A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: ALIMENTI, OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN ETICHETTA SULL’ORIGINE E SULLA PROVENIENZA (CGUE 1 OTTOBRE 2020, C-485/18).

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1 ottobre 2020, nella causa C-485/18, si pronuncia sulla legittimità delle norme nazionali che rendono obbligatoria l’indicazione dell’origine o della provenienza per categorie specifiche di alimenti.

Il caso esaminato dalla Corte UE nasce dal ricorso presentato al Consiglio di Stato francese dalla società Groupe Lactalis (colosso multinazionale del settore lattiero-caseario, con sede principale in Francia, che ha nel suo portafoglio anche importanti marchi della tradizione casearia italiana come Parmalat, Galbani, Invernizzi, Vallelata, Cademartori e Locatelli) contro parte del governo francese diretto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 2016-1137 che impone, tra l’altro, l’etichettatura dell’origine francese, europea o extraeuropea del latte nonché del latte usato come ingrediente negli alimenti preimballati.

La Lactalis sostiene che tale decreto viola il regolamento (UE) n. 1169/2011, artt. 26, 38 e 39, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori[1].

Il Consiglio di Stato francese, investito del ricorso, ritenendo che le questioni sollevate presentino difficoltà di interpretazione decide di sospendere il procedimento e di sottoporre il tema alla Corte di Giustizia UE allo scopo di ottenere un’interpretazione univoca e vincolante circa la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre obblighi di etichettatura d’origine delle materie prime, ulteriori rispetto alle regole comuni.

La decisione della Corte di Giustizia UE in commento, si basa sull’interpretazione di alcune norme del regolamento n. 1169/2011, precisamente degli att. 26, 38 e 39.

Innanzitutto, assume importanza l’art. 9 del regolamento in base al quale l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza rientra tra le informazioni obbligatorie sugli alimenti nei casi in cui sia prescritta dall’art. 26, cioè, sempre per le carni di determinati codici della nomenclatura combinata elencati nel regolamento e negli altri casi quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per gli Stati membri di adottare ulteriori norme nazionali per le informazioni sugli alimenti dirette ai consumatori, occorre considerare quanto stabilito dall’art. 38, il quale distingue tra materie “espressamente armonizzate” dal regolamento nelle quali gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali, salvo nel caso in cui siano autorizzati dal diritto europeo e materie “non specificamente armonizzate”, nelle quali gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali, purchè, da un lato, non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci e, dall’altro lato, rispettino quanto previsto dall’art. 39. Tale ultima disposizione, specificamente, disciplina le norme nazionali che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie (rispetto a quelle previste dal regolamento europeo) per tipi o categorie specifiche di alimenti e per specifici motivi di protezione dei consumatori[2].

I giudici di Lussemburgo, dall’interpretazione delle norme su indicate, rilevano che il regolamento n. 1169/2011 ha effettivamente introdotto regole uniformi sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti. Tale indicazione, che rientra tra le materie “espressamente armonizzate” sulle quali gli Stati membri possono intervenire solo se autorizzati dal diritto europeo ed esclusivamente nei casi previsti dall’art. 26, è obbligatoria in tutti i casi in cui la relativa omissione possa indurre in errore i consumatori. Il regolamento ha, inoltre, introdotto l’etichettatura obbligatoria d’origine delle carni delle specie suina, avicola, ovina e caprina.

Tuttavia, la Corte europea osserva che tale armonizzazione non è di ostacolo a che gli Stati membri adottino disposizioni che prevedano ulteriori indicazioni obbligatorie d’origine o di provenienza se quest’ultime rispettano le condizioni elencate nel regolamento n. 1169/2011 agli artt. 38 e 39. In particolare, tali indicazioni, da un lato , devono essere giustificate da uno o più motivi attinenti alla protezione della salute pubblica, alla protezione dei consumatori, alla prevenzione delle frodi, alla protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine controllata, nonché alla repressione della concorrenza sleale, dall’altro lato, la loro adozione è possibile solo dove esista un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza e ove gli Stati membri forniscano elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

