A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Migrazioni: l’imprinting delle O.N.G. (i relativi caratteri tipici), l’Osservatorio Carta di Milano e il principio di eguaglianza costituzionale

 Autore: Prof. Carlo Morselli

 

Sommario: 1. Organizzazione non governativa: i tratti distintivi - 2. L’Osservatorio Carta di Milano: La solidarietà non è reato. Il soccorso in mare e le O.N.G. - 3. Il principio costituzionale di eguaglianza e (cenni) un recente scrutinio della Consulta sul c.d. decreto sicurezza

 

1. Organizzazione non governativa: i tratti distintivi

Una organizzazione non governativa (in acronimo: ONG)[1] è quella senza fini di lucro (no profit) - spesso a carattere umanitario o sociale - e che è indipendente dagli Stati. Le O. N. G  sono finanziate attraverso il canale, appunto devolutivo, delle donazioni oppure delle elargizioni da parte di  filantropi, talune sono sostenute anche mediante denaro pubblico.

L‘espressione ellittica  O. N. G. può essere resa ed intesa quale antonimo, poiché si tratta di soggetti assai importanti delle relazioni internazionali che si sono affermati, specialmente, perché godono di una struttura organizzativa ed amministrativa (che per quanto formale è) assai più snella e flessibile rispetto alle Organizzazioni Governativi e ai diversi organismi internazionali pubblici. D’altra parte, la formula O. N. G. è riferibile a gruppi d’interesse della società civile caratterizzati a una impostazione no profit (al pari di un “requisito negativo“[2]) ed autonoma rispetto ai governi nazionali.

Precisiamo che le O.N.G. per quanto si inseriscano nello scacchiere internazionale, tuttavia, non sono inquadrabili quali soggetti di diritto internazionale, poiché in questa tassonomia  solo gli Stati e le Organizzazioni internazionali[3] sono definibili quali soggetti di diritto.

Le ONG si muovono, quindi, nell’ambito internazionale nel quale, però, non sono considerati soggetti di diritto internazionale, poiché in esso solo gli Stati e le Organizzazioni Internazionali sono, per definizione, soggetti di diritto.

L’accennata esclusione delle O.N.G. dal novero dei soggetti del diritto internazionali non rappresenta però una deminutio, un fattore ostativo, poiché ciò non ha impedito che, eundo, abbiano acquistato, all’esterno, un ruolo di indubbia rilevanza e di sicura visibilità nella trama delle relazionali internazionali.

In ogni caso, questa esclusione delle ONG internazionali dall’ambito dei soggetti del diritto internazionale non toglie che le stesse abbiano acquisito nel tempo un ruolo di primaria rilevanza nel tessuto delle relazioni internazionali. Infatti, si registra un incremento dei casi in cui le O.N.G. siano stati destinatari, da parte dei vari Stati, di mansioni connesse alla messa in atto di alcuni trattati internazionali cosicché le stesse, lavorando come un volano, hanno sviluppato un ruolo attivo, pur mantenendo, di fatto, quote di autonomia nella cornice del sistema internazionale.

In questo ordine di idee, la comunità internazionale - quale insieme di soggetti dotati di personalità giuridica, nel corpo dei trattati internazionali - ha inteso riconoscere alle dette organizzazioni la diade dei diritti e poteri unitamente (e quindi non disgiuntamente) alla specificazione dei doveri e degli obblighi connessi[4].

 

2. L’Osservatorio Carta di Milano: La solidarietà non è reato. Il soccorso in mare e le O.N.G.

Sappiamo della nascita dell’Osservatorio Carta di Milano: La solidarietà non è reato[5], specialmente in difesa delle O.N.G.,  nel cui documento si legge: «Abbiamo assistito al tentativo di imbrigliare le Ong in un codice di condotta volto a piegarne la natura indipendente, alla metodica aggressione della possibilità di soccorso in mare»[6].

Fulvio Vassallo Paleologo, ad esempio, si occupa delle O.N.G.[7] nei casi - ostacolati - di salvataggio di vite in mare e del caso Gregoretti (processo Gregoretti e processo Open Arms [8]), ma anche della vasta eco suscitata dalla vicenda Carola Rackete[9] di altri fatti, meno noti e agghiaccianti[10].

