli Stati - in quella di lobbyng …nonché in una partecipazione attiva all’elaborazione di norme internazionali » (c.d. standard-setting action)[21].

 

3. La ONG Sea Watch 3. La nave Open Arms

Si è detto, in precedenza, di Matteo Salvini agli Interni, e la vicenda della Sea Watch 3 è intervenuta nel giugno-luglio 2019 proprio quando era ministro Salvini,  e segna lo zenit dell’ostracismo, al pari di una vera  e propria crociata,  dato dallo stesso alle navi ONG. Infatti, per impedire e sbarrare l’ attracco nel porto  di Lampedusa al comandante della Sea Watch 3 - che aveva raccolto i naufraghi provenienti dalla Libia e voleva riparare in un luogo sicuro e prossimo - il Governo Conte 1 ha spedito una nave da guerra, così classificata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, la  “Vedetta V. 808“, per realizzare un blocco imposto dall’Italia. Una nave da guerra e per una guerra non dichiarata (la vicenda del 29 giugno 2019) o senza che si dovesse fronteggiare un pericoloso attacco navale ai poteri dello Stato (l’art. 11 della Costituzione proclama che «L’Italia ripudia la guerra»).

Il comandante Carola Rachete, con l’equipaggio a bordo, ha deciso di disattendere il divieto assoluto di attracco intimato dall’unità navale della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa, in attuazione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 che all’art. 1 (Misure a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica e in materia di immigrazione Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica) stabilisce (introducendo un comma 1 ter): «Il Ministro dell’interno…può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale…per motivi di ordine e sicurezza pubblica»[22].

Ma - per dire del carattere smisurato e sproporzionato  della spedizione di una nave da guerra - la nave Sea Watch 3 è una nave appartenente ad una ONG ed è disarmata. Si tratta di una nave di soccorso e l’assistenza a bordo precede la finalità del transito, cioè quello di portare a termine il salvataggio in mare, le relative operazioni, e non di portare un offesa all’Italia[23].

Risulta improprio criminalizzare i mari (in merito all’intervento umanitario di ONG nel Mediterraneo e in riferimento al sequestro della nave Open Arms[24], residuando l’interrogativo: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita?[25]), azionando la leva repressiva per la gestione di un problema politico e umanitario di portata epocale, destinato a persistere.

L’impostazione del P.M. di Agrigento, nel filtro del G.i.p. che non convalida l’arresto di Carola Rackete, viene bocciata, ma il primo vi resiste ricorrendo in Cassazione contro l’ordinanza del G. i. p. 2 luglio 2019[26] (nell’ordinanza del G. i. p. il richiamo della Convenzione di Montego Bay è specifico, riferito all’art. 98, sull’obbligo di soccorso in mare[27]). Però la Cassazione ha dato ragione al comandante Carola Rackete[28] [29].

Voci di dissenso si sono levate contro l’iniziativa  di trattare penalmente la condotta del comandante che ha salvato vite umane raccogliendo naufraghi che fuggono da una Libia  (nei centri di detenzione per migranti gli stessi sono sottoposti a sevizie, torture, abusi di ogni tipo, secondo la denuncia di Amnesty International [30]). In un proclama del 17 luglio 2019, che sembra direttamente rivolto alla Procura di Agrigento, Amnesty International ha chiesto che le accuse, di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e resistenza agli ordini di una nave di guerra, contro la comandante della Sea-Watch 3 Carola Rackete fossero ritirate, in vista dell’interrogatorio del 18 luglio.

Di più ampia portata, e l’autorevolezza della fonte la conferma, è la comunicazione inoltrata al Governo italiano dall’ONU specificamente sulla criminalizzazione praticata nei mari del Mediterraneo nei confronti delle navi delle ONG, sulla politica c. d. dei porti chiusi e sui contenuti del decreto legge n. 51 del 2018. Si consideri pure la posizione del Consiglio d’Europa «…sulla questione dei soccorsi in mare è stata espressa…dalla Commissaria per i diritti umani Dunja Mijatović, la quale ha espressamente condannato le campagne denigratorie in corso nei confronti delle organizzazioni internazionali impegnate nei soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale; nonché l’avvio di indagini penali[31]».