I requisiti di legittimità delle norme nazionali, secondo la Corte di Giustizia, devono essere verificati sulla base di elementi concreti ed obiettivi. Non è sufficiente, infatti, che la maggior parte dei consumatori di un Paese attribuisca un “maggior valore” ad un determinato alimento o ingrediente alimentare solo in base alla sua origine o provenienza. I requisiti, inoltre, devono essere esaminati in successione; se, infatti, l’esistenza di tale nesso è dimostrata è necessario poi stabilire se la maggior parte dei consumatori attribuisca un valore significativo alla fornitura di tali informazioni. Di conseguenza, la valutazione circa l’esistenza di un nesso comprovato non può basarsi su elementi soggettivi attinenti al valore dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell’alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza. Il collegamento da evidenziare è rappresentato da almeno una qualità dell’alimento, scientificamente misurabile e tale da caratterizzarlo rispetto agli altri dello stesso tipo provenienti da altre aree. Per certi aspetti si può fare un parallelismo con quanto avviene con le denominazioni geografiche qualificate D.O.P. e I.G.P. per le quali la tutela è concessa proprio in virtù della specificità che un determinato territorio fornisce all’alimento che da esso proviene. Non vi rientra, ad esempio, ed era il caso di specie, la mera contiguità territoriale dell’alimento rispetto al consumatore, con conseguente maggiore “freschezza” dello stesso poiché si tratta di una capacità non collegata ad un’origine o ad una provenienza precisa.

Le possibili alterazioni del latte di provenienza estera che derivino dal suo trasporto non rilevano perciò ai fini della prova di un nesso tra origine e qualità, con la conseguenza di escludere l’imposizione di un’indicazione d’origine o provenienza di tale alimento.

Va ricordato che sulla scorta del decreto adottato dalla Francia ed oggetto del ricorso della Lactalis, anche l’Italia ha successivamente varato propri decreti sull’etichettatura d’origine degli alimenti e della materia prima agricola prevalente. Tali decreti erano stati adottati in attesa di un nuovo regolamento europeo, applicativo del regolamento n. 1169/2011, poi emanato: il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018 in applicazione dal 1° aprile 2020.

I decreti italiani sono cinque tutti emanati dal Ministero delle politiche agricole, dopo una storica battaglia condotta dalla Coldiretti. Si tratta dei decreti: 9 dicembre 2016, sull’obbligo di indicare il luogo di mungitura del latte e di origine dei derivati; 26 luglio 2017, sull’origine obbligatoria in etichetta di pasta e grano duro; 26 luglio 2017, sull’origine obbligatoria del riso; 16 novembre 2017, sull’origine obbligatoria di pomodoro, sughi e salse; 6 agosto 2020, sull’origine in chiaro di salumi e carni suine. Questi decreti si applicano solo ai prodotti confezionati in Italia e destinati al mercato italiano.

Specificamente, per latte, pasta, riso e pomodoro l’obbligo di etichettarne l’origine è stato già rinnovato fino al 31/12/2021. In base a quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 1 ottobre 2020 l’adozione di informazioni circa l’origine e la provenienza dei prodotti alimentari è possibile solo dove esista un nesso comprovato tra alcune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza e dove gli Stati membri forniscano elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali  informazioni. In sostanza, il governo italiano e la Coldiretti hanno vinto la loro battaglia di principio, anche se la “legittimazione” è giunta solo a seguito di un contenzioso condotto dal governo francese. Ma, avendo l’esecutivo italiano raccolto a supporto dei propri decreti il consenso di tanti consumatori, dopo una consultazione on line a cui hanno partecipato 26.500 italiani, di fatto ha dimostrato che, per il consumatore italiano, l’origine è molto importante.

La decisione della Corte UE non ha risolto, però, i dubbi e le criticità circa la compatibilità con l’ordinamento europeo delle ormai numerosissime norme nazionali sull’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza di alcuni alimenti. Da un lato, infatti, è abbastanza facile, soprattutto da parte di Paesi con tradizioni alimentari forti come quelli mediterranei, riuscire a fornire le giustificazioni di cui sopra, dall’altro lato, si finirà in quasi tutti gli Stati membri davanti ad un giudice nazionale (in Italia il Consiglio di Stato) che sarà chiamato di volta in volta a valutare il rispetto delle condizioni messe in luce dalla Corte di Giustizia, con buona pace della certezza del diritto e soprattutto della sua applicazione uniforme in tutta l’Unione europea.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro

 

[1] Il regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre ha trovato applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale. Con tale regolamento viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, etichettatura, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale.

[2]  Le ”norme armonizzate” sono le norme in cui viene descritto come verificare i requisiti fissati dalle direttive europee in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. La dicitura “norma armonizzata” è sinonimo di “standard armonizzato”.

Tali norme tecniche vengono elaborate dagli Organismi di Normazione Europei: CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETSI per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni, CEN per i prodotti negli altri settori. Esse sono dette “armonizzate” quando i loro riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) in relazione ad una direttiva europea.