A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

NON EXPEDIT: PER IL “DIRITTO PENALE D’ECCEZIONE“ (IN MATERIA DI DELITTO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DALL’USO DEL MEZZO DELLA STAMPA) LA CORTE COSTITUZIONALE SOSPENDE IL GIUDIZIO. DIRITTO D’INFORMARE E D’INFORMARSI E C.D. DIRITTO PENALE MINIMO.

                Autore: Prof. Carlo Morselli  

 

1. L’ordinanza della Corte costituzionale del 9 giugno 2020, n. 132: quadro riassuntivo

Al legislatore incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica, e, dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività. Il legislatore, d’altronde, è meglio in grado di disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, in primis, l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio. Considerato allora che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, questa Corte ritiene opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottopostele a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati. (l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13; c.p., art. 595).

Così, mediante la fissazione di siffatto assetto, la Corte costituzionale con la recente decisione del 9 giugno 2020, n. 132 [1] tenta di identificare e riassumere i diversi interessi che orbitano sull’attività giornalistica, che entrano nella difficile e delicata opera di bilanciamento sia del legislatore che dell’interprete, fissando, però, il perno e l’epicentro delle opposte valutazione nel “diritto penale d’eccezione “, avuto riguardo alla tipica sanzione (quella detentiva) dell’illecito penale.

 

2. La posizione dei giudici a quibus: la mala gestio  di un equilibrato  bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, avuto riguardo all’attività giornalistica.

I giudici a quibus sono due. Con ordinanza n. 140 del 2019 il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, ha sollevato, in relazione  agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), questioni di legittimità costituzionale di censura  dell’art. 595, terzo comma, del codice penale e dell’art. 13 della legge 8 febbraio1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

Il rimettente attacca la previsione della pena della reclusione – in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa – a carico del responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.

Anche il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con  ordinanza iscritta  n. 149 del 2019, ha sollevato, avuto riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., richiamando l’art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, per il combinato disposto con l’art. 595 cod. pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte:258] euro, invece che in via alternativa».

Nella reductio ad unum delle due ordinanze, le stesse vengono trattate congiuntamente. È ammesso l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (CNOG).

Le ordinanze prendono a comune bersaglio il trattamento sanzionatorio irragionevole: quello reclusivo emerge come esorbitante e sproporzionato rispetto al bene della libera manifestazione del pensiero. La corrispondente motivazione è incentrata sui massicci richiami alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di espressione, garantita dall’art. 10 CEDU e considerata violata quando trovano posto pene detentive per i giornalisti condannati per diffamazione[2].

Si tratterebbe di una sorta di mala gestio di un equilibrato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, specialmente con riferimento all’attività giornalistica.

 

3. Libertà di manifestazione del pensiero (o di stampa) costituisce espressione di un diritto fondamentale. Art. 8 CEDU e art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Con la risoluzione 4 ottobre 2007, n. 1577, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha riaffermato il ruolo centrale dell’informazione.

Si impone una seria revisione dell’attuale normativa ed all’uopo la Corte investita della grande questione (big question) scrive che «la libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione“ (sentenza n. 11 del 1968), “pietra angolare dell’ordine democratico“ (sentenza n. 84 del 1969), “cardine di democrazia nell’ordinamento generale“ (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). Né è senza significato che, nella prima sentenza della sua storia, la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l’art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956)».

Nell’ambito di questo diritto fondamentale,  seguita nel suo dictum  il Giudice delle leggi, la libertà di stampa riveste un interesse del tutto particolare, in dipendenza del suo ruolo essenziale  ed irrinunciabile nel funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1 del 1981), nel quale «al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini: un diritto quest’ultimo “qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale“, e  “caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie […] in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 155 del 2002)» (sentenza n. 206 del 2019)».

“Diritto d’informare e d’informarsi“[3], specularmente, noi possiamo dire.

Quanto precede è sufficiente per acclarare che l’attività giornalistica richieda di essere «salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta» (sentenza n. 172 del 1972) che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere».

Tuttavia - pare dire la Corte costituzionale nella sua ordinanza 132/2020 - il vaglio non è monotematico e non siamo in presenza, per il tema implicato (multifattoriale), di fronte ad una “monade“ (senza porte e senza finestre la chiamava, notoriamente, Gottfried Wilhelm von Leibniz) in quanto il legittimo esercizio, dalla stampa e dagli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione, deve essere bilanciato con altri interessi e altri diritti, allo stesso modo di rango costituzionale, che ne fissano i limiti, sia nel quadrante costituzionale che nell’area convenzionale.