D’altra parte, il (richiamato) potere d’interdizione ministeriale si pone in contrasto con il principio di non refolulement (v. Carta di Nizza)[32].

 

Prof. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell’immigrazione nel Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma. 

 

[1] Il riferimento è al cartello O. P. E. C., imponendo un embargo delle esportazioni di greggio. Cfr. F. Romano, Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), in Enc. dir., XXXI, Milano,1981, 193, ricordando che « sorse a conclusione della Conferenza a Bagdad, tenutasi dal 10 al 14 settembre del 1960, in seguito al forte ribasso del prezzo del greggio praticato in due tempi…dalle sette maggiori società petrolifere, senza la benché minima consultazione con i Paesi produttori» (il riferimento è alle, note, “sette sorelle“).

[2] L. Li Causi, Migrare, fuggire. Ricostruire, in Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei, a cura di L. Li Causi (Percorsi di antropologia e cultura popolare), Pisa, 2013, 5, e ciò era frutto di «  accordi da parte dei tedeschi  con i paesi esportatori di braccia ove era chiaro che quei lavoratori sarebbero rimasti sul suolo tedesco solo per tutto il tempo necessario alla costruzione ed al funzionamento della potente macchina industriale…Una ospitalità che avrebbe avuto fine con il venir meno delle condizioni stipulate tra gli stati nazionali ». Al riguardo, altresì, v. R. Bova, Nuove e vecchie cittadinanze in Francia. Pratiche dell’integrazione e della differenza tra Stato ed associazioni di migranti turchi e curdi, ivi, 63 s.

V. la Decisione relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia, Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, decisione (UE) 2020/1268, 15 luglio 2020.

[3] Li Causi, Migrare, fuggire. Ricostruire, in Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei, cit., 7-8, proseguendo: «È un momento significativo…inizio di quel  percorso che porterà poi…ad un mutamento della legislazione tedesca sulla naturalizzazione che introdurrà lo jus soli   accanto allo jus sanguinis  come porta principale per accedere alla cittadinanza del nuovo stato tedesco oramai riunificato. Era la presa d’atto istituzionale che la Germania…era una società multietnica e multiculturale…Gli egiziani emigrano».

Straniero, dunque, ma non estraneo. Sulla figura, in Italia, v.  B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988, 8 s.; Id., La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma, Padova, 1997, 23; G. D’Orazio, Straniero (condizione giuridica dello), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993 1 s.; più recentemente, v. B. Nascimbene, Straniero nel diritto internazionale, in Dig. pubbl., XV, Torino, 1999, 189-190, il qual così conclude: «Lo stretto legame fra diritti dello straniero e diritti dell’individuo…fa ritenere che l’ampiezza e il contenuto dello statuto dello straniero abbiano subito, ma siano anche destinati a subire, una positiva evoluzione»; nonché E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), ivi, 158 s.

[4] F. Pastore, Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, in Storia d’Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia, a cura di L. Violante, Torino, 1998, 1033, che aggiunge: «Con efficacia profetica, il romanziere annunciava a un’opinione pubblica ancora largamente inconsapevole che l’immigrazione non era soltanto un fenomeno economico, bensì il fattore scatenante di una trasformazione globale delle società occidentali».

D’altra parte, v. P. Pisicchio, Migrazioni interne e limitazioni nel Novecento. I casi di Italia e Cina, in dirittifondamentali.it., 30 gennaio 2020.

[5] Addirittura, una condanna penale non configura, di per sé, i motivi di ordine pubblico che giustificano il diniego dello status di lungo soggiornante (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 settembre 2020, in immigrazione.it, 2020).

[6] Così, C. Morselli, L’ossessione securitaria e la problematica protezione dei diritti dei naufraghi, in Mediterranean  Journal Human Rights , 2019, n. 26, 175 s.