Dare assistenza a coloro che si trovino in pericolo in mare non ha carattere ottativo[11].

Il vincolo dell’obbligo trova la sua previsione a livello pattizio in diverse disposizioni: nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (c.d. Convenzione “UNCLOS”)[12], nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (c.d. Convenzione “SOLAS”)[13], nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (c.d. Convenzione “SAR”)[14] nonché nell’ambito della  Convenzione internazionale sul salvataggio[15].

L’individuazione di un obbligo di prestare soccorso a chi, in mare, versa in pericolo, esclude la sussistenza  del  reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare quando aiuto venga effettivamente prestato.

Il problema acquista la sua visibilità allorché intervengono le operazioni di salvataggio in mare condotte dalle organizzazioni non governative (ONG)[16]. L’intervento (salvifico) delle ONG ha suscitato reazioni dalla parte politica indirizzata al contrasto dell’immigrazione e al controllo dell’osservanza  dei codici di condotta delle ONG[17].

Per noi, l’assistenza umanitaria[18] prestata a coloro che si trovano in situazioni di pericolo - per la propria incolumità - in mare costituisce l’adempimento di un obbligo internazionale e l’espressione di un generale dovere di solidarietà.

 

1. Il principio costituzionale di eguaglianza e (cenni) un recente scrutinio della Consulta sul c.d. decreto sicurezza 

Il presupposto (di quanto precede) riguarda l’interrogativo se lo straniero, non meno del cittadino[19], sia un essere umano soggetto (titolare) di diritti ed oggetto di tutele (il primo al pari del secondo, almeno sul piano programmatico), che rivesta uno status, dunque. E il parametro dell’uguaglianza, di fonte costituzionale, finisce con il «divenire criterio di sindacato di costituzionalità della adeguatezza (rispetto al concetto stesso di cittadino e straniero) di norme che disciplinino la condizione di quest’ultimo»[20]. Ciò che è avvenuto, recentemente, per mano dell’omonima Corte, con la sentenza 186/2020[21], nell’opera di smantellamento di quote della doppia impalcatura allestita dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, rendendo illegittimo, del c.d. “decreto sicurezza”, l’art. 13 d.l. 113/2018, che emargina i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica della popolazione. Di questa, nel sistema previgente, lo straniero non può avvalersi in quanto il permesso di soggiorno non è più titolo idoneo e sufficiente e ad onta della configurabilità di un diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica.

Al vaglio costituzionale, emerge chiaramente una irragionevole disparità di  trattamento  per un settore di stranieri, cioè i richiedenti asilo che, abitualmente, dimorano nel territorio italiano e il vizio tocca addirittura alla radice la normativa sub iudice, tutta costruita sulla categoria della “sicurezza“, proprio sul piano onomastico. Anziché elevare il tasso di sicurezza territoriale lo riduce, in altri termini. “Nel merito“ (per così dire)  la norma sottoposta a controllo di costituzionalità introduce un ingiustificato regime derogatorio  per determinati stranieri, ciò che viola la «pari dignità sociale» (art. 3 Cost., in apertura).

La vicenda costituzionale ha ad oggetto l’art. 13 del d.l. 113/2018, c.d. decreto sicurezza[22]. La relativa norma detta nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica e quindi inserisce modifiche al d.lgs. 142/2015, che attua la direttiva 2013/33/UE[23], sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale[24], e la direttiva 2013/32/UE, in ordine alle procedure comuni. Il c.d. decreto sicurezza ha precisato la minusvalenza del permesso di soggiorno, che cessa di essere titolo legittimante l’iscrizione anagrafica. Così l’eguaglianza è violata in personam, per una  specie di stranieri. In tal modo, gli stranieri pur in possesso di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, in seguito all’intervento di una norma di esclusione, non possono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, per gli adempimenti  dei sindaci che sovraintendono alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, in base all’art.54, comma 3 del d.lgs. n.267 del 2000.

La Consulta conclude che, il veto  dell’iscrizione anagrafica per gli stranieri richiedenti asilo, si attesta  all’origine di uno “stigma sociale”, e di conseguenze ostative (o preclusive[25]) come l’impossibilità di ottenere la carta d’identità. La violazione dell’art. 3 comma 1 Cost. assume una specifica fisionomia nel quadro di una lesione della «pari dignità sociale» [26].