Fra tali limiti spicca la reputazione della persona, che rappresenta  un diritto inviolabile ex art. 2 Cost. (sentenze n. 37 del 2019, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una dimensione essenziale del diritto alla vita privata sancito all’art. 8 CEDU (v. Corte EDU, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna), che lo Stato si impegna a tutelare anche nei rapporti interpersonali, oltre che un diritto menzionato  all’art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Si tratta, pure, di un  diritto connesso con la stessa dignità della persona (esemplificativamente, v. Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e passibile di subire una lesione dalla diffusione di addebiti non veritieri, non autentici oppure di rilievo esclusivamente privato.

Il bilanciamento presupposto alle norme del codice penale e alle disposizioni della vigente legge sulla stampa – e in particolare negli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 – si incentra  sulla previsione, alternativa e cumulativa, di pene detentive e pecuniarie nei casi in cui  il giornalista offenda la reputazione altrui, oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica proclamato all’art. 21 Cost.[4]

Allo stato, un siffatto bilanciamento si è attestato e rilevato come inappagante, pure alla luce della  giurisprudenza della Corte EDU, che, al di fuori di ipotesi del tutto eccezionali, ritiene  priva del rispetto del criterio della proporzione  l’applicazione di pene detentive (anche se  sospese o ineseguite), nei confronti di giornalisti che in modo inescusabile abbiano offeso la reputazione altrui. E ciò in funzione dell’esigenza di non (“disaffezionare“) e dissuadere, per timore della sanzione limitativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria insostituibile funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri.

Tutto ciò impone «una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica…con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti».

Tenendo conto dei diversi progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa, la Consulta, dum pendet, crede rispettoso (del potere legislativo) ed opportuno (non expedit) postergare la decisione[5] per dar modo al legislatore di allineare la disciplina ai precetti sia costituzionali che convenzionali.

Si tratterebbe di una sentenza c.d. monito[6], ma non è la prima volta che  la Corte costituzionale abbia adottato il “rinvio” della trattazione delle questioni[7] (seppure ad tempus), assegnando al legislatore un termine per riformare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa.

L’esigenza del rinvio si spiega richiamando  due esigenze costituzionali: l’urgenza e la necessità di allestire tutela e garanzie ad  una materia complessa, la precisazione che ciò è appannaggio del Parlamento, di programmare e fissare un compiuto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti[8], e quanto rilegato nel quadro di uni spirito di collaborazione tra poteri.

Il principio di proporzionalità, oggetto di richiamo, rappresenta  un  valore fondamentale nell’ambito del costituzionalismo europeo, espressione di uno dei principi generali dell’intero diritto comunitario infatti, il principale parametro per valutare la legittimità.

 

4. Dei delitti e delle pene

La decisione della Corte costituzione esaminata ci pare incentrata, anche implicitamente, sul carattere eccezionale della sanzione detentiva, quella applicabile ai giornalisti, per i reati di stampa, o comunque scegliamo di privilegiare, dell’ordinanza, il profilo squisitamente penalistico.

Diritto penale: Il sintagma “diritto penale“ intreccia un sostantivo e un aggettivo e quello moderno risale all’illuminismo settecentesco. Il diritto penale compendia valori e disvalori, riferiti a precetti e sanzioni relativi a condotte individuate e selezionate, e quindi incriminate mediante divieti legali (la devianza punibile) in un quadrante generale: dei delitti e delle pene [9].

Nella dottrina ciceroniana «la legge consista nella norma suprema inerente alla natura, la quale ordina ciò che si deve fare, e proibisce il contrario» [10]. L’apparato repressivo, di cui si avvale il giudice in sede di condanna dell’imputato, è sviluppato e attuato dal distinto settore del processo penale.

I due piani evocati e tracciati si riportano alle corrispondenti sfere normative, del diritto penale e della procedura penale.

L’edificio del moderno diritto penale si regge sul solido fondamento di quattro principi di ispirazione garantista: il principio di legalità, il principio di materialità, il principio di (necessaria) offensività (della condotta registrata), il principio di soggettività.

 

5. Il diritto penale d’eccezione espresso dal c.d. principio di sussidiarietà (sanzione detentiva ed extradetentiva o filolibertaria) e dal c.d. diritto penale minimo (Baratta)

La individuazione di una bene meritevole di tutela giuridica è condizione necessaria ma non sufficiente per allestire una fattispecie penale al fine di prestarvi ed accordarvi tutela. Deve ricorrere ciò che vogliamo appellare “requisito negativo“: poiché l’applicazione di una pena detentiva deve rappresentare l’extrema ratio[11], perché lesiva di una valore di rango costituzionale qual è la libertà personale (art. 13 Cost.), il suo impiego si spiega solo quando altre forme di tutela (civile, disciplinare, amministrativa) si rivelino inappaganti. La massima dottrina parla di «carattere sussidiario del diritto penale…Il principio di sussidiarietà…costituisce una specificazione ne campo del diritto penale del più generale principio di proporzione…di stretta necessità…Secondo una concezione “ristretta“ il ricorso alo strumento penale appare ingiustificato o superfluo quando la salvaguardia del bene in questione sia già ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale»[12].