[7] Secondo la decisione del Tribunale di Palermo, sez. G.I.P.-G.U.P., 7 settembre 2016 (ud. 7 settembre 2016), Modica, Estensore – S. J, in Arch. pen., 22 maggio 2020, con nota di J. Criscuolo, Mercanti di morte o scafisti per necessità? Una diversa prospetti-va offerta dai tribunali siciliani sulla tratta illegale di extracomunitari, in tema di immigrazione clandestina, non è punibile il materiale conducente dell'imbarcazione che sia stato obbligato con violenza o minaccia – dai reali organizzatori della traversata illegale - a porsi alla guida del natante carico di migranti, dovendosi ritenere che l'altrui condotta violenta abbia influito sulla possibilità di autodeterminazione dell'agente.

[8] Sentenza 20 gennaio 1977, n. 46, al quale riteneva che la disciplina dell’immigrazione «per la delicatezza  degli interessi che coinvolge merita un riordinamento da parte del legislatore, che tenga conto delle esigenze di consacrare in compiute organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia».

[9] Lo strumento prescelto (di gestione del fenomeno migratorio, riferito agli sbarchi nelle coste italiane) è la decretazione d’urgenza.

[10] G. Kojanec, Emigrazione ed immigrazione, in Dig. Disc. Pubbl.,V, Torino, 1990, 507: «La quasi totalità delle garanzie da accordarsi all’emigrato deve realizzarsi negli Stati di accoglimento, giacché gli Stati di emigrazione possono disciplinare solo taluni limitati aspetti del fenomeno, essendo, peraltro, loro interesse primario la tutela di questa categoria di cittadini».  Sullo straniero, v. B. Nascimbene, Straniero nel diritto internazionale, in Dig. Disc. Pubbl., XV, Torino,1999, 179; E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), ivi, 156 s. Da ultimo, v. R. Caridà, Modelli di accoglienza diffusa in Calabria e sussidiarietà, in dirittifondamentali.it, 11 marzo 2020.

Riguardato (anche) quale forma di integrazione al tessuto sociale ospitante, v., in giurisprudenza, Cons. St., sez. 3, sent. 4 febbraio 2020, n. 2825, in Il Merito, 2020, n. 9, 84, sul permesso di soggiorno. Cfr. l’ordinanza 16 gennaio - 31 marzo 2020, n. 7619 della Prima Sezione Civile della Cassazione, sempre in materia di permesso di soggiorno, sui limito del sindacato giurisdizionale (in tema di espulsione dello straniero il giudice ordinario deve limitarsi ad accertare l’assenza del permesso di soggiorno, mentre il giudizio di legittimità è riservato al giudice amministrativo) e Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 marzo 2011, in costituzionalismo.it, 5 aprile 2011.

[11] L'ostracismo (ὀστρακισμός, ostrakismós) apparteneva al diritto della democrazia ateniese che puniva con un esilio ad tempus (di dieci anni) coloro che avrebbero potuto costituire un pericolo per la città (ostracizzati furono, ad esempio, Cimone, Aristide, Temostocle, Tucidite).

[12] Lo Stato italiano è condannato al risarcimento del danno patito da immigrati somali ed eritrei per i respingimenti degli stessi effettuati verso la Libia senza esaminare i singoli casi. In tal modo essi sono stati privati della possibilità di ottenere una valutazione individuale delle loro situazioni al fine di beneficiare della protezione accordata dal diritto internazionale e comunitario ai rifugiati, in violazione dell’art. 13 CEDU. Inoltre essi sono stati esposti al rischio di maltrattamenti in Libia e al rimpatrio in Somalia ed Eritrea, in violazione dell’art. 3 della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande sezione, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in immigrazione.it., 2012). Da ultimo, v. P. Papa, Esclusione, non respingimento, protezione umanitaria: brevi note a margine di Cassazione n.11668 del 2020, in Quest. giust., 21 luglio 2020.

[13] Kojanec, Emigrazione ed immigrazione, in Dig. Disc. Pubbl., cit., 506 s.; nonché A. Ruggeri, Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà, in Dir. imm. citt., n. 2/2019.

