A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

EPPO: RELAZIONI CON GLI STATI MEMBRI CHE NON PARTECIPANO ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA PER L'ISTITUZIONE DELL'EPPO

Autore: Dott.ssa Laura De Rose, Vice Direttore Foroeuropa

 

Come annunciato in precedenti note già pubblicate su Foroeuropa.it, la Procura Europea (EPPO) dovrebbe iniziare le sue operazioni entro la fine di quest'anno.

Dopo la nomina del Procuratore Capo Europeo, Laura Codruta Kovesi, un’altra tappa importante è stata la designazione, il 27 luglio, da parte del Consiglio Europeo, del primo gruppo di Procuratori Europei, uno per ogni Stato membro partecipante all’EPPO.

Ad oggi, 22 Stati partecipano alla Procura Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna), mentre 5 paesi (Danimarca, Irlanda, Ungheria, Polonia e Svezia) hanno finora rifiutato di aderire.

I Procuratori Europei Delegati esercitano l'azione penale per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali.

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Il 16 luglio, il gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale (COPEN) ha tenuto un primo scambio di opinioni sulle modalità relative alla cooperazione giudiziaria tra l’EPPO e gli Stati membri non partecipanti.

In questo quadro, le delegazioni hanno definito l'elenco indicativo degli strumenti giuridici sul riconoscimento reciproco rispetto ai quali gli Stati partecipanti sono obbligati a notificare l'EPPO in quanto ‘autorità competente’, con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell’EPPO, per quanto riguarda le relazioni con gli Stati membri non partecipanti (Articolo 105(3) del Regolamento EPPO).

Il 22 settembre, COPEN ha discusso le questioni giuridiche che possono sorgere nell'applicazione dell'ordine europeo di indagine in materia penale[1] nel contesto del rapporto tra l'EPPO e le autorità giudiziarie degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, le delegazioni hanno ritenuto necessario analizzare le implicazioni del possibile utilizzo di altri strumenti giuridici dell'UE.

In occasione della prossima riunione, il 28 ottobre prossimo, COPEN esaminerà i seguenti strumenti:

i) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca; ii) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; iii) Decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 sulle squadre investigative comuni; iv) Decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, sull'esecuzione nell'Unione Europea di provvedimenti di congelamento di beni o prove; v) Decisione quadro del Consiglio 2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione, tra gli Stati membri dell'Unione europea, del principio del riconoscimento reciproco alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla detenzione provvisoria; vi) Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000; vii) Decisione quadro del Consiglio 2009/948/GAI, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti di esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Tra gli altri, i seguenti aspetti saranno esaminati relativamente al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca e al mandato d'arresto europeo.

i) Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (regolamento 2018/1805):

Questo regolamento potrebbe essere rilevante per l'EPPO in relazione ai provvedimenti di congelamento, mentre l'EPPO non sarà in grado di emettere provvedimenti di confisca, in quanto è competente solo fino a quando il caso non sarà stato definitivamente risolto.

Il regolamento stabilisce le norme in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento emessi da un altro Stato membro. Un' “autorità di emissione” può essere “un giudice, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso in questione”.

Gli Stati membri notificano le autorità competenti alla Commissione. In considerazione dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento EPPO, gli Stati membri partecipanti potrebbero dover modificare le notifiche già effettuate. In particolare, se gli Stati membri hanno designato una o più autorità responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento, questi Stati membri dovranno ora chiarire che questo ruolo autorità non si applica ai provvedimenti di congelamento emessi da un Procuratore Europeo Delegato. L'EPPO dovrebbe essere in grado di agire in qualità di autorità di rilascio per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento, indipendentemente dal fatto che il certificato di congelamento si basi su un provvedimento di congelamento adottato ai sensi del diritto nazionale dalla stessa Procura europea o da un giudice / tribunale dello Stato membro in questione. Peraltro, non è necessario designare l'EPPO come possibile autorità di esecuzione, anche se il reato indagato nello Stato di emissione è un reato che rientra nella competenza dell’EPPO.

Qualora un'autorità nazionale di uno Stato membro partecipante riceva un provvedimento di congelamento e qualora i fatti alla base di tale provvedimento possano costituire un reato di competenza dell'EPPO, tale autorità nazionale deve osservare gli obblighi di informazione previsti dal regolamento EPPO. L'autorità di esecuzione di tale Stato membro, nel decidere in merito al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento di congelamento, dovrà mettersi in contatto con l'EPPO per quanto riguarda i possibili motivi di non riconoscimento e non esecuzione o il rinvio dell'esecuzione.

ii) Mandato d’arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo è “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata”. Un'autorità giudiziaria emittente è l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che è competente a emettere un mandato d'arresto europeo in virtù della legge di tale Stato. Ciascuno Stato membro informa il Consiglio dell’UE in merito all'autorità giudiziaria competente ai sensi della propria legislazione. Inoltre, gli Stati membri possono designare un'autorità centrale e possono attribuire a tale autorità la responsabilità della trasmissione amministrativa dei mandati d’arresto. Il Procuratore Europeo Delegato può emettere o chiedere all'autorità competente di quello Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo. Questa disposizione, tuttavia, è applicabile solo in relazione ad altri Stati membri partecipanti.

La questione se un Procuratore Europeo Delegato sia autorizzato a emettere direttamente un mandato d’arresto europeo o possa solo chiederne l’emissione all'autorità competente dipende dal diritto nazionale dello Stato membro in questione. Non vi è alcuna possibilità per l'EPPO di agire come autorità di esecuzione in relazione a un mandato d’arresto europeo, poiché ciò esula dalla sfera di competenza dell'EPPO. Quando un'autorità nazionale di uno Stato membro partecipante riceve un mandato d’arresto europeo e se i fatti alla base di tale mandato d’arresto europeo potrebbero costituire un reato di competenza dell'EPPO, tale autorità nazionale ha l’obbligo d’informarne l’EPPO. Inoltre, nel decidere in merito al riconoscimento e all'esecuzione del mandato d’arresto, tale autorità di esecuzione dovrebbe mettersi in contatto con l'EPPO. Laddove, ai sensi del diritto nazionale, un Procuratore Europeo Delegato sia competente a emettere un mandato d’arresto, quest’ultimo deve essere considerato una decisione giudiziaria emessa dallo Stato membro in questione. Laddove la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo si riferisce allo "Stato membro emittente", questa espressione deve quindi essere interpretata come un riferimento allo Stato membro del Procuratore Europeo Delegato e l'eventuale consegna avverrà a tale Stato membro (e non all'EPPO).

 

[1] Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.