Per i reati di stampa dovrebbe applicarsi tale principio, ammodernando l’attuale assetto normativo, secondo il monito della Corte costituzionale, con la sua importante ordinanza del 9 giugno 2020, n. 132, nella cornice garantistica “traccia“ e devoluto, al pari di un valido memorandum, al Legislatore italiano[13], “richiamato a porre mano ad una impostazione disallineata rispetto ai principi rintracciati e messi in evidenza dalla Consulta. Infatti,  «è solo la politica criminale che può realizzare la sussidiarietà»[14].

Si tratta di “riscoprire“ o attuare la concezione del c.d. diritto penale minimo[15], nella cornice di un diritto penale d’eccezione[16].

Riguardo al tema da noi trattato (reati di stampa), si segnala che proprio da ultimo si è fissata una soglia, al pari di una suprema regula iuris: solo quando la diffamazione è di eccezionale gravità si giustifica la pena detentiva per il giornalista (Cass. Pen., sez. V, sent. 9 luglio – 22 settembre 2020, n. 26509)[17]: per applicare la sanzione detentiva ad un giornalista responsabile di diffamazione a mezzo stampa occorrono condotte che assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio.

 

Prof. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell’immigrazione nel Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma. 

 

[1] Corte cost., ord. 9 giugno 2020, n. 132 (ud. 9 giugno 2020), Pres. Cartabia – Rel Viganò – Ric. Trib Salerno e Trib. Bari, in Riv. pen., 2020, n. 11, 963 (Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa - Trattamento sanzionatorio -  Pena detentiva - Contrasto con gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 10 Cedu -  Sentenza di “ monito ” della Corte costituzionale).

[2] V. sentenza della Grande Camera 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro Romania, nella quale la Corte EDU ha esaminato il ricorso di due giornalisti, condannati per diffamazione, quali autori di un articolo nel quale accusavano di corruzione un giudice. La Corte EDU, pur non contestando la riconosciuta responsabilità penale degli imputati, non ha mancato di mettere in evidenza che l’imposizione nei loro confronti di una pena di sette mesi di reclusione non sospesa, ancorché  rimasta ineseguita per effetto di un provvedimento di grazia presidenziale, costituisse una interferenza  ed anche sproporzionata – e pertanto «non necessaria in una società democratica» ai sensi dell’art. 10, paragrafo 2, CEDU – con il loro diritto alla libertà di espressione, tutelata dal paragrafo 1 del medesimo art. 10 CEDU.

I principi della sentenza Cumpn, successivamente, sono stati  ribaditi dalla Corte EDU nella propria  giurisprudenza (fra le tante, v. sentenza 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia), anche in due sentenze pronunciate nei confronti dell’Italia, oggetto di puntuale richiamo dai giudici rimettenti  (sentenze 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia). In tali ultime pronunce la Corte EDU, per un verso, ha ritenuto legittimo il giudizio di penale responsabilità penale per i ricorrenti da parte dei giudici italiani, stante la non veridicità e la gravità degli addebiti rivolti alle persone offese, in difetto dei dovuti  controlli da parte del giornalista (ovvero del direttore responsabile), e per altro verso ha ritenuto sproporzionata l’applicazione nei loro confronti di una pena detentiva, pur se condizionalmente sospesa ovvero eliminata  da un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica.

[3] Il diritto all'informazione è ricompreso fra i diritti soggettivi. Siffatto diritto non è espressamente classificato nella Costituzione, però è strettamente correlato con la libertà di manifestazione del pensiero, definita dall'articolo 21 della Costituzione italiana.

Il diritto all'informazione è di recente affermazione: nel 1994 si ha una definizione giurisprudenziale della Corte costituzionale. La Corte, con la sentenza n. 420 del 7 dicembre 1994, dichiarò che è necessario «garantire il massimo di pluralismo esterno, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». Al riguardo, la definizione di pluralismo - interno ed esterno - è piuttosto risalente, individuabile alla sentenza n. 826/1988 della Corte. Tale principio è richiamato nella c. d. legge Mammì del 1990 sulla radiotelevisione. Poiché la Corte giudica il pluralismo al pari di un "ineludibile imperativo costituzionale" e in quanto un diritto all'informazione discende direttamente dal principio pluralistico, l’informazione può annoverarsi tra diritti fondamentali della società moderna.

[4] Si tratta di limiti  ridefiniti  dalla giurisprudenza civile (v. Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259) e penale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 settembre 2007, n. 34432)  esemplati sulla base dei criteri, dettati dalla  tradizione, dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, della verità di essa e della c. d. continenza formale.