[14] F. Cristaldi, Immigrazione e territorio. Lo spazio con/diviso, Bologna,2013, 15.

[15] Pastore, Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, in Storia d’Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia, a cura di L. Violante, cit., 1033, nota 2. L’A. richiama, per la riportata critica a questa forma di riduzionismo,  M. De Bernat, Teorie e pratiche delle migrazioni internazionali, in A. Ardigò, M. De Bernat e G. Sciortino, Migrazioni, risposte sistematiche, nuove solidarietà, num. mon. di “ La ricerca sociale “, nn. 47-48 (1990), Milano, 1993, 30 s.

[16] Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

[17] N. Colacino, Organizzazioni internazionali II) Organizzazioni internazionali non governative  (Postilla di aggiornamento), in Enc. giur. Treccani,Agg. XV, Roma, 2007, 1. In giurisprudenza, sulle ONG, v. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, sentenza del 29 luglio 2019 nella causa C 556/17, in immigrazione.it, 2020; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, n. 58387/11, Ha.A. c. Grecia, sent. del 21 aprile 2016, ivi, 2016; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, n. 71545/12, L.E. c. Grecia, sent. del 21 gennaio 2016, ivi, 2016; nonché Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 17 gennaio 2006, ivi, 2016; Corte di giustizia delle CE , Causa C-192/99 del 20 febbraio 2001, ivi, 2001.

Per la giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Potenza, sez. civile, ord. del 20 gennaio 2016, ivi.

[18] In dottrina, v. P. Ziccardi, Organizzazione internazionale (in generale), in Enc. dir., XXXI, Milano,1981, 158 s.; G. Arangio Ruiz, Gli enti soggetti dell’ordinamento internazionale, Milano, 1951, 21 s.

[19] Specialmente, v. Ziccardi, Organizzazione internazionale (in generale), cit., 161 che, relativamente alle organizzazioni denominate internazionali, tratta lo scenario degli «elementi che si aggiungevano agli altri costitutivi della struttura sociale, assumendo la veste di attori delle relazioni internazionali, accanto agli attori tradizionali, suscitando problemi di ponderazione tra componenti nuove e tradizionali, nonché di individuarne le molteplici interrelazioni».

[20] P. Benvenuti, Organizzazioni internazionali non governative, in Enc. dir., XXXI, Milano,1981, 409, su quelle entità che «una volta costituite…hanno preso ad operare effettivamente nell’ambiente internazionale accanto agli Stati, in maniera distinta da questi, svincolati dalla loro struttura organica, in una situazione che può essere definita di indipendenza» (l’A. richiama Serra, Le organizzazioni internazionali non governative nel sistema delle Nazioni Unite, in Comun. Intern., 1948, 379 s.).

In materia, v. l’ampia voce di M. Panebianco, Organizzazioni internazionali I) Profili generali, in Enc, giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, 1, precisando l’A. che «il fenomeno dell’ “Organizzazione internazionale“ è in larga misura derivato dalla nascita delle Nazioni Unite…In una nozione molta lata…sono organizzazioni internazionali sia quelle interstatali…sia quelle non governative formate da associazioni o istituzioni private…ed aventi finalità sociali…umanitarie».

[21] Colacino, Organizzazioni internazionali II) Organizzazioni internazionali non governative  (Postilla di aggiornamento) in Enc. giur. Treccani, Agg. XV,cit., 3.

[22] La decretazione governativa in materia di immigrazione è doppia:  prima il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. in L. 1° dicembre 2018, n. 132), e poi il decreto-legge 14 gennaio 2019, n 53, c. d. bis, parallelo al precedente.

Cfr. E. Codini, Cresce la necessità di strumenti ordinari, in Guida dir., 2019, n. 29, 8; M. Mancini Proietti, Alla ricerca della sicurezza perduta. Luci e ombre della legge n. 132 del 1 dicembre 2018, in Riv. Pol., 2018, fasc. XI-XII, 1145; nonché G. Cataldi, L’impossibile “interpretazione conforme" del decreto “sicurezza bis” alle norme internazionali sul soccorso in mare, in Quest. giust., 2020.