 

Prof. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell’immigrazione nel Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma.

 

[1] La formula negativa "organizzazione non governativa" trova una menzione, per la prima volta, nell'ambito delle Nazioni Unite: l'articolo 71 della Carta costituzionale dell'ONU prevede la possibilità che il Consiglio economico e sociale possa consultare "organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza".

[2] Per un richiamo al “requisito negativo“ dell’assenza della finalità lucrativa, v., in dottrina, M. Olivetti, Volontariato, in Enc. dir. Treccani, XXXII, Roma,1994, 3: «Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi…che si avvalgono…delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3, 2°co,) al fini di svolgere, senza fini di lucro, un’attività aventi scopi di solidarietà (art. 2, 1° co.)  ».Cfr. V. Menghini, Nuovi  valori costituzionali e volontariato, Milano, 1989, 9 s. Da ultimo, v. F. Pizzolato, Il volontariato davanti alla Corte costituzionale, in dirittifondamentali.it, 2 settembre 2020.

[3] In dottrina, v., per tutti, B. Conforti, Organizzazione internazionale, in Enc. del Novecento Treccani. Roma, 1979, 951: «Le organizzazioni internazionali, definibili, da un punto di vista generalissimo e formale, come quei complessi di organi istituti da più Stati mediante trattato per il perseguimento di scopi comuni, sono essenzialmente un portato del nostro secolo».

[4] Per le relative notazioni, da ultimo, cfr. "Organizzazioni Non Governative (ONG) e soggetti privati coinvolti quali attori nelle relazioni diplomatiche internazionali: attualità, percezione, effetti nel medio termine" (Codice AP-SMM-03) -  Gruppo di lavoro 71ª sessione di Studio dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (8 giugno 2020, Centro Alti studi per la Difesa, Ministero della Difesa).

[5] Nasce l’Osservatorio Carta di Milano: La solidarietà non è reato, a cura di S. Galieni, in ADIF (Associazione Diritti e Frontiere),11 ottobre 2017, in riferimento all’incontro a Milano il 30 settembre di attivisti, giornalisti, giuristi, cittadini solidali, esponenti di Ong e associazioni per dar vita all’Osservatorio proposto dalla Carta di Milano: La solidarietà non è reato, un documento lanciato il 20 maggio 2017 durante la manifestazione “Insieme senza muri”, ove si legge - come un grido d’allarme e nel tracciato di un quadro tanto nitido quanto drammatico - della «evidenza che l’attività indipendente di monitoraggio, testimonianza e azione solidale esercitata dalla società civile…è a rischio, in Italia e in Europa. Anziché essere protetta e incentivata, l’autonomia degli attivisti solidali è stata minata in un crescente processo di criminalizzazione. Abbiamo assistito…a processi a carico di cittadini “colpevoli” di aver offerto soccorso ai profughi, all’incriminazione di voci dissenzienti per “vilipendio delle istituzioni”, all’emanazione di ordinanze che proibivano di dare cibo ai profughi…Siamo testimoni di un passaggio di soglia di portata storica, in cui ci è dato vedere quanto sia fragile la tenuta dello stato di diritto…i migranti…possono morire in mare, nel deserto o nei centri libici…diventare generici “invasori”, incolpati di ogni crimine…A chi cerca di attraversare una frontiera…non è concesso dare aiuto…pena l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la violazione di ordinanze…». 

[6] Osservatorio Carta di Milano, cit.: «La criminalizzazione della solidarietà rischia di favorire…un atteggiamento di indifferenza nei confronti di migranti e rifugiati, quando non posizioni apertamente razziste e nazionaliste. Lo stesso rischio è insito nel tentativo di gettare un sospetto di corruzione sugli esempi di buona accoglienza e inclusione sociale che non producono profitto e non rientrano nelle logiche speculative… Per contrastare questa deriva, l’Osservatorio intende operare come strumento per connettere le realtà delle Ong e della società civile solidale, a livello nazionale ed europeo, monitorando e denunciando gli abusi nei confronti di Ong, attivisti e cittadini solidali…». Cfr. R. Greco, Sul “delitto di solidarietà” e i limiti del diritto di asilo, in federalismi.it,25 giugno 2028.