[5] La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, rinvia all’udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

[6] Così, J. Iaconellis-F.P.Garzone, La pena detentiva della diffamazione a mezzo stampa: il “monito“ a termine della Corte costituzionale al legislatore, in Riv. pen., 2020, n. 11, 967.

[7] Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207 (in occasione del “caso Cappato”, in tema di aiuto al suicidio). In dottrina, M. Bignami, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Quest. giust., 2018, par. 3; S. Talini, Il controverso rapporto tra giurisprudenza costituzionale, scelte parlamentari e decisioni di Strasburgo. Considerazioni di sistema a partire dalla nuova udienza sul “caso Cappato”, in Rivista Giustizialismo.it, fasc. 2, 2019; A. Pugiotto, Variazioni processuali sul “caso Cappato”, in A. Morrone (a cura di) Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, Bologna, 2018, 45 s.

[9] A. Ruggeri – A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI ed., Torino, 2019.

[8] Fra gli altri, v. A. Tesauro, Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale, in Riv.it. dir. e proc. pen., fasc. 4, 2004, 1083.

[9] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Armani, Milano, 1991, 13 s. Cfr. L. Ferrajoli, L’attualità del pensiero di C. Beccaria, in Materiali per una storia della cultura giuridica, fondato da G. Tarello, 2015, n.1, 137.

Cfr. G. Leo, Reato e pena, in Enc. it. Treccani (libro dell’anno 2015), Roma, 2015, 146 s.

[10] M. T. Cicerone, De legisbus, Opere politiche e filosofiche, I, Lo Stato, Le leggi, I doveri,  a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino, 1995, 429

[11] D. Pulitanò, Politica criminale, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, 6; G. Marinucci, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Jus, 1974, 478; G.Fiandaca, Il sistema penale tra utopia e disincanto, in S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Torino, 1998, 55.

[12] Così, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, 29-30. Sempre per il principio c.d. di sussidiarietà, v. l’autorevole dottrina di F. Mantovani, Diritto penale, Padova, 2017, 481 s.

Da ultimo, v. N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale, Torino, 2020, 19 s. e, in giurisprudenza, v. Cass., sez. VI, sent. 6 agosto 2020 (ud. 24 giugno 2020), n. 23602, Presidente Petruzzellis, Relatore Bassi, in Giur. pen., 2020, con cui la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla struttura del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) e agli elementi che lo distinguono dal reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); altresì, v. Cass., sez. III, 11 maggio 2020, n. 14210.

[13] Secondo F. Bricola, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, 12, il «giurista, nel momento in cui si occupa della costruzione di norme future, momento in cui hanno libero sfogo tutte le opzione ideologiche e i dati meta positivi, non deve soltanto limitarsi ad approntare gli strumenti concettuali e tecnici per il conseguimento di quei fini di politica legislativa che altri (i politici) devono prefigurare. E’ una limitazione questa che appare doppiamente criticabile: da un lato, perché essa fa, dell’artificiosa contrapposizione tra giurista e politico, lo strumento per l’alienazione del primo dalla sfera decisionale; dall’altro, perché essa non tiene conto del fatto che spesso, in un sistema a costituzione rigida, le stesse finalità di politica criminale sono prefigurate e al legislatore e al politico dalla Carta costituzionale».

[14] M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale: la democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà,, Milano, 2004, 72. Cfr. F. Bricola, Carattere ‘sussidiario’ del diritto penale e oggetto della tutela, in Studi in memoria di G. Delitala, vol. I, Milano, 1984, 99.

Per chi ricomprende  il principio di sussidiarietà tra i parametri di cui il legislatore dovrebbe tenere conto nel conio di una fattispecie penale, v. A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, 97.

G. Vassalli, I principi generali del diritto nell’esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 707, ritiene che la sussidiarietà vada riconsiderata non  quale principio vincolante ma al pari di un  criterio per il legislatore.

[15] È A. Baratta il teorico del c.d. ‘diritto penale minimo’. V., in particolare, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, in Dei delitti e delle pene, 3, 1985, ove l’A.  pratica l’idea del minimo penale enumerando una serie di principi, scissi in due categorie: quella dei ‘principi intrasistemici’ e quella dei ‘principi extrasistemici’ (rinviandosi). Cfr., al riguardo, L. Ferrajoli, Crisi della legalità e diritto penale minimo, in U. Curi, G. Palombarini, Diritto penale minimo, Roma, 2002, 10.

[16] In dottrina, v., pure, G. Azzariti, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costiuzionalismo.it, 2020.

[17] V., per la decisione, la rivista dirittifondamentali.it, 30 settembre 2020, rinviandosi.

Diffamatorio il comunicato sindacale affisso in bacheca: lavoratore risarcito (Cass., sez. III Civ., ordinanza n. 17802/20; depositata il 26 agosto, in Dir. giust., 23 settembre 2020).