[23] Cfr., in tema, F. Vassallo  Paleologo, Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno, in Quest. giust., n.2/2018, 215; M. Paternello, Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato, in www.questionegiustizia.it/articolo/dissequestrata-la-nave-open-arms-soccorrere-i-migranti-non-e-reato_19-04-2018.php.

[24] Proactiva Open Arms, creato nell’ottobre 2015, è una organizzazione umanitaria  non governativa (quindi senza scopi di lucro) spagnola, con  obiettivo di condurre operazioni di ricerca e soccorso in mare.

V. Migranti, terzo salvataggio per Open Arms, le persone a bordo ora sono 276, in la Repubblica, 11 settembre 2020: «Terzo salvataggio in 48 ore per Open Arms: la nave della Ong spagnola, dopo aver soccorso nella notte un'imbarcazione con 77 migranti a bordo, ha recuperato altri 116 persone - tra cui 2 donne - che erano su un'imbarcazione alla deriva da 3 giorni, senza cibo né acqua. I migranti, hanno constatato i medici di Emergency a bordo della nave, erano in condizioni di disidratazione grave, stato confusionale e debilitazione severa. A segnalare l'imbarcazione a Open Arms è stato il mercantile Morning Crown che, dicono dalla ong, "per ore è rimasto accanto alla barca senza prestare assistenza ai naufraghi seguendo le istruzioni impartite dalle autorità maltesi"». Migranti, Salvini e Open Arms: c’è un confine al dovere di soccorso in mare?, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 26 maggio 2020.

[25] F. Cancellaro, L’Italia è sotto osservazione dell’ONU con  riferimento alla criminalizzazione del soccorso in mare, alla politica dei porti chiusi ed al decreto di immigrazione e sicurezza, in Dir. pen. cont., 12 marzo 2019; S. Trevisaunt, Immigrazione irregolare via mare, diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, Napoli, 2012, 19 s.

L. Masera, Paesi terzi di origine e transito: protezione e cooperazione. L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?, in Quest. giust., 2/2018: «L’ossimoro del  “reato di solidarietà“, oltre che nel discorso pubblico, ha trovato riscontro anche in alcuni provvedimenti (cautelari) dell’Autorità giudiziaria, con cui è stato disposto il sequestro delle imbarcazioni impegnate nel prestare soccorso ai migranti », nonché  S. Perelli, Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita?, in Quest. giust. online, 31 marzo 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-nave-open-arms-e-reato-soccorrere-migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php.

Cfr. I. Papanicolopulu, Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Dir. imm. cit.., 2017, 19; D. Mancini, L’intervento umanitario di ONG nel Mediterraneo. Il caso ProAvtiva Open Arms, in www.altalex.com/documents/news/ 2018/05/03/l-intervento-umanitario-di-ong-nel-mediterraneo-il-caso-proactiva-open-arms; P. De Sena, La “minaccia” italiana di “bloccare” gli sbarchi di migranti ed il diritto internazionale, in www.sidiblog.org/2017/07/01/la-minaccia-italiana-di-bloccare-gli-sbarchi-di-migranti-e-il-diritto-internazionale; N. Parisi, I limiti posti dal diritto internazionale alle scelte di penalizzazione del legislatore interno in materia di immigrazione irregolare, in R. Sicurella (a cura di), Il controllo penale dell’immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici, Torino, 2012, 55 s.

[26] Ordinanza di non convalidare l’arresto del comandante della motonave che era entrata nel porto di Lampedusa il 29 giugno ed era stata arrestata per resistenza e violenza contro una nave da guerra nel porto di Lampedusa con a bordo il carico di migranti soccorsi in mare. Il ricorso (in Giur. pen., 23 Luglio 2019) è interposto ex art. 606 c. p. p., del 16 luglio 2019, n.8 /19, Proc. n. 3169/2019, RG mod. 21 da parte dei Pubblici Ministeri dott. Lugi Patronaggio e dott. ssa Gloria Andreoli. L’ordinanza del G. i. p. 2 luglio 2019 è pubblicata nella medesima Rivista, con commento di E. De Marchi, Brevi considerazioni sull'ordinanza del G.I.P. di Agrigento nel caso Sea Watch 3, Web 2019, 7-8, 1 s.