[7] In letteratura, v. S. Marelli, Ong: una storia da raccontare. Dal volontariato alle multinazionali della solidarietà, Carocci, 2011, che ripercorre i passaggi e le vicende  più rilevanti della storia delle Organizzazioni non governative (ONG) italiane, fin  dalle sue origini. Altresì, v. G. Visconti, Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale. Disciplina civilistica, fiscale e amministrativa, Maggioli 2018:un'opera che illustra la disciplina delle organizzazioni non profit, recentemente denominate ETS - Enti del Terzo Settore, a seguito della intervenuta riforma (e con riferimento  ai Decreti Legislativi n. 117, 112 e 111 del 2017 (Riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille); - Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018); - Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile). V. Le organizzazioni non governative Risorse e modelli di organizzazione Scienze sociali Studi e ricerche, a cura di Boccella N. - Tozzo O, Led. Ed., 2005: nei Paesi avanzati, i soggetti-fautori della cooperazione, insieme alle istituzioni, sono le organizzazioni non governative, che, con le loro attività, integra l’ azione governativa; Gli occhi di Irene. Prevenzione, cura, lotta all'AIDS nell'esperienza di una ONG italiana, di R. Casadei (a cura di), Guerini e Associati, 2016: dai fronti di Uganda, Nigeria, Ruanda e Romania; Organizzazioni internazionali. Relazioni diplomatiche e diritti umani, di Allende Neumane Guamán, Jara edito da Gruppo Editoriale Viator, 2018, trattando i temi de Diritti dell'uomo Relazioni internazionali Organizzazioni internazionali.

[8] Processo penale e populismo mediatico. Cosa resterà dello stato di diritto?, in ADIF, 8 settembre 2020: «Nel corso degli ultimi anni attorno ai processi penali contro le Organizzazioni non governative che salvavano vite in mare, e quindi sui procedimenti che riguardavano singoli esponenti politici che si erano opposti al completamento delle operazioni di salvataggio con lo sbarco a terra, si è giocata una partita durissima che ha diviso il paese…La distinzione tra “migranti economici” e potenziali “richiedenti asilo” appare …sempre più in crisi…Mentre nessuno sembra percepire il cambiamento epocale nella dinamica della mobilità dei migranti prodotto dalla diffusione del COVID 19, se non per alimentare ulteriori allarmi e criminalizzare come potenziali “untori” quelle persone che comunque riescono ad attraversare il Mediterraneo, il contrasto dell’immigrazione “illegale” sembra restare l’ultimo baluardo attorno al quale si arroccano governi di paesi nei quali avanzano con prepotenza il populismo ed il nazionalismo…Si è così prodotta la criminalizzazione dei cd. migranti economici, quelle persone che “non fuggono dalle guerre” e si sta realizzando l’abbattimento del diritto d’asilo, per effetto dello sbarramento di tutte le vie di ingresso legale e per il ritiro o il mancato intervento dei mezzi di soccorso nelle acque del Mediterraneo. Non viene più riconosciuto il diritto di fare ingresso in uno stato per chiedere protezione internazionale, fulcro della Convenzione di Ginevra del 1951. La mancata abrogazione dei decreti sicurezza voluti da Salvini ha comportato un restringimento sostanziale del diritto di asilo, gravi violazioni dei diritti fondamentali, anche sul piano procedurale, la devastazione del sistema di accoglienza, e il blocco delle attività di ricerca e salvataggio al di fuori delle acque territoriali italiane (12 miglia). Le Ong sono state fermate prima con i processi penali, poi con i fermi amministrativi delle navi…Gli accordi più recenti con le autorità libiche e tunisine prefigurano un modello di cooperazione operativa basato infatti proprio sui respingimenti collettivi in mare…Non si “spara sui barchini”, ma l’omissione di soccorso programmata con il ritiro dei mezzi statali di ricerca e salvataggio, o con la declassificazione delle attività SAR (search and rescue) come “eventi migratori, come la delega alle autorità libiche dei compiti di intercettazione in acque internazionali, producono comunque un elevato numero di vittime che viene tenuto nascosto all’opinione pubblica europea ». Il noto A. aggiunge: «Mancano ancora poche settimane per l’udienza preliminare che si svolgerà a Catania sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno. Salvini sta lanciando da settimane…una grande mobilitazione popolare per il prossimo 3 ottobre a Catania, data nella quale il Giudice delle indagini preliminari dovrebbe pronunciarsi per il caso Gregoretti. Ricordiamo che la Procura distrettuale di Catania aveva sollecitato l’archiviazione al Tribunale dei ministri che, di parere opposto, ha chiesto e ottenuto dal Senato il via libera all’eventuale processo per l’ex ministro…l’imponente quadro accusatorio che i magistrati avevano raccolto sia nel processo Gregoretti di cui adesso attendiamo gli sviluppi a Catania, che nel processo Open Arms». Cfr. M. Seminara, A Lampedusa i naufraghi assistiti da Open Arms che ha 276 persone a bordo, in Mediterraneo.it, 12 settembre 2020: «Il Mediterraneo centrale continua ad essere un buco nero in cui tra competenze nazionali e cavilli interpretativi dei Trattati internazionali l’omissione di soccorso è ormai una prassi per le autorità marittime che coordinano gli interventi o che li possono effettuare. Open Arms ha a bordo 276 persone e questa notte ha assistito altri 67 migranti fino al confine italiano offrendo loro giubbotti salvagente».

V.sent. Corte Edu (sez. IV) 1 ottobre 2019 rich. nn. 57467/15, Savran c. Danimarca, in Quest. giust., ottobre 2019, in materia di espulsioni (nella forma del decreto, nei confronti di un cittadino turco). La Corte europea dà ragione alla Spagna: potrà continuare a espellere i migranti da Ceuta e Melilla, in Sicurezza Internazionale, 14 febbraio 2020, rinviandosi; CEDU: Spagna e UE potranno far prevalere la protezione dei confini al diritto di asilo, in ASGI, 24 febbraio 2020: sebbene la Spagna risulti già  condannata per la pratica illegale dalla stessa CEDU nel 2017 (ECHR, October 3, 2017, N.D. et N.T. c. Spain, req. n° 8675/15 et 8697/15), la Grande Camera ha ritenuto che la Spagna non abbia commesso violazione dei diritti di un gruppo di persone respinte, in modo repentino e violento, in Marocco dopo che dopo l’attraversamento del confine spagnolo: «Questa decisione è estremamente grave in quanto in questo modo la CEDU legittima il principio di refoulement generalizzato. Questa decisione ostacola inoltre la possibilità di fare domanda di asilo in caso di superamento irregolare dei confini e apre le porte ad una collaborazione con il Marocco nel respingimento dei migranti… Numerose ONG riportano che il Marocco effettua regolarmente violente repressioni e incursioni per mantenere i migranti lontani dal confine» (v. Migreurop, «War on migrants – The black book of Ceuta and Melilla» 2006; Human Rights Watch «Abused and Expelled Ill-Treatment of Sub-Saharan African Migrants in Morocco », 2014; Caminando Fronteras «Tras la frontera», 2017; GADEM «Coûts et blessures – Rapport sur les opérations des forces de l’ordre menées dans le nord du Maroc entre juillet et septembre 2018»).

[9] Cfr., in dottrina, Vassallo Paleologo, Processo penale e populismo mediatico. Cosa resterà dello stato di diritto?, cit.: «Abbiamo visto…come dopo il quasi linciaggio di Carola Rackete a Lampedusa, oggetto di accuse violente da parte di un feroce gruppo di leghisti, che nessuno ha mai perseguito, la Corte di Cassazione abbia riconosciuto la legittimità dell’operato della comandante della Sea Watch, con una ricostruzione del sistema gerarchico delle fonti che adesso i giudici non potranno trascurare. Ma sarebbe anche tempo di fermare chi usa le intimidazioni e la diffamazione come strumento di propaganda politica. Quanti pagheranno per l’oltraggio alla magistratura…e minacce rivolte ad una donna comandante di una nave umanitaria che aveva soltanto adempiuto i basilari doveri di soccorso e di solidarietà sanciti dalle Convenzioni internazionali?».