[27] Articolo 98 Obbligo di prestare soccorso. 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual'è il porto più vicino presso cui farà scalo. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

[28] La pronuncia della Cassazione, sez. III,  20 febbraio 2020, sentenza n.112, in Arch. pen., n.1, 2020.

[29] L. Masera, La Cassazione sul caso Rackete: la strategia dei porti chiusi è contraria alla disciplina dei soccorsi in mare, in Quest. giust., 2020; C. Morselli, La natura di nave da guerra della motovedetta V. 808 al vaglio della Cassazione (a proposito dell’arresto non convalidato di Carola Rackete), in Arch. pen., n.1, 2020.

[30] In un proclama del 17 luglio 2019, che pare  rivolto alla Procura di Agrigento, Amnesty International ha chiesto che le accuse, di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e resistenza agli ordini di una nave di guerra, contro la comandante della Sea-Watch 3 Carola Rackete fossero ritirate.

Cfr. P. Scevi, Crimini perpetrati contro migranti e rifugiati in Libia e giustizia penale internazionale. Una riflessione sui meccanismi di risposta, in Arch. pen., 14 luglio 2020, n 2, 1-2, segnalando che «nel rapporto del 15 gennaio 2020 del Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia, si evidenzia che migliaia di rifugiati e migranti sono detenuti nei centri di detenzione gestiti dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale, in capo al Ministero degli Interni, controllati da gruppi armati ed esposti ai combattimenti a Tripoli e dintorni. Migranti e rifugiati continuano ad essere sistematicamente sottoposti a detenzione arbitraria e torture in luoghi di detenzione, ufficiali e non ufficiali, nei quali sono diffusi anche la violenza sessuale, il rapimento per riscatto, l'estorsione, il lavoro forzato e le esecuzioni illegittime. Tali crimini sono perpetrati da funzionari governativi, membri di gruppi armati, milizie, trafficanti e membri di bande criminali» (United Nations Security Council, United Nations Support Mission in Libya, Report of the SecretaryGeneral, 15 gennaio 2020, Groups in vulnerable situations, Migrants and refugees, §50 e § 51). In precedenza, v. Emergenza immigrazione: la Libia, l’Unione Europea e l’Italia, in LUISS Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, online, 8 luglio 2017.

[31] Secondo quanto ripotato da S. Zirulia, F. Cancellaro, Caso Sea Watch: cosa ha detto e cosa non ha detto la Corte di Strasburgo nella decisione sulle misure provvisorie, in Dir. pen. cont., 26 giugno 2019.

[32] Propriamente, v.. Cass., sez. I, sent. 18 maggio 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49242, Pres. Di Tomassi, Rel. Magi, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2017: «…Appare necessario evidenziare come la previsione relativa al divieto di respingimento contenuta nell’art. 19 comma 2 della Carta di Nizza sia espressa con assoluta nettezza e senza riferimento alcuno a deroghe e identifichi la condizione ostativa al refoulement». Art. 33 della Convenzione di Ginevra (28 giugno 1951): «Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Sul principio di non refoulement, v., ad esempio, Cass., sez. VI-1 civile, ord. n. 18539 del 21 settembre 2016, in Immigrazione.it, 2016.

In tema, v.  S. Rossi, Respingimento alla frontiera e libertà personale. Il monito della Corte e le scelte del legislatore, in Rivista A. I. C., n. 2/2019, 128 s.; C. Bertolino, Territori e immigrazioni tra diritto di respingimento e dovere di accoglienza tra gli Stati, ivi, n. 1/2018, 18; nonché, in particolare, L. Ferrajoli, Politiche contro i migranti in violazione dei diritti umani, in www.questionegiustizia.it, § 1.1.

Sul numero di migranti sbarcato al 15 settembre 2020, v. ll grafico che illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 15 settembre 2020 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2018 e 2019, in immigrazione.it, 2020, rinviandosi.