[10] Vassallo Paleologo, Processo penale e populismo mediatico. Cosa resterà dello stato di diritto?, cit.: «Manca oggi qualsiasi effettiva possibilità di ingresso legale, dopo che l’emergenza COVID ha spento sul nascere il tentativo di aprire corridoi umanitari. Perchè in quei paesi non esiste lo stato di diritto e domina la corruzione. Ma si continuano a ritenere quegli stessi paesi come “paesi sicuri” quando si tratta di pianificare respingimenti collettivi in mare o di concludere accordi bilaterali per programmare, con l’avallo dell’Unione Europea, espulsioni di massa per quanti sono comunque riusciti ad attraversare il Mediterraneo. Non si ascoltano neppure i richiami dell’UNHCR che confermano ancora oggi quanto la Libia non possa costituire un “porto sicuro di sbarco”. Dal 2018 l’UNHCR, che è una agenzia delle Nazioni Unite, ma non corrisponde politicamente alle Nazioni Unite intese come Assemblea e Consiglio di Sicurezza…avverte gli Stati della situazione in cui si ritrovano i migranti che vengono respinti in Libia con la complicità italiana e maltese, ma sebbene alcuni magistrati abbiano tenuto conto di questi rilievi nelle sentenze di archiviazione e nei dissequestri adottati a Catania, ad Agrigento ed a Ragusa nei procedimenti contro le ONG, i diversi governi hanno intensificato i rapporti di collaborazione con la sedicente Guardia costiera libica…Dunque, se è legittima e doverosa l’attività di indagine della magistratura… sarebbe auspicabile che…non contribuisca ad aumentare lo scarto tra realtà e rappresentazione che, nel corso degli anni nei quali si sono intentati diversi processi contro le Organizzazioni non governative, accusate di operare come “taxi del mare”, o di costituire un fattore di attrazione (pull factor), se non di venire a patti con i trafficanti e gli scafisti, come nel processo IUVENTA a Trapani, ha contribuito a spostare consistenti settori di elettorato… Sembra…ridimensionato il ruolo delle stesse organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo centrale…Adesso i governanti italiani, nel tentativo di resistere alle destre che avanzano nei sondaggi, cercano di coprire la realtà dei fatti, bloccando persino le attività di monitoraggio aereo che possono ancora concorrere ad attivare i soccorsi e salvare vite…Si arriva a comprimere la libertà di informazione, in mare…creando zone rosse, attorno ai centri di accoglienza, circondati da militari e trasformati di fatto in strutture detentive. Dei soccorsi operati nel Mediterraneo centrale, come della sorte delle persone stipate nelle navi traghetto, trasformate a caro prezzo in Hotspot per la quarantena, non deve filtrare nulla… Non vengono neppure diffusi i dati che l’OIM (Organizzazione internazionale delle migrazioni) raccoglie periodicamente in Libia, dal quale emerge il numero delle vittime in mare e l’incremento dei respingimenti affidati alla sedicente guardia costiera libica, con supervisione della missione italiana Nauras di Mare sicuro della Marina Militare, per anni presente nel porto di Tripoli».

Sull’istituto del rimpatrio, da ultimo, v. Cass. civ., ord. 1° settembre 2020, n. 18188, in Guida dir., 2020, n. 37, 35.

Per quanto in esordio alla nota, v., ad esempio,  F. Giulimondi,  La Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla "Costituzione sospesa"), in Foroeuropa, n.2, maggio-agosto, 2020.        

[11] Per il carattere di doverosità, espressione di una norma consuetudinaria, v. I. Papanicolopulu,, Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017, 8-9; T. Scovazzi, Human Rights and Immigration at Sea, in R. Rubiomarin (a cura di), Human Rights and Immigration, Oxford, 2014, 225.

[12] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Montego Bay, 10 dicembre 1982.

[13] Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, Londra, 1° novembre 1974.

[14] Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, Amburgo, 27 aprile 1979.

[15] Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile 1989.

[16] Si allude al sequestro preventivo della nave spagnola ProActiva Open Arms disposto dalla Procura di Catania, pendente un procedimento per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La nave, che aveva operato il salvataggio in mare di 218 migranti e si era rifiutata di consegnarli alla Guardia costiera libica, è stata successivamente dissequestrata dal GIP di Ragusa nell’a aprile 2018; alla vicenda   della motonave olandese IUVENTA, di proprietà dell’ONG Jugend Rettet, colpita  da un decreto di sequestro preventivo per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare [ex art. 12, c. 3, lett. a) e d), e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998], emesso il 2 agosto 2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani e confermato dal Tribunale del riesame (disponibile online su: http://www.questionegiustizia.it/doc/decreto_sequestro_preventivo_iuventa.pdf).

Cfr. E. Mezzasalma, Una nuova concezione dell’obbligo di salvataggio in mare alla luce della sentenza della Cassazione sul caso Sea Watch 3?  In Giur. pen., 8 aprile 2020.

[17] V. P. De Sena – F. De  Vittor, La ‘minaccia’ italiana di ‘bloccare’ gli sbarchi di migranti e il diritto internazionale, in SIDIBlog, 2017; F. Ferri, Il Codice di Condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e politiche europee, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2018, 189-197; F. De Vittor, Responsabilità degli stati e dell’Unione europea nella conclusione e nell’esecuzione di ‘accordi’ per il controllo extraterritoriale della migrazione, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2018, 5-27.

[18] Sul più generale tema, v., per tutti, A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, 1998, 48.

[19] In dottrina, v. A. Cerri, Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. dir. Treccani, XXXII, Roma,1994, 7: «Benché esplicitamente riconosciuta solo nei confronti dei cittadini, l’uguaglianza  si applica anche agli stranieri per quel che concerne il godimento dei diritti inviolabili e di quei diritti che sono connessi ad un regime democratico (artt. 2 e 10, 2° co., Cost.: cfr. sentt. nn. 120/1967, 104/1969, 144/1970, 46/1977, 54/1979; ordd. nn. 503/1987, 490/1988».

Recentemente, v. J.E. Stiglitz, La grande frattura. La diseguaglianza e i modi per sconfiggerla, Torino, 2016, 27 s.

[20] Cerri, Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. dir. Treccani, loc. cit. Specialmente, v. M. Chiavario, Uguaglianza tra cittadini e stranieri in materia di carcerazione preventiva per i reati doganali, in Giur. cost., 1967, 1579.

[21] Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2020, n. 186, composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI (in federalismi.it, 2020 e Dir. imm citt., n.2/2020).

[22] L’art. 13, al comma 1 n. 2  modifica l’art. 4 del  d.lgs. 142/2015 (decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) con l’aggiunta  del comma 1 bis: « 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». L’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018 ha apportato i modifiche agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 142 del 2015 e ha disposto l’abrogazione del successivo art. 5-bis.

[23] Sulla direttiva 2013/33/UE, v. Cons. St., sez. III, 2 luglio 2020, n. 4260, la cosiddetta “direttiva accoglienza”, in immigrazione.it, 2020.

[24] Da ultimo, v., ad esempio, L. Neri, A. Guarisio, Il giudizio di legittimità e la protezione internazionale. La parola alla difesa, in Quest. giust., 11 settembre 2020. Altresì, v. A. Di Florio, Protezione internazionale ed il giudizio di cassazione: eterogenesi dei fini?, consultabile al link https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-internazionale-ed-il-giudizio-di-cassazione-eterogenesi-dei-fini_05-12-2019.php.

[25] Sull’istituto, v. M. Taruffo, Preclusioni (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, 794 s.; G. Lozzi, Preclusioni II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, 1 s. e, recentemente, C. Conti, La preclusione nel processo penale, Milano, 2014, 31 s.

[26] V.  Corte cost. 104/1969, 144/1970, 109/1974 e 244/1974, 432/2005, 249/2010, 245/2011.

Cfr. la Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01) e Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966), nel Preambolo,  ove stabilisce che « in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana». 

In dottrina, da ultimo, fra gli altri, v. A. Poggi, Le dimensioni spaziali dell'Eguaglianza, in A. I. C., n1, 21 febbraio 2020.

Al riguardo la letteratura è veramente straripanti: v., ad esempio, C. Eposito, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 Cost., in La Costituzione italiana, Padova, 1954; L. Paladin, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965, 317 s.; C. Rossano, Il principio d’eguaglianza nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1966; B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, comma 2 della Costituzione, Padova, 1984; A. Moscarini, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001,  365 s.; A. D’aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002.